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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 797/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 10:35 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CINGOLANI ENRICO e l'avv. CINGOLANI Parte_1
NA ) ; , oggi sostituito dall'avv. GIULIA INGRASCI' C.F._1
Per l'avv. ARICO' MARIA GRAZIA, oggi sostituito dall'avv. FULVIO Controparte_1
VASTA
Per l'avv. ZAMPAGLIONE KETTY e l'avv. GATTO RAFFAELE Controparte_1
( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. EMILIANO CONTARINO C.F._2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'avv. Vasta chiede, in subordine, che qualora il giudicante accogliesse l'appello sulla mancata legittimazione passiva, rileva che nel verbale del 10 marzo 2023 ha richiesto congiuntamente la chiamata sia dell'odierna appellante che della ma il giudice di pace ha autorizzato solo quella CP_2
pagina 1 di 10 dell'odierna appellante, chiede in subordine termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di prime cure.
L'avv. Ingrascì si oppone alla superiore richiesta e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Contarino insiste in atti e nel difetto di legittimazione passiva nonché rileva che è esclusa la garanzia nell'ipotesi di vizi di conformità.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 17;20 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia il seguente provvedimento.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 797/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CINGOLANI
ENRICO giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), domiciliato in via Toscanini 96013 Carlentini;
Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. ARICO' MARIA GRAZIA giusta procura in atti. CP_1
(C.F. ), domiciliato in c/ avv. Mirta Paternò 97015 RAGUSA;
rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. ZAMPAGLIONE KETTY e dall'avv. RAFFAELE GATTO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato in data 27.02.2025 agli appellati e Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.443/2024 Controparte_1 Parte_1
del Giudice di Pace di Lentini nel procedimento iscritto al n. 163/2023 r.g., pubblicata in data 10/08/2024
e non notificata, in virtù della quale l'appellante è stata condannata al pagamento, in favore dell'appellata
, della somma di € 4.050,00, oltre interessi e spese di giudizio, nonché al pagamento Controparte_1
pagina 3 di 10 degli onorari liquidati al CTU, a titolo di risarcimento danni dovuti in conseguenza dell'acquisto di un'automobile affetta da vizio di conformità.
L'odierna appellante ha esposto, in particolare, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Lentini in seguito al sollecito di pagamento dei compensi del CTU inviatole dal difensore di Da tale comunicazione l'appellante, rimasta Controparte_1
contumace nel giudizio di primo grado, aveva appreso di essere stata condannata, quale asserita venditrice dell'autovettura usata BMW tg. DL295TD al pagamento dell'importo di € 4.050,00 (oltre alle spese di giudizio e di CTU) alla sig.ra soggetto a lei sconosciuto. Controparte_1
Più specificamente l'appellante ha rappresentato di aver appreso, dall'esame degli atti e dei documenti reperiti nel fascicolo d'ufficio, che:
- l'attrice a sostegno della domanda spiegata in primo grado aveva dedotto di avere Controparte_1 acquistato in data 19.01.2022 dalla l'autovettura BMW tg. DL295TD e che la CP_2 CP_2
aveva fornito ad essa acquirente una garanzia convenzionale gestita dalla società a Controparte_1
copertura di eventuali guasti meccanici non dovuti ad ordinaria usura;
- l'attrice, rivoltasi ad un'autofficina di fiducia a seguito di una problematica al supporto del monoblocco del motore della vettura, si rivolgeva quindi a invocando la garanzia per la copertura Controparte_1
degli interventi di riparazione;
la compagnia assicuratrice respingeva però la richiesta di risarcimento, asserendo che l'intervento richiesto esulava dalla copertura della polizza sottoscritta;
- l'attrice aveva quindi convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lentini la Controparte_1
per chiederne la condanna al pagamento della somma di € 4.050,00-, pari al costo delle riparazioni effettuate sull'auto BMW tg. DL295TD, in ragione del menzionato contratto di garanzia;
- si costituiva in giudizio la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1
sostenendo di non aver assunto alcun obbligo contrattuale diretto con l'acquirente e asserendo che il venditore fosse che, attraverso la propria filiale aveva Parte_1 CP_2
proceduto alla vendita dell'auto;
- l'attrice, a fronte di tale eccezione, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c.
e Controparte_3 CP_2
- il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa della sola Parte_1
L'appellante ha altresì rappresentato di non essersi costituita in giudizio ritenendo che la notificazione della chiamata in causa fosse frutto in un mero errore essendo la stessa soggetto del tutto estraneo alla vicenda dedotta in giudizio;
senonché, il Giudice adito, in accoglimento della domanda dell'attrice, con sentenza n. 443/2024, condannava la al pagamento del Parte_1
risarcimento richiesto da parte attrice, delle spese legali e di quelle di CTU.
pagina 4 di 10 La ha dunque impugnato in questa sede la decisione del giudice di Parte_1
prime cure chiedendone la riforma.
Ha addotto quali motivi di appello: a)Omessa e/o errata valutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti dalle parti: nella specie il ruolo ricoperto dalle parti nella compravendita dell'autovettura e l'estraneità di e quindi erroneità della chiamata in Parte_1
causa; b)Omissione di pronunzia e/o carente ed errata motivazione con riferimento alla garanzia prestata da e del ruolo svolto dalle parti;
c)Errata applicazione della normativa Controparte_1 prevista dal Codice del Consumo conseguente all'errata identificazione del soggetto venditore dell'autovettura.
Ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande proposte dall'attrice in primo grado e da , in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 17.06.2025 si è costituita in giudizio l'appellata CP_1
la quale ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto, eccependo la tardività delle
[...] contestazioni sollevate dall'appellante non costituitasi nel giudizio di primo grado.
Si è costituita altresì con comparsa depositata in data 21.05.2025, chiedendo Controparte_1
il rigetto del gravame nei propri confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno discusso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello la società appellante eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione passiva per essere la stessa soggetto del tutto estraneo alla vicenda dedotta nel giudizio di primo grado contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'attrice avente ad oggetto la vendita dell'auto oggetto di controversia.
Più specificamente l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia male interpretato i documenti di causa individuando erroneamente nella il venditore del Parte_1
mezzo.
Orbene, ad avviso del Tribunale, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
pagina 5 di 10 Assume l'appellante che la vendita dell'auto oggetto del giudizio non può ad essa esserle attribuita non sussistendo tra la e , odierna appellata, Parte_1 Controparte_1
alcun contratto di compravendita.
Nella vicenda in esame, infatti, secondo quanto rappresentato dall'appellante, Controparte_1
avrebbe acquistato il veicolo per cui è causa dal venditore in virtù dell'attività di Persona_1
intermediazione svolta dalla legata alla - rete di franchising che svolge servizi di CP_2 Parte_1
intermediazione per la vendita di auto e moto tra soggetti privati - da un contratto di franchising con cui ha concesso alla prima il diritto di utilizzare nello svolgimento della Parte_1
propria attività di intermediazione il portale il marchio e logo Email_1 Parte_1
Precisato, quindi, che l'attività della consiste nel ricevere incarichi da privati venditori CP_2
per promuovere la vendita di automobili e moto pubblicizzandole sulle piattaforme online, l'appellante ha evidenziato che la non sarebbe filiale della bensì affiliata (franchisee) e, quindi, CP_2 Parte_1
soggetto giuridico distinto e autonomo intercorrendo tra di esse il descritto rapporto di affiliazione commerciale che, pur consentendo ad essa affiliata/franchisee di utilizzare il marchio ed il Parte_1
relativo logo, lascia i due soggetti completamente distinti e separati. Pertanto, i contratti di compravendita
(venditore-acquirente) sarebbero estranei alla sfera giuridica del franchisor, che si limita a fornire gli strumenti per l'attività di intermediazione svolta dai propri affiliati.
Tanto premesso l'appellante deduce la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa chiedendo, per le ragioni di cui ai motivi di appello, di accertare che alcun tipo di responsabilità possa alla stessa ascriversi.
Iniziando l'esame del primo motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione passiva
(assorbente rispetto agli altri motivi di gravame) ritiene l'intestato Tribunale che il dedotto motivo di impugnazione sia fondato.
Preliminarmente si deve considerare, quanto al prospettato difetto di legittimazione passiva di cui al primo motivo di appello, che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso dedotto, ha natura di mera difesa senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione del convenuto possa essere considerata come mancata contestazione o possa alterare la ripartizione degli oneri probatori;
pertanto, trattandosi di mera difesa non è soggetta a scadenza potendo essere fatta valere anche in appello e rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo (Cass. S.U. n.2951/2016;
Cass.20.12.2017,n. 30545: “il difetto di legittimazione passiva può essere eccepito dal convenuto per la prima volta anche nel giudizio di appello”).
pagina 6 di 10 Ciò premesso, privo di pregio è il rilievo dell'appellata la quale sostiene che l'odierna appellante, essendo rimasta contumace in primo grado, sia decaduta dalla possibilità di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Pertanto posto che, per quanto sopra spiegato la contestazione non è tardiva, in merito alla sua fondatezza si rileva quanto segue.
Nel caso in esame l'obbligazione risarcitoria della odierna Parte_1
appellante, intanto può essere prospettabile in quanto risulti che la stessa sia venditrice dell'auto per cui
è causa.
Orbene, il Giudice di primo grado richiamando la disciplina del codice del consumo e, segnatamente l'art 133 in base al quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, ha motivato la sua decisione nel modo seguente: “Sulla base della richiamata disciplina, va, nella specie ritenuta sussistere la esclusiva responsabilità della società venditrice avendo
l'attrice assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in assenza di qualsiasi prova contraria allegata dalla ” Parte_1
Questo giudice rileva tuttavia che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata,
non abbia dato prova della titolarità passiva del rapporto in capo alla Controparte_1 [...]
convenuta nel giudizio di primo grado. Parte_1
Ed invero, parte attrice nella documentazione allegata al proprio atto di citazione non produce alcun documento atto a provare che la sia l'effettiva venditrice dell'auto oggetto del Parte_1
giudizio. Tra i documenti prodotti, infatti, non si rinviene una visura del pubblico registro automobilistico da cui potersi evincere il passaggio di proprietà del veicolo tra la società convenuta e parte attrice;
né idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla stessa è la proposta irrevocabile d'acquisto prodotta dall'attrice da cui si evince, al contrario, che non ha assunto la qualità di Parte_1
venditrice della vettura per cui è causa, né direttamente né attraverso la la quale risulta avere CP_2
rivestito il ruolo di intermediaria per la compravendita dell'auto intercorsa tra l'attrice e l'effettivo venditore, soggetto non coincidente con la società odierna appellante.
Invero, l'esame della proposta irrevocabile di acquisto in atti conferma quanto dedotto dall'odierna appellante ossia che il venditore è soggetto diverso dalla Ciò, come dalla stessa Parte_1
evidenziato, si evince chiaramente a pag. 2 laddove si legge si impegnerà tempestivamente Parte_1 ad avvisare il venditore del veicolo sopra descritto comunicando l'offerta tramite pec/fax/racc ed a organizzare il trasferimento di proprietà e la consegna presso la propria sede” ed altresì dal contenuto pagina 7 di 10 dell'ulteriore previsione (“in caso di inadempienza da parte del proponente la caparra confirmatoria verrà devoluta al venditore in quota parte del 50% ed il restante alla ). Parte_1
Che poi fosse affiliata della come sostenuto dall'appellante, lo si ricava CP_2 Parte_1
con evidenza dalla successiva pattuizione in base alla quale “il proponente acquirente dichiara anche di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi controversia successiva al passaggio di proprietà
…omissis…investirà il proponente acquirente ed il proponente venditore con contestuale espressa esclusione della e della agenzia affiliata”. Parte_1
Del pari, risulta confermata la tesi prospettata dall'odierna appellante in merito alla dedotta attività di intermediazione tra venditori privati e acquirenti privati svolta dalla L'odierna CP_2
appellante, infatti, nel descrivere nell'atto di citazione i vantaggi di cui beneficiano gli acquirenti nel rivolgersi agli affiliati - e, quindi, nella specie, alla – indica il deposito delle Parte_1 CP_2
somme relative alla compravendita sui conti correnti dei franchisee, meccanismo che garantisce una tutela per l'acquirente in caso di inadempimento contrattuale. E in effetti, detta circostanza risulta chiaramente dal predetto documento in calce al quale è stato apposto il timbro della CP_2 nell'apposito spazio “Firma Agente per ricevuta Deposito”. Parte_1
Trova, quindi, riscontro quanto affermato dalla società appellante ossia che l'attrice CP_1
, odierna appellata, si sia servita dell'attività di intermediaria svolta dalla di tal che ha
[...] CP_2
avuto rapporti contrattuali solo con quest'ultimo soggetto giuridico, avente – stante il contratto di affiliazione in essere con essa appellante – completa autonomia giuridica da quest'ultima.
Ne consegue, pertanto, in ragione della distinta soggettività giuridica tra affiliante e affiliato che l'attrice non poteva vantare alcuna azione contrattuale nei confronti dell'affiliante, odierna appellante, che è soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale concluso con l'affiliata la quale dalla CP_2
documentazione agli atti risulta avere svolto un ruolo ulteriore nella compravendita, oltre a quello di mediatore, avendo rilasciato all'attrice la Garanzia Convenzionale emessa dalla come CP_1
risulta dal contratto di garanzia (all. 3 fascicolo di parte attrice) che reca la sottoscrizione di in CP_2 qualità di “Venditore” e della cliente acquirente . Controparte_1
Alla luce delle superiori osservazioni non è condivisibile quanto argomentato dal Giudice di prime cure in ordine al fatto che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico: infatti l'esame del materiale documentale agli atti porta a concludere nel senso che l'appellante non abbia rivestito il ruolo di venditrice dell'auto oggetto di causa né di soggetto obbligato in virtù di garanzia convenzionale.
Risulta, dunque, fondato il dedotto difetto di legittimazione passiva della società
[...]
di cui al primo motivo di appello l'accoglimento del quale, che implica la riforma totale Parte_1
pagina 8 di 10 della sentenza impugnata, esonera il Tribunale dall'esame degli ulteriori motivi di gravame esposti dall'appellante.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda subordinata formulata all'odierna udienza dall'appellata . Quest'ultima, infatti, all'udienza del 3.12.2025 ha chiesto in subordine Controparte_1
che, qualora il giudicante accogliesse l'appello sulla mancata legittimazione passiva, venisse assegnato un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di prime cure, tenuto conto che la chiamata in giudizio di era stata richiesta dinanzi al giudice di Pace all'udienza del 10 marzo 2023. CP_2
Ebbene, tale richiesta, a prescindere dalla fondatezza, deve ritenersi inammissibile, giacché parte appellata avrebbe dovuto formulare nei termini di legge appello incidentale condizionato, chiedendo, sin dalla comparsa di costituzione la chiamata in giudizio della CP_2
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1
nei confronti della e di e si liquidano come in Parte_1 Controparte_1
dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della causa (scaglione fino a 5.200,00 euro) e della non complessa attività difensiva svolta in relazione alle preliminari eccezioni di merito, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia 147/2022.
Le spese processuali del giudizio di primo grado, invece, stante la contumacia della
[...]
seguono la soccombenza di nei confronti di e si Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della domanda e facendo applicazione dei valori minimi tenuto conto della natura delle difese e della decisione.
Sempre in base al principio di soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura già liquidata in atti, vanno definitivamente poste a carico di
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 797/2025, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza n. 443/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lentini, accerta il difetto di legittimazione passiva di parte appellante;
2. Condanna alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio Controparte_1
di appello che liquida rispettivamente in € 1.701,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 3. Condanna alla refusione, in favore di , delle spese di entrambi Controparte_1 Controparte_1
i gradi di giudizio che liquida rispettivamente in € 633,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per compensi del giudizio di primo grado ed in euro 1.701,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per compensi del presente giudizio di appello.
4. Pone definitivamente a carico dell'appellata anche le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 797/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 10:35 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CINGOLANI ENRICO e l'avv. CINGOLANI Parte_1
NA ) ; , oggi sostituito dall'avv. GIULIA INGRASCI' C.F._1
Per l'avv. ARICO' MARIA GRAZIA, oggi sostituito dall'avv. FULVIO Controparte_1
VASTA
Per l'avv. ZAMPAGLIONE KETTY e l'avv. GATTO RAFFAELE Controparte_1
( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. EMILIANO CONTARINO C.F._2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'avv. Vasta chiede, in subordine, che qualora il giudicante accogliesse l'appello sulla mancata legittimazione passiva, rileva che nel verbale del 10 marzo 2023 ha richiesto congiuntamente la chiamata sia dell'odierna appellante che della ma il giudice di pace ha autorizzato solo quella CP_2
pagina 1 di 10 dell'odierna appellante, chiede in subordine termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di prime cure.
L'avv. Ingrascì si oppone alla superiore richiesta e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Contarino insiste in atti e nel difetto di legittimazione passiva nonché rileva che è esclusa la garanzia nell'ipotesi di vizi di conformità.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 17;20 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia il seguente provvedimento.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 797/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CINGOLANI
ENRICO giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), domiciliato in via Toscanini 96013 Carlentini;
Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. ARICO' MARIA GRAZIA giusta procura in atti. CP_1
(C.F. ), domiciliato in c/ avv. Mirta Paternò 97015 RAGUSA;
rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. ZAMPAGLIONE KETTY e dall'avv. RAFFAELE GATTO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato in data 27.02.2025 agli appellati e Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.443/2024 Controparte_1 Parte_1
del Giudice di Pace di Lentini nel procedimento iscritto al n. 163/2023 r.g., pubblicata in data 10/08/2024
e non notificata, in virtù della quale l'appellante è stata condannata al pagamento, in favore dell'appellata
, della somma di € 4.050,00, oltre interessi e spese di giudizio, nonché al pagamento Controparte_1
pagina 3 di 10 degli onorari liquidati al CTU, a titolo di risarcimento danni dovuti in conseguenza dell'acquisto di un'automobile affetta da vizio di conformità.
L'odierna appellante ha esposto, in particolare, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Lentini in seguito al sollecito di pagamento dei compensi del CTU inviatole dal difensore di Da tale comunicazione l'appellante, rimasta Controparte_1
contumace nel giudizio di primo grado, aveva appreso di essere stata condannata, quale asserita venditrice dell'autovettura usata BMW tg. DL295TD al pagamento dell'importo di € 4.050,00 (oltre alle spese di giudizio e di CTU) alla sig.ra soggetto a lei sconosciuto. Controparte_1
Più specificamente l'appellante ha rappresentato di aver appreso, dall'esame degli atti e dei documenti reperiti nel fascicolo d'ufficio, che:
- l'attrice a sostegno della domanda spiegata in primo grado aveva dedotto di avere Controparte_1 acquistato in data 19.01.2022 dalla l'autovettura BMW tg. DL295TD e che la CP_2 CP_2
aveva fornito ad essa acquirente una garanzia convenzionale gestita dalla società a Controparte_1
copertura di eventuali guasti meccanici non dovuti ad ordinaria usura;
- l'attrice, rivoltasi ad un'autofficina di fiducia a seguito di una problematica al supporto del monoblocco del motore della vettura, si rivolgeva quindi a invocando la garanzia per la copertura Controparte_1
degli interventi di riparazione;
la compagnia assicuratrice respingeva però la richiesta di risarcimento, asserendo che l'intervento richiesto esulava dalla copertura della polizza sottoscritta;
- l'attrice aveva quindi convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lentini la Controparte_1
per chiederne la condanna al pagamento della somma di € 4.050,00-, pari al costo delle riparazioni effettuate sull'auto BMW tg. DL295TD, in ragione del menzionato contratto di garanzia;
- si costituiva in giudizio la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1
sostenendo di non aver assunto alcun obbligo contrattuale diretto con l'acquirente e asserendo che il venditore fosse che, attraverso la propria filiale aveva Parte_1 CP_2
proceduto alla vendita dell'auto;
- l'attrice, a fronte di tale eccezione, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c.
e Controparte_3 CP_2
- il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa della sola Parte_1
L'appellante ha altresì rappresentato di non essersi costituita in giudizio ritenendo che la notificazione della chiamata in causa fosse frutto in un mero errore essendo la stessa soggetto del tutto estraneo alla vicenda dedotta in giudizio;
senonché, il Giudice adito, in accoglimento della domanda dell'attrice, con sentenza n. 443/2024, condannava la al pagamento del Parte_1
risarcimento richiesto da parte attrice, delle spese legali e di quelle di CTU.
pagina 4 di 10 La ha dunque impugnato in questa sede la decisione del giudice di Parte_1
prime cure chiedendone la riforma.
Ha addotto quali motivi di appello: a)Omessa e/o errata valutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti dalle parti: nella specie il ruolo ricoperto dalle parti nella compravendita dell'autovettura e l'estraneità di e quindi erroneità della chiamata in Parte_1
causa; b)Omissione di pronunzia e/o carente ed errata motivazione con riferimento alla garanzia prestata da e del ruolo svolto dalle parti;
c)Errata applicazione della normativa Controparte_1 prevista dal Codice del Consumo conseguente all'errata identificazione del soggetto venditore dell'autovettura.
Ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande proposte dall'attrice in primo grado e da , in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 17.06.2025 si è costituita in giudizio l'appellata CP_1
la quale ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto, eccependo la tardività delle
[...] contestazioni sollevate dall'appellante non costituitasi nel giudizio di primo grado.
Si è costituita altresì con comparsa depositata in data 21.05.2025, chiedendo Controparte_1
il rigetto del gravame nei propri confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione.
All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno discusso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello la società appellante eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione passiva per essere la stessa soggetto del tutto estraneo alla vicenda dedotta nel giudizio di primo grado contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'attrice avente ad oggetto la vendita dell'auto oggetto di controversia.
Più specificamente l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia male interpretato i documenti di causa individuando erroneamente nella il venditore del Parte_1
mezzo.
Orbene, ad avviso del Tribunale, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
pagina 5 di 10 Assume l'appellante che la vendita dell'auto oggetto del giudizio non può ad essa esserle attribuita non sussistendo tra la e , odierna appellata, Parte_1 Controparte_1
alcun contratto di compravendita.
Nella vicenda in esame, infatti, secondo quanto rappresentato dall'appellante, Controparte_1
avrebbe acquistato il veicolo per cui è causa dal venditore in virtù dell'attività di Persona_1
intermediazione svolta dalla legata alla - rete di franchising che svolge servizi di CP_2 Parte_1
intermediazione per la vendita di auto e moto tra soggetti privati - da un contratto di franchising con cui ha concesso alla prima il diritto di utilizzare nello svolgimento della Parte_1
propria attività di intermediazione il portale il marchio e logo Email_1 Parte_1
Precisato, quindi, che l'attività della consiste nel ricevere incarichi da privati venditori CP_2
per promuovere la vendita di automobili e moto pubblicizzandole sulle piattaforme online, l'appellante ha evidenziato che la non sarebbe filiale della bensì affiliata (franchisee) e, quindi, CP_2 Parte_1
soggetto giuridico distinto e autonomo intercorrendo tra di esse il descritto rapporto di affiliazione commerciale che, pur consentendo ad essa affiliata/franchisee di utilizzare il marchio ed il Parte_1
relativo logo, lascia i due soggetti completamente distinti e separati. Pertanto, i contratti di compravendita
(venditore-acquirente) sarebbero estranei alla sfera giuridica del franchisor, che si limita a fornire gli strumenti per l'attività di intermediazione svolta dai propri affiliati.
Tanto premesso l'appellante deduce la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa chiedendo, per le ragioni di cui ai motivi di appello, di accertare che alcun tipo di responsabilità possa alla stessa ascriversi.
Iniziando l'esame del primo motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione passiva
(assorbente rispetto agli altri motivi di gravame) ritiene l'intestato Tribunale che il dedotto motivo di impugnazione sia fondato.
Preliminarmente si deve considerare, quanto al prospettato difetto di legittimazione passiva di cui al primo motivo di appello, che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso dedotto, ha natura di mera difesa senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione del convenuto possa essere considerata come mancata contestazione o possa alterare la ripartizione degli oneri probatori;
pertanto, trattandosi di mera difesa non è soggetta a scadenza potendo essere fatta valere anche in appello e rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo (Cass. S.U. n.2951/2016;
Cass.20.12.2017,n. 30545: “il difetto di legittimazione passiva può essere eccepito dal convenuto per la prima volta anche nel giudizio di appello”).
pagina 6 di 10 Ciò premesso, privo di pregio è il rilievo dell'appellata la quale sostiene che l'odierna appellante, essendo rimasta contumace in primo grado, sia decaduta dalla possibilità di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Pertanto posto che, per quanto sopra spiegato la contestazione non è tardiva, in merito alla sua fondatezza si rileva quanto segue.
Nel caso in esame l'obbligazione risarcitoria della odierna Parte_1
appellante, intanto può essere prospettabile in quanto risulti che la stessa sia venditrice dell'auto per cui
è causa.
Orbene, il Giudice di primo grado richiamando la disciplina del codice del consumo e, segnatamente l'art 133 in base al quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, ha motivato la sua decisione nel modo seguente: “Sulla base della richiamata disciplina, va, nella specie ritenuta sussistere la esclusiva responsabilità della società venditrice avendo
l'attrice assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in assenza di qualsiasi prova contraria allegata dalla ” Parte_1
Questo giudice rileva tuttavia che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata,
non abbia dato prova della titolarità passiva del rapporto in capo alla Controparte_1 [...]
convenuta nel giudizio di primo grado. Parte_1
Ed invero, parte attrice nella documentazione allegata al proprio atto di citazione non produce alcun documento atto a provare che la sia l'effettiva venditrice dell'auto oggetto del Parte_1
giudizio. Tra i documenti prodotti, infatti, non si rinviene una visura del pubblico registro automobilistico da cui potersi evincere il passaggio di proprietà del veicolo tra la società convenuta e parte attrice;
né idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla stessa è la proposta irrevocabile d'acquisto prodotta dall'attrice da cui si evince, al contrario, che non ha assunto la qualità di Parte_1
venditrice della vettura per cui è causa, né direttamente né attraverso la la quale risulta avere CP_2
rivestito il ruolo di intermediaria per la compravendita dell'auto intercorsa tra l'attrice e l'effettivo venditore, soggetto non coincidente con la società odierna appellante.
Invero, l'esame della proposta irrevocabile di acquisto in atti conferma quanto dedotto dall'odierna appellante ossia che il venditore è soggetto diverso dalla Ciò, come dalla stessa Parte_1
evidenziato, si evince chiaramente a pag. 2 laddove si legge si impegnerà tempestivamente Parte_1 ad avvisare il venditore del veicolo sopra descritto comunicando l'offerta tramite pec/fax/racc ed a organizzare il trasferimento di proprietà e la consegna presso la propria sede” ed altresì dal contenuto pagina 7 di 10 dell'ulteriore previsione (“in caso di inadempienza da parte del proponente la caparra confirmatoria verrà devoluta al venditore in quota parte del 50% ed il restante alla ). Parte_1
Che poi fosse affiliata della come sostenuto dall'appellante, lo si ricava CP_2 Parte_1
con evidenza dalla successiva pattuizione in base alla quale “il proponente acquirente dichiara anche di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi controversia successiva al passaggio di proprietà
…omissis…investirà il proponente acquirente ed il proponente venditore con contestuale espressa esclusione della e della agenzia affiliata”. Parte_1
Del pari, risulta confermata la tesi prospettata dall'odierna appellante in merito alla dedotta attività di intermediazione tra venditori privati e acquirenti privati svolta dalla L'odierna CP_2
appellante, infatti, nel descrivere nell'atto di citazione i vantaggi di cui beneficiano gli acquirenti nel rivolgersi agli affiliati - e, quindi, nella specie, alla – indica il deposito delle Parte_1 CP_2
somme relative alla compravendita sui conti correnti dei franchisee, meccanismo che garantisce una tutela per l'acquirente in caso di inadempimento contrattuale. E in effetti, detta circostanza risulta chiaramente dal predetto documento in calce al quale è stato apposto il timbro della CP_2 nell'apposito spazio “Firma Agente per ricevuta Deposito”. Parte_1
Trova, quindi, riscontro quanto affermato dalla società appellante ossia che l'attrice CP_1
, odierna appellata, si sia servita dell'attività di intermediaria svolta dalla di tal che ha
[...] CP_2
avuto rapporti contrattuali solo con quest'ultimo soggetto giuridico, avente – stante il contratto di affiliazione in essere con essa appellante – completa autonomia giuridica da quest'ultima.
Ne consegue, pertanto, in ragione della distinta soggettività giuridica tra affiliante e affiliato che l'attrice non poteva vantare alcuna azione contrattuale nei confronti dell'affiliante, odierna appellante, che è soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale concluso con l'affiliata la quale dalla CP_2
documentazione agli atti risulta avere svolto un ruolo ulteriore nella compravendita, oltre a quello di mediatore, avendo rilasciato all'attrice la Garanzia Convenzionale emessa dalla come CP_1
risulta dal contratto di garanzia (all. 3 fascicolo di parte attrice) che reca la sottoscrizione di in CP_2 qualità di “Venditore” e della cliente acquirente . Controparte_1
Alla luce delle superiori osservazioni non è condivisibile quanto argomentato dal Giudice di prime cure in ordine al fatto che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico: infatti l'esame del materiale documentale agli atti porta a concludere nel senso che l'appellante non abbia rivestito il ruolo di venditrice dell'auto oggetto di causa né di soggetto obbligato in virtù di garanzia convenzionale.
Risulta, dunque, fondato il dedotto difetto di legittimazione passiva della società
[...]
di cui al primo motivo di appello l'accoglimento del quale, che implica la riforma totale Parte_1
pagina 8 di 10 della sentenza impugnata, esonera il Tribunale dall'esame degli ulteriori motivi di gravame esposti dall'appellante.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda subordinata formulata all'odierna udienza dall'appellata . Quest'ultima, infatti, all'udienza del 3.12.2025 ha chiesto in subordine Controparte_1
che, qualora il giudicante accogliesse l'appello sulla mancata legittimazione passiva, venisse assegnato un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di prime cure, tenuto conto che la chiamata in giudizio di era stata richiesta dinanzi al giudice di Pace all'udienza del 10 marzo 2023. CP_2
Ebbene, tale richiesta, a prescindere dalla fondatezza, deve ritenersi inammissibile, giacché parte appellata avrebbe dovuto formulare nei termini di legge appello incidentale condizionato, chiedendo, sin dalla comparsa di costituzione la chiamata in giudizio della CP_2
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1
nei confronti della e di e si liquidano come in Parte_1 Controparte_1
dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della causa (scaglione fino a 5.200,00 euro) e della non complessa attività difensiva svolta in relazione alle preliminari eccezioni di merito, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia 147/2022.
Le spese processuali del giudizio di primo grado, invece, stante la contumacia della
[...]
seguono la soccombenza di nei confronti di e si Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della domanda e facendo applicazione dei valori minimi tenuto conto della natura delle difese e della decisione.
Sempre in base al principio di soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura già liquidata in atti, vanno definitivamente poste a carico di
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 797/2025, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza n. 443/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lentini, accerta il difetto di legittimazione passiva di parte appellante;
2. Condanna alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio Controparte_1
di appello che liquida rispettivamente in € 1.701,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 3. Condanna alla refusione, in favore di , delle spese di entrambi Controparte_1 Controparte_1
i gradi di giudizio che liquida rispettivamente in € 633,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per compensi del giudizio di primo grado ed in euro 1.701,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per compensi del presente giudizio di appello.
4. Pone definitivamente a carico dell'appellata anche le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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