Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
CO :
già denominata COroparte_2 [...]
con sede in Roma, nella persona del Procuratore COroparte_3
Speciale Avvocato rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4
Giuseppe Di Mauro, presso il cui domicilio digitale dello studio legale Di Mauro come da Pec da Registri di Giustizia è elettivamente domiciliata come da mandato in atti.
- Appellante -
-
contro
-
con sede in Andora, COroparte_5
nella persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ferraro , presso il cui studio sito in
Savona, P.zza G. Mameli n. 6/6, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
1
Per l'appellante:
“ Previa Acquisizione del fascicolo primo grado: Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Genova
In via principale di merito -accogliere il presente appello e, in
riforma totale della sentenza impugnata: rigettare le domanda
proposta in primo grado da parte attrice, confermando il decreto
Ingiuntivo opposto.- In ogni caso, con condanna alla rifusione delle
spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi.”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis reictis, per
scrupolo defensionale richiamata ogni istanza, deduzione ed
eccezione svolta, nessuna rinunciata e di cui agli atti e ai verbali
d'udienza del primo grado di giudizio, da aversi qui integralmente
trascritta e riportata e, in particolare, reiterate le istanze
istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del
20.06.2023:
in via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello
proposto da per violazione delle COroparte_2
disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
in via di subordine, respingere in quanto infondati in fatto ed in
diritto tutti i motivi di appello proposti dall'appellante
[...]
avverso la sentenza n. 290/2024, non notificata, COroparte_2
emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del Dott.ssa Anna
Ferretti, della quale si richiede la conferma;
in ogni caso, con vittoria integrale di spese di lite, spese
forfettarie 15% comprese, e da gravarsi di IVA e CPA ai sensi e nelle
misure di legge”.
2 IN FATTO E DIRITTO
1.Il otteneva un decreto COroparte_2
ingiuntivo per Euro 191.585,83 nei confronti di Parte_1
di servizi a.r.l. in relazione alla fornitura di energia
[...]
elettrica sulla base di numerose fatture andanti dal punto di vista temporale dal 4 luglio 2017 al 5 agosto 2021.
La ricorrente, si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo,
depositava l'estratto del libro fatture riservandosi di depositare le fatture stesse.
2.La di servizi a.r.l. proponeva CP_5 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che:
-erano anni che operava un contatore di cantiere le cui misurazioni erano errate nonostante che nel 2011 l'opponente avesse richiesto all' l'installazione di 19 contatori pagando con bonifico CP_3
l'importo di Euro 21.707,60 come spese di intervento, intervento poi mai effettuato;
-che vi erano già state due sentenze del Tribunale di Savona sul punto;
-che il non aveva portato alcuna COroparte_2
prova del contratto di fornitura in essere e delle sue condizioni;
-che mancava la prova dei consumi di energia elettrica essendo il decreto ingiuntivo richiesto solo su fatture;
3.Si costituiva il chiedendo il COroparte_2
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.Il Tribunale di Savona con sentenza n.290/2024 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale osservava che la società opponente aveva più volte contestato la regolarità del funzionamento del contatore chiedendone
3 la verifica e la sostituzione sia in via stragiudiziale sia nei due precedenti giudizi.
Il Servizio Elettrico Nazionale nulla aveva dedotto o prodotto in proposito del regolare funzionamento del contatore;
neppure era stata prodotta la certificazione dei consumi da parte del distributore pure indicata nell'elenco delle produzioni nella memoria ex art. 183 c.p.c..
In totale assenza della prova del credito vantato il decreto ingiuntivo questo andava revocato.
5.Il proponeva appello. COroparte_2
In via preliminare osservava che vi erano state sulla vicenda due sentenze del Tribunale di Savona conclusesi in senso opposto con conseguente violazione dei principi di uguaglianza.
Il Tribunale aveva omesso di valutare la documentazione del fascicolo monitorio nonostante la richiesta di sua acquisizione.
La fattura era accompagnata da una presunzione di veridicità e la stessa contiene l'esplicitazione di consumi e tariffe accertate dal distributore dimostrando di non avere il buon senso di esaminare il contenuto delle fatture che notoriamente costituiscono prova del credito.
Le fatture depositate e le scritture contabili erano la prova del credito vantato.
La contestazione del credito fatta dall'opponente era del tutto generica e comunque nessuna prova era stata data dall'opponente.
La fornitura di 68 KW e di 400V non era staccabile ed era più che congrua e tecnicamente adeguata e solo chi gestiva il servizio di distribuzione era idoneo a dire se un contatore era congruo o meno.
Era errata egualmente la condanna alle spese.
4 6.Si costituiva la COroparte_5
chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellata rilevava che con il suo giudizio di opposizione aveva contestato sia l'”an” che il “quantum” della pretesa creditoria.
L'appellante nonostante le reiterare richieste si era rifiutata di dare qualsiasi riscontro mandando richieste di pagamento di fatture dagli importi eccesivi.
La aveva fatto fare i controlli dal suo tecnico il quale CP_5
avevo rilevato che quello installato era un contatore di cantiere mal funzionante di cui la aveva vanamente chiesto la CP_5
sostituzione pagando in antico anche i costi richiesti.
Mai la aveva sottoscritto un contratto con l'appellante CP_5
e mai aveva accettato quel tipo di fornitura.
Dei due procedimenti giudiziari precedenti il primo aveva visto vincitrice l'appellata (sentenza del Tribunale di Savona 175/2018),
il secondo aveva visto vincitrice l'appellante (sentenza del
Tribunale di Savona 292/2020) anche se il Giudice istruttore aveva invitato a cambiare il contatore ed a modificare le condizioni contrattuali.
Nella presente causa la parte appellante aveva richiesto il pagamento di fatture già oggetto degli altri precedenti contenziosi duplicando le richieste.
Senza contre che il 16 settembre 2021 il COroparte_2
aveva comunicato lo storno di fatture per Euro 238.496,30.
Inoltre nell'opposizione aveva richiesto di provare il consumo.
Eccepiva che l'appello era improcedibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c. .
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
5 collegio all'udienza del 27 marzo 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.In via preliminare si deve respingere l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Infatti nell'atto di appello risultano correttamente individuati i punti della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, i motivi posti alla base della richiesta di riforma e la pronuncia in modifica che si richiede.
Nel merito l'appello è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che già nel 2011 era stata chiesta la sostituzione del contatore con altri ed erano stati versati ben Euro 21.707,60 senza che il contatore fosse poi sostituito nonostante le successive richieste nel corso degli anni, né i soldi versati fossero restituiti.
Questo il preventivo per la sostituzione fatto nel 2011
Questo il pagamento effettuato a mezzo bonifico.
6 Ugualmente vane sono state le richieste dell'appellata negli anni successivi di modificare il contratto diminuendo la potenza erogata,
del tutto superflua ed inutilmente costosa ,come le richieste contenute nella missiva dell'Avvocato dell'opposta in data 3 luglio
2020.
Tale condotta integra sicuramente un comportamento contrario alla buona fede contrattuale idoneo a minare i criteri applicati di calcolo del compenso dovuto per l'energia elettrica somministrata.
Tali criteri infatti sono il frutto del rifiuto ingiustificato di effettuare le richieste modifiche contrattuali
8.Soprattutto, come detto dal Tribunale, agli atti manca qualsiasi supporto probatorio depositato dall'appellante.
Mancano i contratti, mancano le certificazioni del distributore dell'energia elettrica, mancano le fatture di cui viene richiesto il pagamento.
Nall'atto di appello il non allega né COroparte_2
il fascicolo monitorio, né il fascicolo di primo grado né alcun documento.
Vengono infatti prodotti solo: 1) Copia sentenza appellata;
2)
Appello Bologna;
3) sentenza Tribunale di Locri, 4) copia sentenza
Tr. Sv..
7 Nessun documento è allegato con le memorie e comparse successive.
Andando a vedere quello che risulta nel fascicolo elettronico di primo grado emerge quanto segue.
Nessun documento a parte il ricorso per decreto ingiuntivo viene depositato con l'istanza di visibilità inizialmente presentata.
Nella comparsa di costituzione vengono solo depositati due estratti conto (documenti 1 e 2) relativi a fatture impagate precedenti rispetto a quelle richieste con decreto ingiuntivo e che sono relative al periodo 3 ottobre 2015 -26 giugno 2017.
Nessun documento risulta prodotto con le due successive memorie ex art. 183 c.p.c. .
Volendo andare ancora indietro si controlla almeno il fascicolo del decreto ingiuntivo per vedere se almeno in quella occasione erano state prodotte le fatture.
Tale fascicolo non è stato mai prodotto dall'appellante né è
richiesta l'acquisizione con l'appello.
Non solo se si legge il ricorso per decreto ingiuntivo ad un certo punto è scritto: “visura che si allega (all. A), - della somma di
Euro 191.585,83 per la fornitura di energia elettrica, a tutt'oggi ancora non corrisposta e risultante dal Certificato di Conformità
del libro giornale della società (doc. COroparte_3
1) e dalle seguenti fatture (doc.2) che si riserva di allegare “
Quindi non c'è neanche alcuna prova che le fatture siano mai state effettivamente allegate in sede di decreto ingiuntivo.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 11.800,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 3.000,00 Euro per la fase di studio, 1.800,00 Euro
per la fase introduttiva, 2.500,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 4.500,00 Euro per la fase della decisione )
8 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da COroparte_2
contro la sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Savona
[...]
respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a COroparte_6
le spese legali del giudizio di COroparte_5
appello liquidate in in Euro 11.800,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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