Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
La sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 - 288 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri. Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZE NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAN FRANCO ANEDDA, PAOLO PIRASTU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 108/97 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 29/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Paolo PIRASTU, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1^ dicembre 1994 il Tribunale di Cagliari condannava l'avv. Francesco Atzeri alla patteggiata pena di un anno e sette mesi di reclusione per i reati di truffa e di tentata truffa aggravata. Nella stessa data, con separata sentenza, lo stesso Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'avv. Atzeri per il reato di omessa denunzia dei redditi degli anni 1989 e 1990 per essere il reato estinto per amnistia;
pronunciava, invece, sentenza di assoluzione per l'omessa denunzia dei redditi dell'anno 1991 per ravvedimento operoso e dell'anno 1992 per l'insussistenza del fatto.
Definito il procedimento penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari procedeva disciplinarmente per gli stessi fatti nei confronti dell'avv. Atzeri e, con decisione in data 19 dicembre 1995, disponeva la sua radiazione dall'albo. Riteneva il Consiglio che l'avv. Atzeri avesse violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti di numerosi clienti inducendoli, o tentando di indurli, a sottoscrivere impegni di pagamento per spese di consulenze tecniche, in realtà inesistenti, e trattenendo, all'esito delle cause, l'ingiusto profitto delle somme oggetto di tali pagamenti. Riteneva, inoltre, che l'avv. Atzeri fosse venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti di un suo cliente, il sig. TI CA, pretendendo il pagamento di una parcella di lire 19.400.000, non dovuta e del tutto sproporzionata avuto riguardo al valore della controversia, e rifiutando di rilasciare la ricevuta richiestagli dal CA;
inoltre l'avv. Atzeri, al fine di eludere le conseguenze della indebita riscossione, aveva falsamente prospettato la stipulazione di un contratto di mutuo tra il CA e il proprio cognato, US DD, e aveva accusato di mendacio il CA quando questi aveva negato la stipulazione del contratto.
Infine il Consiglio dell'Ordine riteneva che l'avv. Atzeri avesse leso il decoro e la dignità della professione forense e avesse violato i doveri di lealtà, correttezza e solidarietà nei confronti dell'intera classe forense e della Cassa di Previdenza e Assistenza per gli avvocati e procuratori in quanto: a) aveva omesso la fatturazione e la denunzia dei redditi conseguiti negli anni 1991 e 1992; b) aveva omesso di versare alla Cassa di Previdenza e Assistenza per gli avvocati e procuratori i contributi previdenziali e di solidarietà sui detti redditi;
c) aveva occultato i detti redditi tenendo una doppia contabilità e utilizzando una parte di essi come finanziamento di una società di fatto con US DD, RI AR GO e RE VA.
La decisione del Consiglio dell'Ordine è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense che, con decisione depositata il 29 settembre 1997, ha rigettato il ricorso dell'avv. Atzeri. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale l'avv. Atzeri propone ricorso articolato in sei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che il Consiglio Nazionale non abbia accolto l'eccezione di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine, nonostante che in essa figuri, come componente del collegio giudicante, l'avv. Francesco Viola che, invece, non ha partecipato al procedimento.
Il motivo è infondato.
Come ha già affermato questa Corte, la sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla, ma è semplicemente affetta da un errore materiale, emendabile con la procedura di correzione ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ. (Cass. S.U. 6 novembre 1991 n. 11853). Difatti da una parte l'intestazione della sentenza è priva di una sua autonoma efficacia probatoria e si limita a riprodurre i dati del verbale d'udienza; dall'altra, fino a prova contraria, deve presumersi la coincidenza tra i magistrati indicati nel verbale d'udienza come componenti del collegio giudicante con quelli che hanno deliberato la sentenza (Cass. 17 aprile 1968 n. 1139; Cass. 8 febbraio 1974 n. 379, Cass. 13 luglio 1976 n. 2690;) Nel caso in esame risulta nell'intestazione della decisione del Consiglio Nazionale il nominativo di un avvocato che non ha fatto parte del collegio e la cui presenza non era necessaria per la composizione dello stesso collegio. Si tratta quindi di un mero errore materiale, consistente nell'indicazione di un nominativo non dovuto, che non può in alcun modo incidere sulla validità della decisione.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Lamenta che il Consiglio Nazionale ha ignorato i temi di indagine indicati dalla difesa e precisamente: a) se i clienti fossero stati ingannati, ovvero fossero consapevoli del contenuto delle dichiarazioni da loro sottoscritte;
b) se sia lecito accettare o richiedere al cliente, non indirizzato allo studio dal patronato, una integrazione dell'onorario liquidato nella sentenza a carico della controparte;
c) se sia legittima l'accettazione di un palmario liberamente e spontaneamente offerto.
Il motivo in esame non rientra nei casi previsti dalla legge e non può quindi essere considerato ammissibile. Difatti esso concerne l'accertamento della intenzione del ricorrente di ingannare o meno i clienti circa l'obbligo di versamento delle somme loro richieste dall'avvocato Atzeri;
concerne, cioè, l'accertamento di un elemento di fatto precluso all'esame di questa Corte.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 445, primo comma cod. proc. pen., con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che il Consiglio Nazionale abbia ritenuto che l'avv. Atzeri, patteggiando la pena per i reati di truffa, abbia così manifestato "la convinzione di avere tenuto un comportamento estremamente scorretto che sotto l'aspetto disciplinare si colora di particolare gravità ed acquista enorme rilevanza". In tal modo, ad avviso del ricorrente, il Consiglio non avrebbe tenuto presente che, per l'espressa disposizione dell'art. 445 c.p.p., la sentenza che applica la pena non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi;
e non esplica alcun effetto nei giudizi disciplinari nei quali l'organo giudicante ha l'obbligo di dimostrare, sulla scorta degli atti la responsabilità dell'incolpato, dandone dimostrazione con acconcia e esauriente motivazione.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che la norma di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non preclude ai Consigli dell'ordine il potere di accertamento della responsabilità disciplinare dell'avvocato in relazione ai fatti per i quali ha patteggiato la pena;
che il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che i fatti per i quali l'avv. Atzeri aveva patteggiato la pena, sussistevano ed avevano, indipendentemente dalla responsabilità penale, una rilevanza disciplinare;
che tale accertamento e tale valutazione non sono sindacabili in questa sede.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in ordine al rifiuto di sentire i testimoni dedotti per il dibattimento. Lamenta che il Consiglio territoriale, senza alcuna giustificazione, abbia "largamente decimato la lunga lista testimoniale presentata dall'incolpato".
Il motivo è infondato.
Come ha già affermato questa Corte, il potere di riduzione delle liste dei testimoni sovrabbondanti, previsto dall'art. 245 del codice di procedura civile, costituisce un potere tipicamente discrezionale che, come tale, non può formare oggetto di legittimo esame in Cassazione (Cass. 4 luglio 1956 n. 2428; Cass. 15 maggio 1962 n. 1034), specie quando lo stesso giudice abbia ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. 27 luglio 1993 n. 8396; Cass. 8 luglio 1998 n. 9942). Il principio, enunciato dalla Corte in relazione ai giudizi dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, deve essere applicato anche ai giudizi disciplinari dinanzi ai Consigli dell'Ordine e, quindi, anche al giudizio in esame, in cui il Consiglio ha ritenuto accertati i fatti in base alle dichiarazioni dello stesso avv. Atzeri.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Lamenta che, in relazione all'episodio di TI CA, il Consiglio si sia limitato ad affermare, in modo apodittico, che "sono le stesse dichiarazioni dell'incolpato che impongono di ritenere che egli, pur sapendo di trattare con un psicolabile, non abbia esitato ad appropriarsi del denaro di quello". In tal modo, ad avviso del ricorrente, la decisione avrebbe dato per dimostrato ciò che avrebbe dovuto essere dimostrato.
Il motivo deve essere considerato infondato per le stesse ragioni esposte in relazione al secondo motivo. Si tratta ancora, di un accertamento di fatto che non può essere sindacato in questa sede.
Con il sesto motivo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla sanzione irrogata.
Lamenta che il Consiglio Nazionale abbia disposto la gravissima sanzione della radiazione dall'albo senza tenere conto che: a) la predisposizione di una documentazione fittizia non era stata contestata;
b) l'evasione fiscale non giustificava la radiazione dall'albo, ma era già stata adeguatamente sanzionata dal lungo periodo di sospensione dall'esercizio della professione già subito dall'avv. Atzeri;
c) l'arresto dell'avv. Atzeri era stato ingiusto e illegittimo.
Inoltre il Consiglio Nazionale non avrebbe tenuto alcun conto nè dell'offerta di restituzione effettuata dall'avv. Atzeri nei confronti di tutti i clienti, ne' del rifiuto di questi ultimi di accettare la restituzione proprio perché non intesero riottenere ciò che avevano versato volontariamente, spontaneamente e con sentimento di gratitudine.
Il motivo è inammissibile.
Come ha già affermato questa Corte, non può essere sindacata in sede di legittimità l'entità della sanzione irrogata in un procedimento disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense. Rientra, infatti, nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quale tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità e alla natura della trasgressione, senza che nell'applicazione di una, anziché di un'altra pena, possa riscontrarsi alcuna violazione di legge (Cass. 5 febbraio 1969 n. 360 e altre). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese di questo giudizio di Cassazione non essendosi costituite le parti resistenti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999