Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01425/2026REG.PROV.COLL.
N. 04244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4244 del 2025, proposto da
ME S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello e Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.,, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Gme – Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 3758/2025, resa tra le parti, pubblicata il 19 febbraio 2025 e notificata a mezzo pec in data 25 febbraio 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. AR TE RI;
Vista la richiesta delle parti di passaggio in decisione della causa e udito per l’appellante l’avv. ARno Fazio per l’avv. Simona Emanuela Anna Viola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (trasposizione di ricorso straordinario) la ME s.p.a. esponeva di essere una società di servizi energetici, che promuove progetti di risparmio ed efficientamento energetico, come l’applicazione di cappotti isolanti sulle superfici murarie o la sostituzione dei vetri singoli con i doppi vetri. Al completamento dell’intervento, ME s.p.a. chiede al GSE la verifica e la certificazione dei risparmi conseguiti, al cui esito, in caso di valutazione positiva, il gestore emette i certificati bianchi (CB).
1.1. Con riferimento allo specifico contenzioso in esame, ME s.p.a. domandava il rilascio dei certificati bianchi per n.3 interventi eseguiti da clienti privati (un’azienda agricola, un agriturismo ed un soggetto privato, nel cui immobile veniva installato un cappotto raffrescante). Alla richiesta di incentivazione, l’odierna appellante allegava tutte le informazioni previste dalla normativa.
1.2. Tuttavia, ME s.p.a. si vedeva recapitare (il 5.9.2017) un preavviso di rigetto da parte del GSE, fondato sulla mancata allegazione della seguente documentazione:
a) statuto societario di ME S.p.A.;
b) limitatamente all’intervento di installazione del cappotto raffrescante, disciplinato dalla c.d. scheda tecnica n. 20T, una relazione tecnica, comprensiva di planimetrie, a firma di un tecnico abilitato, che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento e le caratteristiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configurazione ex ante e ex post.
1.3. ME forniva la seguente documentazione:
a) la copia del proprio statuto societario;
b) con riferimento alla documentazione tecnica per l’intervento di installazione del cappotto raffrescante:
b.1) le fatture dell’azienda installatrice corredate dal computo metrico riportante i metri quadri di materiale isolante installato;
b.2) scheda tecnica del materiale isolante installato;
b.3) relazione di un tecnico abilitato che, a seguito dell’analisi delle strutture edilizie dell’immobile, definiva la c.d. trasmittanza termica delle strutture ante operam ;
b.4) fotografie dell’immobile oggetto dei lavori.
1.4. Ciò nonostante, la RVC 1453 veniva rigettata perché ritenuta dal GSE non conforme alle previsioni del d.m. 11 gennaio 2017 e carente della documentazione chiesta.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio a quo la ME impugnava il provvedimento di G.S.E. s.p.a. – Gestore dei servizi energetici, prot. n. GSE/P20170087178, del 15 novembre 2017, ricevuto dalla ricorrente a mezzo raccomandata il 20 novembre 2017, avente ad oggetto: “rigetto della richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0050816065217R1453, presentata da ME S.p.A.”, i “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 e le FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch’essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017.
3. La ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego impugnato per “ L’errata individuazione del quadro normativo. Violazione e/o falsa applicazione delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11; dell’art. 29 del d.lgs. 28/2011; del d.m. 28 dicembre 2012 e, in particolare, dell’art. 6; del d.m. 11 gennaio 2017 e, in particolare, dell’art. 16. Violazione e/o falsa applicazione della definizione di “data di avvio del progetto” di cui all’art. 1, linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione. ”
Con tale motivo la ricorrente, tra l’altro, osservava come la normativa di cui al DM 11 gennaio 2017 non fosse applicabile alla RVC di ME in ragione del regime transitorio introdotto dall’art. 16 dello stesso decreto, secondo cui i progetti standard e analitici che hanno raggiunto la soglia minima entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto sono assoggettati ancora alla disciplina previgente.
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente censurava nel merito la richiesta documentale, deducendone la illegittimità per “ L’asserita inadeguatezza della documentazione prodotta da ME S.p.A. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 9, 13 e 14 della delibera AEEG n. EEN 9/11, nonché della scheda tecnica 20T. Violazione e/o falsa applicazione dei “Chiarimenti operativi: progetti standard” pubblicati sul sito di GSE il 17 marzo 2017. Eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, di non aggravamento del procedimento amministrativo, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e disparità di trattamento .“.
3.2. In subordine, la ricorrente impugnava i c.d. “chiarimenti operativi”, deducendo la nullità per carenza assoluta di potere, la violazione dell’art. 11 delle preleggi; degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 28/2011; degli artt. 5 e 6 del d.m. 28 dicembre 2012; l’eccesso di potere sotto molteplici profili ed incompetenza.
4. Con la sentenza appellata il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, ritenendo l’atto impugnato ascrivibile alle attribuzioni in capo al GSE delle attività di verifica e certificazione, con il correlato potere di definire ulteriori richieste istruttorie e probatorie da rivolgersi agli istanti, e, in particolare, assumendo che, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 28 dicembre 2012, il gestore potesse richiedere all’istante di effettuare modifiche o integrazioni della proposta, oppure effettuare approfondimenti circa la documentazione posta alla base della RVC.
5. Con il ricorso in appello, la società ha lamentato l’erroneità della decisione per i seguenti motivi:
- quanto al capo di sentenza di rigetto del primo motivo di impugnazione, relativo alla errata individuazione del quadro normativo, < Violazione e/o falsa applicazione delle linee guida ARERA; dell’art. 29 e 42, d.lgs. 28/2011; del d.m. 28 dicembre 2012; dell’art. 16; del d.m. 11 gennaio 2017. Violazione e/o falsa applicazione della definizione di data di avvio del progetto ex art. 1, linee guida ARERA. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione. Violazione dei principi costituzionali di legalità dell’azione amministrativa, imparzialità dell’amministrazione e tutela dell’iniziativa economica privata. Violazione e o falsa applicazione dell’art. 1, l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost .>;
- quanto al capo di sentenza di rigetto del secondo motivo di impugnazione, riferito all’asserita inadeguatezza della documentazione prodotta da ME s.p.a., < Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4, 5, 9, 13 e 14 della delibera ARERA, nonché della scheda tecnica 20T; dei chiarimenti operativi. Eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, di non aggravamento del procedimento amministrativo, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e disparità di trattamento >;
- quanto al capo di sentenza di rigetto del terzo motivo di ricorso, di impugnazione dei c.d. “chiarimenti operativi”, < Nullità per carenza assoluta di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 28/2011, degli artt. 5 e 6 del d.m. 28 dicembre 2012, nonché dell’art. 11 delle preleggi. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incompetenza >.
5.1. In particolare, l’appellante ricorda come l’installazione del cappotto raffrescante (unico intervento nella fattispecie interessato dalla contestazione di GSE) benefici del metodo di valutazione standard, che consente al soggetto proponente di quantificare i risparmi energetici senza effettuare misurazioni dirette, bensì fornendo i pochi e tassativi dati necessari per alimentare l’algoritmo di calcolo prestabilito dalla specifica scheda tecnica (nel caso in esame, la scheda 20T). A fronte di un modello di valutazione dei risparmi standardizzato non è quindi possibile introdurre nuove condizioni di ammissibilità dell’istanza: i dati di cui realmente necessita GSE sono quelli richiesti dalle schede tecniche predisposte dall’Autorità.
5.2. L’appellante rileva ancora come l’art. 14, comma 2, della delibera EEN 9/11 (che prevede un generale onere di conservazione documentale per favorire riscontri in sede di controlli) non legittimi la richiesta di documentazione relativa ad un intervento, anche se non prevista dalle norme, al fine di permettere la verifica della veridicità e attendibilità di quanto dichiarato in sede di “RVC”. Il che è avvalorato dalla dirimente circostanza che la procedura d’incentivazione degli interventi di risparmio energetico si basa su schede standardizzate, che indicano la documentazione minima da trasmettere e da conservare, non potendosi, dunque, consentire, in forza dei principi di trasparenza (art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990) e di non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, della medesima legge), ulteriori obblighi di conservazione documentale per rispondere ad ipotetiche richieste ultronee del Gestore. Si aggiunga l’impossibilità di recuperare a distanza di tempo dalla realizzazione dell’intervento documenti che avrebbero dovuto essere formati al più tardi al momento della conclusione dei lavori.
5.3. In dettaglio, la scheda tecnica 20T non chiede di indicare il materiale edile della struttura ante operam , bensì la sola trasmittanza termica e tale incombente istruttorio la Società aveva puntualmente assolto, versando in atti la dichiarazione dell’Ing. Sabatino del 22 maggio 2016, che attesta la collocazione di tale valore in un range tra 1,6 e 1,8 W/m2 .
ME aveva inoltre consegnato all’Amministrazione copia della scheda tecnica dell’isolante utilizzato (“Feltro IBR K”), da cui era possibile evincere la c.d. conduttività termica: null’altro le poteva essere richiesto.
Quindi, l’incartamento consegnato da ME a GSE nel corso del procedimento era completo di tutte le informazioni e i giustificativi: la trasmittanza termica delle pareti si evinceva dalla già richiamata dichiarazione dell’Ing. Sabatino; le caratteristiche termiche dell’isolante erano riportate nella scheda tecnica “Feltro IBR K”; l’estensione delle superfici interessate dai lavori si evinceva dalla fattura a saldo della ditta esecutrice dei lavori e dell’accluso computo metrico. ME aveva anche consegnato la scheda di adesione all’iniziativa di efficienza energetica denominata “03 Cappotto termico raffrescamento”, sottoscritta sia dal cliente partecipante che dall’impresa edile esecutrice dei lavori. Le parti, oltre a conferire mandato a ME per l’acquisizione dei certificati bianchi, avevano dichiarato i dati tecnici dell’intervento, quali la trasmittanza termica ante operam , l’estensione delle superfici oggetto di intervento e lo spessore dell’isolante applicato. Peraltro, le informazioni fornite provenivano da un soggetto terzo e qualificato (la ditta installatrice), che si era assunto la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato, sicché il provvedimento impugnato è censurabile anche per travisamento dei presupposti in fatto.
6. G.S.E. s.p.a. si è prima costituito in giudizio con atto di stile, depositando successivamente (il 16/1/2026) un’articolata memoria difensiva con cui ha contestato, nel merito, le censure di parte appellante e insistito per il rigetto dell’appello.
A sua volta l’appellante ha depositato una memoria di replica il 27/1/2026.
6. All’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026, esaurita la trattazione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
7. I motivi sono fondati.
8. Giova premettere che non può essere posto in discussione il potere del GSE di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l'accertamento dei presupposti per l'erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare (cfr. Cons. Stato sez. II n. 7087 del 2024). Va, del pari, rimarcato che il mancato adempimento di un onere documentale, imposto dalla disciplina normativa e dalle regole tecniche ratione temporis vigenti, giustifica il diniego di incentivazione, alla luce del principio di autoresponsabilità.
9. Diverso è, invece, il caso in cui il diniego di incentivazione si fondi esclusivamente sulla mancata produzione di un documento che è stato introdotto solo in epoca successiva alla presentazione della richiesta, allorché il responsabile del progetto (nel caso di specie una ESCO che non ha la disponibilità della documentazione, da reperire presso i clienti partecipanti) non era più nella condizione di acquisirlo, avendo comunque adempiuto agli obblighi documentali imposti dalla normativa vigente al momento della richiesta (Cons. Stato sez. IV 6512 del 2021 e sez.II n. 2433 del 2025, quest'ultima relativa ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa).
9.1 Il diniego di incentivazione fondato su una causa ostativa sopravvenuta è in contrasto non solo con il quadro normativo di riferimento, ma anche con i principi di collaborazione, buona fede (art. 1 comma 2 bis l. 241/1990) e della fiducia (declinato espressamente nell'ambito dei contratti pubblici dall'art. 2 d.lgs 36/2023, ma criterio generale di esercizio dell'attività amministrativa discrezionale).
10. Questa sezione, nell'esaminare censure di tenore identico, proposte da ME avverso il diniego di altre RVC relative ad analoghi interventi (sez. II n.ri 8122, 8123, 8124 e 8125 del 2024; nn. 3980, 3981, 3983, 3984 e 3985 del 2025), ha osservato che:
- le linee guida indicano quali informazioni devono essere presentate in sede di richiesta, demandando al GSE la specificazione della tipologia di documento (dichiarazione del titolare del progetto, autodichiarazione del cliente, accordo negoziale ecc.) che quelle informazioni deve racchiudere;
- rimane salva, in ogni caso, la facoltà del gestore di chiedere, nell'ambito dell'attività di verifica e di controllo di cui è titolare, documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa all'atto di presentazione della RVC e ritenuta necessaria per l'accertamento della veridicità e l'attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell'istanza;
- non è, invece, legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta, laddove il responsabile del progetto abbia adempiuto agli obblighi imposti dalle linee guida e dalle regole tecniche vigenti ratione temporis ;
- nel caso in cui si chieda al beneficiario la dimostrazione ex post del possesso di requisiti mai per l'innanzi richiesti, con tutte le conseguenze sfavorevoli derivanti dal fatto di non essere in grado di produrli, viene in rilievo un'illegittima modalità di esercizio del potere, non potendosi tollerare alla luce dei principi anche europei di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità delle norme che regolano l'azione amministrativa, una soluzione esegetica che imponga ex post a carico del privato l'obbligo di acquisire documentazione originariamente non prevista, producendo nella sfera del destinatario una sorta di effetto a sorpresa (Cons. Stato sez. IV 28 settembre 2021 n. 6512).
11. Le sopra richiamate conclusioni vanno ribadite anche in questa sede, attesa l'omogeneità delle censure, delle parti e delle fattispecie concrete.
12. Quanto al regime normativo, non può ritenersi applicabile retroattivamente il DM 11.1.2017, in virtù di quanto previsto dall’art.16 ultimo comma (attualmente comma 5, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 19, comma 1, lett. b, D.M. 21 maggio 2021, a decorrere dal 1° giugno 2021, che ha aggiunto un comma 5 bis) che così recita < Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell'art. 4 e dell'art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall'entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1 >.
A sua volta, il comma 1 ha stabilito:
< 1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto .>.
Sicché, per espressa disposizione transitoria, rimanevano regolati dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 i progetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 2017, n. 78 ed entrato in vigore il giorno dopo) fossero stati approvati così come risultavano rendicontabili ai sensi del medesimo decreto ministeriale 28 dicembre 2012, fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del decreto avessero raggiunto la “soglia minima di progetto”, e indubbiamente la ricorrente rientrava nel citato regime transitorio, avendo dichiarato, nell’apposito modulo di richiesta RVC (allegato 13 al fascicolo di primo grado), sub “2.2”, la “Data di avvio (data di superamento della dimensione minima): 28/10/2016”, circostanza fattuale non contestata.
La pratica rimaneva quindi soggetta al precedente regime normativo.
13. Ciò posto, con le decisioni sopra elencate, vertenti sulle medesime questioni insorte tra le stesse parti, questa sezione ha chiarito come il diniego di RVC fondato sulla mancata presentazione di un documento – nel caso in questione, la relazione tecnica pretesa dal GSE- all'epoca non previsto (in quanto introdotto solo con i chiarimenti operativi pubblicata il 17 marzo 2017) risulta viziato da difetto di istruttoria e di motivazione (sent. 8124 e 8125 del 2024).
13.1. Peraltro, la parte aveva esposto in ricorso di aver assolto all’onere di indicare la trasmittanza termica versando in atti la dichiarazione dell’Ing. Sabatino del 22 maggio 2016, che attestava la collocazione di tale valore in un range tra 1,6 e 1,8 W/m2; le caratteristiche termiche dell’isolante erano riportate nella scheda tecnica “Feltro IBR K”; l’estensione delle superfici interessate dai lavori si evinceva dalla fattura a saldo della ditta esecutrice dei lavori e dell’accluso computo metrico.
ME aveva anche consegnato la scheda di adesione all’iniziativa di efficienza energetica denominata “03 Cappotto termico raffrescamento”, sottoscritta sia dal cliente partecipante che dall’impresa edile che aveva eseguito i lavori, contenente i dati tecnici dell’intervento, quali la trasmittanza termica ante operam , l’estensione delle superfici oggetto di intervento e lo spessore dell’isolante applicato.
13.2. Al riguardo, nel corso del giudizio il gestore non ha chiarito le ragioni dell'inidoneità della documentazione trasmessa a consentire le verifiche richieste, limitandosi a ribadire la necessità della documentazione e della relazione di un tecnico richiamando, a sostegno, l'art. 13 delle linee guida n. 9/11, che non contempla tale documento tra quelli da trasmettere e conservare, unitamente ai chiarimenti operativi del marzo 2017 che, tuttavia, sono successivi alla richiesta per cui è causa.
13.3. Ne discende che il diniego si fonda sull'inadempimento di un onere meramente formale, introdotto ex post, che non trova fondamento sul piano normativo (linee guida e regole tecniche) né giustificazione sul piano istruttorio.
Considerato, oltretutto, che gli interventi in questione beneficiavano del metodo di valutazione standard (come chiarito da questa sezione, tra l’altro, con la decisione n.3981/2025, la rendicontazione standarizzata prescinde da misurazioni dirette), il Gestore avrebbe dovuto precisare perché la documentazione in questione non fosse sufficiente e in ogni caso fare uso del soccorso istruttorio, posto che la società non si era sottratta alla partecipazione procedimentale, trasmettendo documentazione integrativa (cfr. sez. II n. 2433 del 2025 che richiama l'istituto del soccorso istruttorio procedimentale).
13.4. A fronte della copiosa documentazione trasmessa dall'interessata in sede di osservazioni, era onere del gestore, in caso di insufficienza della medesima, procedere ad un supplemento istruttorio o, quanto meno, specificare le ragioni dell'inadeguatezza della medesima a chiarire i profili oggetto di verifica (sent. n.3986/2025 cit.). L'istruttoria si è, invece, incomprensibilmente arrestata al mero riscontro formale del mancato assolvimento di un obbligo documentale introdotto solo ex post.
14. Per tali ragioni, la statuizione del T.a.r., pur essendo condivisibile nelle premesse-con riguardo al potere del GSE di richiedere agli operatori tutta la documentazione idonea per comprovare il rispetto dei requisiti per il rilascio degli incentivi- non lo è, tuttavia, nelle conclusioni poiché siffatto potere, per poter essere correttamente e efficacemente esercitato, presuppone la predeterminazione-a mezzo della regolamentazione tecnica di competenza del gestore- del tipo di documento che il richiedente è tenuto ad acquisire e a conservare, al fine di evitare il diniego fondato su un mero "effetto sorpresa".(sent. n.3981/2025 cit.)
15. L’appello in esame deve quindi essere accolto, con assorbimento della censura relativa all'illegittimità dei chiarimenti operativi del 17 marzo 2017, inapplicabili alla fattispecie per cui è causa.
16. Le spese, come per legge (e considerata la sussistenza di numerosi precedenti di accoglimento di analoghe censure), seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento ivi impugnato.
Condanna il GSE a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro seimila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IL AR, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
AR TE RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TE RI | GI IL AR |
IL SEGRETARIO