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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da (già denominata Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Carbone e Mauro Mangiafico
[...]
Appellante nei confronti di quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola CP_1 Palazzuolo con l'Avv. Patrizio Pellegrini
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 356/2022 pubbl. il 09.02.2022, del Tribunale di Firenze
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi di cui al presente atto e respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, in riforma della sentenza n. 356/2022 del 9 febbraio 2022 emessa dal Tribunale Civile di Firenze, - nel merito, rigettare la domanda proposta dal Sig. CP_1 nei confronti di siccome info Parte_1 ed in diritto e, comunque, non provata. - in via riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 28.336,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento sino al giorno della restituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".
- per i convenuti in appello: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'impugnazione promossa da Parte_1 avverso la sentenza n. 356/22 Tribunale in ogni sua parte. Con vittoria di compenso professionale per questo grado, anticipazioni e spese generali, oltre iva e cap come per legge. In via istruttoria si insiste – occorrendo – per l'ammissione della prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183.6 comma cpc e ritenuta superflua dal Giudice di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda giudiziale trae origine dal ricorso ex a. 702 bis cpc con cui aveva, nel 2010, convenuto in giudizio CP_1 [...] con un'azione di restituzione. La società rimaneva contumace Parte_2 ed il giudizio si concludeva con l'ordinanza di accoglimento del 05.05.2011.
In ragione del titolo ottenuto, il TI notificava atto di precetto nei confronti dell' per l'importo di € 28.336,35. eseguiva Pt_2 Parte_2 il pagamento delle somme precettate e proponeva altresì appello, per far valere la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - unitamente al relativo giudizio - e la conseguente nullità del titolo così ottenuto. La Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame, dichiarando la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, dell'intero giudizio e del provvedimento che lo aveva definito, rimettendo le parti avanti al Giudice di primo grado. proponeva ricorso per Cassazione, che però veniva CP_1 rigettato.
Dunque, in data 16.06.2020, riassumeva ex a. 125 disp. att. cpc il CP_1 giudizio già introdotto, reiterando le originarie deduzioni. A sostegno della sua domanda, esponeva quanto segue: (i) nel luglio del 2009, egli aveva inviato all' la richiesta di spostamento di un palo Parte_2 di sostegno della linea elettrica insistente su terreno di sua proprietà (sito nel
Comune di Tavarnelle Val di Pesa), ivi da tempo collocato dall' che vi Pt_2 esercitava la servitù, (ii) il ricorrente richiedeva lo spostamento del palo per garantire l'agibilità e l'accesso al nuovo fabbricato realizzato, adibito a cantina aziendale, (iii) in risposta, aveva inviato un preventivo di € Pt_2
16.589,42 per l'intervento richiesto, (iv) il 15 gennaio 2009, il saldava CP_1
l'importo contenuto nel preventivo di spesa, precisando però che si sarebbe riservato il diritto di agire per l'importo indebitamente richiesto. Tanto premesso, il assumeva, in forza dell'a. 122 del Regio Decreto n. 1775 CP_1 del 11.12.1933 (anche detto “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”), che le spese sostenute per l'intervento
2 dovevano rimanere a carico dell' in veste di esercente la servitù e per Pt_2 questo chiedeva la restituzione dell'importo pagato, oltreché le ulteriori somme di cui in narrativa.
Si costituiva dunque in giudizio l' la Controparte_2 quale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva in favore del distributore dell'energia elettrica. Nel merito, contestava l'applicabilità dell'a. 122 al caso di specie, poiché, osservava, il ricorrente non avrebbe dimostrato “l'incompatibilità tra la nuova opera dallo stesso realizzata sul fondo servente e la servitù ivi costituita”, che costituiva un presupposto di applicazione della normativa, riconosciuto da unanime giurisprudenza di merito. In aggiunta, evidenziava che l'intervento richiesto dal privato non era una “mera richiesta di spostamento” ma una vera e propria “modifica strutturale dell'impianto di distribuzione” e che, dunque, a maggior ragione i costi dovevano essere sostenuti dal Proponeva poi domanda CP_1 riconvenzionale, per ottenere la restituzione della somma che aveva pagato in forza del precetto.
Con la memoria ex a. 183 co. 6 num. 2 c.p.c., il specificava che lo CP_1 spostamento della servitù si era reso necessario “non per capriccio del CP_1 ma per stringente necessità sopravvenuta a seguito dell'edificazione della nuova cantina e del rialzamento della quota di imposta della cantina stessa e dell'antistante piazzale di servizio;
innovazioni che avevano molto ridotto la distanza delle condutture elettriche dal suolo e dal nuovo fabbricato, con gravissimo e costante pericolo per chiunque si trovasse ivi ad operare con mezzi meccanici” ed ancora, che la tipologia e la sistemazione dei cavi era stata decisa dall' che, a seguito di sopralluogo tecnico, aveva optato per Pt_2
l'interramento anziché per il mero spostamento. A supporto della ricostruzione, chiedeva altresì l'ammissione della prova per testi.
Il Servizio Elettrico Nazionale prendeva posizione su tali circostanze, assumendone la loro irrilevanza (cfr. pag. 3 della memoria n. 2, co. 6, a. 183
c.p.c.: “sulle deduzioni di controparte in merito a chi abbia individuato il luogo ove eseguire l'interramento dell'elettrodotto, basti rilevare che, dovendo procedere allo spostamento di un elettrodotto su richiesta di un utente e all'interno del terreno di sua proprietà - che peraltro sostiene i relativi oneri - i
3 tecnici del distributore necessariamente dovevano individuare il luogo in ragione delle necessità dell'utente medesimo”).
Con sentenza n. 356/2022 pubbl. il 09.02.2022, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda del ricorrente pronunciando il seguente dispositivo:
“ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della complessiva somma di Euro 20.337,02, oltre interessi che decorrono: quanto alla somma di Euro
16. 589,42 dal 15.01.2020; quanto alla somma di Euro 507,60 dal 31.5.2010; quanto alla somma di Euro 3.240,00 dal 30.10.2010. RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
A sostegno della decisione, il Tribunale di Firenze motivava come segue.
Quanto alla legittimazione passiva, rilevava che a prescindere dalle modifiche dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel settore dell'energia elettrica (e dunque della separazione del gestore della rete, dal fornitore), nel caso di specie, era l' ad aver ricevuto il pagamento e dunque, in quanto Pt_2 accipiens, era lui il destinatario dell'azione restitutoria.
Nel merito, evidenziava che, in tema di ripetizione di indebito oggettivo,
l'attore che agisce per la restituzione è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento, nonché l'originaria o la sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio, mentre spetta al convenuto dare dimostrazione dell'esistenza di altro titolo idoneo a giustificare il pagamento.
Nel caso de qua, il TI aveva dimostrato il pagamento intervenuto a favore dell' nonché la sussistenza di un titolo legale che legittimava il rimborso Pt_2 delle spese a suo favore, ossia l'a. 122, co. 4 del R.D. n. 1775/1933. Secondo tale disciplina, infatti, il soggetto pubblico che gode della servitù di elettrodotto, ha l'obbligo di tenere indenne il privato (titolare del fondo servente) delle spese utili e necessarie alla riallocazione della servitù stessa.
Pertanto, statuiva il primo giudice, tale disposizione configurava un vero e proprio diritto soggettivo che legittimava la pretesa del privato ad ottenere il rimborso nei confronti del gestore della rete, delle spese necessarie al riallocamento. Condannava, infine, l' al pagamento delle spese di lite in Pt_2
4 favore del convenuto, che liquidava in € 3.235,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali.
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello il Parte_1 per i seguenti motivi:
[...]
1) Controparte_3
[...]
2) ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 122, COMMA 4, T.U. 11.12.1933,
N. 1775. – MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1068 C.C;
3) SULL'OMESSA PRONUNCIA SU CIRCOSTANZE DETERMIANTI AI FINI
DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA;
4) MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
FORMULATA DALLA COMPARENTE.
Si è costituito , titolare della ditta individuale Azienda CP_1
Agricola Palazzuolo, il quale ha resistito all'appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo dunque la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 22.05.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini per lo scambio delle conclusionali e delle repliche ex a.
190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la riconosciuta legittimazione passiva in capo al . A sostegno, Parte_1 ha evidenziato che il primo giudice avrebbe omesso di considerare, in particolare, il fatto che in base all'attuale normativa il responsabile degli impianti e dello spostamento delle infrastrutture nel settore energetico, competente a livello territoriale, è la e-Distribuzione, mentre il Servizio
Elettrico Nazionale sarebbe un “mero intermediario delegato all'incasso per conto del distributore”. Secondo l'appellante, il soggetto passivo della domanda azionata dal sarebbe dunque la e-Distribuzione che, oltre ad CP_1 essere la titolare della servitù, è anche colei che è chiamata ad interloquire con i proprietari dei fondi serventi e a sostenere i possibili costi relativi alle
5 richieste di spostamento dell'elettrodotto (nonché colei che, nel caso di specie, aveva quantificato il preventivo per l'intervento eseguito).
Il motivo è infondato.
La domanda ha ad oggetto la restituzione degli importi che il ha CP_1 indebitamente corrisposto all' ed è dunque circoscritta, sul piano Pt_2 soggettivo, al solvens e all'accipiens. Invero, in forza del carattere personale dell'azione di ripetizione, essa è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento che abbia ricevuto la somma che si assume non dovuta. Ciò detto, è pacifico che abbia inviato il preventivo, incassato e fatturato la Pt_2 somma versata dal e che quindi sia l'accipiens: ciò emerge per tabulas CP_1 dalla disamina dei documenti prodotti in giudizio (cfr. doc. 7 – 14, fascicolo di parte di primo grado del . Del resto, la stessa ha dedotto di CP_1 Pt_2 essere “delegata all'incasso” per la e-Distribuzione e quindi di agire, di fatto, per suo conto. Infine, si deve osservare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – il fatto che la somma ricevuta dall' sia poi Pt_2 stata trasferita al distributore e-Distribuzione Spa che ne avrebbe tratto effettivo vantaggio non ha rilevanza. Invero, come puntualizzato dalla giurisprudenza, colui che trae vantaggio dalla destinazione della somma ricevuta non può porsi come legittimato passivo rispetto all'azione restitutoria (Cass. 11270/20).
Per le suddette ragioni, il motivo è da respingersi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato il riconoscimento dei presupposti di cui all'a. 122, co. 4 del Regio Decreto n. 1775 del 1933.
Secondo l' il che ne aveva l'onere, non avrebbe dimostrato né Pt_2 CP_1
l'effettiva realizzazione di un “innovazione, costruzione o impianto” (la circostanza non poteva ritenersi integrata dal “transito delle macchine agricole”), né che tale opera fosse incompatibile con l'esercizio della servitù.
Ancora, l'appellante ha contestato l'applicabilità della normativa speciale di cui al Regio Decreto poiché, a suo dire, la disciplina opererebbe solo con riguardo alle servitù coattive mentre, nel caso di specie, il non aveva CP_1 dato prova del fatto che la servitù a favore dell' era stata costituita Pt_2 coattivamente. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere inesistente la pretesa di ottenere la restituzione delle spese utili al diverso collocamento della servitù.
6 Con il terzo motivo di appello, viene nuovamente contestata l'applicabilità del
Regio Decreto n. 1775 del 1933 al caso de qua, sotto diverso profilo. Secondo
l'appellante, infatti, il non si sarebbe limitato a chiedere “una diversa CP_1 collocazione delle condutture”, bensì avrebbe chiesto una vera e propria modificazione delle caratteristiche stesse della servitù, il che avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad applicare il disposto di cui all'a. 1068 cc, in luogo dell'a. 122 del TU.
Il secondo ed il terzo motivo, per le questioni sollevate, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi i motivi vertono infatti sulla possibilità di applicare la disciplina di cui all'art. 122 del Regio Decreto n. 1775 al caso di specie. Il giudice si è limitato ad evidenziare che la norma attribuirebbe al titolare del fondo dominante su cui insiste la servitù di elettrodotto e che richiede uno suo diverso collocamento per via di un qualsiasi intervento sul fondo il diritto di pretendere lo spostamento a spese del gestore della rete.
Testualmente, l'art. 122 prevede che: “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che perciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
L'appellante ha evidenziato che l'art. 122, in base alla lettura datane dalla giurisprudenza, troverebbe applicazione con riguardo alle sole servitù coattive e che, quindi, il privato che agisce in base a tale norma dovrebbe dar prova della natura coattiva della servitù da cui è gravato il suo fondo
(l'appellante, in particolare, prospetta la possibilità che la stessa abbia natura “volontaria”, in quanto costituita mediante usucapione e come tale riconducibile alla disciplina generale di cui all'a. 1068 cc). Pur trattandosi di una censura ammissibile, in quanto volta a contestare un fatto costitutivo del diritto azionato dal TI, la doglianza è infondata. Invero, si deve osservare che la servitù di elettrodotto è ex se coattiva, prova ne è la sua collocazione nell'ambito del titolo VI, capo II del codice civile, rubricato appunto “delle servitù coattive”. Tale lettura, del resto, è stata recentemente confermata dalla Cassazione (n. 10929/2023), la quale, in sostanza, ha escluso in radice la possibilità di definire come “volontaria” una servitù di elettrodotto poiché costituita mediante usucapione, ribadendo che non è la
7 modalità con cui il diritto reale viene costituito a sancirne la natura “coattiva”
o “volontaria” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023: “La servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art.
122 del r.d. n. 1755 del 1933, che pone a carico dell' e spese relative allo Pt_2 spostamento, anziché dell'art. 1068 cc”).
Quanto alla mancata prova degli ulteriori requisiti applicativi dell'art. 122, tra cui l'incompatibilità dell'opera, si osserva quanto segue. Come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o
l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato” (si veda ex mult. Cass. Civ. n. 29617/22). Il requisito dell'incompatibilità o, per meglio dire, della “necessità” dell'intervento di modifica della servitù per il più agevole esercizio della proprietà privata, pur non essendo evincibile da una lettura testuale della norma, viene desunto dalla giurisprudenza sulla base del rilievo per cui, diversamente opinando, ogni modifica al fondo servente legittimerebbe una richiesta rivolta al titolare della servitù di modificarne l'esercizio a sue spese.
Ciò detto, a ben vedere, il ha dato un'adeguata dimostrazione di tale CP_1 circostanza: il requisito dell'indispensabilità dell'opera è infatti desumibile dallo stato dei luoghi puntualmente rappresentato dal (e non contestato CP_1 specificamente dall' nonché dalla tipologia di intervento scelta per la Pt_2 modifica della servitù.
Nel dettaglio, il ha evidenziato che, a seguito della costruzione della CP_1 cantina e del rialzamento della quota di imposta della cantina stessa e dell'antistante piazzale di servizio, i cavi elettrici erano situati ad un livello troppo basso, tale da comportare un pericolo per chiunque si trovasse ivi ad operare con mezzi meccanici, di talché, risultava necessaria una modifica alla servitù. Per tale ragione, il aveva richiesto lo spostamento della linea CP_1 elettrica (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte). Tuttavia, l' dopo aver Pt_2 effettuato un sopralluogo, optò per l'interramento, ritenendo
8 presumibilmente che il mero spostamento non fosse sufficiente a garantire la sicurezza dei luoghi. Parte appellante non ha seriamente contestato tale ricostruzione, limitandosi in questo grado a dedurre che la tipologia di intervento (interramento dei cavi elettrici, anziché spostamento dei pali) sarebbe stata in realtà decisa dal (mentre nel primo grado aveva CP_1 evidenziato che tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini del decidere). Sul punto, può osservarsi che è alquanto implausibile che l' Pt_2 deputata ad occuparsi della gestione della linea elettrica e autrice del preventivo formulato, abbia fatto scegliere al privato la tipologia di intervento da attuare per modificare la collocazione della servitù (osta, in tal senso, lo scambio di comunicazioni intercorse tra i soggetti;
inoltre, il con le CP_1 memorie ex a. 183, co. 2 c.p.c. aveva richiesto la prova testimoniale per provare tale circostanza, mentre l'appellante nulla ha prodotto per dimostrare che la scelta del tipo di intervento eseguito fosse imputabile al
. CP_1
In conclusione, anche i motivi due e tre devono essere respinti.
Con il quarto ed ultimo motivo, infine, l'appellante ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale con cui chiedeva la restituzione dell'importo di € 28.336,35 pagato a favore del L'appellante, in CP_1 sostanza, rivendica nuovamente la titolarità delle somme, stante che, in forza della nullità del primo giudizio (e dell'atto di precetto ottenuto sulla base della sentenza di primo grado), il pagamento sarebbe rimasto privo del titolo giustificativo. La domanda non può in realtà essere accolta, dal momento che l'esito del presente giudizio ha confermato il fatto che le spese relative all'intervento di modifica della servitù de qua (pari, appunto, ad € 28.336,35) sono a carico del Servizio Elettrico Nazionale.
Anche per tale motivo, dunque, l'appello dev'essere integralmente respinto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 26.001,00 a € 52.000,00 (avuto riguardo ai parametri bassi, data la scarsità delle questioni in diritto e in fatto, ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta).
9 Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE le domande come in atti proposte dal Parte_1 avverso la sentenza n. 356/2022, emessa dal Tribunale di Firenze, che
[...] conferma integralmente;
- CONDANNA il a rimborsare alla parte Parte_1 appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 4.997,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
- DICHIARA il tenuta ex art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da (già denominata Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Carbone e Mauro Mangiafico
[...]
Appellante nei confronti di quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola CP_1 Palazzuolo con l'Avv. Patrizio Pellegrini
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 356/2022 pubbl. il 09.02.2022, del Tribunale di Firenze
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi di cui al presente atto e respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, in riforma della sentenza n. 356/2022 del 9 febbraio 2022 emessa dal Tribunale Civile di Firenze, - nel merito, rigettare la domanda proposta dal Sig. CP_1 nei confronti di siccome info Parte_1 ed in diritto e, comunque, non provata. - in via riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 28.336,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento sino al giorno della restituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".
- per i convenuti in appello: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'impugnazione promossa da Parte_1 avverso la sentenza n. 356/22 Tribunale in ogni sua parte. Con vittoria di compenso professionale per questo grado, anticipazioni e spese generali, oltre iva e cap come per legge. In via istruttoria si insiste – occorrendo – per l'ammissione della prova per testi richiesta con la memoria ex art. 183.6 comma cpc e ritenuta superflua dal Giudice di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda giudiziale trae origine dal ricorso ex a. 702 bis cpc con cui aveva, nel 2010, convenuto in giudizio CP_1 [...] con un'azione di restituzione. La società rimaneva contumace Parte_2 ed il giudizio si concludeva con l'ordinanza di accoglimento del 05.05.2011.
In ragione del titolo ottenuto, il TI notificava atto di precetto nei confronti dell' per l'importo di € 28.336,35. eseguiva Pt_2 Parte_2 il pagamento delle somme precettate e proponeva altresì appello, per far valere la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - unitamente al relativo giudizio - e la conseguente nullità del titolo così ottenuto. La Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame, dichiarando la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, dell'intero giudizio e del provvedimento che lo aveva definito, rimettendo le parti avanti al Giudice di primo grado. proponeva ricorso per Cassazione, che però veniva CP_1 rigettato.
Dunque, in data 16.06.2020, riassumeva ex a. 125 disp. att. cpc il CP_1 giudizio già introdotto, reiterando le originarie deduzioni. A sostegno della sua domanda, esponeva quanto segue: (i) nel luglio del 2009, egli aveva inviato all' la richiesta di spostamento di un palo Parte_2 di sostegno della linea elettrica insistente su terreno di sua proprietà (sito nel
Comune di Tavarnelle Val di Pesa), ivi da tempo collocato dall' che vi Pt_2 esercitava la servitù, (ii) il ricorrente richiedeva lo spostamento del palo per garantire l'agibilità e l'accesso al nuovo fabbricato realizzato, adibito a cantina aziendale, (iii) in risposta, aveva inviato un preventivo di € Pt_2
16.589,42 per l'intervento richiesto, (iv) il 15 gennaio 2009, il saldava CP_1
l'importo contenuto nel preventivo di spesa, precisando però che si sarebbe riservato il diritto di agire per l'importo indebitamente richiesto. Tanto premesso, il assumeva, in forza dell'a. 122 del Regio Decreto n. 1775 CP_1 del 11.12.1933 (anche detto “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”), che le spese sostenute per l'intervento
2 dovevano rimanere a carico dell' in veste di esercente la servitù e per Pt_2 questo chiedeva la restituzione dell'importo pagato, oltreché le ulteriori somme di cui in narrativa.
Si costituiva dunque in giudizio l' la Controparte_2 quale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva in favore del distributore dell'energia elettrica. Nel merito, contestava l'applicabilità dell'a. 122 al caso di specie, poiché, osservava, il ricorrente non avrebbe dimostrato “l'incompatibilità tra la nuova opera dallo stesso realizzata sul fondo servente e la servitù ivi costituita”, che costituiva un presupposto di applicazione della normativa, riconosciuto da unanime giurisprudenza di merito. In aggiunta, evidenziava che l'intervento richiesto dal privato non era una “mera richiesta di spostamento” ma una vera e propria “modifica strutturale dell'impianto di distribuzione” e che, dunque, a maggior ragione i costi dovevano essere sostenuti dal Proponeva poi domanda CP_1 riconvenzionale, per ottenere la restituzione della somma che aveva pagato in forza del precetto.
Con la memoria ex a. 183 co. 6 num. 2 c.p.c., il specificava che lo CP_1 spostamento della servitù si era reso necessario “non per capriccio del CP_1 ma per stringente necessità sopravvenuta a seguito dell'edificazione della nuova cantina e del rialzamento della quota di imposta della cantina stessa e dell'antistante piazzale di servizio;
innovazioni che avevano molto ridotto la distanza delle condutture elettriche dal suolo e dal nuovo fabbricato, con gravissimo e costante pericolo per chiunque si trovasse ivi ad operare con mezzi meccanici” ed ancora, che la tipologia e la sistemazione dei cavi era stata decisa dall' che, a seguito di sopralluogo tecnico, aveva optato per Pt_2
l'interramento anziché per il mero spostamento. A supporto della ricostruzione, chiedeva altresì l'ammissione della prova per testi.
Il Servizio Elettrico Nazionale prendeva posizione su tali circostanze, assumendone la loro irrilevanza (cfr. pag. 3 della memoria n. 2, co. 6, a. 183
c.p.c.: “sulle deduzioni di controparte in merito a chi abbia individuato il luogo ove eseguire l'interramento dell'elettrodotto, basti rilevare che, dovendo procedere allo spostamento di un elettrodotto su richiesta di un utente e all'interno del terreno di sua proprietà - che peraltro sostiene i relativi oneri - i
3 tecnici del distributore necessariamente dovevano individuare il luogo in ragione delle necessità dell'utente medesimo”).
Con sentenza n. 356/2022 pubbl. il 09.02.2022, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda del ricorrente pronunciando il seguente dispositivo:
“ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della complessiva somma di Euro 20.337,02, oltre interessi che decorrono: quanto alla somma di Euro
16. 589,42 dal 15.01.2020; quanto alla somma di Euro 507,60 dal 31.5.2010; quanto alla somma di Euro 3.240,00 dal 30.10.2010. RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
A sostegno della decisione, il Tribunale di Firenze motivava come segue.
Quanto alla legittimazione passiva, rilevava che a prescindere dalle modifiche dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel settore dell'energia elettrica (e dunque della separazione del gestore della rete, dal fornitore), nel caso di specie, era l' ad aver ricevuto il pagamento e dunque, in quanto Pt_2 accipiens, era lui il destinatario dell'azione restitutoria.
Nel merito, evidenziava che, in tema di ripetizione di indebito oggettivo,
l'attore che agisce per la restituzione è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento, nonché l'originaria o la sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio, mentre spetta al convenuto dare dimostrazione dell'esistenza di altro titolo idoneo a giustificare il pagamento.
Nel caso de qua, il TI aveva dimostrato il pagamento intervenuto a favore dell' nonché la sussistenza di un titolo legale che legittimava il rimborso Pt_2 delle spese a suo favore, ossia l'a. 122, co. 4 del R.D. n. 1775/1933. Secondo tale disciplina, infatti, il soggetto pubblico che gode della servitù di elettrodotto, ha l'obbligo di tenere indenne il privato (titolare del fondo servente) delle spese utili e necessarie alla riallocazione della servitù stessa.
Pertanto, statuiva il primo giudice, tale disposizione configurava un vero e proprio diritto soggettivo che legittimava la pretesa del privato ad ottenere il rimborso nei confronti del gestore della rete, delle spese necessarie al riallocamento. Condannava, infine, l' al pagamento delle spese di lite in Pt_2
4 favore del convenuto, che liquidava in € 3.235,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali.
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello il Parte_1 per i seguenti motivi:
[...]
1) Controparte_3
[...]
2) ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 122, COMMA 4, T.U. 11.12.1933,
N. 1775. – MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1068 C.C;
3) SULL'OMESSA PRONUNCIA SU CIRCOSTANZE DETERMIANTI AI FINI
DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA;
4) MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
FORMULATA DALLA COMPARENTE.
Si è costituito , titolare della ditta individuale Azienda CP_1
Agricola Palazzuolo, il quale ha resistito all'appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo dunque la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 22.05.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini per lo scambio delle conclusionali e delle repliche ex a.
190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la riconosciuta legittimazione passiva in capo al . A sostegno, Parte_1 ha evidenziato che il primo giudice avrebbe omesso di considerare, in particolare, il fatto che in base all'attuale normativa il responsabile degli impianti e dello spostamento delle infrastrutture nel settore energetico, competente a livello territoriale, è la e-Distribuzione, mentre il Servizio
Elettrico Nazionale sarebbe un “mero intermediario delegato all'incasso per conto del distributore”. Secondo l'appellante, il soggetto passivo della domanda azionata dal sarebbe dunque la e-Distribuzione che, oltre ad CP_1 essere la titolare della servitù, è anche colei che è chiamata ad interloquire con i proprietari dei fondi serventi e a sostenere i possibili costi relativi alle
5 richieste di spostamento dell'elettrodotto (nonché colei che, nel caso di specie, aveva quantificato il preventivo per l'intervento eseguito).
Il motivo è infondato.
La domanda ha ad oggetto la restituzione degli importi che il ha CP_1 indebitamente corrisposto all' ed è dunque circoscritta, sul piano Pt_2 soggettivo, al solvens e all'accipiens. Invero, in forza del carattere personale dell'azione di ripetizione, essa è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento che abbia ricevuto la somma che si assume non dovuta. Ciò detto, è pacifico che abbia inviato il preventivo, incassato e fatturato la Pt_2 somma versata dal e che quindi sia l'accipiens: ciò emerge per tabulas CP_1 dalla disamina dei documenti prodotti in giudizio (cfr. doc. 7 – 14, fascicolo di parte di primo grado del . Del resto, la stessa ha dedotto di CP_1 Pt_2 essere “delegata all'incasso” per la e-Distribuzione e quindi di agire, di fatto, per suo conto. Infine, si deve osservare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – il fatto che la somma ricevuta dall' sia poi Pt_2 stata trasferita al distributore e-Distribuzione Spa che ne avrebbe tratto effettivo vantaggio non ha rilevanza. Invero, come puntualizzato dalla giurisprudenza, colui che trae vantaggio dalla destinazione della somma ricevuta non può porsi come legittimato passivo rispetto all'azione restitutoria (Cass. 11270/20).
Per le suddette ragioni, il motivo è da respingersi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato il riconoscimento dei presupposti di cui all'a. 122, co. 4 del Regio Decreto n. 1775 del 1933.
Secondo l' il che ne aveva l'onere, non avrebbe dimostrato né Pt_2 CP_1
l'effettiva realizzazione di un “innovazione, costruzione o impianto” (la circostanza non poteva ritenersi integrata dal “transito delle macchine agricole”), né che tale opera fosse incompatibile con l'esercizio della servitù.
Ancora, l'appellante ha contestato l'applicabilità della normativa speciale di cui al Regio Decreto poiché, a suo dire, la disciplina opererebbe solo con riguardo alle servitù coattive mentre, nel caso di specie, il non aveva CP_1 dato prova del fatto che la servitù a favore dell' era stata costituita Pt_2 coattivamente. Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere inesistente la pretesa di ottenere la restituzione delle spese utili al diverso collocamento della servitù.
6 Con il terzo motivo di appello, viene nuovamente contestata l'applicabilità del
Regio Decreto n. 1775 del 1933 al caso de qua, sotto diverso profilo. Secondo
l'appellante, infatti, il non si sarebbe limitato a chiedere “una diversa CP_1 collocazione delle condutture”, bensì avrebbe chiesto una vera e propria modificazione delle caratteristiche stesse della servitù, il che avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad applicare il disposto di cui all'a. 1068 cc, in luogo dell'a. 122 del TU.
Il secondo ed il terzo motivo, per le questioni sollevate, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi i motivi vertono infatti sulla possibilità di applicare la disciplina di cui all'art. 122 del Regio Decreto n. 1775 al caso di specie. Il giudice si è limitato ad evidenziare che la norma attribuirebbe al titolare del fondo dominante su cui insiste la servitù di elettrodotto e che richiede uno suo diverso collocamento per via di un qualsiasi intervento sul fondo il diritto di pretendere lo spostamento a spese del gestore della rete.
Testualmente, l'art. 122 prevede che: “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che perciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
L'appellante ha evidenziato che l'art. 122, in base alla lettura datane dalla giurisprudenza, troverebbe applicazione con riguardo alle sole servitù coattive e che, quindi, il privato che agisce in base a tale norma dovrebbe dar prova della natura coattiva della servitù da cui è gravato il suo fondo
(l'appellante, in particolare, prospetta la possibilità che la stessa abbia natura “volontaria”, in quanto costituita mediante usucapione e come tale riconducibile alla disciplina generale di cui all'a. 1068 cc). Pur trattandosi di una censura ammissibile, in quanto volta a contestare un fatto costitutivo del diritto azionato dal TI, la doglianza è infondata. Invero, si deve osservare che la servitù di elettrodotto è ex se coattiva, prova ne è la sua collocazione nell'ambito del titolo VI, capo II del codice civile, rubricato appunto “delle servitù coattive”. Tale lettura, del resto, è stata recentemente confermata dalla Cassazione (n. 10929/2023), la quale, in sostanza, ha escluso in radice la possibilità di definire come “volontaria” una servitù di elettrodotto poiché costituita mediante usucapione, ribadendo che non è la
7 modalità con cui il diritto reale viene costituito a sancirne la natura “coattiva”
o “volontaria” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023: “La servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art.
122 del r.d. n. 1755 del 1933, che pone a carico dell' e spese relative allo Pt_2 spostamento, anziché dell'art. 1068 cc”).
Quanto alla mancata prova degli ulteriori requisiti applicativi dell'art. 122, tra cui l'incompatibilità dell'opera, si osserva quanto segue. Come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o
l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato” (si veda ex mult. Cass. Civ. n. 29617/22). Il requisito dell'incompatibilità o, per meglio dire, della “necessità” dell'intervento di modifica della servitù per il più agevole esercizio della proprietà privata, pur non essendo evincibile da una lettura testuale della norma, viene desunto dalla giurisprudenza sulla base del rilievo per cui, diversamente opinando, ogni modifica al fondo servente legittimerebbe una richiesta rivolta al titolare della servitù di modificarne l'esercizio a sue spese.
Ciò detto, a ben vedere, il ha dato un'adeguata dimostrazione di tale CP_1 circostanza: il requisito dell'indispensabilità dell'opera è infatti desumibile dallo stato dei luoghi puntualmente rappresentato dal (e non contestato CP_1 specificamente dall' nonché dalla tipologia di intervento scelta per la Pt_2 modifica della servitù.
Nel dettaglio, il ha evidenziato che, a seguito della costruzione della CP_1 cantina e del rialzamento della quota di imposta della cantina stessa e dell'antistante piazzale di servizio, i cavi elettrici erano situati ad un livello troppo basso, tale da comportare un pericolo per chiunque si trovasse ivi ad operare con mezzi meccanici, di talché, risultava necessaria una modifica alla servitù. Per tale ragione, il aveva richiesto lo spostamento della linea CP_1 elettrica (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte). Tuttavia, l' dopo aver Pt_2 effettuato un sopralluogo, optò per l'interramento, ritenendo
8 presumibilmente che il mero spostamento non fosse sufficiente a garantire la sicurezza dei luoghi. Parte appellante non ha seriamente contestato tale ricostruzione, limitandosi in questo grado a dedurre che la tipologia di intervento (interramento dei cavi elettrici, anziché spostamento dei pali) sarebbe stata in realtà decisa dal (mentre nel primo grado aveva CP_1 evidenziato che tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini del decidere). Sul punto, può osservarsi che è alquanto implausibile che l' Pt_2 deputata ad occuparsi della gestione della linea elettrica e autrice del preventivo formulato, abbia fatto scegliere al privato la tipologia di intervento da attuare per modificare la collocazione della servitù (osta, in tal senso, lo scambio di comunicazioni intercorse tra i soggetti;
inoltre, il con le CP_1 memorie ex a. 183, co. 2 c.p.c. aveva richiesto la prova testimoniale per provare tale circostanza, mentre l'appellante nulla ha prodotto per dimostrare che la scelta del tipo di intervento eseguito fosse imputabile al
. CP_1
In conclusione, anche i motivi due e tre devono essere respinti.
Con il quarto ed ultimo motivo, infine, l'appellante ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale con cui chiedeva la restituzione dell'importo di € 28.336,35 pagato a favore del L'appellante, in CP_1 sostanza, rivendica nuovamente la titolarità delle somme, stante che, in forza della nullità del primo giudizio (e dell'atto di precetto ottenuto sulla base della sentenza di primo grado), il pagamento sarebbe rimasto privo del titolo giustificativo. La domanda non può in realtà essere accolta, dal momento che l'esito del presente giudizio ha confermato il fatto che le spese relative all'intervento di modifica della servitù de qua (pari, appunto, ad € 28.336,35) sono a carico del Servizio Elettrico Nazionale.
Anche per tale motivo, dunque, l'appello dev'essere integralmente respinto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 26.001,00 a € 52.000,00 (avuto riguardo ai parametri bassi, data la scarsità delle questioni in diritto e in fatto, ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta).
9 Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE le domande come in atti proposte dal Parte_1 avverso la sentenza n. 356/2022, emessa dal Tribunale di Firenze, che
[...] conferma integralmente;
- CONDANNA il a rimborsare alla parte Parte_1 appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 4.997,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
- DICHIARA il tenuta ex art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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