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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4109/2022 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti MARCO PESENTI ed EDOARDO Parte_1
NATALE, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 25, presso i difensori
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO SGANDURRA, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Peschiera n. 83, presso il difensore
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - bancario.
CONCLUSIONI
Parte attrice appellante
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3335/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torino e pubblicata il
27 dicembre 2021, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, quindi, respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti di Parte_1
- per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme versate da a Parte_1
titolo di capitale, interessi e spese legali, in esecuzione del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis previ gli incombenti del caso, in accoglimento dei motivi su esposti,
Nel merito, in via principale:
-respingere in toto le domande avversarie formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3335/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torino - proc. R.G. 7579/2021 - in data 20.12.2021.
In ogni caso: con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA e successive occorrende come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato (“ ”) proponeva Parte_1 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3335/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torino, depositata in data 27.12.2021, chiedendone la riforma.
Riferiva come con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Controparte_1
avesse convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torino, la Parte_1
affermando: di aver sottoscritto in data 06.11.2015 con il contratto di mutuo Parte_1
contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio/pensione n. 34130, per un importo di € 36.480,00, da restituire in 120 rate mensili di € 304,00 ciascuna;
che lo stesso veniva estinto anticipatamente il 30.09.2017 alla 49esima rata;
che a seguito dell'estinzione anticipata, il sig. aveva diritto alla restituzione di tutti i costi CP_1
posti a suo carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza per un importo pari a € 1.458,32, CP_2
calcolato secondo il criterio pro-rata temporis;
che a seguito del mancato accoglimento da parte di della richiesta di rimborso, il sig. adiva l'ABF, il quale Parte_1 CP_1 accoglieva il ricorso;
che, comunque, rifiutava di adempiere alla decisione Parte_1 arbitrale.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2021, chiedeva il Parte_1 rigetto delle domande attoree, evidenziando l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo.
1.3. Con sentenza n. 3335/2021 il Giudice di Pace di Torino accoglieva le domande di parte attrice.
Il giudice di prime cure evidenziava: che seguito dell'estinzione anticipata, al contratto oggetto di causa doveva applicarsi il disposto dell'art. 125 sexies TUB come novellato dal D.lgs. n. 141/2010, entrato in vigore prima della stipulazione del contratto e che, stante il carattere imperativo della norma in parola, alla luce dei principi espressi dalla sentenza C-383/2018 della Corte di Giustizia Europea, il sig. avesse il diritto al CP_1
rimborso dei costi secondo il criterio proporzionale ratione temporis;
che il quadro normativo così come rappresentato dalla CGUE non poteva ritenersi scalfito dalla riformulazione dell'art. 125 sexies TUB, introdotta dall'art. 11 octies co. 1 D.L. n.
73/2021, convertito nella L. n. 106/2021, dovendosi ritenere che una norma interna non potesse sovvertire i principi espressi dalla CGUE, fonte del diritto primaria.
1.4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, formulando tre motivi di Parte_1 impugnazione e ne richiedeva l'integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
1.5. Si costituiva il sig. , contestando le prospettazioni avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
1.6. Con ordinanza del 22.11.2024, la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Con il primo motivo di appello, lamenta l'omessa applicazione della Parte_1 novella normativa. Parte appellante, in particolare, evidenzia: che l'art. 11 octies del D.L.
n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, modificando l'art. 125 sexies TUB, ha previsto il rimborso del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto ma solo per i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge in parola;
che, diversamente, ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, come nel caso di specie, deve applicarsi il previgente art. 125 sexies TUB così come interpretato dalle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti ratione temporis.
Il motivo non è fondato.
Ebbene, la Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa al decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-
383/18, c.d. Lexitor, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di
Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Nel corso del presente procedimento, con la sentenza n. 263/2022 la Corte
Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co.
2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
A ciò si aggiunga che l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione
Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies
TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor. Ciò chiarito, sostiene che la sentenza della CGUE del 9.2.2023 emessa nella Parte_1 causa C-555/21 “rappresenta di fatto un superamento della sentenza Lexitor” (comp. concl. pag. 2 parte appellante).
Quanto affermato da parte appellante non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso sottoposto in esame, della sentenza c.d. Lexitor Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt.
16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Ancora, , a sostegno della propria domanda di appello, richiama l'art. 6 bis Parte_1
D.P.R. n. 180/1950, introdotto dal D.Lgs. n. 169/2012, sostenendo che “il significato della norma è chiaro e non equivocabile […] Esistono oneri che “devono essergli [al cliente] rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” ed oneri per i quali tale rimborso non è dovuto” cosicchè “la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950 rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale sancita dalla sentenza 362/2022
Corte Costituzionale” (comp. concl. pag. 5 parte appellante).
Quanto esposto da parte appellante non è conferente, atteso che la disciplina del rimborso dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto per volontà del consumatore è oggetto di provvedimenti legislativi e giurisdizionali (costituzionali e comunitari) che sovrastano una normativa di rango secondario come quella richiamata dalla parte appellante e, per di più, la Corte Costituzionale ha stabilito che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n. 263/2022).
Alla luce delle considerazioni svolte, ne consegue che il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha il diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB - come nel caso in esame, essendo il contratto oggetto di causa stato sottoscritto in data
06.11.2015 (cfr. all.
2.1 parte appellata) - senza distinzione tra costi up front e recurring, ritenendosi nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (in tal senso, Trib. di Torino n. 3323/2023; Trib. di Torino n. 3315/2023; Trib. di Torino n.
4009/2024). 2.2. Con il secondo motivo di appello, rileva l'erroneità della sentenza del Parte_1
Giudice di prime cure nella parte in cui si afferma che “le disposizioni secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigenza bancarie vigenti alla data di sottoscrizione del contratto [sono] tutte confermative dell'applicazione dei principi dettati dalla CGUE con la sentenza sostenendo di contro che tali disposizioni di Banca CP_2
d'Italia sono le uniche richiamate dall'art. 11 octies co. 2 e che “Banca d'Italia ha più volte ribadito la diversa natura tra costi up front e costi recurring” (cit. in appello pagg. 14
e 15).
Le argomentazioni dell'appellante sono infondate, considerato che la Corte
Costituzionale ha definitivamente chiarito che le disposizioni di Banca d'Italia sono disposizioni secondarie, le quali non possono derogare a quanto previsto dalla legge, stabilendo che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n.
263/2022).
2.3. Con il terzo motivo di appello, rileva ancora l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui dichiara nulle le clausole contrattuali che disciplinano il rimborso dei costi up front esponendo che “le clausole 5 e 8 […] sono del tutto legittime e valide, in quanto indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione tra oneri up front
e recurring, nonché l'esclusiva rimborsabilità di quest'ultimi in caso di estinzione anticipata” (cit. in appello pag. 17).
Anche questo motivo non è fondato, per le ragioni già in precedenza esposte.
in comparsa conclusionale sostiene ancora che “L'ambito normativo di Parte_1 riferimento del giudizio del giudizio di primo grado è stato modificato dall'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato
l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.” (comp. concl. pagg. 1 e 2 ). Parte_1
Tuttavia, come già sopra evidenziato, la novella normativa richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
2.4. ha infine rilevato il tema del criterio di calcolo del rimborso sostenendo Parte_1 che “nella denegata ipotesi in cui si ritenga esistente il diritto di parte appellata ad ottenere il rimborso di tutti i costi non maturati, il medesimo deve essere quantificato, per le voci di costo up front, secondo la curva degli interessi e non secondo il criterio “pro rata temporis”, il cui calcolo risulta totalmente avulso dal contratto di finanziamento stipulato tra le parti” e che “il criterio di quantificazione secondo la curva degli interessi abbia pari grado di semplicità e comprensibilità del criterio di quantificazione secondo il criterio pro rata temporis”(comp. concl. pag. 9 ). Parte_1
In primis, tale motivo di appello è da considerarsi tardivo considerando che, sebbene il sig. già nel giudizio di primo grado avesse richiesto l'applicazione del criterio CP_1
del pro rata temporis, non ha eccepito nulla sul punto se non in sede di Parte_1 comparsa conclusionale del presente giudizio e con le note scritte sostitutive dell'udienza del 02.02.2023 (e dunque, in ogni caso, tardivamente).
Nel merito, quanto sostenuto da non è comunque condivisibile. Parte_1
Nella fattispecie in esame, infatti, i punti D e G del foglio “Criteri e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata” stabiliscono la modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al cliente con applicazione del criterio pro-rata temporis (cfr. pag. 7 allegati fascicolo 1 grado elenco documenti
). Parte_1
Pertanto, la giurisprudenza del Tribunale di Torino richiamata da parte appellante in comparsa conclusionale (vedi pagg. 11 e 12) non è conferente, considerato che, nel caso che ci occupa, il contratto contiene un espresso riferimento al criterio pro rata temporis, mentre i provvedimenti citati affermano certamente la possibile applicazione del criterio della curva degli interessi, ma in assenza di diverse previsioni contrattuali.
Dunque, in applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, si conferma la condanna dell'appellante al rimborso dei costi di credito sostenuti dall'appellata in via anticipatoria, per un importo pari a € 1.458,32 oltre interessi legali dal 01.07.2020 (data reclamo) fino alla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado ed ex art. 1284 co. 4 al saldo.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate nella misura di un terzo, dal momento che la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta in corso di causa;
per il resto vengono poste a carico di parte appellante che, nonostante detta pronuncia, ha comunque scelto di proseguire il giudizio.
Esse, vista e ridotta la nota spese prodotta, si liquidano in complessivi € 2.126,50, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, in considerazione della limitata attività svolta. Vanno altresì riconosciute le spese per il procedimento di mediazione, che si liquidano in
€ 48,80 per anticipazioni ed € 284,00 per compenso (cfr. doc. 27 nota spese parte appellata).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3335/2021 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Torino, depositata in data 27.12.2021; dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo;
condanna a rimborsare a i restanti due terzi delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano, quanto ai due terzi, in € 1.607,00 per compenso, oltre ad €
32,50 per anticipazioni di mediazione, 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, in data 10.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO