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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15358/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004459033000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19258/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il riorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120250004459033000, notificata il 13 maggio 2025, relativa a Bollo auto anno 2019 per un totale comprensivo di interessi di mora e sanzioni di
€. 399,01 deducendo:
-la nullità dell' atto impugnato per mancanza dei necessari atti prodromici sui quali si fonda la pretesa creditoria;
-l'intervenuta inesigibilità del credito per decadenza e prescrizione, atteso il decorso del termine triennale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI rilevando, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, la propria carenza di legittimazione passiva , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore che, sia pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato non risultando provata in atti la notifica dell'atto propedeutico alla impugnata cartella, notificata il 13 maggio 2025 e, quindi, ben oltre il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto con compensazione delle spese di giudizio in considerazione delle questioni affrontate che consentono di derogare al principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15358/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004459033000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19258/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il riorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120250004459033000, notificata il 13 maggio 2025, relativa a Bollo auto anno 2019 per un totale comprensivo di interessi di mora e sanzioni di
€. 399,01 deducendo:
-la nullità dell' atto impugnato per mancanza dei necessari atti prodromici sui quali si fonda la pretesa creditoria;
-l'intervenuta inesigibilità del credito per decadenza e prescrizione, atteso il decorso del termine triennale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI rilevando, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, la propria carenza di legittimazione passiva , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore che, sia pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato non risultando provata in atti la notifica dell'atto propedeutico alla impugnata cartella, notificata il 13 maggio 2025 e, quindi, ben oltre il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto con compensazione delle spese di giudizio in considerazione delle questioni affrontate che consentono di derogare al principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.