Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1425
CS
Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errata individuazione del quadro normativo applicabile

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in base alla normativa transitoria, i progetti approvati prima dell'entrata in vigore del DM 11 gennaio 2017 o che avessero raggiunto la soglia minima entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, dovessero essere regolati dal DM 28 dicembre 2012. La società rientrava in questo regime transitorio.

  • Accolto
    Asserita inadeguatezza della documentazione prodotta

    Il Consiglio di Stato ha affermato che il diniego di incentivazione basato sulla mancata produzione di un documento introdotto solo successivamente alla presentazione della richiesta, quando il responsabile del progetto non era più in grado di acquisirlo e aveva adempiuto agli obblighi documentali vigenti al momento della richiesta, è illegittimo. Ha inoltre sottolineato che, per interventi che beneficiano di valutazione standard, il GSE avrebbe dovuto precisare l'inadeguatezza della documentazione o fare uso del soccorso istruttorio, anziché basare il diniego su un onere formale introdotto ex post.

  • Altro
    Impugnazione dei chiarimenti operativi del GSE

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbita questa censura, dato l'accoglimento delle altre doglianze relative all'applicabilità del regime normativo e alla documentazione richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1425
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1425
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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