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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2303/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
- (C.F.: ), nato il [...] ad [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati
Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: ) C.F._3 Parte_3 C.F._4
e (C.F.: , tutti con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Parte_4 C.F._5
Sturzo 18, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
-ricorrenti-
1 e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._6
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale hanno premesso:
[...]
-di essere proprietari e coltivatori di terreni siti in Angri, nelle vicinanze del Rio Sguazzatorio;
- che in data 22 febbraio 2015 detti immobili, a causa dell'esondazione del Rio Sguazzatorio, furono completamente sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità delle colture in atto, con il deposito sui terreni di melma, fango, semi di malerba ed altre sostanze estranee ivi veicolate dalle acque esondate;
- che, in particolare, coltivava direttamente il fondo agricolo di sua Parte_1
proprietà, con estensione di mq. 8203, riportato in catasto al foglio 2 del Comune di Angri,
p.lla 59 (mq 2818), p.lla 60 (mq 982), p.lla 446 (mq 1234), p.lla 1520 (mq 2922) e p.lla 1112
(mq 247), e subì: danni alle coltivazioni di lattuga in serra su mq. 6300, per una produzione di 308,70 quintali, che vennero distrutte o comunque rese inutilizzabili;
danni al terreno, che rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm., con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
danni all'impianto irriguo, ai mezzi tecnici ed ai prodotti di scorta;
- che coltivava direttamente un fondo di sua proprietà, con estensione Parte_2
di circa 7.213 mq., riportato in catasto al foglio 2 del Comune di Angri, p.lla 124 (mq 3.702),
p.lla 1203 (mq 57), p.lla 1206 (mq 951), p.lla 1207 (mq 120), p.lla 1105 (mq 1789), p.lla 1109
(mq 137) p.lla 1538 (mq 457), e subì: danni alle coltivazioni di lattuga in serra su circa mq.
5100, per una produzione di 249.90 quintali, che vennero distrutte o comunque rese inutilizzabili;
danni al terreno, che rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm., con perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni
2 idraulico-agrarie di superficie;
danni all'impianto irriguo, ai mezzi tecnici ed ai prodotti di scorta;
- che successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione dei fondi in esame per parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, di guisa che essi ricorrenti, medio tempore, non hanno potuto esercitare il diritto alla coltivazione dei fondi dagli stessi posseduti;
- che il Rio Sguazzatorio, che ricade interamente nel bacino idrografico regionale del NO
e fa parte del demanio idrico della , si presentava all'epoca dei fatti in Controparte_1
stato di pessima manutenzione: il suo alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del dragaggio, con vegetazione incontrollata che ne limitava sensibilmente la sezione.
Su tali premesse i ricorrenti hanno pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto è da ricondursi alla , in qualità di custode dell'opera idraulica, ed hanno Controparte_1
chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione agli avvocati Pt_3
e . Parte_4
…
Con atto depositato in data 30.3.2023 si è costituita in giudizio la , la Controparte_1
quale ha contestato la propria “legittimazione passiva” e la fondatezza della domanda avversa.
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 6.2.2024 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2024 e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
4.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
3 La circostanza che gli odierni ricorrenti siano proprietari dei fondi indicati in ricorso è
comprovata dalle visure catastali allegate alla perizia tecnica di parte prodotta in giudizio,
tranne che per la particella n° 1112, che, sebbene attribuita in ricorso a Parte_1
, risulta intestata a tale .
[...] Persona_1
Ulteriori indicazioni non si possono trarre dalla prova testimoniale, atteso che entrambi i testimoni escussi hanno fatto generico riferimento, nel corso delle loro dichiarazioni circa gli allagamenti ed i danni subiti, ai “terreni dei ”. Parte_2
Ne consegue che, mettendo insieme i dati documentali con quelli risultanti dalle testimonianze, si può solo ritenere che i coltivassero i terreni di loro proprietà, Parte_2
ma non anche quelli a loro non intestati.
La circostanza che, in data 22.2.2015, le acque del Rio Sguazzatorio siano esondate,
allagando i fondi dei ricorrenti e distruggendo le coltivazioni di lattuga ivi esistenti è
dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, all'uopo delegato.
In particolare, il teste ha riferito: “Sono a conoscenza dei fatti di causa e Testimone_1
posso confermare che nel mese di febbraio 2015 si è verificato un allagamento nei terreni dei sigg. in Angri a causa dell'esondazione del Rio Sguazzatorio. Preciso che i Parte_2
terreni dei sigg.ri distano meno di un kilometro, uno dall'altro. Entrambi sono Parte_2
confinanti con il Rio Sguazzatorio. Entrambi i terreni erano coltivati a lattuga in serra. A seguito dell'allagamento non è stato possibile utilizzare la verdura perché era marcita. Il terreno era pieno di detriti e fango”.
Mentre il teste e autore della perizia di parte, dottore ON , ha Persona_2
dichiarato: “L'esondazione del Rio Sguazzatorio si è verificata il 22.2.2015 in Angri. Ho effettuato prontamente il sopralluogo in entrambi i terreni e ho verificato che tutta l'area circostante era allagata, ivi compresi i terreni dei germani . Ho effettuato un rilievo Parte_2
fotografico, allegato in consulenza. Le superfici erano coltivate in entrambi i terreni, a
lattuga, per la produzione di grumolo edule. Oltre ai danni alle colture anche il terreno è stato danneggiato, come dettagliatamente descritto in perizia”.
I testi escussi hanno altresì precisato che il Rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti colmo di vegetazione, di melma e di detriti.
4 Sulla scorta delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte (riconosciuta dal e che mostra coltivazioni di lattuga in serra, interamente Per_2
ricoperte d'acqua) si può quindi ritenere provato che, in data 22.2.2015, i fondi agricoli di proprietà degli odierni ricorrenti sono stati allagati in conseguenza dell'esondazione Rio
Sguazzatorio, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) è
(anche) la . Controparte_1
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_2
NO, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito:
il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume NO (Controfosso destro e Controfosso sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio NO e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume NO i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_1
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_1
d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente LO (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
5 d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è
annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e
costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di
opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua
pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel
bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde,
in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_1
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_1
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di
bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_1
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_1 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul canale per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_1
un decreto dirigenziale con il quale era la ad assumersi la spesa per lavori di CP_1
6 somma urgenza disposti sul canale in questione dal Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio NO.
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità di altri enti (Autorità di Bacino e Comune territorialmente competente), anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di CP_1
costituzione, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio CP_1
idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la CP_1
ed il non possono rimanere inerti, ma, in virtù dei loro obblighi di custodia e CP_3
manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
Né un'esenzione di responsabilità può discendere dall'art. 10 R.D. n° 523/1904, a norma del quale le opere appartenenti alla 5ª categoria (e cioè quelle che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) sono di competenza dei Comuni.
Ed infatti, come più volte statuito dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative stabilite dal R.D. n° 523/1904 ha riguardato anche le opere di quarta e quinta categoria (cfr. Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, sentenze n° 19 del 19/05/1987 e n° 21 del 08/02/2017), con conseguente abrogazione della competenza comunale prevista dall'art. 10; senza contare che, ad ogni buon conto, una cosa sono le opere a tutela dell'abitato contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane (cui si riferisce l'art. 10 in esame), altra cosa sono tutte le opere necessarie alla sistemazione ed alla manutenzione dell'alveo e degli argini, di cui in questa sede si discute.
A maggior ragione la non può invocare, per esimersi da responsabilità, il disposto CP_1
dell'art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, essendo pacifico che l'obbligo dei proprietari dei fondi frontisti è limitato alla sola costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta alla provvedere alla manutenzione degli argini, delle sponde e degli alvei dei corsi CP_1
d'acqua (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 8588 del 05/09/1997; TSAP, sentenza n°
21 del 08/02/2017).
7 …
In quanto custode del corso d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dai ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi,
una responsabilità omissiva della nella manutenzione del canale. CP_1
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi dei ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_1
del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'ON , consulente tecnico Persona_2
agrario.
8 Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di lattuga;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare il consulente tecnico di parte ha calcolato per un danno Parte_1
complessivo pari ad € 41.391,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture: € 24.885,00 (lattuga in coltura protetta);
- costi di ripristino dei terreni: € 16.506,00 (ripulitura delle superfici da detriti € 7.245,00; ripristino quote superficiali € 5.292,00; ripristino fertilità € 3.969,00).
Per il consulente tecnico ha invece calcolato un danno complessivo Parte_2
pari ad € 33.507,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture € 20.145,00 (lattuga in coltura protetta);
- costi di ripristino dei terreni: € 20.145,00 (ripulitura delle superfici da detriti € 5.865,00; ripristino quote superficiali € 4.284,00; ripristino fertilità € 3.213,00).
9 Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che le intere superfici considerate fossero effettivamente destinate alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo all'estensione di tali colture.
A ciò si aggiunga, quanto a , che il consulente ha operato i suoi calcoli Parte_1
tenendo conto anche dei 247 metri quadrati di estensione della particella n° 1112, la quale,
come si è più sopra detto, non risulta intestata al predetto né la prova testimoniale, generica sul punto, ha fornito la prova che il coltivasse anche i terreni di cui Parte_1
non era proprietario.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dai ricorrenti negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti (il presente giudizio è stato instaurato a cinque anni dagli eventi), sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi nonché sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che i fondi dei ricorrenti abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia)
10 nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati:
- per , in euro 9.500,00 per mancato guadagno a seguito dei danni Parte_1
subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.300,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti e per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza, da queste ultime interamente detratte quelle relative ai 247 metri quadrati per i quali non vi è prova della titolarità del ricorrente;
- per , in euro 8.000,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti Parte_2
dalle coltivazioni ed in euro 5.300,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti e per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza.
…
In conclusione, può riconoscersi a l'importo complessivo di euro Parte_1
15.800,00 ed a l'importo complessivo di euro 13.300,00. Parte_2
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.2.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere
11 provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono ragioni ostative a che venga accolta la richiesta del ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è
stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_3 Parte_4
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione
12 delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori,
alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 393,00 per spese vive (euro
786,00 : 2) e di euro 2.470,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00 : 2
- euro 1.900,00; aumentati del 30% alla cifra suindicata ex art. 4 comma 2 del D.M. n°
55/14, atteso che si è in presenza di due parti difese dai medesimi difensori), così
determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza;
ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, occorre tenere conto della somma attribuita a ciascuna parte vincitrice, e non alla somma cumulata attribuita a tutte le parti vincitrici, atteso che ciascun ricorrente agisce a tutela della propria, autonoma, obbligazione indennitaria, mentre non ci troviamo invece di fronte ad un'unica obbligazione divisibile di cui ogni ricorrente richiede un adempimento pro quota, nel qual caso occorrerebbe guardare al valore dell'intera obbligazione ex art. 11
c.p.c.; cfr., in tal senso, Cass., sez. 3, n° 10367 del 17/04/2024: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un
solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno
ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della
domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione
degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso
standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4,
commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
13 - in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 15.800,00 ed in favore di della somma di euro Parte_2
13.300,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
dal 22.2.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 22.2.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti nella misura del 50% e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento a favore dei ricorrenti, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_3 Parte_4
euro 393,00 per spese vive ed in euro 2.470,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
14
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2303/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
- (C.F.: ), nato il [...] ad [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati
Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: ) C.F._3 Parte_3 C.F._4
e (C.F.: , tutti con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Parte_4 C.F._5
Sturzo 18, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
-ricorrenti-
1 e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._6
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale hanno premesso:
[...]
-di essere proprietari e coltivatori di terreni siti in Angri, nelle vicinanze del Rio Sguazzatorio;
- che in data 22 febbraio 2015 detti immobili, a causa dell'esondazione del Rio Sguazzatorio, furono completamente sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità delle colture in atto, con il deposito sui terreni di melma, fango, semi di malerba ed altre sostanze estranee ivi veicolate dalle acque esondate;
- che, in particolare, coltivava direttamente il fondo agricolo di sua Parte_1
proprietà, con estensione di mq. 8203, riportato in catasto al foglio 2 del Comune di Angri,
p.lla 59 (mq 2818), p.lla 60 (mq 982), p.lla 446 (mq 1234), p.lla 1520 (mq 2922) e p.lla 1112
(mq 247), e subì: danni alle coltivazioni di lattuga in serra su mq. 6300, per una produzione di 308,70 quintali, che vennero distrutte o comunque rese inutilizzabili;
danni al terreno, che rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm., con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
danni all'impianto irriguo, ai mezzi tecnici ed ai prodotti di scorta;
- che coltivava direttamente un fondo di sua proprietà, con estensione Parte_2
di circa 7.213 mq., riportato in catasto al foglio 2 del Comune di Angri, p.lla 124 (mq 3.702),
p.lla 1203 (mq 57), p.lla 1206 (mq 951), p.lla 1207 (mq 120), p.lla 1105 (mq 1789), p.lla 1109
(mq 137) p.lla 1538 (mq 457), e subì: danni alle coltivazioni di lattuga in serra su circa mq.
5100, per una produzione di 249.90 quintali, che vennero distrutte o comunque rese inutilizzabili;
danni al terreno, che rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm., con perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni
2 idraulico-agrarie di superficie;
danni all'impianto irriguo, ai mezzi tecnici ed ai prodotti di scorta;
- che successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione dei fondi in esame per parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, di guisa che essi ricorrenti, medio tempore, non hanno potuto esercitare il diritto alla coltivazione dei fondi dagli stessi posseduti;
- che il Rio Sguazzatorio, che ricade interamente nel bacino idrografico regionale del NO
e fa parte del demanio idrico della , si presentava all'epoca dei fatti in Controparte_1
stato di pessima manutenzione: il suo alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del dragaggio, con vegetazione incontrollata che ne limitava sensibilmente la sezione.
Su tali premesse i ricorrenti hanno pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto è da ricondursi alla , in qualità di custode dell'opera idraulica, ed hanno Controparte_1
chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione agli avvocati Pt_3
e . Parte_4
…
Con atto depositato in data 30.3.2023 si è costituita in giudizio la , la Controparte_1
quale ha contestato la propria “legittimazione passiva” e la fondatezza della domanda avversa.
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 6.2.2024 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2024 e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
4.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
3 La circostanza che gli odierni ricorrenti siano proprietari dei fondi indicati in ricorso è
comprovata dalle visure catastali allegate alla perizia tecnica di parte prodotta in giudizio,
tranne che per la particella n° 1112, che, sebbene attribuita in ricorso a Parte_1
, risulta intestata a tale .
[...] Persona_1
Ulteriori indicazioni non si possono trarre dalla prova testimoniale, atteso che entrambi i testimoni escussi hanno fatto generico riferimento, nel corso delle loro dichiarazioni circa gli allagamenti ed i danni subiti, ai “terreni dei ”. Parte_2
Ne consegue che, mettendo insieme i dati documentali con quelli risultanti dalle testimonianze, si può solo ritenere che i coltivassero i terreni di loro proprietà, Parte_2
ma non anche quelli a loro non intestati.
La circostanza che, in data 22.2.2015, le acque del Rio Sguazzatorio siano esondate,
allagando i fondi dei ricorrenti e distruggendo le coltivazioni di lattuga ivi esistenti è
dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, all'uopo delegato.
In particolare, il teste ha riferito: “Sono a conoscenza dei fatti di causa e Testimone_1
posso confermare che nel mese di febbraio 2015 si è verificato un allagamento nei terreni dei sigg. in Angri a causa dell'esondazione del Rio Sguazzatorio. Preciso che i Parte_2
terreni dei sigg.ri distano meno di un kilometro, uno dall'altro. Entrambi sono Parte_2
confinanti con il Rio Sguazzatorio. Entrambi i terreni erano coltivati a lattuga in serra. A seguito dell'allagamento non è stato possibile utilizzare la verdura perché era marcita. Il terreno era pieno di detriti e fango”.
Mentre il teste e autore della perizia di parte, dottore ON , ha Persona_2
dichiarato: “L'esondazione del Rio Sguazzatorio si è verificata il 22.2.2015 in Angri. Ho effettuato prontamente il sopralluogo in entrambi i terreni e ho verificato che tutta l'area circostante era allagata, ivi compresi i terreni dei germani . Ho effettuato un rilievo Parte_2
fotografico, allegato in consulenza. Le superfici erano coltivate in entrambi i terreni, a
lattuga, per la produzione di grumolo edule. Oltre ai danni alle colture anche il terreno è stato danneggiato, come dettagliatamente descritto in perizia”.
I testi escussi hanno altresì precisato che il Rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti colmo di vegetazione, di melma e di detriti.
4 Sulla scorta delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte (riconosciuta dal e che mostra coltivazioni di lattuga in serra, interamente Per_2
ricoperte d'acqua) si può quindi ritenere provato che, in data 22.2.2015, i fondi agricoli di proprietà degli odierni ricorrenti sono stati allagati in conseguenza dell'esondazione Rio
Sguazzatorio, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) è
(anche) la . Controparte_1
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_2
NO, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito:
il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume NO (Controfosso destro e Controfosso sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio NO e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume NO i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_1
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_1
d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente LO (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
5 d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è
annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e
costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di
opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua
pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel
bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde,
in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_1
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_1
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di
bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_1
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_1 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul canale per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_1
un decreto dirigenziale con il quale era la ad assumersi la spesa per lavori di CP_1
6 somma urgenza disposti sul canale in questione dal Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio NO.
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità di altri enti (Autorità di Bacino e Comune territorialmente competente), anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di CP_1
costituzione, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio CP_1
idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la CP_1
ed il non possono rimanere inerti, ma, in virtù dei loro obblighi di custodia e CP_3
manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
Né un'esenzione di responsabilità può discendere dall'art. 10 R.D. n° 523/1904, a norma del quale le opere appartenenti alla 5ª categoria (e cioè quelle che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) sono di competenza dei Comuni.
Ed infatti, come più volte statuito dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative stabilite dal R.D. n° 523/1904 ha riguardato anche le opere di quarta e quinta categoria (cfr. Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, sentenze n° 19 del 19/05/1987 e n° 21 del 08/02/2017), con conseguente abrogazione della competenza comunale prevista dall'art. 10; senza contare che, ad ogni buon conto, una cosa sono le opere a tutela dell'abitato contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane (cui si riferisce l'art. 10 in esame), altra cosa sono tutte le opere necessarie alla sistemazione ed alla manutenzione dell'alveo e degli argini, di cui in questa sede si discute.
A maggior ragione la non può invocare, per esimersi da responsabilità, il disposto CP_1
dell'art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, essendo pacifico che l'obbligo dei proprietari dei fondi frontisti è limitato alla sola costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta alla provvedere alla manutenzione degli argini, delle sponde e degli alvei dei corsi CP_1
d'acqua (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 8588 del 05/09/1997; TSAP, sentenza n°
21 del 08/02/2017).
7 …
In quanto custode del corso d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dai ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi,
una responsabilità omissiva della nella manutenzione del canale. CP_1
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi dei ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_1
del corso d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'ON , consulente tecnico Persona_2
agrario.
8 Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di lattuga;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare il consulente tecnico di parte ha calcolato per un danno Parte_1
complessivo pari ad € 41.391,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture: € 24.885,00 (lattuga in coltura protetta);
- costi di ripristino dei terreni: € 16.506,00 (ripulitura delle superfici da detriti € 7.245,00; ripristino quote superficiali € 5.292,00; ripristino fertilità € 3.969,00).
Per il consulente tecnico ha invece calcolato un danno complessivo Parte_2
pari ad € 33.507,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture € 20.145,00 (lattuga in coltura protetta);
- costi di ripristino dei terreni: € 20.145,00 (ripulitura delle superfici da detriti € 5.865,00; ripristino quote superficiali € 4.284,00; ripristino fertilità € 3.213,00).
9 Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che le intere superfici considerate fossero effettivamente destinate alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo all'estensione di tali colture.
A ciò si aggiunga, quanto a , che il consulente ha operato i suoi calcoli Parte_1
tenendo conto anche dei 247 metri quadrati di estensione della particella n° 1112, la quale,
come si è più sopra detto, non risulta intestata al predetto né la prova testimoniale, generica sul punto, ha fornito la prova che il coltivasse anche i terreni di cui Parte_1
non era proprietario.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dai ricorrenti negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti (il presente giudizio è stato instaurato a cinque anni dagli eventi), sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi nonché sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che i fondi dei ricorrenti abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia)
10 nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati:
- per , in euro 9.500,00 per mancato guadagno a seguito dei danni Parte_1
subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.300,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti e per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza, da queste ultime interamente detratte quelle relative ai 247 metri quadrati per i quali non vi è prova della titolarità del ricorrente;
- per , in euro 8.000,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti Parte_2
dalle coltivazioni ed in euro 5.300,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti e per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza.
…
In conclusione, può riconoscersi a l'importo complessivo di euro Parte_1
15.800,00 ed a l'importo complessivo di euro 13.300,00. Parte_2
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.2.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere
11 provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
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Non vi sono ragioni ostative a che venga accolta la richiesta del ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
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Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è
stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_3 Parte_4
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione
12 delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori,
alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 393,00 per spese vive (euro
786,00 : 2) e di euro 2.470,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00 : 2
- euro 1.900,00; aumentati del 30% alla cifra suindicata ex art. 4 comma 2 del D.M. n°
55/14, atteso che si è in presenza di due parti difese dai medesimi difensori), così
determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza;
ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, occorre tenere conto della somma attribuita a ciascuna parte vincitrice, e non alla somma cumulata attribuita a tutte le parti vincitrici, atteso che ciascun ricorrente agisce a tutela della propria, autonoma, obbligazione indennitaria, mentre non ci troviamo invece di fronte ad un'unica obbligazione divisibile di cui ogni ricorrente richiede un adempimento pro quota, nel qual caso occorrerebbe guardare al valore dell'intera obbligazione ex art. 11
c.p.c.; cfr., in tal senso, Cass., sez. 3, n° 10367 del 17/04/2024: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un
solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno
ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della
domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione
degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso
standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4,
commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
13 - in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 15.800,00 ed in favore di della somma di euro Parte_2
13.300,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
dal 22.2.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 22.2.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti nella misura del 50% e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento a favore dei ricorrenti, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_3 Parte_4
euro 393,00 per spese vive ed in euro 2.470,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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