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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA (art. 429 c.p.c.) INGIUNZIONE
definitiva nella causa iscritta al n. 19/2025 R.G. Lav. promossa da ________________
Parte_1
Avv. Dario FRASSY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Emilia CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 15.1.2025,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta l' , chiedendo Parte_1 CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002110840, notificatagli il 16.12.2024; in particolare sosteneva -tra l'altro- che fosse intervenuta decadenza poiché l'atto di accertamento prot. n. 0400.21/01/2020.0006425 notificato il 15.2.2020, quando, ormai, CP_1 era spirato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 e quello di cui all'art. 9 d. lgs.
8/2016;
- che si costituiva tempestivamente l' , chiedendo la reiezione dell'opposizione; CP_2
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza invitava le parti alla discussione e, all'esito di articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, deve verificarsi se la notifica dell'atto di accertamento il 15 febbraio 2020 (vds. doc. 2 resistente) possa ritenersi tempestiva.
Come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
1 trecentosessanta giorni dall'accertamento” . L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
A detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in esame la disciplina dettata dagli CP_2 artt. 8 e 9 D.Lgs. 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo
135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
2 Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sulla scorta di autorevole giurisprudenza di merito, sostiene l' che nella specie -ai sensi CP_2 del D. Lvo 15.1.2016, il termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto ragionevole, in tali CP_1 casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie. L'atto di accertamento, infatti, è relativo ad illeciti commessi dopo la depenalizzazione e, comunque, è stato formato nel 2020, vale a dire oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 era abbondantemente spirato.
Né appare condivisibile la tesi per cui, nella specie, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 14 L. 689/1981, Nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa dell' , infatti, CP_2 detta tesi risulta smentita dal dato testuale della normativa, nonché dall'introduzione della nuova normativa, di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, che expressis verbis deroga ex novo detta fattispecie decadenziale: è evidente, allora, che se il legislatore ha sentito la necessità di introdurre questa modifica, ciò sta a significare che, per il periodo precedente, debba ritenersi vigente il disposto dell'art. 14 L. 689/1981.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione
3 del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523;
Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR
Lazio 17.2.20 n. 2074).
Orbene, anche a tal proposito, la condivisibile giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame.
L' , infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal 2018, vale a dire CP_2 quando era stata notificata al ricorrente “cartella di pagamento/avviso di addebito” riferita ai contributi per cui è causa (vds. doc. 2 ricorrente), circostanza non specificatamente contestata dall'onerato.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 decorresse da tale data;
poiché è altrettanto evidente che detto termine non sia stato rispettato (l'atto di accertamento è stato, infatti, notificato oltre un anno dopo la formazione degli avvisi di addebito di cui sopra, senza il compimento di ulteriore attività da parte dell'Ente), deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui
è causa.
Tali argomentazioni, reiteratamente sostenute dalla giurisprudenza della Corte di Appello di
Torino in analoghe fattispecie, hanno, tra l'altro, ricevuto definitivo avvallo dalla Corte di
Cassazione con la recentissima sentenza n°24055/2023, con cui è stato affermato il principio
(per ordinanze ingiunzioni relative ad omissioni contributive precedenti alla “depenalizzazione, ma perfettamente applicabile anche nel caso di specie) per cui “considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che “negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], CP_2 il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle CP_2 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria” (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
4 Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma con la maggiorazione ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014 prevista per la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002110840, notificatagli il 16.12.2024 e, per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui al verbale CP_1 di accertamento prot. n. 0400.21/01/2020.0006425; CP_1
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute da , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1.000,00 per onorari ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
(Così deciso in Aosta il 9/4/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA (art. 429 c.p.c.) INGIUNZIONE
definitiva nella causa iscritta al n. 19/2025 R.G. Lav. promossa da ________________
Parte_1
Avv. Dario FRASSY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Emilia CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 15.1.2025,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta l' , chiedendo Parte_1 CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002110840, notificatagli il 16.12.2024; in particolare sosteneva -tra l'altro- che fosse intervenuta decadenza poiché l'atto di accertamento prot. n. 0400.21/01/2020.0006425 notificato il 15.2.2020, quando, ormai, CP_1 era spirato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 e quello di cui all'art. 9 d. lgs.
8/2016;
- che si costituiva tempestivamente l' , chiedendo la reiezione dell'opposizione; CP_2
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza invitava le parti alla discussione e, all'esito di articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, deve verificarsi se la notifica dell'atto di accertamento il 15 febbraio 2020 (vds. doc. 2 resistente) possa ritenersi tempestiva.
Come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
1 trecentosessanta giorni dall'accertamento” . L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
A detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in esame la disciplina dettata dagli CP_2 artt. 8 e 9 D.Lgs. 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo
135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
2 Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sulla scorta di autorevole giurisprudenza di merito, sostiene l' che nella specie -ai sensi CP_2 del D. Lvo 15.1.2016, il termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto ragionevole, in tali CP_1 casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie. L'atto di accertamento, infatti, è relativo ad illeciti commessi dopo la depenalizzazione e, comunque, è stato formato nel 2020, vale a dire oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 era abbondantemente spirato.
Né appare condivisibile la tesi per cui, nella specie, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 14 L. 689/1981, Nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa dell' , infatti, CP_2 detta tesi risulta smentita dal dato testuale della normativa, nonché dall'introduzione della nuova normativa, di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, che expressis verbis deroga ex novo detta fattispecie decadenziale: è evidente, allora, che se il legislatore ha sentito la necessità di introdurre questa modifica, ciò sta a significare che, per il periodo precedente, debba ritenersi vigente il disposto dell'art. 14 L. 689/1981.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione
3 del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523;
Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR
Lazio 17.2.20 n. 2074).
Orbene, anche a tal proposito, la condivisibile giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame.
L' , infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal 2018, vale a dire CP_2 quando era stata notificata al ricorrente “cartella di pagamento/avviso di addebito” riferita ai contributi per cui è causa (vds. doc. 2 ricorrente), circostanza non specificatamente contestata dall'onerato.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 decorresse da tale data;
poiché è altrettanto evidente che detto termine non sia stato rispettato (l'atto di accertamento è stato, infatti, notificato oltre un anno dopo la formazione degli avvisi di addebito di cui sopra, senza il compimento di ulteriore attività da parte dell'Ente), deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui
è causa.
Tali argomentazioni, reiteratamente sostenute dalla giurisprudenza della Corte di Appello di
Torino in analoghe fattispecie, hanno, tra l'altro, ricevuto definitivo avvallo dalla Corte di
Cassazione con la recentissima sentenza n°24055/2023, con cui è stato affermato il principio
(per ordinanze ingiunzioni relative ad omissioni contributive precedenti alla “depenalizzazione, ma perfettamente applicabile anche nel caso di specie) per cui “considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che “negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], CP_2 il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle CP_2 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria” (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
4 Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma con la maggiorazione ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014 prevista per la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002110840, notificatagli il 16.12.2024 e, per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui al verbale CP_1 di accertamento prot. n. 0400.21/01/2020.0006425; CP_1
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute da , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1.000,00 per onorari ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
(Così deciso in Aosta il 9/4/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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