Articolo 281 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 280Articolo 282
Versione
12 maggio 1963
Art. 281. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta accertate
nell'esercizio finanziario 1944-45, per la
competenza propria dell'esercizio stesso, qua-
li risultano dalla deliberazione della Corte
dei conti sono stabilite in .................. L. 149.402.096,20 delle quali furono pagate .................... " 97.868.810,10
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 51.533.286,19
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963