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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5594/2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruna Alessandra Fossati Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(p.iva ), (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
), (c.f. , (c.f. C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
), (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 CP_5 CodiceFiscale_5 dall'avv. Virginia Ripa di Meana e dell'avv. Elisa Carucci
CONVENUTI
***
Conclusioni: per parte attrice: “-condannare in solido o ciascuno per quanto di competenza i convenuti a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra meglio indicati in atti, che si Parte_1 quantificano allo stato nell'importo di Euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o comunque ritenuta
-se del caso con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre Euro 50.000,00 a titolo di sanzione ex art.12 l.47/1948; -disporre, ai sensi degli artt. 186 c.p. e 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza di condanna mediante pubblicazione del dispositivo e dell'intestazione su almeno tre dei principali quotidiani nazionali e su 'Domani', al fine di provvedere in modo specifico al ristoro, seppure parziale, dei danni causati dagli illeciti commessi dai convenuti;
-disporre la pubblicazione sul sito internet di 'Domani' della sentenza di condanna a cura e spese dei convenuti soccombenti;
- disporre la cancellazione degli Articoli dal sito internet di 'Domani'; -condannare i convenuti ad una penale giornaliera di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle condanne di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri e accessori di legge” per le parti convenute: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra per i motivi di cui al paragrafo 3.1. della presente comparsa di costituzione Parte_1
e risposta;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di giornalisti e per i motivi di cui al paragrafo 3.2. Controparte_3 Controparte_4 CP_5 della presente comparsa di costituzione e risposta;
- nel merito, rigettare interamente le domande pagina 1 di 9 avanzate dalla sig.ra poiché infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non Parte_1 provate;
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 quale società editrice del quotidiano ), (in qualità di direttore
[...] CP_1 CP_2 responsabile), e (quali giornalisti) Controparte_3 Controparte_4 CP_5 assumendo la lesività di quattro articoli pubblicati sul predetto quotidiano il 25.1.2021, il 31.3.2021, il 3.4.2021 e l'11.1.2022 e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento del danno all'onore, alla reputazione e alla riservatezza asseritamente subito (quantificato in € 200.000) nonché chiedendone la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948 (quantificata in € 50.000). Ha altresì domandato la pubblicazione della sentenza e disporsi la cancellazione degli articoli in questione dal sito internet di “Domani” con condanna al pagamento di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle condanne.
Si sono costituiti i convenuti eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e il difetto di legittimazione passiva dei singoli giornalisti. Nel merito hanno domandato il rigetto della domanda in ragione del legittimo esercizio del diritto di cronaca, critica, con particolare riguardo al “giornalismo d'inchiesta” al quale vanno ricondotti gli articoli oggetto di causa. Hanno poi contestato la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice, ritenuti non provati e dei quali, in ogni caso, hanno contestato la quantificazione.
All'udienza a trattazione scritta del 19.7.2022 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 19.1.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissato termine per il deposito delle conclusioni al 28.2.2024, poi rinviato al 16.9.2024. Con ordinanza 21.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La causa ha ad oggetto, come cennato, quattro articoli comparsi sul giornale “Domani”:
- l'articolo del 25.1.2021 dal titolo “Ecco il tesoro all'estero dei ” a firma di Per_1 [...]
e ; CP_3 Controparte_4
- l'articolo del 31.3.2021 dal titolo “ indagato: sospetti sull'origine di oltre 2 milioni in Per_1 Svizzera” a firma di , e;
CP_5 Controparte_3 Controparte_4
- l'articolo del 3.4.2021 dal titolo “Condoni fiscali e fiduciarie. I sospetti sui conti di ” a firma Per_1 di;
Controparte_4
- l'articolo dell'11.1.2022 dal titolo “La Svizzera salva Fontana dai pm che indagano sui suoi conti all'estero” a firma di . CP_5
Tutti gli articoli traggono spunto da due vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto il Presidente della Regione IA, , coniuge dell'attrice. La prima è quella relativa alla fornitura di Persona_2 camici e set sanitari alla Regione IA da parte della spa società riferita al 90% ad CP_6
fratello dell'attrice, e al restante 10% all'attrice. Vicenda giudiziaria che ha visto Persona_3 Per_1 dapprima imputato, insieme al cognato ed altri soggetti, per frode in pubbliche forniture e poi assolto con sentenza 13.5.2022 del GUP del Tribunale di Milano. La seconda, pressoché parallela alla prima, relativa a presunte false dichiarazioni rese dal nel 2015 nell'ambito della procedura di Per_1
“volontary disclosure” cui ebbe accesso per l'emersione dei capitali detenuti in Svizzera dalla madre defunta. Tale procedimento venne poi archiviato con decreto 21.2.2022 del Gip del Tribunale di
Milano. Entrambe le vicende hanno avuto vasta esposizione mediatica (cfr. docc. 4,5 convenuti). pagina 2 di 9 Nell'ambito di tale “cornice” fattuale da cui hanno preso le mosse i predetti articoli, l'attrice lamenta, in relazione all'articolo del 25.1.2021:
- che i titoli (“Ecco il testo all'estero dei ”; “Conti offshore e scudi fiscali. I segreti di Per_1 casa ”), il sottotitolo (“Oltre alle operazioni sospette del presidente della IA, Per_1 l'autorità antiriciclaggio ha ricostruito una rete di bonifici e polizze che muove milioni tra Svizzera e Italia”), l'occhiello (“L'inchiesta sul tesoro della famiglia del Presidente”) e il sommario (“Dopo il caso del conto in Svizzera del governatore lombardo, l'antiriciclaggio indaga anche sui suoi familiari. Al vaglio ci sono gli affari della moglie, del cognato e della suocera, “soggetti collegati con persona politicamente esposta”. La società a cui il CP_6 leghista girò 250mila euro, ha nascosto milioni di Euro anche in Estonia e nell'isola di Curaçao”) assumono falsamente l'esistenza di un'inchiesta a suo carico altresì sottolineando il carattere “losco” dei risparmi della famiglia Per_1
- che detti concetti sono poi ulteriormente ricavabili dal testo dell'articolo, con cui il lettore è indotto a ritenere sia l'esistenza di indagini (“gli investigatori della procura di Milano e l'autorità di informazione finanziaria di Bankitalia hanno accesso un faro su altre operazioni riferibili alla moglie … I documenti insieme ad altre segnalazioni di istituti Parte_1 bancari sui parenti del governatore sono stati mandati ai magistrati inquirenti che stanno indagando sui rapporti tra la azienda dei il presidente e la centrale acquisti della CP_6 Pt_1 regione IA …”; “La Uif ha analizzato, anche su richiesta degli inquirenti, i conti di
della e della madre proprio quando l'azienda è finita nell'inchiesta dei Parte_1 CP_6
L'obiettivo è capire e evidenziare eventuali connessioni finanziarie tra i soggetti Pt_2 protagonisti della vicenda … I sospetti e relativi alert segnalati dai detective che stanno setacciando i conti – le relazioni sono state inviate in procura a Milano con l'analisi di tutti i movimenti sospetti – si accendono non solo perché è la moglie di … ma Parte_1 Per_1 pure perché queste operazioni si discosterebbero per importo dalla pregressa movimentazione del rapporto …”), sia il carattere illecito di una serie di operazioni finanziarie compiute dai suoi genitori (suoceri del e da sé, tutte prive di rilievo pubblico (“… i documenti Per_1 svelano che oltre al governatore, titolare di un conto in Svizzera con circa 5 milioni euro fatti rientrare in Italia attraverso lo scudo fiscale, anche la sua consorte possiede conti correnti nel paese elvetico, oltre a società immobiliari oggi in liquidazione che hanno accumulato negli anni debiti fino a 20 milioni di euro. Inoltre le carte raccontano che nel 2015 anche i due suoceri di hanno usato la voluntary disclosure per far rientrare capitali nascosti in Per_1 Estonia, Svizzera e a Curaçao nella Antille olandesi … Milioni di euro legati proprio all'attività della Dama, la società del caso e oggi controllata dalla seconda Pt_2 generazione, dopo la morte del capostipite;
“Alle indagini finanziarie su Per_4 Per_1 si aggiungono ora quelle sulla famiglia della moglie … anche i suoceri di … Per_1 detenevano milioni di euro su conti esteri…”; “La relazione dell'antiriciclaggio segnala un primo bonifico del dicembre 2019, tre mesi prima dell'inizio della pandemia, quando la moglie di incassa su un conto italiano di 600mila euro dalla Kairos Partners di Per_1 CP_7
Milano. Una società di gestione del risparmio … fondata dal finanziere Guido Maria Brera, l'autore del romanzo diventato una serie tv sul lato oscuro della finanza. … La metà Per_5 di soldi incassati, 300mila euro, vengono girati due settimane dopo ad una azienda registrata con il nome 30 giugno, con causale delegazione di pagamento per acquisto immobile …. Sullo stesso conto corrente, poi, lo scorso luglio la consorte del presidente ha effettuato un giro conto di 354mila euro partiti da un conto denominato in franchi svizzeri: la CP_7 provvista, segnala l'antiriciclaggio, è stata poi usata per acquistare titoli”; “secondo una segnalazione del 2020, l'anziana suocera di ha sottoscritto una polizza Per_6
pagina 3 di 9 assicurativa da un milione di euro. Unica beneficiaria: la figlia nonché moglie del Pt_1 presidente”).
I successivi articoli del 31.3.2021, 3.4.2021 e 11.1.2022 riprendono il contenuto dell'articolo del 25.1.2021 e di essi l'attrice si duole per le medesime ragioni di cui all'articolo del 25.1.2021. In particolare con riguardo all'articolo del 31.3.2021, la lamenta il contenuto del paragrafo Pt_1 intitolato “Affare di famiglia” laddove sono richiamate “le numerose segnalazioni sospette su flussi finanziari anomali che riguardano la moglie del presidente, nonché socia dell'azienda Parte_1 dell'affare camici, il cognato, titolare della medesima impresa, e la famiglia ; con riguardo Pt_1 all'articolo del 3.4.2021, l'attrice si duole del contenuto dei paragrafi intitolati “Fiduciaria Fontana” e
“Scudi famiglia”, nei quali si torna a fare riferimento alla polizza milionaria stipulata in suo favore dalla madre nonché alla procedura di voluntary disclosure cui hanno acceduto i propri genitori in relazione ai capitali sorti dall'attività d'impresa della srl Dama;
con riferimento all'articolo 11.1.2022, ove si fa riferimento alle “segnalazioni dell'Uif di Banca d'Italia” che hanno portato “sotto la lente i conti svizzeri della moglie nonché alla volontary disclosure attuata dai genitori della Parte_1 che avrebbe fatto “rientrare capitali nascosti in Estonia, Svizzera e a Curaçao, nella Antille Pt_1 olandesi, “in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi e di monitoraggio fiscale”.
Complessivamente, lamenta l'attrice che tutti gli articoli conterrebbero notizie false, rappresentandola come indagata, nonché notizie prive di interesse pubblico e riportate in modo da far rientrare “in un unico scellerato disegno la pretesa responsabilità del Regione IA e della sig.ra CP_8
, riportando operazioni finanziarie e “descrivendole come se appartenessero ad un medesimo Pt_1 disegno criminoso perpetrato dalla famiglia (cfr. p. 7 citazione). Persona_7
Ciò chiarito con riguardo alle domande attoree e prima di entrare nella decisione sul merito delle stesse, vanno rigettate le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dai convenuti.
Invero: 1) l'attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni da sé subiti in relazione ad articoli che, come sopra riportato, la riguardano anche direttamente, sicché v'è assoluta coincidenza tra il soggetto che agisce e quello che assume essere il titolare del diritto azionato;
coincidenza in cui si sostanzia la legittimazione attiva ad agire in giudizio (art. 81 c.p.c.) che, dunque, sussiste;
2) l'attrice ha domandato la condanna in solido dei convenuti sul rilievo di una ritenuta corresponsabilità nella causazione dei danni lamentati e tanto basta, nella prospettiva della domanda in cui occorre porsi quando di discorre di legittimazione, per ritenere sussistente quest'ultima anche sul lato passivo, non senza considerare, peraltro, come la abbia chiesto, alternativamente alla condanna in solido, una Pt_1 condanna di “ciascuno per quanto di competenza” , sicché anche per tale via v'è coincidenza tra i soggetti convenuti in giudizio e quelli affermati come titolari passivi dell'azione.
L'analisi della legittimità degli articoli su cui l'attrice fonda la sua domanda, impone di riportare il granitico principio giurisprudenziale per cui il diritto di cronaca/critica prevale sul diritto all'onore e alla reputazione solo in presenza di tre elementi, che devono coesistere: l'interesse dei fatti narrati per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza verbale;
la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, che può essere anche putativa (cfr. tra le tante, Cass. pen. n. 5941/2000).
In presenza di tali condizioni, narrazioni giornalistiche astrattamente lesive della reputazione e dunque rilevanti ex art. 595 c.p. sono scriminate ex art. 51 c.p. dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che è quello fatto valere in questa sede dai convenuti, che argomentano come, più in particolare, si verterebbe in tema di “giornalismo d'inchiesta”, che “non si limita alla divulgazione della notizia, come nel giornalismo ordinario di informazione, ma provvede egli stesso alla raccolta autonoma e diretta pagina 4 di 9 della notizia, attraverso, indagini e inchieste svolte in prima persona, anche con l'ausilio o l'utilizzo di fonti esterne, commentandola ed elaborandola, per poi trasmetterla, mediante i comuni mezzi di comunicazione, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico” (in termini, Cass. n. 822/2024 che richiama Cass. n. 30522/2023).
Anche nel giornalismo d'inchiesta vanno rispettati i criteri sopra citati dell'interesse pubblico della notizia e della continenza, mentre il requisito della verità va valutato meno rigorosamente “venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, quelli menzionati nella legge n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista” (Cass. cit.).
Ora, occorre dapprima chiarire che il giornalismo esercitato dai convenuti nel caso di specie non può essere ricondotto al sub specie del “giornalismo d'inchiesta” che, come detto, presuppone una raccolta autonoma e diretta della notizia, attraverso, indagini e inchieste svolte in prima persona, anche con
l'ausilio o l'utilizzo di fonti esterne. In altre parole, la notizia viene ad esistenza solo grazie all'attività compiuta dal giornalista. Ciò che spiega l'attenuazione del requisito della verità della notizia, essendo sufficiente che il giornalista agisca nel rispetto dei criteri etici della propria attività.
Nel caso di specie, invece, i giornalisti convenuti si sono limitati a produrre stralci del contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall' in Controparte_9 relazione ad operazioni finanziarie compiute dall'attrice (docc. 7,8 convenuti) ovvero stralci di un'analisi tecnica compiuta dall'UIF all'esito dell'elaborazione della segnalazione ricevuta (doc. 6 convenuti). Al di là della modalità con cui i convenuti hanno ottenuto tali documenti - che non è oggetto del presente giudizio - resta il dato che i convenuti si sono limitati a ricevere passivamente informazioni esterne e a pubblicarle, seppur in parte, senza che possa ravvisata quella attività di ricerca e indagine che fonda il “giornalismo d'inchiesta”.
Trattasi, quindi, di giornalismo ordinario di informazione e di esercizio del diritto di cronaca, che i convenuti non hanno esercitato nel rispetto delle tre condizioni sopra riportate.
Invero, non risulta rispettato il requisito dell'interesse pubblico alla notizia, e in particolare all'esposizione delle informazioni relative alle operazioni finanziarie effettuate dall'attrice ovvero dai genitori di quest'ultima di cui ella avrebbe goduto, vuoi come beneficiaria della polizza sottoscritta dalla madre, vuoi come soggetto cui è riferita la spa il cui fondatore (padre dell'attrice) avrebbe CP_6 nascosto capitali d'impresa all'estero.
Tale interesse non può essere evinto né dal rilievo che la spa era la società coinvolta nella CP_6 vicenda “camici” che ha interessato il Presidente né dal rilievo per cui la in quanto Per_1 Pt_1 coniuge di soggetto con carica pubblica, sarebbe soggetta anch'ella ai doveri di trasparenza.
L'interesse pubblico per la vicenda della fornitura dei camici alla Regione IA era certamente presente: era coinvolto il Presidente titolare di carica pubblica, e la tematica afferiva a spese Per_1 regionali effettuate in possibile conflitto di interessi essere con la spa riconducibile all'attrice e CP_6 alla sua famiglia, ma qui terminava l'interesse pubblico rispetto alla famiglia Vicenda alla quale Pt_1 sono, all'evidenza, del tutto estranee le operazioni finanziarie compiute dall'attrice o dai suoi genitori menzionate negli articoli oggetto di causa, in relazione alle quali non vi era alcuna oggettiva esigenza di informazione. Invero, non si comprende quale interesse, rispetto alle vicende relative al Per_1 avvenute nel 2020, potesse avere il bonifico di € 600.000 incassato dall'attrice personalmente nel dicembre 2019 dalla Kairos Partners di Milano oppure la circostanza che di questa somma successivamente € 300.000 siano stati versati dalla ad altra società (la 30giugno) che nel 2016 è Pt_1 stata ammessa alla procedura per la ristrutturazione dei debiti oppure, ancora, non si comprende l'interesse e l'attinenza rispetto all'uscita di € 354.000 da un conto dell'attrice o l'esborso CP_7 pagina 5 di 9 fatto dalla nel maggio 2019 per pagare uno studio legale o, ancora, i movimenti finanziari tra Pt_1 l'attrice e la Immobiliare Borgodimilano o la polizza contratta dalla madre dell'attrice e la volontury disclosure cui accedettero i genitori della Tutte tematiche trattate negli articoli oggetto di causa Pt_1
(cfr. supra) e in relazione alle quali non vi era alcuna esigenza di conoscenza in capo al pubblico. Altro
è il mero interesse che il pubblico potrebbe in astratto avere per le vicende professionali dell'attrice o per le sue risorse patrimoniale/finanziarie. Interesse che non è però meritevole di tutela dall'ordinamento (cfr. Cass. pen. n. 46295/2007).
Argomentano i convenuti che “viste le due inchieste che hanno interessato il Governatore e Per_1 visto ovviamente il ruolo pubblico/istituzionale ricoperto dallo stesso - che impone obblighi di trasparenza - non sorprende che anche i familiari dello stesso, ed in particolare la moglie, siano stati posti sotto i riflettori dell'antiriciclaggio, senza contare che la sig.ra è una nota imprenditrice e fa Pt_1 parte di una parimenti nota famiglia di imprenditori (Dama s.r.l. è la società che detiene il marchio
PA & Shark)” (p. 6 comparsa di costituzione e risposta).
In tal modo i convenuti mostrano di confondere l'interesse sotteso all'indagine sui conti dell'attrice e sul patrimonio della spa - questo sì evidentemente giustificato dalle vicende giudiziarie di CP_6
(la circostanza è incontestata) - con l'interesse sociale a conoscere tali indagini a mezzo della Per_1 notizia giornalistica;
interesse invece del tutto assente, come detto.
Il d.lgs. 33/2013 in tema di obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni e per i titolari di cariche pubbliche, richiamata dai convenuti, si riferisce, all'art. 14 co. 1 lett. f), anche “al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado” del titolare di incarico politico, ma l'onere di pubblicità: 1) è soggetto al consenso degli interessati;
2) si riferisce, in ogni caso, solo ai dati patrimoniali e reddituali indicati dall'art. 2 l. 441/1982, tra i quali non rientrano quelli relativi alle operazioni finanziarie compiute.
In definitiva, non essendovi alcun interesse pubblico alle notizie censurate dall'attrice, doveva prevalere il rispetto della sua riservatezza.
Anche il criterio della continenza verbale nell'esposizione delle notizie non risulta rispettato.
Sul punto costituisce criterio di valutazione consolidato quello per cui la natura diffamatoria di un articolo non dev'essere apprezzata sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi
(Cass. n. 29640/2017, Cass. n. 18769/2013, Cass. n. 20608/2011 e molte altre conformi).
Nel caso di specie, i giornalisti convenuti non hanno utilizzato espressioni ingiuriose o denigratorie, ma la violazione della continenza verbale è ravvisabile laddove le vicende attinenti alla sfera professionale e patrimoniale dell'attrice – prive di interesse pubblico, come detto - sono state raccontate unitamente a quelle relative alla fornitura dei camici e alla voluntary disclosure che hanno interessato il CP_8
Vicende, quest'ultime, che hanno certamente avuto un eco mediatico negativo per i suoi Per_1 protagonisti, connesso anche alla possibile sussistenza di fattispecie di reato, sebbene in ultimo poi escluse. La trattazione congiunta con tali vicende, negli articoli di cui si discute, delle notizie riferite all'attrice ha dunque avuto l'effetto di estendere anche alla l'eco negativo riferito a possibili reati Pt_1 in materia finanziaria o comunque a condotte percepite negativamente dal pubblico.
Tale effetto si desume anzitutto dal titolo e sommario dell'articolo del 25.1.2021, ove è scritto “Ecco il tesoro all'estero dei ”, “conti offshore e scudi fiscali. I segreti di casa ”, “… la Per_1 Per_1 CP_6 società a cui il leghista girò 250mila euro, ha nascosto milioni di euro anche in Estonia e nell'isola di Curaçao”. Invero, titolo e sommario offrono al lettore la chiave di lettura dell'articolo e usare termini pagina 6 di 9 quali “tesoro all'estero”, “conti offshore e scudi fiscali”, “segreti”, “milioni di euro nascosti” non può che immediatamente condurre il lettore a ritenere che l'articolo tratterà di condotte riprovevoli e non chiare. Così incanalato il lettore, lo stesso trova poi nell'articolo i riferimenti dapprima all'indagini su di cui si è detto e poi alle operazioni di ingente valore economico compiute dall'attrice o dai Per_1 suoi genitori, anche su conti svizzeri e anche in cd. paradisi fiscali (isola di Curaçao), da cui il complessivo significato di operazioni potenzialmente non lecite, in linea – come detto – col significato ricavabile dal titolo.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo agli altri tre articoli pubblicati dal oggetto di CP_1 causa: nell'articolo del 31.3.2021, sotto il titolo “Fontana indagato: sospetti sull'origine di oltre 2 milioni in Svizzera”, si parla poi dell'attrice nel paragrafo “affari di famiglia”, ove vi è l'indicazione di
“segnalazioni sospette su flussi finanziari anomali che riguardano la moglie del Presidente, Pt_1 ; nell'articolo 3.4.2021, sotto il titolo “condoni fiscali e fiduciarie, i sospetti sui conti di ”
[...] Per_1 v'è il sommario che tratta dell'interesse dell'antiriciclaggio “sulle operazioni della moglie”; nell'articolo, dopo il titolo riferito alle indagine sui conti svizzeri del si parla di “segnalazioni Per_1 dell'UIF di Banca d'Italia con cui sono finiti sotto la lente di ingrandimento i conti svizzeri della moglie . Parte_1
Il meccanismo è sempre lo stesso: all'interno dell'indagine penale su si parla di conti svizzeri, Per_1 fiduciarie, affari, sospetti, tutti riferiti alle operazioni finanziarie dell'attrice o dei suoi genitori di cui ella godrebbe. Tutti termini allusivi atti ad indirizzare l'attenzione del lettore e a fargli ritenere di essere al cospetto di operazioni non consentite.
Quanto al danno riportato dall'attrice, rileva il seguente principio di diritto ampiamente affermato dalla Suprema Corte: “E' regola che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. La diffusione dello scritto, dunque, unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione” (in termini, Cass. ord. 8861/2021 e molte altre conformi).
Nel caso di specie l'attrice ha allegato di aver subito un danno nella sua figura personale e professionale di imprenditrice (p. 23 citazione), senza tuttavia formulare mezzi istruttori che potessero meglio specificare il danno patito.
In tale quadro, muovendo dal principio di diritto sopra riportato, si ritiene che possano essere valorizzati il ruolo di imprenditrice dell'attrice, la diffusione a livello nazionale della notizia e l'offesa consistita nell'associare la ad una situazione patrimoniale/finanziaria connotata da illiceità. Pt_1
Elementi che consentono di ritenere provato il danno patito alla reputazione dell'attrice.
Applicando quindi i criteri orientativi per la liquidazione del danno in questione come proposti nelle tabelle milanesi di liquidazione del danno (ed. 2024) - e valorizzando, in particolare, che l'attrice non è un personaggio noto o con carica pubblica, che le espressioni lesive utilizzate sono state dirette alla sola sfera patrimoniale dell'attrice, che non sono state utilizzate espressioni ingiuriose o denigratorie, che la notizia è stata diffusa a livello nazionale in ragione della tiratura del giornale “Domani” nonché sui social network Twitter e Facebook atti ad ampliare la diffusione (cfr. doc. 10 attrice), che non è risultato in alcun modo provato il “linciaggio mediatico” allegato dall'attrice (p. 23 citazione) né una particolare risonanza mediatica delle notizie, che l'attrice non ha allegato particolari conseguenze degli articoli nella sua sfera privata o lavorativa - si ritiene che la liquidazione del danno possa essere pagina 7 di 9 contenuta nella somma di € 9.000, già liquidata secondo valori attuali, ossia comprensiva della rivalutazione maturata dalla data di pubblicazione dell'articolo. Su detto importo decorrono gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
Di detto danno devono rispondere, in solido, i giornalisti, il direttore del giornale e la CP_2 società editrice Controparte_1
Quanto alla posizione del direttore responsabile, deve ritenersi sussistente la sua responsabilità ex art. 57 c.p. avendo lo stesso evidentemente colposamente omesso il doveroso controllo sulle modalità di esposizione della notizia, così contribuendo, in spregio alla posizione di garanzia rivestita, a cagionare l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 1052/2014, secondo cui “La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione;
conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori. … Il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nel qual caso risponderà per dolo... I poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ex post, sui contenuti e sulle modalità di esposizione di essi nell'articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione)”).
Occorre peraltro rilevare come il convenuto non abbia in alcun modo contestato l'assenza di CP_2 controllo a lui addebitata.
Quanto all'editore, la sua responsabilità in solido deriva dalla legge sulla stampa (art. 11 l. 47/1948), quale diretta conseguenza dell'accertamento in questa sede dell'astratta configurabilità del reato di diffamazione connesso alla pubblicazione degli articoli oggetto di causa.
E' fondata la domanda attorea di condanna al pagamento della sanzione ex art. 12 l. 47/1948, che si aggiunge al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio e che può essere inflitta agli autori del delitto di diffamazione, dunque ai giornalisti;
non anche, quindi, alla società editrice e al direttore responsabile ove, come nel caso di specie, costui non sia stato ritenuto concorrente nel reato di diffamazione (Cass. n. 16054/2015).
Tenuto conto della non elevata gravità dell'offesa ma della rilevante diffusione della notizia (di cui già si è detto) ritiene la scrivente di quantificare la sanzione in questione in € 1000.
Non può trovare accoglimento la domanda attorea di condanna dei convenuti alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 cpc.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la pubblicazione della sentenza di condanna "non è che una forma di risarcimento in forma specifica con altissima efficacia riparatoria dell'onore e della reputazione dell'offeso" (Cass. 1.3.1993, n. 1491 che a sua volta richiama Cass. 21.4.1989, n.
6168). Nel caso in esame, si ritiene che le somme previste a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di sanzione ex art. 12 cit., tenuto conto della non elevata gravità dell'offesa, siano già di per sé idonee alla riparazione del danno.
Va, invece, accolta la domanda di condanna della società editrice alla rimozione degli articoli oggetto di causa dal sito internet del giornale, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza, con la previsione, ex art. 614-bis c.p.c., di una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo. pagina 8 di 9 3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della complessità della causa, del valore del decisum (€ 10.000), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori pressoché medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000), salva una riduzione sul valore della fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta: Co CONDANNA la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, al pagamento a favore di a titolo di
[...] CP_5 Parte_1 risarcimento del danno, di € 9.000 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
CONDANNA e al pagamento a favore di Controparte_3 Controparte_4 CP_5 dell'ulteriore somma di € 1000 a titolo di riparazione pecuniaria;
Parte_1
ORDINA alla di provvedere alla rimozione degli articoli oggetto di Controparte_1 causa dal sito on line www.editorialedomani.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA la al pagamento della penale di € 100 per ogni giorno di Controparte_1 ritardo nell'esecuzione del capo che precede;
CONDANNA la Controparte_1 Controparte_10 CP_4
e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite del presente
[...] CP_5 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 786 per esborsi e in € 4500 per compensi (€ 1000 per fase studio, € 800 per fase introduttiva, € 1000 per fase di trattazione, € 1700 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 10.2.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5594/2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruna Alessandra Fossati Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(p.iva ), (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
), (c.f. , (c.f. C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
), (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 CP_5 CodiceFiscale_5 dall'avv. Virginia Ripa di Meana e dell'avv. Elisa Carucci
CONVENUTI
***
Conclusioni: per parte attrice: “-condannare in solido o ciascuno per quanto di competenza i convenuti a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra meglio indicati in atti, che si Parte_1 quantificano allo stato nell'importo di Euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o comunque ritenuta
-se del caso con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre Euro 50.000,00 a titolo di sanzione ex art.12 l.47/1948; -disporre, ai sensi degli artt. 186 c.p. e 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza di condanna mediante pubblicazione del dispositivo e dell'intestazione su almeno tre dei principali quotidiani nazionali e su 'Domani', al fine di provvedere in modo specifico al ristoro, seppure parziale, dei danni causati dagli illeciti commessi dai convenuti;
-disporre la pubblicazione sul sito internet di 'Domani' della sentenza di condanna a cura e spese dei convenuti soccombenti;
- disporre la cancellazione degli Articoli dal sito internet di 'Domani'; -condannare i convenuti ad una penale giornaliera di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle condanne di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri e accessori di legge” per le parti convenute: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra per i motivi di cui al paragrafo 3.1. della presente comparsa di costituzione Parte_1
e risposta;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di giornalisti e per i motivi di cui al paragrafo 3.2. Controparte_3 Controparte_4 CP_5 della presente comparsa di costituzione e risposta;
- nel merito, rigettare interamente le domande pagina 1 di 9 avanzate dalla sig.ra poiché infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non Parte_1 provate;
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 quale società editrice del quotidiano ), (in qualità di direttore
[...] CP_1 CP_2 responsabile), e (quali giornalisti) Controparte_3 Controparte_4 CP_5 assumendo la lesività di quattro articoli pubblicati sul predetto quotidiano il 25.1.2021, il 31.3.2021, il 3.4.2021 e l'11.1.2022 e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento del danno all'onore, alla reputazione e alla riservatezza asseritamente subito (quantificato in € 200.000) nonché chiedendone la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948 (quantificata in € 50.000). Ha altresì domandato la pubblicazione della sentenza e disporsi la cancellazione degli articoli in questione dal sito internet di “Domani” con condanna al pagamento di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle condanne.
Si sono costituiti i convenuti eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e il difetto di legittimazione passiva dei singoli giornalisti. Nel merito hanno domandato il rigetto della domanda in ragione del legittimo esercizio del diritto di cronaca, critica, con particolare riguardo al “giornalismo d'inchiesta” al quale vanno ricondotti gli articoli oggetto di causa. Hanno poi contestato la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice, ritenuti non provati e dei quali, in ogni caso, hanno contestato la quantificazione.
All'udienza a trattazione scritta del 19.7.2022 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 19.1.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissato termine per il deposito delle conclusioni al 28.2.2024, poi rinviato al 16.9.2024. Con ordinanza 21.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La causa ha ad oggetto, come cennato, quattro articoli comparsi sul giornale “Domani”:
- l'articolo del 25.1.2021 dal titolo “Ecco il tesoro all'estero dei ” a firma di Per_1 [...]
e ; CP_3 Controparte_4
- l'articolo del 31.3.2021 dal titolo “ indagato: sospetti sull'origine di oltre 2 milioni in Per_1 Svizzera” a firma di , e;
CP_5 Controparte_3 Controparte_4
- l'articolo del 3.4.2021 dal titolo “Condoni fiscali e fiduciarie. I sospetti sui conti di ” a firma Per_1 di;
Controparte_4
- l'articolo dell'11.1.2022 dal titolo “La Svizzera salva Fontana dai pm che indagano sui suoi conti all'estero” a firma di . CP_5
Tutti gli articoli traggono spunto da due vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto il Presidente della Regione IA, , coniuge dell'attrice. La prima è quella relativa alla fornitura di Persona_2 camici e set sanitari alla Regione IA da parte della spa società riferita al 90% ad CP_6
fratello dell'attrice, e al restante 10% all'attrice. Vicenda giudiziaria che ha visto Persona_3 Per_1 dapprima imputato, insieme al cognato ed altri soggetti, per frode in pubbliche forniture e poi assolto con sentenza 13.5.2022 del GUP del Tribunale di Milano. La seconda, pressoché parallela alla prima, relativa a presunte false dichiarazioni rese dal nel 2015 nell'ambito della procedura di Per_1
“volontary disclosure” cui ebbe accesso per l'emersione dei capitali detenuti in Svizzera dalla madre defunta. Tale procedimento venne poi archiviato con decreto 21.2.2022 del Gip del Tribunale di
Milano. Entrambe le vicende hanno avuto vasta esposizione mediatica (cfr. docc. 4,5 convenuti). pagina 2 di 9 Nell'ambito di tale “cornice” fattuale da cui hanno preso le mosse i predetti articoli, l'attrice lamenta, in relazione all'articolo del 25.1.2021:
- che i titoli (“Ecco il testo all'estero dei ”; “Conti offshore e scudi fiscali. I segreti di Per_1 casa ”), il sottotitolo (“Oltre alle operazioni sospette del presidente della IA, Per_1 l'autorità antiriciclaggio ha ricostruito una rete di bonifici e polizze che muove milioni tra Svizzera e Italia”), l'occhiello (“L'inchiesta sul tesoro della famiglia del Presidente”) e il sommario (“Dopo il caso del conto in Svizzera del governatore lombardo, l'antiriciclaggio indaga anche sui suoi familiari. Al vaglio ci sono gli affari della moglie, del cognato e della suocera, “soggetti collegati con persona politicamente esposta”. La società a cui il CP_6 leghista girò 250mila euro, ha nascosto milioni di Euro anche in Estonia e nell'isola di Curaçao”) assumono falsamente l'esistenza di un'inchiesta a suo carico altresì sottolineando il carattere “losco” dei risparmi della famiglia Per_1
- che detti concetti sono poi ulteriormente ricavabili dal testo dell'articolo, con cui il lettore è indotto a ritenere sia l'esistenza di indagini (“gli investigatori della procura di Milano e l'autorità di informazione finanziaria di Bankitalia hanno accesso un faro su altre operazioni riferibili alla moglie … I documenti insieme ad altre segnalazioni di istituti Parte_1 bancari sui parenti del governatore sono stati mandati ai magistrati inquirenti che stanno indagando sui rapporti tra la azienda dei il presidente e la centrale acquisti della CP_6 Pt_1 regione IA …”; “La Uif ha analizzato, anche su richiesta degli inquirenti, i conti di
della e della madre proprio quando l'azienda è finita nell'inchiesta dei Parte_1 CP_6
L'obiettivo è capire e evidenziare eventuali connessioni finanziarie tra i soggetti Pt_2 protagonisti della vicenda … I sospetti e relativi alert segnalati dai detective che stanno setacciando i conti – le relazioni sono state inviate in procura a Milano con l'analisi di tutti i movimenti sospetti – si accendono non solo perché è la moglie di … ma Parte_1 Per_1 pure perché queste operazioni si discosterebbero per importo dalla pregressa movimentazione del rapporto …”), sia il carattere illecito di una serie di operazioni finanziarie compiute dai suoi genitori (suoceri del e da sé, tutte prive di rilievo pubblico (“… i documenti Per_1 svelano che oltre al governatore, titolare di un conto in Svizzera con circa 5 milioni euro fatti rientrare in Italia attraverso lo scudo fiscale, anche la sua consorte possiede conti correnti nel paese elvetico, oltre a società immobiliari oggi in liquidazione che hanno accumulato negli anni debiti fino a 20 milioni di euro. Inoltre le carte raccontano che nel 2015 anche i due suoceri di hanno usato la voluntary disclosure per far rientrare capitali nascosti in Per_1 Estonia, Svizzera e a Curaçao nella Antille olandesi … Milioni di euro legati proprio all'attività della Dama, la società del caso e oggi controllata dalla seconda Pt_2 generazione, dopo la morte del capostipite;
“Alle indagini finanziarie su Per_4 Per_1 si aggiungono ora quelle sulla famiglia della moglie … anche i suoceri di … Per_1 detenevano milioni di euro su conti esteri…”; “La relazione dell'antiriciclaggio segnala un primo bonifico del dicembre 2019, tre mesi prima dell'inizio della pandemia, quando la moglie di incassa su un conto italiano di 600mila euro dalla Kairos Partners di Per_1 CP_7
Milano. Una società di gestione del risparmio … fondata dal finanziere Guido Maria Brera, l'autore del romanzo diventato una serie tv sul lato oscuro della finanza. … La metà Per_5 di soldi incassati, 300mila euro, vengono girati due settimane dopo ad una azienda registrata con il nome 30 giugno, con causale delegazione di pagamento per acquisto immobile …. Sullo stesso conto corrente, poi, lo scorso luglio la consorte del presidente ha effettuato un giro conto di 354mila euro partiti da un conto denominato in franchi svizzeri: la CP_7 provvista, segnala l'antiriciclaggio, è stata poi usata per acquistare titoli”; “secondo una segnalazione del 2020, l'anziana suocera di ha sottoscritto una polizza Per_6
pagina 3 di 9 assicurativa da un milione di euro. Unica beneficiaria: la figlia nonché moglie del Pt_1 presidente”).
I successivi articoli del 31.3.2021, 3.4.2021 e 11.1.2022 riprendono il contenuto dell'articolo del 25.1.2021 e di essi l'attrice si duole per le medesime ragioni di cui all'articolo del 25.1.2021. In particolare con riguardo all'articolo del 31.3.2021, la lamenta il contenuto del paragrafo Pt_1 intitolato “Affare di famiglia” laddove sono richiamate “le numerose segnalazioni sospette su flussi finanziari anomali che riguardano la moglie del presidente, nonché socia dell'azienda Parte_1 dell'affare camici, il cognato, titolare della medesima impresa, e la famiglia ; con riguardo Pt_1 all'articolo del 3.4.2021, l'attrice si duole del contenuto dei paragrafi intitolati “Fiduciaria Fontana” e
“Scudi famiglia”, nei quali si torna a fare riferimento alla polizza milionaria stipulata in suo favore dalla madre nonché alla procedura di voluntary disclosure cui hanno acceduto i propri genitori in relazione ai capitali sorti dall'attività d'impresa della srl Dama;
con riferimento all'articolo 11.1.2022, ove si fa riferimento alle “segnalazioni dell'Uif di Banca d'Italia” che hanno portato “sotto la lente i conti svizzeri della moglie nonché alla volontary disclosure attuata dai genitori della Parte_1 che avrebbe fatto “rientrare capitali nascosti in Estonia, Svizzera e a Curaçao, nella Antille Pt_1 olandesi, “in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi e di monitoraggio fiscale”.
Complessivamente, lamenta l'attrice che tutti gli articoli conterrebbero notizie false, rappresentandola come indagata, nonché notizie prive di interesse pubblico e riportate in modo da far rientrare “in un unico scellerato disegno la pretesa responsabilità del Regione IA e della sig.ra CP_8
, riportando operazioni finanziarie e “descrivendole come se appartenessero ad un medesimo Pt_1 disegno criminoso perpetrato dalla famiglia (cfr. p. 7 citazione). Persona_7
Ciò chiarito con riguardo alle domande attoree e prima di entrare nella decisione sul merito delle stesse, vanno rigettate le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dai convenuti.
Invero: 1) l'attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni da sé subiti in relazione ad articoli che, come sopra riportato, la riguardano anche direttamente, sicché v'è assoluta coincidenza tra il soggetto che agisce e quello che assume essere il titolare del diritto azionato;
coincidenza in cui si sostanzia la legittimazione attiva ad agire in giudizio (art. 81 c.p.c.) che, dunque, sussiste;
2) l'attrice ha domandato la condanna in solido dei convenuti sul rilievo di una ritenuta corresponsabilità nella causazione dei danni lamentati e tanto basta, nella prospettiva della domanda in cui occorre porsi quando di discorre di legittimazione, per ritenere sussistente quest'ultima anche sul lato passivo, non senza considerare, peraltro, come la abbia chiesto, alternativamente alla condanna in solido, una Pt_1 condanna di “ciascuno per quanto di competenza” , sicché anche per tale via v'è coincidenza tra i soggetti convenuti in giudizio e quelli affermati come titolari passivi dell'azione.
L'analisi della legittimità degli articoli su cui l'attrice fonda la sua domanda, impone di riportare il granitico principio giurisprudenziale per cui il diritto di cronaca/critica prevale sul diritto all'onore e alla reputazione solo in presenza di tre elementi, che devono coesistere: l'interesse dei fatti narrati per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza verbale;
la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, che può essere anche putativa (cfr. tra le tante, Cass. pen. n. 5941/2000).
In presenza di tali condizioni, narrazioni giornalistiche astrattamente lesive della reputazione e dunque rilevanti ex art. 595 c.p. sono scriminate ex art. 51 c.p. dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che è quello fatto valere in questa sede dai convenuti, che argomentano come, più in particolare, si verterebbe in tema di “giornalismo d'inchiesta”, che “non si limita alla divulgazione della notizia, come nel giornalismo ordinario di informazione, ma provvede egli stesso alla raccolta autonoma e diretta pagina 4 di 9 della notizia, attraverso, indagini e inchieste svolte in prima persona, anche con l'ausilio o l'utilizzo di fonti esterne, commentandola ed elaborandola, per poi trasmetterla, mediante i comuni mezzi di comunicazione, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico” (in termini, Cass. n. 822/2024 che richiama Cass. n. 30522/2023).
Anche nel giornalismo d'inchiesta vanno rispettati i criteri sopra citati dell'interesse pubblico della notizia e della continenza, mentre il requisito della verità va valutato meno rigorosamente “venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, quelli menzionati nella legge n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista” (Cass. cit.).
Ora, occorre dapprima chiarire che il giornalismo esercitato dai convenuti nel caso di specie non può essere ricondotto al sub specie del “giornalismo d'inchiesta” che, come detto, presuppone una raccolta autonoma e diretta della notizia, attraverso, indagini e inchieste svolte in prima persona, anche con
l'ausilio o l'utilizzo di fonti esterne. In altre parole, la notizia viene ad esistenza solo grazie all'attività compiuta dal giornalista. Ciò che spiega l'attenuazione del requisito della verità della notizia, essendo sufficiente che il giornalista agisca nel rispetto dei criteri etici della propria attività.
Nel caso di specie, invece, i giornalisti convenuti si sono limitati a produrre stralci del contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall' in Controparte_9 relazione ad operazioni finanziarie compiute dall'attrice (docc. 7,8 convenuti) ovvero stralci di un'analisi tecnica compiuta dall'UIF all'esito dell'elaborazione della segnalazione ricevuta (doc. 6 convenuti). Al di là della modalità con cui i convenuti hanno ottenuto tali documenti - che non è oggetto del presente giudizio - resta il dato che i convenuti si sono limitati a ricevere passivamente informazioni esterne e a pubblicarle, seppur in parte, senza che possa ravvisata quella attività di ricerca e indagine che fonda il “giornalismo d'inchiesta”.
Trattasi, quindi, di giornalismo ordinario di informazione e di esercizio del diritto di cronaca, che i convenuti non hanno esercitato nel rispetto delle tre condizioni sopra riportate.
Invero, non risulta rispettato il requisito dell'interesse pubblico alla notizia, e in particolare all'esposizione delle informazioni relative alle operazioni finanziarie effettuate dall'attrice ovvero dai genitori di quest'ultima di cui ella avrebbe goduto, vuoi come beneficiaria della polizza sottoscritta dalla madre, vuoi come soggetto cui è riferita la spa il cui fondatore (padre dell'attrice) avrebbe CP_6 nascosto capitali d'impresa all'estero.
Tale interesse non può essere evinto né dal rilievo che la spa era la società coinvolta nella CP_6 vicenda “camici” che ha interessato il Presidente né dal rilievo per cui la in quanto Per_1 Pt_1 coniuge di soggetto con carica pubblica, sarebbe soggetta anch'ella ai doveri di trasparenza.
L'interesse pubblico per la vicenda della fornitura dei camici alla Regione IA era certamente presente: era coinvolto il Presidente titolare di carica pubblica, e la tematica afferiva a spese Per_1 regionali effettuate in possibile conflitto di interessi essere con la spa riconducibile all'attrice e CP_6 alla sua famiglia, ma qui terminava l'interesse pubblico rispetto alla famiglia Vicenda alla quale Pt_1 sono, all'evidenza, del tutto estranee le operazioni finanziarie compiute dall'attrice o dai suoi genitori menzionate negli articoli oggetto di causa, in relazione alle quali non vi era alcuna oggettiva esigenza di informazione. Invero, non si comprende quale interesse, rispetto alle vicende relative al Per_1 avvenute nel 2020, potesse avere il bonifico di € 600.000 incassato dall'attrice personalmente nel dicembre 2019 dalla Kairos Partners di Milano oppure la circostanza che di questa somma successivamente € 300.000 siano stati versati dalla ad altra società (la 30giugno) che nel 2016 è Pt_1 stata ammessa alla procedura per la ristrutturazione dei debiti oppure, ancora, non si comprende l'interesse e l'attinenza rispetto all'uscita di € 354.000 da un conto dell'attrice o l'esborso CP_7 pagina 5 di 9 fatto dalla nel maggio 2019 per pagare uno studio legale o, ancora, i movimenti finanziari tra Pt_1 l'attrice e la Immobiliare Borgodimilano o la polizza contratta dalla madre dell'attrice e la volontury disclosure cui accedettero i genitori della Tutte tematiche trattate negli articoli oggetto di causa Pt_1
(cfr. supra) e in relazione alle quali non vi era alcuna esigenza di conoscenza in capo al pubblico. Altro
è il mero interesse che il pubblico potrebbe in astratto avere per le vicende professionali dell'attrice o per le sue risorse patrimoniale/finanziarie. Interesse che non è però meritevole di tutela dall'ordinamento (cfr. Cass. pen. n. 46295/2007).
Argomentano i convenuti che “viste le due inchieste che hanno interessato il Governatore e Per_1 visto ovviamente il ruolo pubblico/istituzionale ricoperto dallo stesso - che impone obblighi di trasparenza - non sorprende che anche i familiari dello stesso, ed in particolare la moglie, siano stati posti sotto i riflettori dell'antiriciclaggio, senza contare che la sig.ra è una nota imprenditrice e fa Pt_1 parte di una parimenti nota famiglia di imprenditori (Dama s.r.l. è la società che detiene il marchio
PA & Shark)” (p. 6 comparsa di costituzione e risposta).
In tal modo i convenuti mostrano di confondere l'interesse sotteso all'indagine sui conti dell'attrice e sul patrimonio della spa - questo sì evidentemente giustificato dalle vicende giudiziarie di CP_6
(la circostanza è incontestata) - con l'interesse sociale a conoscere tali indagini a mezzo della Per_1 notizia giornalistica;
interesse invece del tutto assente, come detto.
Il d.lgs. 33/2013 in tema di obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni e per i titolari di cariche pubbliche, richiamata dai convenuti, si riferisce, all'art. 14 co. 1 lett. f), anche “al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado” del titolare di incarico politico, ma l'onere di pubblicità: 1) è soggetto al consenso degli interessati;
2) si riferisce, in ogni caso, solo ai dati patrimoniali e reddituali indicati dall'art. 2 l. 441/1982, tra i quali non rientrano quelli relativi alle operazioni finanziarie compiute.
In definitiva, non essendovi alcun interesse pubblico alle notizie censurate dall'attrice, doveva prevalere il rispetto della sua riservatezza.
Anche il criterio della continenza verbale nell'esposizione delle notizie non risulta rispettato.
Sul punto costituisce criterio di valutazione consolidato quello per cui la natura diffamatoria di un articolo non dev'essere apprezzata sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi
(Cass. n. 29640/2017, Cass. n. 18769/2013, Cass. n. 20608/2011 e molte altre conformi).
Nel caso di specie, i giornalisti convenuti non hanno utilizzato espressioni ingiuriose o denigratorie, ma la violazione della continenza verbale è ravvisabile laddove le vicende attinenti alla sfera professionale e patrimoniale dell'attrice – prive di interesse pubblico, come detto - sono state raccontate unitamente a quelle relative alla fornitura dei camici e alla voluntary disclosure che hanno interessato il CP_8
Vicende, quest'ultime, che hanno certamente avuto un eco mediatico negativo per i suoi Per_1 protagonisti, connesso anche alla possibile sussistenza di fattispecie di reato, sebbene in ultimo poi escluse. La trattazione congiunta con tali vicende, negli articoli di cui si discute, delle notizie riferite all'attrice ha dunque avuto l'effetto di estendere anche alla l'eco negativo riferito a possibili reati Pt_1 in materia finanziaria o comunque a condotte percepite negativamente dal pubblico.
Tale effetto si desume anzitutto dal titolo e sommario dell'articolo del 25.1.2021, ove è scritto “Ecco il tesoro all'estero dei ”, “conti offshore e scudi fiscali. I segreti di casa ”, “… la Per_1 Per_1 CP_6 società a cui il leghista girò 250mila euro, ha nascosto milioni di euro anche in Estonia e nell'isola di Curaçao”. Invero, titolo e sommario offrono al lettore la chiave di lettura dell'articolo e usare termini pagina 6 di 9 quali “tesoro all'estero”, “conti offshore e scudi fiscali”, “segreti”, “milioni di euro nascosti” non può che immediatamente condurre il lettore a ritenere che l'articolo tratterà di condotte riprovevoli e non chiare. Così incanalato il lettore, lo stesso trova poi nell'articolo i riferimenti dapprima all'indagini su di cui si è detto e poi alle operazioni di ingente valore economico compiute dall'attrice o dai Per_1 suoi genitori, anche su conti svizzeri e anche in cd. paradisi fiscali (isola di Curaçao), da cui il complessivo significato di operazioni potenzialmente non lecite, in linea – come detto – col significato ricavabile dal titolo.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo agli altri tre articoli pubblicati dal oggetto di CP_1 causa: nell'articolo del 31.3.2021, sotto il titolo “Fontana indagato: sospetti sull'origine di oltre 2 milioni in Svizzera”, si parla poi dell'attrice nel paragrafo “affari di famiglia”, ove vi è l'indicazione di
“segnalazioni sospette su flussi finanziari anomali che riguardano la moglie del Presidente, Pt_1 ; nell'articolo 3.4.2021, sotto il titolo “condoni fiscali e fiduciarie, i sospetti sui conti di ”
[...] Per_1 v'è il sommario che tratta dell'interesse dell'antiriciclaggio “sulle operazioni della moglie”; nell'articolo, dopo il titolo riferito alle indagine sui conti svizzeri del si parla di “segnalazioni Per_1 dell'UIF di Banca d'Italia con cui sono finiti sotto la lente di ingrandimento i conti svizzeri della moglie . Parte_1
Il meccanismo è sempre lo stesso: all'interno dell'indagine penale su si parla di conti svizzeri, Per_1 fiduciarie, affari, sospetti, tutti riferiti alle operazioni finanziarie dell'attrice o dei suoi genitori di cui ella godrebbe. Tutti termini allusivi atti ad indirizzare l'attenzione del lettore e a fargli ritenere di essere al cospetto di operazioni non consentite.
Quanto al danno riportato dall'attrice, rileva il seguente principio di diritto ampiamente affermato dalla Suprema Corte: “E' regola che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. La diffusione dello scritto, dunque, unitamente alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima sono elementi da cui presumere il danno derivante da diffamazione” (in termini, Cass. ord. 8861/2021 e molte altre conformi).
Nel caso di specie l'attrice ha allegato di aver subito un danno nella sua figura personale e professionale di imprenditrice (p. 23 citazione), senza tuttavia formulare mezzi istruttori che potessero meglio specificare il danno patito.
In tale quadro, muovendo dal principio di diritto sopra riportato, si ritiene che possano essere valorizzati il ruolo di imprenditrice dell'attrice, la diffusione a livello nazionale della notizia e l'offesa consistita nell'associare la ad una situazione patrimoniale/finanziaria connotata da illiceità. Pt_1
Elementi che consentono di ritenere provato il danno patito alla reputazione dell'attrice.
Applicando quindi i criteri orientativi per la liquidazione del danno in questione come proposti nelle tabelle milanesi di liquidazione del danno (ed. 2024) - e valorizzando, in particolare, che l'attrice non è un personaggio noto o con carica pubblica, che le espressioni lesive utilizzate sono state dirette alla sola sfera patrimoniale dell'attrice, che non sono state utilizzate espressioni ingiuriose o denigratorie, che la notizia è stata diffusa a livello nazionale in ragione della tiratura del giornale “Domani” nonché sui social network Twitter e Facebook atti ad ampliare la diffusione (cfr. doc. 10 attrice), che non è risultato in alcun modo provato il “linciaggio mediatico” allegato dall'attrice (p. 23 citazione) né una particolare risonanza mediatica delle notizie, che l'attrice non ha allegato particolari conseguenze degli articoli nella sua sfera privata o lavorativa - si ritiene che la liquidazione del danno possa essere pagina 7 di 9 contenuta nella somma di € 9.000, già liquidata secondo valori attuali, ossia comprensiva della rivalutazione maturata dalla data di pubblicazione dell'articolo. Su detto importo decorrono gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
Di detto danno devono rispondere, in solido, i giornalisti, il direttore del giornale e la CP_2 società editrice Controparte_1
Quanto alla posizione del direttore responsabile, deve ritenersi sussistente la sua responsabilità ex art. 57 c.p. avendo lo stesso evidentemente colposamente omesso il doveroso controllo sulle modalità di esposizione della notizia, così contribuendo, in spregio alla posizione di garanzia rivestita, a cagionare l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 1052/2014, secondo cui “La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione;
conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori. … Il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nel qual caso risponderà per dolo... I poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ex post, sui contenuti e sulle modalità di esposizione di essi nell'articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione)”).
Occorre peraltro rilevare come il convenuto non abbia in alcun modo contestato l'assenza di CP_2 controllo a lui addebitata.
Quanto all'editore, la sua responsabilità in solido deriva dalla legge sulla stampa (art. 11 l. 47/1948), quale diretta conseguenza dell'accertamento in questa sede dell'astratta configurabilità del reato di diffamazione connesso alla pubblicazione degli articoli oggetto di causa.
E' fondata la domanda attorea di condanna al pagamento della sanzione ex art. 12 l. 47/1948, che si aggiunge al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio e che può essere inflitta agli autori del delitto di diffamazione, dunque ai giornalisti;
non anche, quindi, alla società editrice e al direttore responsabile ove, come nel caso di specie, costui non sia stato ritenuto concorrente nel reato di diffamazione (Cass. n. 16054/2015).
Tenuto conto della non elevata gravità dell'offesa ma della rilevante diffusione della notizia (di cui già si è detto) ritiene la scrivente di quantificare la sanzione in questione in € 1000.
Non può trovare accoglimento la domanda attorea di condanna dei convenuti alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 cpc.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la pubblicazione della sentenza di condanna "non è che una forma di risarcimento in forma specifica con altissima efficacia riparatoria dell'onore e della reputazione dell'offeso" (Cass. 1.3.1993, n. 1491 che a sua volta richiama Cass. 21.4.1989, n.
6168). Nel caso in esame, si ritiene che le somme previste a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di sanzione ex art. 12 cit., tenuto conto della non elevata gravità dell'offesa, siano già di per sé idonee alla riparazione del danno.
Va, invece, accolta la domanda di condanna della società editrice alla rimozione degli articoli oggetto di causa dal sito internet del giornale, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza, con la previsione, ex art. 614-bis c.p.c., di una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo. pagina 8 di 9 3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della complessità della causa, del valore del decisum (€ 10.000), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori pressoché medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000), salva una riduzione sul valore della fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta: Co CONDANNA la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, al pagamento a favore di a titolo di
[...] CP_5 Parte_1 risarcimento del danno, di € 9.000 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
CONDANNA e al pagamento a favore di Controparte_3 Controparte_4 CP_5 dell'ulteriore somma di € 1000 a titolo di riparazione pecuniaria;
Parte_1
ORDINA alla di provvedere alla rimozione degli articoli oggetto di Controparte_1 causa dal sito on line www.editorialedomani.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA la al pagamento della penale di € 100 per ogni giorno di Controparte_1 ritardo nell'esecuzione del capo che precede;
CONDANNA la Controparte_1 Controparte_10 CP_4
e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite del presente
[...] CP_5 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 786 per esborsi e in € 4500 per compensi (€ 1000 per fase studio, € 800 per fase introduttiva, € 1000 per fase di trattazione, € 1700 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 10.2.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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