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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1909/22 RG, alla quale è stata riunita la n.2786/22 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.3484/2022 depositata il 30.6.22
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Modesto Letizia, Maria Lasco, Pasquale
D'Onofrio
APPELLANTE – APPELLATA
E
rappresentato e difeso da avv.ti Nicola Noviello e Controparte_1
Antonio Cavallo
APPELLANTE
NONCHE'
Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 non costituiti
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con quattro ricorsi, successivamente riuniti, Controparte_2
e citavano in CP_3 Controparte_1 Controparte_4 giudizio la ed il allegando di Parte_1 Controparte_5 essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 2/2004 della istitutiva del c.d. reddito di cittadinanza, di Parte_1 aver ritualmente presentato la relativa domanda amministrativa, di essere stati inseriti negli appositi elenchi presso il comune di residenza;
di aver percepito le erogazioni economiche relative ai primi nove mesi dell'anno 2007 ma di non aver percepito la somma spettante per i restanti tre mesi, chiedendo quindi la condanna dei resistenti al pagamento di €1.050,00 a titolo di reddito di cittadinanza spettante per il trimestre ottobre, novembre, dicembre
2007 oltre accessori di legge.
Si costituivano il (nella causa iscritta al n. Controparte_5
5669/2019 RG) e la (nelle cause iscritte al n. Parte_1
5669/2019, 5564/2020, 10881/2020 RG) chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Il Giudice di primo grado, premessa la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto (atteso che i Comuni CP_5 ex art.4 della LR n.2/2004 hanno meri compiti organizzativi e di gestione delle erogazioni), dichiarava la prescrizione decennale quanto alla pretesa di (considerato l'unico atto Controparte_1 interruttivo costituito dalla notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta il 2.7.2020), accoglieva le domande proposte da rilevando che Controparte_2 CP_3 Controparte_4 gli stessi erano utilmente collocati in graduatoria e che la non aveva provato l'integrale erogazione del beneficio per Pt_1
l'anno 2007 nonostante la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio fosse avvenuta per l'intero anno 2007 con la deliberazione n. 406 del 13.3.2009 della
, condannando la alla erogazione in favore Pt_1 Parte_1 dei predetti tre ricorrenti delle somme spettanti a titolo di pag. 2/9 reddito di cittadinanza relative al trimestre ottobre, novembre, dicembre 2007, per un ammontare pari ad euro 1.050,00 in favore di ciascuno, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 412 del 1991 dalle singole scadenze al saldo.
Nel giudizio n.1909/22 propone appello la Parte_1
-eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dei ricorrenti dall'azione o, in subordine, il difetto di legittimazione passiva della;
Parte_1
-chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del quale Capofila;
Controparte_6 CP_5
-chiedendo, in via più gradata, il rigetto della domanda di controparte in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile e comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
Sotto il primo profilo la richiama l'art.47 del D.P.R. n. Pt_1
639 del 1970, rilevando la maturazione del termine decadenziale annuale, decadenza rilevabile d'ufficio trattandosi di decadenza sostanziale di ordine pubblico;
in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva rileva che dalla stessa prospettazione attorea risultava che il Comune di residenza e non essa Pt_1 avesse sospeso senza indicarne i motivi l'erogazione del
[...] reddito di cittadinanza, dopo aver pagato nove mensilità dell'annualità di proroga 2007 (rilevando che essa Regione aveva assicurato per l'anno di proroga 2007 la copertura finanziaria per un totale di nove mesi, mentre l'ultimo trimestre non era mai stato coperto da ulteriori risorse finanziarie) e che tutte le risorse disponibili erano state trasferite al Comune capofila di Casoria;
in punto di copertura finanziaria precisa che gli € 30.000.000,00, previsti per l'annualità di proroga 2007 dalla L.R. n.1/09 e dalla
D.G.R. 406 del 13/03/09 si riferiscono alle risorse programmate per tutti gli Ambiti territoriali costituiti nella e Parte_1
pag. 3/9 non soltanto per l' e che tutte Controparte_7 le risorse disponibili sono state trasferite al . Controparte_7
In relazione alla integrazione del contraddittorio la Pt_1 osserva che ex art. 4 L. R. n. 2/2004 l'erogazione concreta ai beneficiari inseriti in graduatoria non compete alla ma Pt_1 pacificamente al Comune di residenza, nella fattispecie il Comune di , unico soggetto legittimato passivo. CP_5
In ordine alla infondatezza nel merito della domanda azionata ribadisce il limite invalicabile all'erogazione del sostegno ai beneficiari la presenza di risorse disponibili, fino al cui esaurimento l'erogazione è oggettivamente possibile e che tutte le risorse rese disponibili nel bilancio regionale per tale misura sono state trasferite agli Ambiti territoriali per le successive attività di ripartizione tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria e fino alla concorrenza delle medesime somme come da allegata scheda estratta dal Bilancio Gestionale dell'anno 2009 e dal Decreto Dirigenziale n. 40 del 22 febbraio 2010 con il quale viene data evidenza documentale dell'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente rese disponibili nel Bilancio regionale per il finanziamento della misura reddito di cittadinanza
(di cui chiede acquisizione).
Gli appellati ed Controparte_2 CP_3 Controparte_4 il , regolarmente citati, non si sono costituiti. Controparte_5
Nella causa di appello n.2786/22 RG impugna la sentenza di primo grado contestando la dichiarata prescrizione del Controparte_1 proprio diritto in primo grado dovendosi ritenere che il proprio diritto era maturato solo a seguito della pubblicazione da parte del comune capofila di della graduatoria definitiva degli CP_6 aventi diritto alla 4° annualità del reddito di cittadinanza nella quale egli era stato ammesso, pubblicazione avvenuta il 10.11.2010.
pag. 4/9 L'appellante rileva che trattandosi di diritto soggettivo sospensivamente condizionato il termine decennale di prescrizione poteva decorrere solo dalla predetta data per cui la notificazione del ricorso di primo grado in data 2.7.2020 era idonea ad interrompere il termine (il diritto sorto alla data del 13.03.2009 con la deliberazione della Giunta Regionale era rimasto sospeso fino al momento in cui, effettuate le opportune verifiche, era stata stilata e resa nota ai beneficiari la graduatoria definita) con conseguente diritto alla prestazione.
La contesta l'appello ribadendo l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto azionato stante il decorso del relativo termine quinquennale ex art.2948 n. 4 c.c. applicabile al caso di specie attesa l'erogazione mensile (art.2 della L.R. n. 2/2004) del reddito di cittadinanza e la liquidità del credito (intesa come messa a disposizione dell'avente diritto). Rileva altresì come il dies a quo inizi comunque a decorrere dall'anno/periodo di maturazione del presunto diritto/interesse che, nel caso de quo, coincide con l'ultimo trimestre dell'anno 2007, per cui i diritti azionati, inerenti provvidenze relative al quarto trimestre 2007 si sono totalmente prescritti, al più tardi, nel 2017, né risultano atti interruttivi antecedenti il 2/7/2020 data di notifica del ricorso.
Alla udienza del 27.3.2025 celebrata ex art.127 ter cpc, previa riunione dei due appelli aventi ad oggetto la medesima sentenza di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
********
L'appello proposto dalla è fondato nei termini che Parte_1 si vanno ad esporre.
In via preliminare infondata è la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del quale capofila Controparte_6
(e la collegata eccezione di difetto di legittimazione passiva pag. 5/9 sollevata dalla ) atteso che la stessa L.R. n.2/2004 regola Pt_1
(art.4) le funzioni dei comuni assegnando loro la mera gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza nonché la selezione delle domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente con trasmissione al CP_5 capofila, mentre spetta alla (art. 7) di ripartire, sulla Pt_1 base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili tra i piani di zona in relazione ai fabbisogni, nel quadro della programmazione delle politiche sociali, formative e del lavoro.
Ne consegue che il quadro ora esaminato assegna alle Regioni la legittimazione passiva nei confronti delle istanze proposte dagli aventi diritto ed ai Comuni la funzione di mera gestione delle domande e delle erogazioni.
La citata legge regionale prevede poi (art.7) che la Giunta
Regionale provvede, sulla base delle disponibilità di bilancio, a ripartire le risorse disponibili ai comuni capofila.
Ed allora, considerato che il sistema di finanziamento prevede(va) che la ripartisse i finanziamenti nei vari ambiti, ben Pt_1 poteva ipotizzarsi la insufficienza delle somme distribuite in relazione al numero delle domande.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
12644/2014, ulteriormente ribadita da SS.UU. 23920/2014,
23921/2014; 12652/2014, con motivazione pienamente condivisa da questo Collegio, hanno affermato che la legge regionale 15 Pt_1 marzo 2011, n.4, riconosce il reddito di cittadinanza ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, affermando quindi l'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente protetti, quali la concretezza degli interventi assistenziali con il rispetto delle esigenze di bilancio dell'ente erogatore.
pag. 6/9 Alla luce di tali principi la domanda spiegata in primo grado non poteva essere accolta in quanto la collocazione utile in graduatoria non dava diritto all'erogazione integrale, spettando il pagamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate al relativo ambito;
nessun diritto soggettivo quindi vantavano gli allora ricorrenti al pagamento anche del trimestre rivendicato.
Ed invero non risultava affatto, come invece era imprescindibile, che dopo il pagamento dei primi nove mesi del 2007 fossero residuate in capo al comune capofila ulteriori risorse economiche
(in precedenza trasferite dalla per tutto Parte_1
l'annualità 2007).
I ricorrenti in primo grado non hanno assolto all'onere della prova che su di essi incombeva fornendo la prova della sussistenza di risorse disponibili anche per l'ultimo trimestre 2007 (circostanza contestata già in primo grado dalla ). Pt_1
Ed invero non costituiva prova della presenza di risorse tali da coprire l'intero anno 2007 la deliberazione n.406 del 13.3.2009 in quanto in essa espressamente si rinviava per l'impegno e la liquidazione delle risorse agli atti dirigenziali (quindi gli unici idonei a quantificare e provare l'importo delle risorse effettivamente trasferite ai Comuni).
La ha allegato come siano state ripartite tra gli Ambiti Pt_1
(ai fini della corresponsione in favore degli aventi diritto) tutte le risorse disponibili nel bilancio gestionale dell'anno 2009, pari a complessivi euro 12.000.000,00 in conto competenza e euro
45.000.000,00 in conto residui sul relativo capitolo di spesa n.
7806, UPB 4.16.41 “Politiche Sociali Finanziamento del Reddito di
Cittadinanza” per un importo totale di euro 57.000,000,00.
Di contro gli originari ricorrenti, su cui incombeva l'onere probatorio, non hanno provato la sussistenza delle risorse pag. 7/9 finanziarie per l'erogazione del beneficio per gli ultimi tre mesi del 2007.
Si aggiunga, a conferma definitiva, il contenuto del decreto dirigenziale n. 40 del 22 febbraio 2010 prodotto dalla con Pt_1 il quale viene data evidenza documentale dell'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente rese disponibili nel Bilancio regionale per il finanziamento della misura reddito di cittadinanza, documento acquisibile in questo grado ex art.437 cpc
(S.C. ordinanza n.16358/24 “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione”; vedi anche
S.C. nn.7883/19, 19829/24, 14923/24).
Resta assorbito, sul punto, l'ulteriore motivo di censura sollevato dalla (cfr. decadenza annuale). Pt_1
Dalle suesposte motivazioni deriva anche il rigetto dell'appello spiegato dal atteso che la disquisizione in ordine al CP_1 momento di decorrenza del termine di prescrizione è logicamente successiva alla prova dei presupposti fondanti la pretesa azionata, prova, come sopra detto, non fornita dall'onerato nè nel corso del giudizio di primo grado né nel presente grado.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado (per vi inoltre è CP_2 dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in primo grado ed analoga pag. 8/9 dichiarazione è stata depositata in questo grado dall'appellante
. CP_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello della ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado rigetta le domande avanzate in primo grado da Controparte_2 CP_3 [...]
CP_4 rigetta l'appello di , Controparte_1 compensa tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli 27.3.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1909/22 RG, alla quale è stata riunita la n.2786/22 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.3484/2022 depositata il 30.6.22
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Modesto Letizia, Maria Lasco, Pasquale
D'Onofrio
APPELLANTE – APPELLATA
E
rappresentato e difeso da avv.ti Nicola Noviello e Controparte_1
Antonio Cavallo
APPELLANTE
NONCHE'
Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 non costituiti
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con quattro ricorsi, successivamente riuniti, Controparte_2
e citavano in CP_3 Controparte_1 Controparte_4 giudizio la ed il allegando di Parte_1 Controparte_5 essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 2/2004 della istitutiva del c.d. reddito di cittadinanza, di Parte_1 aver ritualmente presentato la relativa domanda amministrativa, di essere stati inseriti negli appositi elenchi presso il comune di residenza;
di aver percepito le erogazioni economiche relative ai primi nove mesi dell'anno 2007 ma di non aver percepito la somma spettante per i restanti tre mesi, chiedendo quindi la condanna dei resistenti al pagamento di €1.050,00 a titolo di reddito di cittadinanza spettante per il trimestre ottobre, novembre, dicembre
2007 oltre accessori di legge.
Si costituivano il (nella causa iscritta al n. Controparte_5
5669/2019 RG) e la (nelle cause iscritte al n. Parte_1
5669/2019, 5564/2020, 10881/2020 RG) chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Il Giudice di primo grado, premessa la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto (atteso che i Comuni CP_5 ex art.4 della LR n.2/2004 hanno meri compiti organizzativi e di gestione delle erogazioni), dichiarava la prescrizione decennale quanto alla pretesa di (considerato l'unico atto Controparte_1 interruttivo costituito dalla notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta il 2.7.2020), accoglieva le domande proposte da rilevando che Controparte_2 CP_3 Controparte_4 gli stessi erano utilmente collocati in graduatoria e che la non aveva provato l'integrale erogazione del beneficio per Pt_1
l'anno 2007 nonostante la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio fosse avvenuta per l'intero anno 2007 con la deliberazione n. 406 del 13.3.2009 della
, condannando la alla erogazione in favore Pt_1 Parte_1 dei predetti tre ricorrenti delle somme spettanti a titolo di pag. 2/9 reddito di cittadinanza relative al trimestre ottobre, novembre, dicembre 2007, per un ammontare pari ad euro 1.050,00 in favore di ciascuno, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 412 del 1991 dalle singole scadenze al saldo.
Nel giudizio n.1909/22 propone appello la Parte_1
-eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dei ricorrenti dall'azione o, in subordine, il difetto di legittimazione passiva della;
Parte_1
-chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del quale Capofila;
Controparte_6 CP_5
-chiedendo, in via più gradata, il rigetto della domanda di controparte in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile e comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
Sotto il primo profilo la richiama l'art.47 del D.P.R. n. Pt_1
639 del 1970, rilevando la maturazione del termine decadenziale annuale, decadenza rilevabile d'ufficio trattandosi di decadenza sostanziale di ordine pubblico;
in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva rileva che dalla stessa prospettazione attorea risultava che il Comune di residenza e non essa Pt_1 avesse sospeso senza indicarne i motivi l'erogazione del
[...] reddito di cittadinanza, dopo aver pagato nove mensilità dell'annualità di proroga 2007 (rilevando che essa Regione aveva assicurato per l'anno di proroga 2007 la copertura finanziaria per un totale di nove mesi, mentre l'ultimo trimestre non era mai stato coperto da ulteriori risorse finanziarie) e che tutte le risorse disponibili erano state trasferite al Comune capofila di Casoria;
in punto di copertura finanziaria precisa che gli € 30.000.000,00, previsti per l'annualità di proroga 2007 dalla L.R. n.1/09 e dalla
D.G.R. 406 del 13/03/09 si riferiscono alle risorse programmate per tutti gli Ambiti territoriali costituiti nella e Parte_1
pag. 3/9 non soltanto per l' e che tutte Controparte_7 le risorse disponibili sono state trasferite al . Controparte_7
In relazione alla integrazione del contraddittorio la Pt_1 osserva che ex art. 4 L. R. n. 2/2004 l'erogazione concreta ai beneficiari inseriti in graduatoria non compete alla ma Pt_1 pacificamente al Comune di residenza, nella fattispecie il Comune di , unico soggetto legittimato passivo. CP_5
In ordine alla infondatezza nel merito della domanda azionata ribadisce il limite invalicabile all'erogazione del sostegno ai beneficiari la presenza di risorse disponibili, fino al cui esaurimento l'erogazione è oggettivamente possibile e che tutte le risorse rese disponibili nel bilancio regionale per tale misura sono state trasferite agli Ambiti territoriali per le successive attività di ripartizione tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria e fino alla concorrenza delle medesime somme come da allegata scheda estratta dal Bilancio Gestionale dell'anno 2009 e dal Decreto Dirigenziale n. 40 del 22 febbraio 2010 con il quale viene data evidenza documentale dell'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente rese disponibili nel Bilancio regionale per il finanziamento della misura reddito di cittadinanza
(di cui chiede acquisizione).
Gli appellati ed Controparte_2 CP_3 Controparte_4 il , regolarmente citati, non si sono costituiti. Controparte_5
Nella causa di appello n.2786/22 RG impugna la sentenza di primo grado contestando la dichiarata prescrizione del Controparte_1 proprio diritto in primo grado dovendosi ritenere che il proprio diritto era maturato solo a seguito della pubblicazione da parte del comune capofila di della graduatoria definitiva degli CP_6 aventi diritto alla 4° annualità del reddito di cittadinanza nella quale egli era stato ammesso, pubblicazione avvenuta il 10.11.2010.
pag. 4/9 L'appellante rileva che trattandosi di diritto soggettivo sospensivamente condizionato il termine decennale di prescrizione poteva decorrere solo dalla predetta data per cui la notificazione del ricorso di primo grado in data 2.7.2020 era idonea ad interrompere il termine (il diritto sorto alla data del 13.03.2009 con la deliberazione della Giunta Regionale era rimasto sospeso fino al momento in cui, effettuate le opportune verifiche, era stata stilata e resa nota ai beneficiari la graduatoria definita) con conseguente diritto alla prestazione.
La contesta l'appello ribadendo l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto azionato stante il decorso del relativo termine quinquennale ex art.2948 n. 4 c.c. applicabile al caso di specie attesa l'erogazione mensile (art.2 della L.R. n. 2/2004) del reddito di cittadinanza e la liquidità del credito (intesa come messa a disposizione dell'avente diritto). Rileva altresì come il dies a quo inizi comunque a decorrere dall'anno/periodo di maturazione del presunto diritto/interesse che, nel caso de quo, coincide con l'ultimo trimestre dell'anno 2007, per cui i diritti azionati, inerenti provvidenze relative al quarto trimestre 2007 si sono totalmente prescritti, al più tardi, nel 2017, né risultano atti interruttivi antecedenti il 2/7/2020 data di notifica del ricorso.
Alla udienza del 27.3.2025 celebrata ex art.127 ter cpc, previa riunione dei due appelli aventi ad oggetto la medesima sentenza di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
********
L'appello proposto dalla è fondato nei termini che Parte_1 si vanno ad esporre.
In via preliminare infondata è la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del quale capofila Controparte_6
(e la collegata eccezione di difetto di legittimazione passiva pag. 5/9 sollevata dalla ) atteso che la stessa L.R. n.2/2004 regola Pt_1
(art.4) le funzioni dei comuni assegnando loro la mera gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza nonché la selezione delle domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente con trasmissione al CP_5 capofila, mentre spetta alla (art. 7) di ripartire, sulla Pt_1 base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili tra i piani di zona in relazione ai fabbisogni, nel quadro della programmazione delle politiche sociali, formative e del lavoro.
Ne consegue che il quadro ora esaminato assegna alle Regioni la legittimazione passiva nei confronti delle istanze proposte dagli aventi diritto ed ai Comuni la funzione di mera gestione delle domande e delle erogazioni.
La citata legge regionale prevede poi (art.7) che la Giunta
Regionale provvede, sulla base delle disponibilità di bilancio, a ripartire le risorse disponibili ai comuni capofila.
Ed allora, considerato che il sistema di finanziamento prevede(va) che la ripartisse i finanziamenti nei vari ambiti, ben Pt_1 poteva ipotizzarsi la insufficienza delle somme distribuite in relazione al numero delle domande.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
12644/2014, ulteriormente ribadita da SS.UU. 23920/2014,
23921/2014; 12652/2014, con motivazione pienamente condivisa da questo Collegio, hanno affermato che la legge regionale 15 Pt_1 marzo 2011, n.4, riconosce il reddito di cittadinanza ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, affermando quindi l'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente protetti, quali la concretezza degli interventi assistenziali con il rispetto delle esigenze di bilancio dell'ente erogatore.
pag. 6/9 Alla luce di tali principi la domanda spiegata in primo grado non poteva essere accolta in quanto la collocazione utile in graduatoria non dava diritto all'erogazione integrale, spettando il pagamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate al relativo ambito;
nessun diritto soggettivo quindi vantavano gli allora ricorrenti al pagamento anche del trimestre rivendicato.
Ed invero non risultava affatto, come invece era imprescindibile, che dopo il pagamento dei primi nove mesi del 2007 fossero residuate in capo al comune capofila ulteriori risorse economiche
(in precedenza trasferite dalla per tutto Parte_1
l'annualità 2007).
I ricorrenti in primo grado non hanno assolto all'onere della prova che su di essi incombeva fornendo la prova della sussistenza di risorse disponibili anche per l'ultimo trimestre 2007 (circostanza contestata già in primo grado dalla ). Pt_1
Ed invero non costituiva prova della presenza di risorse tali da coprire l'intero anno 2007 la deliberazione n.406 del 13.3.2009 in quanto in essa espressamente si rinviava per l'impegno e la liquidazione delle risorse agli atti dirigenziali (quindi gli unici idonei a quantificare e provare l'importo delle risorse effettivamente trasferite ai Comuni).
La ha allegato come siano state ripartite tra gli Ambiti Pt_1
(ai fini della corresponsione in favore degli aventi diritto) tutte le risorse disponibili nel bilancio gestionale dell'anno 2009, pari a complessivi euro 12.000.000,00 in conto competenza e euro
45.000.000,00 in conto residui sul relativo capitolo di spesa n.
7806, UPB 4.16.41 “Politiche Sociali Finanziamento del Reddito di
Cittadinanza” per un importo totale di euro 57.000,000,00.
Di contro gli originari ricorrenti, su cui incombeva l'onere probatorio, non hanno provato la sussistenza delle risorse pag. 7/9 finanziarie per l'erogazione del beneficio per gli ultimi tre mesi del 2007.
Si aggiunga, a conferma definitiva, il contenuto del decreto dirigenziale n. 40 del 22 febbraio 2010 prodotto dalla con Pt_1 il quale viene data evidenza documentale dell'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente rese disponibili nel Bilancio regionale per il finanziamento della misura reddito di cittadinanza, documento acquisibile in questo grado ex art.437 cpc
(S.C. ordinanza n.16358/24 “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione”; vedi anche
S.C. nn.7883/19, 19829/24, 14923/24).
Resta assorbito, sul punto, l'ulteriore motivo di censura sollevato dalla (cfr. decadenza annuale). Pt_1
Dalle suesposte motivazioni deriva anche il rigetto dell'appello spiegato dal atteso che la disquisizione in ordine al CP_1 momento di decorrenza del termine di prescrizione è logicamente successiva alla prova dei presupposti fondanti la pretesa azionata, prova, come sopra detto, non fornita dall'onerato nè nel corso del giudizio di primo grado né nel presente grado.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado (per vi inoltre è CP_2 dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in primo grado ed analoga pag. 8/9 dichiarazione è stata depositata in questo grado dall'appellante
. CP_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello della ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado rigetta le domande avanzate in primo grado da Controparte_2 CP_3 [...]
CP_4 rigetta l'appello di , Controparte_1 compensa tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli 27.3.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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