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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2913/2025 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: ricorso ex art.14
D. Lgs 150/2011, vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 C.F._1
Gramsci n.19, presso lo studio dell'Avv. Valerio Minucci (C.F. ), dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso
RICORRENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 indirizzo pec (estratto dal portale INIPEC) Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 e notificato in data 12.09.2025 l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il pagamento dei compensi professionali per la difesa svolta in favore della predetta società, convenuta nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli R.G. n.72116/2009 da e Controparte_2 nel successivo giudizio di appello R.G. n.4161/2016 da quest'ultima promosso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2038/2016. Chiedeva pertanto “determinare i compensi spettanti all'avv. per l'attività Parte_1 professionale svolta nell'interesse della , liquidandoli secondo i valori medi dei CP_1 parametri vigenti (ovvero in quella misura che la Corte riterrà più equa e congrua) e, per
l'effetto, voglia condannare la predetta al pagamento di tali emolumenti, il tutto oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, ed oltre interessi al tasso delle transazioni commerciali dal momento della richiesta formulata alla ex cliente (Cass. n. 15527/2025)”
Con note depositate in data 7.10.2025 il ricorrente rappresentava che “dopo la notifica del decreto di fissazione di udienza alla controparte, quest'ultima ha contattato lo scrivente e si
è giunti ad un accordo transattivo sicché la materia del contendere può dirsi cessata e nessuna delle parti in causa comparirà all'udienza del 6/11 p.v. fissata dalla S.V. Ill.ma” .
Effettivamente nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza di prima comparizione del 6.11.2025, assegnato con decreto del 17.10.2025, comunicato in data 18.10.2025, nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.181 c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'udienza del
13.11.2025 da celebrarsi in presenza.
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, il Presidente Istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025 con provvedimento regolarmente comunicato;
inoltre, nessuno è comparso all'odierna udienza del 13.11.2025 celebrata in presenza.
Va ordinata quindi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di con ricorso depositato in data 30.6.2025 e Parte_1 Controparte_1 notificato in data 12.09.2025, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 13.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2913/2025 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: ricorso ex art.14
D. Lgs 150/2011, vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 C.F._1
Gramsci n.19, presso lo studio dell'Avv. Valerio Minucci (C.F. ), dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso
RICORRENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 indirizzo pec (estratto dal portale INIPEC) Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 e notificato in data 12.09.2025 l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il pagamento dei compensi professionali per la difesa svolta in favore della predetta società, convenuta nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli R.G. n.72116/2009 da e Controparte_2 nel successivo giudizio di appello R.G. n.4161/2016 da quest'ultima promosso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2038/2016. Chiedeva pertanto “determinare i compensi spettanti all'avv. per l'attività Parte_1 professionale svolta nell'interesse della , liquidandoli secondo i valori medi dei CP_1 parametri vigenti (ovvero in quella misura che la Corte riterrà più equa e congrua) e, per
l'effetto, voglia condannare la predetta al pagamento di tali emolumenti, il tutto oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, ed oltre interessi al tasso delle transazioni commerciali dal momento della richiesta formulata alla ex cliente (Cass. n. 15527/2025)”
Con note depositate in data 7.10.2025 il ricorrente rappresentava che “dopo la notifica del decreto di fissazione di udienza alla controparte, quest'ultima ha contattato lo scrivente e si
è giunti ad un accordo transattivo sicché la materia del contendere può dirsi cessata e nessuna delle parti in causa comparirà all'udienza del 6/11 p.v. fissata dalla S.V. Ill.ma” .
Effettivamente nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza di prima comparizione del 6.11.2025, assegnato con decreto del 17.10.2025, comunicato in data 18.10.2025, nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.181 c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'udienza del
13.11.2025 da celebrarsi in presenza.
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, il Presidente Istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025 con provvedimento regolarmente comunicato;
inoltre, nessuno è comparso all'odierna udienza del 13.11.2025 celebrata in presenza.
Va ordinata quindi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di con ricorso depositato in data 30.6.2025 e Parte_1 Controparte_1 notificato in data 12.09.2025, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 13.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio