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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/07/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1674/2023 R.G., promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Spezzano Albanese (CS), Contrada Serralta snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Alcide
Simonetti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spezzano Albanese (CS), Via Alfonso Cucci n. 41;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Fabrizio Masci in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.
282/2023, R.G. 607/2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bastia Umbra, Via
Clitunno n. 2;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (da ora innanzi per brevità Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 282/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Perugia in data 14 febbraio 2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.458,40, oltre gli interessi e le spese, in forza del mancato pagamento delle forniture di merci di cui alle fatture n. 2090 del 4 agosto 2022 di € 9.609,60 e n. 2423 del 13 settembre 2022 di € 9.848,80.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni rileva che il credito di cui al decreto ingiuntivo è infondato in quanto gli importi di cui alle fatture sono eccessivi, considerato che la merce fornita è inferiore rispetto a quanto indicato nelle suddette fatture.
Ritiene che la prova della fornitura spetti alla parte opposta ed eccepisce che il valore probatorio delle fatture è limitato alla fase monitoria, dovendo nella fase di merito la parte opposta integrare la documentazione a sostegno della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Rileva infine che la parte opposta nella richiesta in via monitoria non ha tenuto conto di acconti versati dalla opponente che, se fossero stati contabilizzati, avrebbero ridotto il credito.
Conclude, pertanto, affinché venga dichiarato nullo e/o inammissibile o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, chiede che il decreto ingiuntivo venga revocato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha chiesto in via preliminare che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi moratori o comunque la condanna della opponente al pagamento della somma che risultasse di giustizia.
Evidenziava che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato prima del 28 febbraio 2023 e che quindi in caso di opposizione il rito applicabile è quello anteriforma Cartabia.
Nel merito rileva che non sono in contestazione né l'esistenza dell'ordinativo e quindi delle forniture, né la consegna della merce, né la ricezione e contabilizzazione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, essendosi l'opponente limitata ad eccepire, in modo generico, i quantitativi di farine effettivamente consegnate senza fornire la prova. Riferisce a tale proposito che prima della notifica del decreto ingiuntivo l'opponente non ha mai contestato i quantitativi di merce fornita ed indicata nelle fatture.
La opposta rileva che la ha effettuato dal mese di agosto 2022 e nel mese di Controparte_1 settembre 2022 due forniture di mangime indicate nelle fatture per complessivi € 19.548,40, il cui pagamento non è avvenuto da parte della opponente nei termini convenuti e comunque nel termine di
30 e 60 giorni. Rileva che le fatture accompagnatorie sono state firmate e sottoscritte sia dal trasportatore che dal destinatario, il quale non ha mosso contestazioni né al momento della consegna né successivamente.
Ritiene che spetti all'opponente dimostrare la propria tesi in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.
Ritiene inoltre che la parte opponente sia tenuta alla contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi.
Ribadisce poi che l'opponente ha contestato per la prima volta con l'atto di citazione le fatture limitatamente ai quantitativi di farine effettivamente consegnati.
L'opposta ritiene che l'opposizione abbia soltanto finalità dilatorie. Ha quindi insistito per la concessione della provvisoria esecuzione e per il rigetto della opposizione.
Alla prima udienza del 17 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in riserva. Con provvedimento del
12 marzo 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione, oltre ad essere concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Veniva fissata per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 3 luglio 2024.
Con provvedimento del 1° ottobre 2024 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalla sola parte opposta, non avendo la opponente formulato richieste istruttorie.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 giugno 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte. La causa a detta udienza, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc non essendo stati richiesti da nessuna delle parti.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che la parte opponente al momento della precisazione delle conclusioni ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere avendo proposto la società opponente “conversione del pignoramento presso il Tribunale di Castrovillari del credito scaturente dal decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo), oggetto del presente giudizio”
La declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo è infondata perché la società opponente non ha pagato spontaneamente riconoscendo la debenza delle somme ingiunte, ma solo in sede di conversione del pignoramento e, comunque, non può essere presa in considerazione in difetto di conclusioni conformi della parte opposta attestanti il loro accordo sul punto (tra le altre Cass., 6444/2019; Tribunale Trani, 22705/2017). D'altra parte, dalla documentazione versata in atti dalla parte opponente, non risulta che il credito sia ad oggi estinto.
Passando al merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere. Dalla documentazione agli atti risulta che la parte opponente, oltre ad avere usufruito delle forniture della merce per cui è causa ha provveduto a effettuare la prima contestazione circa i quantitativi dopo avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto o, meglio, con l'atto di opposizione.
A suffragio della domanda la parte opposta ha invece depositato i documenti di trasporto e le fatture accompagnatorie della merce venduta e consegnata debitamente sottoscritte dal trasportatore e dal ricevente. Da detta documentazione risulta che la merce indicata nelle fatture è stata tutta consegnata.
Documentazione questa che non risulta disconosciuta dalla parte opponente e che, pertanto, come tale costituisce piena prova delle ragioni creditorie della parte opposta.
D'altra parte, la parte opponente non ha fornito elementi di prova che possano indurre a ritenere il contrario essendosi limitata genericamente a dire che i quantitativi di merce erano inferiori a quanto indicato nei documenti fiscali, senza però fornire elementi a fondamento di dette asserzioni.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove testimoniali e le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 282/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 14 febbraio
2023, con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 19.458,40, oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente la parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di €
19.548,40. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto dell'attività effettivamente Controparte_2 svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1674/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 282/2023 emesso in data 14 febbraio 2023 dal Tribunale di Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante, della somma di € Controparte_1
19.458,40, oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Parte_1 di , in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge. Così deciso in Perugia il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1674/2023 R.G., promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Spezzano Albanese (CS), Contrada Serralta snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Alcide
Simonetti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spezzano Albanese (CS), Via Alfonso Cucci n. 41;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Fabrizio Masci in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.
282/2023, R.G. 607/2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bastia Umbra, Via
Clitunno n. 2;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (da ora innanzi per brevità Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 282/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Perugia in data 14 febbraio 2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.458,40, oltre gli interessi e le spese, in forza del mancato pagamento delle forniture di merci di cui alle fatture n. 2090 del 4 agosto 2022 di € 9.609,60 e n. 2423 del 13 settembre 2022 di € 9.848,80.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni rileva che il credito di cui al decreto ingiuntivo è infondato in quanto gli importi di cui alle fatture sono eccessivi, considerato che la merce fornita è inferiore rispetto a quanto indicato nelle suddette fatture.
Ritiene che la prova della fornitura spetti alla parte opposta ed eccepisce che il valore probatorio delle fatture è limitato alla fase monitoria, dovendo nella fase di merito la parte opposta integrare la documentazione a sostegno della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Rileva infine che la parte opposta nella richiesta in via monitoria non ha tenuto conto di acconti versati dalla opponente che, se fossero stati contabilizzati, avrebbero ridotto il credito.
Conclude, pertanto, affinché venga dichiarato nullo e/o inammissibile o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, chiede che il decreto ingiuntivo venga revocato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha chiesto in via preliminare che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi moratori o comunque la condanna della opponente al pagamento della somma che risultasse di giustizia.
Evidenziava che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato prima del 28 febbraio 2023 e che quindi in caso di opposizione il rito applicabile è quello anteriforma Cartabia.
Nel merito rileva che non sono in contestazione né l'esistenza dell'ordinativo e quindi delle forniture, né la consegna della merce, né la ricezione e contabilizzazione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, essendosi l'opponente limitata ad eccepire, in modo generico, i quantitativi di farine effettivamente consegnate senza fornire la prova. Riferisce a tale proposito che prima della notifica del decreto ingiuntivo l'opponente non ha mai contestato i quantitativi di merce fornita ed indicata nelle fatture.
La opposta rileva che la ha effettuato dal mese di agosto 2022 e nel mese di Controparte_1 settembre 2022 due forniture di mangime indicate nelle fatture per complessivi € 19.548,40, il cui pagamento non è avvenuto da parte della opponente nei termini convenuti e comunque nel termine di
30 e 60 giorni. Rileva che le fatture accompagnatorie sono state firmate e sottoscritte sia dal trasportatore che dal destinatario, il quale non ha mosso contestazioni né al momento della consegna né successivamente.
Ritiene che spetti all'opponente dimostrare la propria tesi in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.
Ritiene inoltre che la parte opponente sia tenuta alla contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi.
Ribadisce poi che l'opponente ha contestato per la prima volta con l'atto di citazione le fatture limitatamente ai quantitativi di farine effettivamente consegnati.
L'opposta ritiene che l'opposizione abbia soltanto finalità dilatorie. Ha quindi insistito per la concessione della provvisoria esecuzione e per il rigetto della opposizione.
Alla prima udienza del 17 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in riserva. Con provvedimento del
12 marzo 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione, oltre ad essere concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Veniva fissata per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 3 luglio 2024.
Con provvedimento del 1° ottobre 2024 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalla sola parte opposta, non avendo la opponente formulato richieste istruttorie.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 giugno 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte. La causa a detta udienza, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc non essendo stati richiesti da nessuna delle parti.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che la parte opponente al momento della precisazione delle conclusioni ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere avendo proposto la società opponente “conversione del pignoramento presso il Tribunale di Castrovillari del credito scaturente dal decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo), oggetto del presente giudizio”
La declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo è infondata perché la società opponente non ha pagato spontaneamente riconoscendo la debenza delle somme ingiunte, ma solo in sede di conversione del pignoramento e, comunque, non può essere presa in considerazione in difetto di conclusioni conformi della parte opposta attestanti il loro accordo sul punto (tra le altre Cass., 6444/2019; Tribunale Trani, 22705/2017). D'altra parte, dalla documentazione versata in atti dalla parte opponente, non risulta che il credito sia ad oggi estinto.
Passando al merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere. Dalla documentazione agli atti risulta che la parte opponente, oltre ad avere usufruito delle forniture della merce per cui è causa ha provveduto a effettuare la prima contestazione circa i quantitativi dopo avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto o, meglio, con l'atto di opposizione.
A suffragio della domanda la parte opposta ha invece depositato i documenti di trasporto e le fatture accompagnatorie della merce venduta e consegnata debitamente sottoscritte dal trasportatore e dal ricevente. Da detta documentazione risulta che la merce indicata nelle fatture è stata tutta consegnata.
Documentazione questa che non risulta disconosciuta dalla parte opponente e che, pertanto, come tale costituisce piena prova delle ragioni creditorie della parte opposta.
D'altra parte, la parte opponente non ha fornito elementi di prova che possano indurre a ritenere il contrario essendosi limitata genericamente a dire che i quantitativi di merce erano inferiori a quanto indicato nei documenti fiscali, senza però fornire elementi a fondamento di dette asserzioni.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove testimoniali e le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 282/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 14 febbraio
2023, con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 19.458,40, oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente la parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di €
19.548,40. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto dell'attività effettivamente Controparte_2 svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1674/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 282/2023 emesso in data 14 febbraio 2023 dal Tribunale di Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante, della somma di € Controparte_1
19.458,40, oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Parte_1 di , in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge. Così deciso in Perugia il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)