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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2058/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 14 settembre
2022
da con socio unico (C.F. , P.I. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dagli avv. Gianni Giunchi,
Francesca Giunchi e Clara Giunchi e presso il loro studio in Udine via Caterina Percoto n.
14 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_3 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Battista
Brignolo e presso il suo studio in Padova via A. Aleardi n. 25 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: concorrenza sleale.
Causa iscritta a ruolo il 22 settembre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 9 cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 28 febbraio 2025:
“impregiudicata la rivendicazione del maggior danno:
a) accertarsi e dichiararsi che la ha violato il patto di Controparte_1 non concorrenza di cui al punto 7 del mandato professionale dd. 04.08.2017;
b) condannarsi la Controparte_1
- a restituire alla con Socio Unico € 23.000,00 riflettenti i corrispettivi del Parte_1 patto di non concorrenza, percetti (€ 500,00/mese x 46 mesi), oltre agli interessi moratori
(o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- a corrispondere alla con Socio Unico € 30.000,00 riflettenti la penale Parte_1 contrattualmente prevista, o quel diverso (maggiore o minore) importo, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori (o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- alla rifusione delle spese di lite (anticipazioni, spese, compensi, rimborsi forfetari, CPA e
IVA).
II) In via istruttoria, si chiede:
A - l'ammissione dei seguenti capitoli di prova (con i testi: , Testimone_1 Tes_2
, , , :
[...] Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
1 - vero che, un certo giorno, il sig. Le disse che, essendo terminato il Testimone_2 rapporto di lavoro in essere con il sig. , le e-mail inviate all'indirizzo di posta Parte_2 elettronica aziendale di il sig. quest'ultimo ( ) Parte_2 Email_1 dovevano essere automaticamente inoltrate all'indirizzo e-mail aziendale del sig. Tes_2
( );
[...] Email_2
2 - vero che, un certo giorno, il sig. Le disse che, avendo avuto termine Testimone_2 il rapporto di management in essere con l'ing. le e-mail inviate all'indirizzo di Persona_1 posta elettronica aziendale di quest'ultimo ( ) dovevano essere Email_3
Pagina 2 di 9 automaticamente inoltrate all'indirizzo e-mail aziendale del sig. Testimone_2
( ); Email_2
3 - vero che Lei ha provveduto ad effettuare quanto richiestoLe dal sig. , Testimone_2 come esposto nei capitoli nn. 1 e 2 (che Le vengono letti);
4 - vero che Lei ha provveduto sia a ricercare, nel sistema informatico aziendale,
l'impostazione “di inoltro/alias” di cui al ns. doc. n. 20 (che Le si rammostra), sia a salvare il ns. doc. n. 20 (che Le si rammostra);
5 - vero che il ns. doc. n. 20 (che Le si rammostra) attesta che le e-mail inviate all'indirizzo di posta elettronica aziendale del sig. ( ) e dell'ing. Parte_2 Email_1
( ) vengono automaticamente “inoltrate” all'indirizzo e- Persona_1 Email_3 mail aziendale del sig. ( ); Testimone_2 Email_2
6 - vero che la , nell'arco temporale agosto 2017 - novembre 2021, si è avvalsa Pt_1 anche dei listini prezzi di cui ai ns. docc. nn. 15-19 (che Le si rammostrano);
7 - vero che la nell'arco temporale agosto 2017 - novembre 2021, ha prodotto e/o Pt_1 commercializzato seghe circolari delle tipologie indicate nei listini prezzi (docc. nn. 15-19, che Le si rammostrano);
8 - vero che la ha emesso le conferme d'ordine di cui ai ns. docc. nn. da 24 a 46 Pt_1
(che Le si rammostrano);
B - l'ammissione d'una CTU finalizzata ad accertare che:
1 - non possono esistere due indirizzi di posta elettronica uguali (nella specie,
), aventi anche il medesimo dominio;
Email_4
2 - l'attuale impostazione informatica aziendale della o, quantomeno, quella Pt_1 relativa alla casella di posta elettronica aziendale del sig. prevede che Testimone_2 le e-mail inviate all'indirizzo di posta elettronica aziendale del sig. Parte_2
( ) e dell'ing. ( ) vengono Email_1 Persona_1 Email_3 automaticamente “inoltrate” all'indirizzo e-mail aziendale del sig. Testimone_2
( ); Email_2
Pagina 3 di 9 3 - l'impostazione informatica di cui sub 2 risulta dal ns. doc. n. 20;
4 - i ns. docc. nn. da 7 a 10 sono pervenuti all'indirizzo di posta elettronica aziendale del Par sig. ( ) con le allegate offerte della Testimone_2 Email_2
[...]
Controparte_2
5 - tutte le seghe circolari, di cui ai ns. docc. nn. da 7 a 10 appartengono alla stessa gamma (di prodotti) delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19 e da 24 a 46;
6 - alcune delle seghe circolari, di cui ai ns. docc. nn. da 7 a 10, presentano caratteristiche tecniche identiche/analoghe a quelle delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19
e, così, in particolare che:
- al ns. doc. n. 7 è allegata un'offerta di seghe circolari in HSS per oreficeria, identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19;
- al ns. doc. n. 8 è allegata un'offerta di seghe circolari in HSS, identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19;
- il ns. doc. n. 9, nell'oggetto dell'e-mail, riporta la dicitura “LISTINO HSS REV 003 +
CODICI + LISTINO TCT???? + SCHEDA CLIENTE” che si riferisce a listini relativi a seghe circolari sia in HSS, sia in TCT (per il taglio dei metalli);
- il ns. doc. n. 9, nell'oggetto dell'e-mail, riporta la dicitura “LISTINO HSS REV 003 +
CODICI + LISTINO TCT???? + SCHEDA CLIENTE” che si riferisce a a seghe circolari identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19;
- al ns. doc. n. 10 è allegata un'offerta di seghe circolari in metallo duro, per il taglio dell'alluminio, identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da
15 a 19;
7 -alcune delle seghe circolari, di cui ai ns. docc. nn. 7, 8 e 10, presentano caratteristiche tecniche identiche/analoghe a quelle delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 24 a 46
e, così, in particolare che:
- le conferme d'ordine individuate dai ns. docc. nn. da 24 a 28 riportano alcuni articoli appartenenti alla stessa famiglia di prodotti (seghe circolari DIN) di quelli indicati
Pagina 4 di 9 nell'offerta allegata al ns. doc. n. 7 e con caratteristiche tecniche identiche/analoghe a quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 7;
- la conferma d'ordine individuata dal ns. doc. n. 29 (intestata, peraltro, proprio alla
[...]
, cliente della , cui era rivolta anche l'offerta di cui Controparte_3 Pt_1 al ns. doc. n. 7) riporta alcuni articoli (seghe circolari DIN) aventi caratteristiche tecniche identiche a quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 7;
- le conferme d'ordine individuate dai ns. docc. nn. da 30 a 40 riportano alcuni articoli appartenenti alla stessa famiglia di prodotti (seghe circolari per il taglio dei metalli su troncatrici a taglio lento) di quelli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 8 e con caratteristiche tecniche (e, in alcuni casi, anche dimensioni) identiche a quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 8;
- le conferme d'ordine individuate dai ns. docc. nn. da 41 a 46 riportano alcuni articoli appartenenti alla stessa famiglia di prodotti (seghe circolari per il taglio dell'alluminio e delle leghe leggere) di quelli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 10, anche se presentano dimensioni diverse da quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 10”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 27 febbraio 2025:
“Voglia codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto rigettarla
- Con vittoria di spese, oltre ad accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice con socio unico (di Parte_1 seguito solo attrice o ) ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Pt_1 [...]
(di seguito solo convenuta o , al fine di sentir Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti, testuali, domande:
Pagina 5 di 9 “impregiudicata la rivendicazione del maggior danno:
a) accertarsi e dichiararsi che la ha violato il patto di Controparte_1 non concorrenza di cui al punto 7 del mandato professionale dd. 04.08.2017;
b) condannarsi la Controparte_1
- a restituire alla con Socio Unico € 23.000,00 riflettenti i corrispettivi del Parte_1 patto di non concorrenza, percetti (€ 500,00/mese x 46 mesi), oltre agli interessi moratori
(o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- a corrispondere alla con Socio Unico € 30.000,00 riflettenti la penale Parte_1 contrattualmente prevista, o quel diverso (maggiore o minore) importo, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori (o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- alla rifusione delle spese di lite (anticipazioni, spese, compensi, rimborsi forfetari, CPA e
IVA)”.
A sostegno di tali domande, ha esposto che aveva più volte violato il Pt_1 CP_1 patto di non concorrenza post-contrattuale (scaduto il 30 novembre 2021), previsto dal contratto di conferimento d'incarico di consulenza aziendale continuativa che le parti avevano sottoscritto il 4 agosto 2017 e poi consensualmente risolto il 31 maggio 2021.
nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: CP_4
“Voglia codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto rigettarla
- Con vittoria di spese, oltre ad accessori di legge”.
Nel contestare la fondatezza delle avverse domande, la convenuta ha dedotto sia la mancata violazione del patto di non concorrenza per insussistenza dei fatti contestati, il cui onere probatorio era, in ogni caso, a carico di , sia la nullità e comunque l'illegittimità Pt_1 del predetto patto.
Pagina 6 di 9 1.3 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va rigettata.
Si impone, in primis, giacché dirimente, l'esame del contenuto delle clausole del contratto inter partes, che pone a fondamento dell'azionata pretesa restitutoria. Pt_1
Orbene, secondo le previsioni dell'art. 3, in costanza di rapporto la “società” (id est l'attrice) si è obbligata a versare al “consulente” (id est alla convenuta), oltre al compenso lordo di € 6.500,00 mensili per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, l'importo aggiuntivo di “€ 500,00 mensili quale corrispettivo per le obbligazioni correlate al patto di non concorrenza di cui al successivo art. 7, oltre ad IVA di legge”.
Con il successivo art. 7 le parti hanno, invece, stabilito quanto segue:
“Il CONSULENTE si obbliga, al termine del presente contratto, e per il periodo di 6 (sei) mesi, a non prestare la propria attività di consulenza a favore di terzi soggetti in concorrenza con la SOCIETA'
Il patto di non concorrenza è valido nell'ambito territoriale rappresentato dal territorio italiano, e cioè per attività svolte nel territorio nazionale ma anche all'estero, qualora rivolte al mercato nazionale.
Il Corrispettivo riconosciuto per la sottoscrizione del presente patto di non concorrenza viene corrisposto unitamente al compenso mensile come pattuito al precedente p.to 3 .
La violazione del patto comporterà l'obbligo di restituzione di tutti gli importi percepiti mensilmente a titolo di patto di non concorrenza, oltre alla corresponsione di una penale irriducibile pari ad € 30.000,00, salvo prova del maggior danno”.
Operate dette premesse, come ha correttamente eccepito siffatto patto di CP_1 non concorrenza post-contrattuale appare nullo, attesa, come si vedrà subito, la manifesta
Pagina 7 di 9 iniquità e sproporzione del compenso pattuito, rispetto al sacrificio imposto alla convenuta ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.
Premessa, anzitutto, l'applicazione analogica dei principi dettati dalla Suprema
Corte in riferimento alla disciplina dell'art. 2125 c.c. anche al lavoro para-subordinato
(come chiarito, in parte motiva, dalle sentenze della Cassazione n. 20312/2008 e n.
7141/2013 citate dall'attrice nei suoi scritti finali), e ciò a maggior ragione nel caso di specie (avendo i contraenti finanche previsto la remunerazione per il patto di non concorrenza pattuito), va evidenziato che il corrispettivo mensile di € 500,00 non è equo né proporzionato al sacrificio richiesto alla convenuta ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, dovendosi, allo scopo, porre mente: a) all'entità del compenso percepito, a fronte dello svolgimento della medesima attività, sempre su base mensile, pari alla non irrisoria somma di € 6.500,00; b) all'incidenza sull'intero bagaglio professionale acquisito da in quello specifico e del tutto peculiare segmento di mercato (utensili per la CP_1 lavorazione del legno e per il taglio dei metalli); c) all'entità delle conseguenze previste in caso di inadempimento (restituzione a non solo dell'intero corrispettivo mensile Pt_1 percepito in costanza di rapporto per le obbligazioni correlate al patto di non concorrenza, corrispettivo, come detto, ammontante ad € 23.000,00 totali, ma anche di una ulteriore penale di € 30.000,00 insuscettibile di riduzione, ossia pari a € 5.000,00 per ogni mese di durata di tale patto e corrispondente a 60 mensilità del predetto corrispettivo mensile ricevuto); d) alla notevole ampiezza della zona geografica interessata (estesa, oltre che all'intero territorio nazionale, anche all'intero territorio estero per attività rivolte al mercato nazionale).
Per effetto delle considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda va, come detto, respinta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
Pagina 8 di 9 2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 17 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 14 settembre
2022
da con socio unico (C.F. , P.I. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dagli avv. Gianni Giunchi,
Francesca Giunchi e Clara Giunchi e presso il loro studio in Udine via Caterina Percoto n.
14 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_3 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Battista
Brignolo e presso il suo studio in Padova via A. Aleardi n. 25 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: concorrenza sleale.
Causa iscritta a ruolo il 22 settembre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 9 cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 28 febbraio 2025:
“impregiudicata la rivendicazione del maggior danno:
a) accertarsi e dichiararsi che la ha violato il patto di Controparte_1 non concorrenza di cui al punto 7 del mandato professionale dd. 04.08.2017;
b) condannarsi la Controparte_1
- a restituire alla con Socio Unico € 23.000,00 riflettenti i corrispettivi del Parte_1 patto di non concorrenza, percetti (€ 500,00/mese x 46 mesi), oltre agli interessi moratori
(o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- a corrispondere alla con Socio Unico € 30.000,00 riflettenti la penale Parte_1 contrattualmente prevista, o quel diverso (maggiore o minore) importo, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori (o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- alla rifusione delle spese di lite (anticipazioni, spese, compensi, rimborsi forfetari, CPA e
IVA).
II) In via istruttoria, si chiede:
A - l'ammissione dei seguenti capitoli di prova (con i testi: , Testimone_1 Tes_2
, , , :
[...] Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
1 - vero che, un certo giorno, il sig. Le disse che, essendo terminato il Testimone_2 rapporto di lavoro in essere con il sig. , le e-mail inviate all'indirizzo di posta Parte_2 elettronica aziendale di il sig. quest'ultimo ( ) Parte_2 Email_1 dovevano essere automaticamente inoltrate all'indirizzo e-mail aziendale del sig. Tes_2
( );
[...] Email_2
2 - vero che, un certo giorno, il sig. Le disse che, avendo avuto termine Testimone_2 il rapporto di management in essere con l'ing. le e-mail inviate all'indirizzo di Persona_1 posta elettronica aziendale di quest'ultimo ( ) dovevano essere Email_3
Pagina 2 di 9 automaticamente inoltrate all'indirizzo e-mail aziendale del sig. Testimone_2
( ); Email_2
3 - vero che Lei ha provveduto ad effettuare quanto richiestoLe dal sig. , Testimone_2 come esposto nei capitoli nn. 1 e 2 (che Le vengono letti);
4 - vero che Lei ha provveduto sia a ricercare, nel sistema informatico aziendale,
l'impostazione “di inoltro/alias” di cui al ns. doc. n. 20 (che Le si rammostra), sia a salvare il ns. doc. n. 20 (che Le si rammostra);
5 - vero che il ns. doc. n. 20 (che Le si rammostra) attesta che le e-mail inviate all'indirizzo di posta elettronica aziendale del sig. ( ) e dell'ing. Parte_2 Email_1
( ) vengono automaticamente “inoltrate” all'indirizzo e- Persona_1 Email_3 mail aziendale del sig. ( ); Testimone_2 Email_2
6 - vero che la , nell'arco temporale agosto 2017 - novembre 2021, si è avvalsa Pt_1 anche dei listini prezzi di cui ai ns. docc. nn. 15-19 (che Le si rammostrano);
7 - vero che la nell'arco temporale agosto 2017 - novembre 2021, ha prodotto e/o Pt_1 commercializzato seghe circolari delle tipologie indicate nei listini prezzi (docc. nn. 15-19, che Le si rammostrano);
8 - vero che la ha emesso le conferme d'ordine di cui ai ns. docc. nn. da 24 a 46 Pt_1
(che Le si rammostrano);
B - l'ammissione d'una CTU finalizzata ad accertare che:
1 - non possono esistere due indirizzi di posta elettronica uguali (nella specie,
), aventi anche il medesimo dominio;
Email_4
2 - l'attuale impostazione informatica aziendale della o, quantomeno, quella Pt_1 relativa alla casella di posta elettronica aziendale del sig. prevede che Testimone_2 le e-mail inviate all'indirizzo di posta elettronica aziendale del sig. Parte_2
( ) e dell'ing. ( ) vengono Email_1 Persona_1 Email_3 automaticamente “inoltrate” all'indirizzo e-mail aziendale del sig. Testimone_2
( ); Email_2
Pagina 3 di 9 3 - l'impostazione informatica di cui sub 2 risulta dal ns. doc. n. 20;
4 - i ns. docc. nn. da 7 a 10 sono pervenuti all'indirizzo di posta elettronica aziendale del Par sig. ( ) con le allegate offerte della Testimone_2 Email_2
[...]
Controparte_2
5 - tutte le seghe circolari, di cui ai ns. docc. nn. da 7 a 10 appartengono alla stessa gamma (di prodotti) delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19 e da 24 a 46;
6 - alcune delle seghe circolari, di cui ai ns. docc. nn. da 7 a 10, presentano caratteristiche tecniche identiche/analoghe a quelle delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19
e, così, in particolare che:
- al ns. doc. n. 7 è allegata un'offerta di seghe circolari in HSS per oreficeria, identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19;
- al ns. doc. n. 8 è allegata un'offerta di seghe circolari in HSS, identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19;
- il ns. doc. n. 9, nell'oggetto dell'e-mail, riporta la dicitura “LISTINO HSS REV 003 +
CODICI + LISTINO TCT???? + SCHEDA CLIENTE” che si riferisce a listini relativi a seghe circolari sia in HSS, sia in TCT (per il taglio dei metalli);
- il ns. doc. n. 9, nell'oggetto dell'e-mail, riporta la dicitura “LISTINO HSS REV 003 +
CODICI + LISTINO TCT???? + SCHEDA CLIENTE” che si riferisce a a seghe circolari identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 15 a 19;
- al ns. doc. n. 10 è allegata un'offerta di seghe circolari in metallo duro, per il taglio dell'alluminio, identiche/analoghe ad alcune delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da
15 a 19;
7 -alcune delle seghe circolari, di cui ai ns. docc. nn. 7, 8 e 10, presentano caratteristiche tecniche identiche/analoghe a quelle delle seghe circolari di cui ai ns. docc. nn. da 24 a 46
e, così, in particolare che:
- le conferme d'ordine individuate dai ns. docc. nn. da 24 a 28 riportano alcuni articoli appartenenti alla stessa famiglia di prodotti (seghe circolari DIN) di quelli indicati
Pagina 4 di 9 nell'offerta allegata al ns. doc. n. 7 e con caratteristiche tecniche identiche/analoghe a quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 7;
- la conferma d'ordine individuata dal ns. doc. n. 29 (intestata, peraltro, proprio alla
[...]
, cliente della , cui era rivolta anche l'offerta di cui Controparte_3 Pt_1 al ns. doc. n. 7) riporta alcuni articoli (seghe circolari DIN) aventi caratteristiche tecniche identiche a quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 7;
- le conferme d'ordine individuate dai ns. docc. nn. da 30 a 40 riportano alcuni articoli appartenenti alla stessa famiglia di prodotti (seghe circolari per il taglio dei metalli su troncatrici a taglio lento) di quelli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 8 e con caratteristiche tecniche (e, in alcuni casi, anche dimensioni) identiche a quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 8;
- le conferme d'ordine individuate dai ns. docc. nn. da 41 a 46 riportano alcuni articoli appartenenti alla stessa famiglia di prodotti (seghe circolari per il taglio dell'alluminio e delle leghe leggere) di quelli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 10, anche se presentano dimensioni diverse da quelle degli articoli indicati nell'offerta allegata al ns. doc. n. 10”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 27 febbraio 2025:
“Voglia codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto rigettarla
- Con vittoria di spese, oltre ad accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice con socio unico (di Parte_1 seguito solo attrice o ) ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Pt_1 [...]
(di seguito solo convenuta o , al fine di sentir Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti, testuali, domande:
Pagina 5 di 9 “impregiudicata la rivendicazione del maggior danno:
a) accertarsi e dichiararsi che la ha violato il patto di Controparte_1 non concorrenza di cui al punto 7 del mandato professionale dd. 04.08.2017;
b) condannarsi la Controparte_1
- a restituire alla con Socio Unico € 23.000,00 riflettenti i corrispettivi del Parte_1 patto di non concorrenza, percetti (€ 500,00/mese x 46 mesi), oltre agli interessi moratori
(o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- a corrispondere alla con Socio Unico € 30.000,00 riflettenti la penale Parte_1 contrattualmente prevista, o quel diverso (maggiore o minore) importo, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori (o, quantomeno, legali) a far data dal 12.06.2022;
- alla rifusione delle spese di lite (anticipazioni, spese, compensi, rimborsi forfetari, CPA e
IVA)”.
A sostegno di tali domande, ha esposto che aveva più volte violato il Pt_1 CP_1 patto di non concorrenza post-contrattuale (scaduto il 30 novembre 2021), previsto dal contratto di conferimento d'incarico di consulenza aziendale continuativa che le parti avevano sottoscritto il 4 agosto 2017 e poi consensualmente risolto il 31 maggio 2021.
nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: CP_4
“Voglia codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea, per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto rigettarla
- Con vittoria di spese, oltre ad accessori di legge”.
Nel contestare la fondatezza delle avverse domande, la convenuta ha dedotto sia la mancata violazione del patto di non concorrenza per insussistenza dei fatti contestati, il cui onere probatorio era, in ogni caso, a carico di , sia la nullità e comunque l'illegittimità Pt_1 del predetto patto.
Pagina 6 di 9 1.3 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va rigettata.
Si impone, in primis, giacché dirimente, l'esame del contenuto delle clausole del contratto inter partes, che pone a fondamento dell'azionata pretesa restitutoria. Pt_1
Orbene, secondo le previsioni dell'art. 3, in costanza di rapporto la “società” (id est l'attrice) si è obbligata a versare al “consulente” (id est alla convenuta), oltre al compenso lordo di € 6.500,00 mensili per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, l'importo aggiuntivo di “€ 500,00 mensili quale corrispettivo per le obbligazioni correlate al patto di non concorrenza di cui al successivo art. 7, oltre ad IVA di legge”.
Con il successivo art. 7 le parti hanno, invece, stabilito quanto segue:
“Il CONSULENTE si obbliga, al termine del presente contratto, e per il periodo di 6 (sei) mesi, a non prestare la propria attività di consulenza a favore di terzi soggetti in concorrenza con la SOCIETA'
Il patto di non concorrenza è valido nell'ambito territoriale rappresentato dal territorio italiano, e cioè per attività svolte nel territorio nazionale ma anche all'estero, qualora rivolte al mercato nazionale.
Il Corrispettivo riconosciuto per la sottoscrizione del presente patto di non concorrenza viene corrisposto unitamente al compenso mensile come pattuito al precedente p.to 3 .
La violazione del patto comporterà l'obbligo di restituzione di tutti gli importi percepiti mensilmente a titolo di patto di non concorrenza, oltre alla corresponsione di una penale irriducibile pari ad € 30.000,00, salvo prova del maggior danno”.
Operate dette premesse, come ha correttamente eccepito siffatto patto di CP_1 non concorrenza post-contrattuale appare nullo, attesa, come si vedrà subito, la manifesta
Pagina 7 di 9 iniquità e sproporzione del compenso pattuito, rispetto al sacrificio imposto alla convenuta ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.
Premessa, anzitutto, l'applicazione analogica dei principi dettati dalla Suprema
Corte in riferimento alla disciplina dell'art. 2125 c.c. anche al lavoro para-subordinato
(come chiarito, in parte motiva, dalle sentenze della Cassazione n. 20312/2008 e n.
7141/2013 citate dall'attrice nei suoi scritti finali), e ciò a maggior ragione nel caso di specie (avendo i contraenti finanche previsto la remunerazione per il patto di non concorrenza pattuito), va evidenziato che il corrispettivo mensile di € 500,00 non è equo né proporzionato al sacrificio richiesto alla convenuta ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, dovendosi, allo scopo, porre mente: a) all'entità del compenso percepito, a fronte dello svolgimento della medesima attività, sempre su base mensile, pari alla non irrisoria somma di € 6.500,00; b) all'incidenza sull'intero bagaglio professionale acquisito da in quello specifico e del tutto peculiare segmento di mercato (utensili per la CP_1 lavorazione del legno e per il taglio dei metalli); c) all'entità delle conseguenze previste in caso di inadempimento (restituzione a non solo dell'intero corrispettivo mensile Pt_1 percepito in costanza di rapporto per le obbligazioni correlate al patto di non concorrenza, corrispettivo, come detto, ammontante ad € 23.000,00 totali, ma anche di una ulteriore penale di € 30.000,00 insuscettibile di riduzione, ossia pari a € 5.000,00 per ogni mese di durata di tale patto e corrispondente a 60 mensilità del predetto corrispettivo mensile ricevuto); d) alla notevole ampiezza della zona geografica interessata (estesa, oltre che all'intero territorio nazionale, anche all'intero territorio estero per attività rivolte al mercato nazionale).
Per effetto delle considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda va, come detto, respinta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
Pagina 8 di 9 2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 17 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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