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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Ponzo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Christian Lo Scalzo, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Giuseppe, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 3.7.2023, ha proposto opposizione alla Parte_2 intimazione di pagamento n. 05920239002716471000 notificatale da
[...]
il 14.6.2023, in relazione ai crediti di cui ai seguenti titoli: Controparte_3
1. Avviso di addebito n. 35920140003866100000 presuntivamente notificato il 23.12.2014,
modello DM 10 e somme aggiuntive, anno 2013, importo euro 1.966,43; CP_1
2. Avviso di addebito n. 35920160001693300000, presuntivamente notificato il
05.05.2016, somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro CP_1 minimale, anno 2015-2016, importo euro 2.714,45;
3. Avviso di addebito n. 35920160002977205000, presuntivamente notificato l'11.10.2016, modello DM 10 e somme aggiuntive, anno 2015-2016, importo euro CP_1
2.493,75;
4. Avviso di addebito n. 35920160004764522000, presuntivamente notificato l'11.11.2016, omesso versamento, anno 2015-2016, di Controparte_4 euro 1.348,31;
5. Avviso di addebito n. 35920170002499345000, presuntivamente notificato il
07.10.2017, I.V.S.- omesso versamento, anno 2016-2017, di Controparte_4 Controparte_4 euro 5.400,16;
6. Avviso di addebito n. 35920180001175589000, presuntivamente notificato il
18.06.2018, omesso versamento, anno 2017-2018, di Controparte_4 euro 3.973,79;
7. Avviso di addebito n. 35920180003374437000, presuntivamente notificato il 22.11.2018, modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2018, di euro 815,58; CP_1
8. Avviso di addebito n. 35920180004330115000, presuntivamente notificato il
14.02.2019, omesso versamento, anno 2017-2018, di Controparte_4 euro 2.589,67;
9. Avviso di addebito n. 35920190001914825000, presuntivamente notificato il 09.09.2019, omesso versamento, anno 2018-2019, di Controparte_4 euro 1.692,96. Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione-mancata allegazione delle cartelle prodromiche;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi;
3) nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione. L' costituitosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione “ai CP_1 primi due motivi di doglianza avversari in quanto involgenti la validità dell'atto opposto” e ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti, producendo, al contempo, documentazione assertivamente idonea a fornire evidenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
, altresì, costituitasi, ha evidenziato la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti alla notifica degli avvisi di addebito prodromici;
ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, facendo leva, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, sulla notifica dei seguenti atti interruttivi:
1. l'intimazione di pagamento n. 05920169005308571000 notificata a mezzo pec nella data del 29.09.2016 [quanto all'avviso di addebito n. 35920140003866100000];
2. l'intimazione di pagamento n.05920179006606716000 notificata a mezzo pec nella data del 28.09.2017 [quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920140003866100000-
35920160001693300000-35920160002977205000- 35920160004764522000] 3. l'intimazione di pagamento n.05920189005671641000 notificata a mezzo pec nella data del 09.07.2018 [quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920140003866100000- 35920160001693300000-35920160002977205000- 35920160004764522000]
4. il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr 602/73 n.05984201900005011001 notificato a mezzo di raccomandata a/r in data 13.12.2019 in mani della destinataria [quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920180003374437000- 35920180004330115000]
5. il pignoramento presso terzi ex art.72 bis dpr 602/73 n.05984201900005012001 notificato a mezzo di raccomandata a/r in data 13.12.2019 in mani della destinataria, quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920180003374437000- 35920180004330115000. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, è, in via preliminare, da ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
in relazione alla parte della opposizione che mira a far valere Controparte_2
l'accertamento della decadenza e prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito elencanti nel ricorso, laddove l'unico titolare della relativa situazione sostanziale dedotta in giudizio non può che essere l' (vds. Cassazione civile, sez. un., 8.3.2022, n. 7514, CP_1
“in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell' art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 , nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio …”). Ugualmente fondata è, poi, l'omologa eccezione proposta dall' in relazione alla CP_1 doglianza sub 1) della elencazione di cui in premessa, riguardando la stessa la validità sotto il profilo formale dell'atto (l'intimazione di pagamento) direttamente formato e promanante dall'agenzia di riscossione. E', invece, da ritenere concorrente la legittimazione passiva con riferimento alla censura di cui al successivo punto 2), ove si consideri che l'eventuale positivo accertamento dell'asserita inesistenza della notifica (da parte dell' degli avvisi di CP_1 addebito prodromici non potrebbe, al contempo, non inficiare l'efficacia della intimazione di pagamento per cui è causa.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, rilevare come non sia nel caso in alcun modo ravvisabile il vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, segnatamente correlato all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, laddove l'atto impugnato, anche a prescindere da quanto si avrà modo di rilevare in relazione all'attività di notifica dei suddetti titoli e al contrario di quanto sostenuto dalla
, precipuamente indica, ruolo per ruolo, tutti gli elementi utili a identificare le Pt_1 singole omissioni contributive che vengono in rilievo, specificando la causale, l'anno di riferimento del debito, il relativo ammontare, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione applicati, sì da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alle ragioni delle pretese creditorie azionate e da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della relativa imposizione. Tanto puntualizzato, sono, quindi, da verificare le doglianze di parte opponente che involgono l'asserita omessa e/o irregolare notifica da parte dell' degli avvisi di CP_1 addebito prodromici. Per documentare l'attività di notifica compiuta, l'istituto previdenziale convenuto ha depositato, in modalità telematica:
1) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 23.12.2014, dell'avviso di addebito n. 35920140003866100000;
2) i files in estensione .xml di avvenuta accettazione e di consegna delle pec di notifica degli avvisi di addebito n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000;
3) i files in estensione .eml delle pec di notifica degli avvisi di addebito n. 35920170002499345000 e n. 35920180001175589000;
4) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 22.11.2018, dell'avviso di addebito n. 35920180003374437000;
5) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 14.2.2019, per compiuta giacenza dell'avviso di addebito n. 35920180004330115000; 6) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 9.9.2019, dell'avviso di addebito n. 35920190001914825000. Con note di trattazione scritta del 22.4.2024, la parte opponente, in relazione alla suddetta produzione documentale: A-1) ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. i documenti di cui ai precedenti punti 1, 4, 5, 6, in quanto “il documento”:
- ha una misura abnorme e palesemente difforme da quella prevista per l'originale;
- contiene un componente adesivo (indirizzo del destinatario) evidentemente apposto in un momento successivo alla notifica, apposto sopra la dicitura (compiuta giacenza) tale da non rendere genuino il documento e pertanto illegittimo, del quale si chiede ordinarsi esibizione dell'originale con riserva di proporre querela di falso;
- trattasi comunque di documento fotocopiato parzialmente, incompleto che non consente comunque di individuare il nome e cognome del messo notificatore e di comprendere se lo stesso fosse o meno abilitato alla notifica dell'atto;
- non vi è alcuna certezza, ed anzi si dubita, che il lato “A” dei documenti ed il lato “B” dello stesso facciano parte di un unico documento, pertanto la parte che oggi contesta tale documento deve compiere un vero e proprio atto di fede nel ritenere univoco il documento prodotto;
A-2) ha contestato, in ogni caso, la validità della relativa attività di notifica, “poiché non sono stati consegnati alla destinataria sig.ra ma ad altro soggetto” e Parte_1 difetta “l'inoltro della seconda raccomandata informativa”; B) ha rilevato la carenza di prova della notifica degli avvisi di addebito di cui al precedente punto 2, stante la produzione dei relativi files esclusivamente in formato
“.XML”; C) ha rilevato la irregolarità della notifica degli avvisi di addebito di cui al precedente punto 3, non essendo stata allegata al messaggio di posta elettronica certificata la attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito.
Quanto ai rilievi di parte opponente dappresso virgolettati, sub A-1 della elencazione che precede, Cassazione civile, sez. lav., 7.10.2024, n. 26200, ha in termini convincenti chiarito che “il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. A fronte di ciò, occorre rilevare come il disconoscimento operato nella presente sede dalla non evidenzi specifici aspetti differenziali nel senso sopra declinato Pt_1
(in particolare, laddove, per un verso, l'ingrandimento di immagine e la presenza di un componente adesivo rilevati dalla parte opponente non pregiudicano in alcun modo la genuinità del documento;
per altro verso, le copie informatiche prodotte consentono di individuare compiutamente ogni elemento utile a ricostruirne il contenuto - ciò in particolare con riferimento alla dicitura “avvisato” che compare nel margine superiore del documento sub allegato n. 8b -, anche ai fini della proposizione di un'eventuale querela di falso) e come il medesimo disconoscimento, facendo riferimento ad ipotetici e non meglio individuabili profili di falsità (apoditticamente riferiti alla meramente accennata possibilità che i lati “A” e “B” degli avvisi di ricevimento prodotti appartengano a documenti distinti), si riduca ad una generica asserzione, che non può, pertanto, di per sé valere a mettere in discussione la conformità agli originali dei documenti in questione. Quanto alla ulteriore doglianza sub A-2 che inerisce alla paternità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento versati in atti e alla mancata prova dell'inoltro di una successiva raccomandata informativa (evidentemente in relazione alle notifiche eseguite dall'addetto all'ufficio postale a mani di ), occorre Persona_1 rilevare, alla stregua di quanto del tutto condivisibilmente ribadito da Cassazione civile, sez. lav., 9.2.2022, n. 4160, che: “10. la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018); 12. a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (circostanza che, peraltro, nella presente vicenda litigiosa non risulta contestata), senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13.
… pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)”. Si vedano altresì, sul punto, Cassazione civile, sez. VI , 5.12.2017, n. 29022: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”; Cassazione civile, sez. VI, 21.2.2020, n. 4556: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall' art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982 , la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. VI, 3.9.2019, n. 22058:
“Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell' art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”. Ugualmente è da ritenere infondata la doglianza della parte opponente riassunta al punto C) che precede (specificatamente relativa alla mancata allegazione della attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito), dovendosi a tale riguardo rilevare che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, gli atti in questione allegati ai messaggi PEC ricevuti dalla costituiscono Pt_1 essi stessi l'originale; non si tratta, infatti, di una copia foto-riprodotta dell'originale, quanto, piuttosto, del documento informatico originale nativo, per cui, l'agente della riscossione, dopo aver generato in via informatica il file relativo all'avviso, lo ha direttamente inviato col messaggio di notifica a mezzo PEC. Sulla scorta di quanto sin qui riepilogato, è, dunque, da ritenere che la documentazione prodotta dall' comprovi la regolare notifica dei seguenti avvisi di CP_1 addebito:
1. Avviso di addebito n. 35920140003866100000 in data 23.12.2014; 5. Avviso di addebito n. 35920170002499345000, in data 7.10.2017; 6. Avviso di addebito n.
35920180001175589000, in data 18.6.2018; 7. Avviso di addebito n. 35920180003374437000, in data 22.11.2018; 8. Avviso di addebito n. 35920180004330115000, in data 14.02.2019; 9. Avviso di addebito n. 35920190001914825000, in data 9.9.2019.
Tanto puntualizzato, è, quindi, da esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dei titoli in questione. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, è, in via assorbente, da considerare, in senso sfavorevole alla tesi attorea, come , in relazione agli avvisi di addebito n. Controparte_2
35920170002499345000, n. 35920180001175589000, n. 35920180003374437000, n.
35920180004330115000, n. 35920190001914825000 (rispettivamente notificati il 7.10.2017, il 18.6.2018, il 22.11.2018, il 14.2.2019, il 9.9.2019), abbia validamente interrotto il termine quinquennale che viene in rilievo per il tramite della notifica, in data 14.6.2023, dell'intimazione di pagamento n. 05920239002716471000 qui impugnata, dovendosi puntualizzare (quanto alla tempestività di detta interruzione in relazione ai primo dei succitati avvisi) come il medesimo termine sia da ritenere sospeso dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ai sensi dell'art. 68, D.L. n. 18/2020 e delle ulteriori disposizioni emergenziali successivamente emanate, dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Le medesime considerazioni valgono con riferimento all'avviso di addebito n. 35920140003866100000, notificato in data 23.12.2014, avendo Controparte_2
validamente fornito dimostrazione di aver interrotto il suddetto termine di
[...] prescrizione, altresì, in date 29.9.2016, 28.9.2017, 9.7.2018 per il tramite delle intimazioni di pagamento n. 05920169005308571000, n. 05920179006606716000, n. 05920189005671641000, dovendosi sul punto considerare che le suddette intimazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, specificatamente richiamano (anche) l'avviso di addebito in questione e che, al contempo, nessuna concreta ricaduta pregiudizievole sia stata specificatamente correlata al fatto che detta ultima intimazione sia stata notificata per il tramite dell'indirizzo pec (assertivamente sconosciuto) (vds. sul punto, Cassazione civile, sez. VI, n. 982/2023, e, in Email_1 ogni caso, Cassazione civile, sez. lav., 22.1.2024, n. 2212, secondo cui “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”).
Ad una differente conclusione si deve, invece, pervenire in relazione alle censure (sub B), relative al difetto di prova della notifica degli avvisi di addebito sub 2, 3 e 4 della elencazione di cui in premessa. A tale riguardo, occorre, infatti, rilevare come l' si sia limitato a produrre in CP_1 giudizio i files di accettazione e consegna delle pec in questione in formato “.XML”, che, tuttavia, non consentono, tuttavia attraverso l'apertura dei files medesimi, di verificare l'effettiva presenza all'interno della pec dell'atto che si assume con essa notificato e, quindi, la sua effettiva consegna al destinatario. In ragione di tale assorbente profilo, difetta, dunque, la prova della rituale notifica degli avvisi di addebito di seguito elencati: n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000. Quanto alle conseguenze da ciò scaturenti, giova premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione volta a far valere l'invalidità derivata dell'atto consequenziale, così come quella di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ad esso sottesa. Ciò posto, occorre rilevare come la parte opponente, nel prospettare il vizio formale che viene in rilievo (come motivo di nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione) si sia limitata ad eccepire esclusivamente “l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito stante il notevole lasso di tempo intercorso sino ad oggi e stante la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione”, senza ulteriormente contestare nel merito le ragioni a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' CP_1
Circoscritte le doglianze attoree nei termini che precedono, è, in primo luogo, da escludere che l'eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 possa assumere valore impeditivo estintivo in rapporto alla medesima pretesa contributiva. La norma in esame, in conformità ad orientamento condiviso della giurisprudenza di merito e di legittimità (v. da ultimo Cass. Cassazione civile sez. lav., 8.7.2020, n. 14368), nel prevedere che i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali devono essere iscritti in ruoli esecutivi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del versamento, infatti, assume esclusivamente valenza meramente processuale (e non sostanziale), senza in alcun modo precludere all'istituto previdenziale di agire in via ordinaria per l'accertamento di tali crediti. A sostegno della interpretazione che precede, concordemente, infatti, militano: a) il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) l'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) la necessità di interpretare la norma in conformità al diritto di difesa costituzionalmente garantito e, quindi, in modo tale da preservare facoltà dell' di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) la finalità CP_1 propria del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza. Ugualmente, alcun valore estintivo può ricondursi all'eccezione di prescrizione dei crediti di cui ai precitati avvisi n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000, sollevata dalla parte opponente. Venendo in rilievo omissioni contributive IVS specificatamente riferite agli anni 2015-2016, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute risulti validamente e tempestivamente interrotto, in relazione a i crediti sottesi agli avvisi di addebito in questione, per il tramite della notifica, in data 9.7.2018, dell'intimazione di pagamento n. 05920189005671641000 (atto che debitamente richiama in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui ai medesimi avvisi di addebito). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento n. 05920239002716471000 è, in conclusione, da annullare limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000, difettando la prova della relativa notifica. L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 3.7.2023, da Parte_1 nei confronti di ed così provvede: dichiara il Controparte_2 CP_1 difetto di legittimazione passiva di in relazione alla Controparte_2 parte dell'opposizione che involge la “nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione”; dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in CP_1 relazione alla parte dell'opposizione che involge la “nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione-mancata allegazione delle cartelle prodromiche”; accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239002716471000, limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Ponzo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Christian Lo Scalzo, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Giuseppe, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 3.7.2023, ha proposto opposizione alla Parte_2 intimazione di pagamento n. 05920239002716471000 notificatale da
[...]
il 14.6.2023, in relazione ai crediti di cui ai seguenti titoli: Controparte_3
1. Avviso di addebito n. 35920140003866100000 presuntivamente notificato il 23.12.2014,
modello DM 10 e somme aggiuntive, anno 2013, importo euro 1.966,43; CP_1
2. Avviso di addebito n. 35920160001693300000, presuntivamente notificato il
05.05.2016, somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro CP_1 minimale, anno 2015-2016, importo euro 2.714,45;
3. Avviso di addebito n. 35920160002977205000, presuntivamente notificato l'11.10.2016, modello DM 10 e somme aggiuntive, anno 2015-2016, importo euro CP_1
2.493,75;
4. Avviso di addebito n. 35920160004764522000, presuntivamente notificato l'11.11.2016, omesso versamento, anno 2015-2016, di Controparte_4 euro 1.348,31;
5. Avviso di addebito n. 35920170002499345000, presuntivamente notificato il
07.10.2017, I.V.S.- omesso versamento, anno 2016-2017, di Controparte_4 Controparte_4 euro 5.400,16;
6. Avviso di addebito n. 35920180001175589000, presuntivamente notificato il
18.06.2018, omesso versamento, anno 2017-2018, di Controparte_4 euro 3.973,79;
7. Avviso di addebito n. 35920180003374437000, presuntivamente notificato il 22.11.2018, modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2018, di euro 815,58; CP_1
8. Avviso di addebito n. 35920180004330115000, presuntivamente notificato il
14.02.2019, omesso versamento, anno 2017-2018, di Controparte_4 euro 2.589,67;
9. Avviso di addebito n. 35920190001914825000, presuntivamente notificato il 09.09.2019, omesso versamento, anno 2018-2019, di Controparte_4 euro 1.692,96. Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione-mancata allegazione delle cartelle prodromiche;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi;
3) nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione. L' costituitosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione “ai CP_1 primi due motivi di doglianza avversari in quanto involgenti la validità dell'atto opposto” e ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti, producendo, al contempo, documentazione assertivamente idonea a fornire evidenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
, altresì, costituitasi, ha evidenziato la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti alla notifica degli avvisi di addebito prodromici;
ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, facendo leva, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, sulla notifica dei seguenti atti interruttivi:
1. l'intimazione di pagamento n. 05920169005308571000 notificata a mezzo pec nella data del 29.09.2016 [quanto all'avviso di addebito n. 35920140003866100000];
2. l'intimazione di pagamento n.05920179006606716000 notificata a mezzo pec nella data del 28.09.2017 [quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920140003866100000-
35920160001693300000-35920160002977205000- 35920160004764522000] 3. l'intimazione di pagamento n.05920189005671641000 notificata a mezzo pec nella data del 09.07.2018 [quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920140003866100000- 35920160001693300000-35920160002977205000- 35920160004764522000]
4. il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr 602/73 n.05984201900005011001 notificato a mezzo di raccomandata a/r in data 13.12.2019 in mani della destinataria [quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920180003374437000- 35920180004330115000]
5. il pignoramento presso terzi ex art.72 bis dpr 602/73 n.05984201900005012001 notificato a mezzo di raccomandata a/r in data 13.12.2019 in mani della destinataria, quanto agli avvisi di addebito n.ri 35920180003374437000- 35920180004330115000. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, è, in via preliminare, da ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
in relazione alla parte della opposizione che mira a far valere Controparte_2
l'accertamento della decadenza e prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito elencanti nel ricorso, laddove l'unico titolare della relativa situazione sostanziale dedotta in giudizio non può che essere l' (vds. Cassazione civile, sez. un., 8.3.2022, n. 7514, CP_1
“in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell' art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 , nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio …”). Ugualmente fondata è, poi, l'omologa eccezione proposta dall' in relazione alla CP_1 doglianza sub 1) della elencazione di cui in premessa, riguardando la stessa la validità sotto il profilo formale dell'atto (l'intimazione di pagamento) direttamente formato e promanante dall'agenzia di riscossione. E', invece, da ritenere concorrente la legittimazione passiva con riferimento alla censura di cui al successivo punto 2), ove si consideri che l'eventuale positivo accertamento dell'asserita inesistenza della notifica (da parte dell' degli avvisi di CP_1 addebito prodromici non potrebbe, al contempo, non inficiare l'efficacia della intimazione di pagamento per cui è causa.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, rilevare come non sia nel caso in alcun modo ravvisabile il vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, segnatamente correlato all'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, laddove l'atto impugnato, anche a prescindere da quanto si avrà modo di rilevare in relazione all'attività di notifica dei suddetti titoli e al contrario di quanto sostenuto dalla
, precipuamente indica, ruolo per ruolo, tutti gli elementi utili a identificare le Pt_1 singole omissioni contributive che vengono in rilievo, specificando la causale, l'anno di riferimento del debito, il relativo ammontare, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione applicati, sì da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alle ragioni delle pretese creditorie azionate e da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della relativa imposizione. Tanto puntualizzato, sono, quindi, da verificare le doglianze di parte opponente che involgono l'asserita omessa e/o irregolare notifica da parte dell' degli avvisi di CP_1 addebito prodromici. Per documentare l'attività di notifica compiuta, l'istituto previdenziale convenuto ha depositato, in modalità telematica:
1) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 23.12.2014, dell'avviso di addebito n. 35920140003866100000;
2) i files in estensione .xml di avvenuta accettazione e di consegna delle pec di notifica degli avvisi di addebito n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000;
3) i files in estensione .eml delle pec di notifica degli avvisi di addebito n. 35920170002499345000 e n. 35920180001175589000;
4) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 22.11.2018, dell'avviso di addebito n. 35920180003374437000;
5) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 14.2.2019, per compiuta giacenza dell'avviso di addebito n. 35920180004330115000; 6) copia informatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica, in data 9.9.2019, dell'avviso di addebito n. 35920190001914825000. Con note di trattazione scritta del 22.4.2024, la parte opponente, in relazione alla suddetta produzione documentale: A-1) ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. i documenti di cui ai precedenti punti 1, 4, 5, 6, in quanto “il documento”:
- ha una misura abnorme e palesemente difforme da quella prevista per l'originale;
- contiene un componente adesivo (indirizzo del destinatario) evidentemente apposto in un momento successivo alla notifica, apposto sopra la dicitura (compiuta giacenza) tale da non rendere genuino il documento e pertanto illegittimo, del quale si chiede ordinarsi esibizione dell'originale con riserva di proporre querela di falso;
- trattasi comunque di documento fotocopiato parzialmente, incompleto che non consente comunque di individuare il nome e cognome del messo notificatore e di comprendere se lo stesso fosse o meno abilitato alla notifica dell'atto;
- non vi è alcuna certezza, ed anzi si dubita, che il lato “A” dei documenti ed il lato “B” dello stesso facciano parte di un unico documento, pertanto la parte che oggi contesta tale documento deve compiere un vero e proprio atto di fede nel ritenere univoco il documento prodotto;
A-2) ha contestato, in ogni caso, la validità della relativa attività di notifica, “poiché non sono stati consegnati alla destinataria sig.ra ma ad altro soggetto” e Parte_1 difetta “l'inoltro della seconda raccomandata informativa”; B) ha rilevato la carenza di prova della notifica degli avvisi di addebito di cui al precedente punto 2, stante la produzione dei relativi files esclusivamente in formato
“.XML”; C) ha rilevato la irregolarità della notifica degli avvisi di addebito di cui al precedente punto 3, non essendo stata allegata al messaggio di posta elettronica certificata la attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito.
Quanto ai rilievi di parte opponente dappresso virgolettati, sub A-1 della elencazione che precede, Cassazione civile, sez. lav., 7.10.2024, n. 26200, ha in termini convincenti chiarito che “il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. A fronte di ciò, occorre rilevare come il disconoscimento operato nella presente sede dalla non evidenzi specifici aspetti differenziali nel senso sopra declinato Pt_1
(in particolare, laddove, per un verso, l'ingrandimento di immagine e la presenza di un componente adesivo rilevati dalla parte opponente non pregiudicano in alcun modo la genuinità del documento;
per altro verso, le copie informatiche prodotte consentono di individuare compiutamente ogni elemento utile a ricostruirne il contenuto - ciò in particolare con riferimento alla dicitura “avvisato” che compare nel margine superiore del documento sub allegato n. 8b -, anche ai fini della proposizione di un'eventuale querela di falso) e come il medesimo disconoscimento, facendo riferimento ad ipotetici e non meglio individuabili profili di falsità (apoditticamente riferiti alla meramente accennata possibilità che i lati “A” e “B” degli avvisi di ricevimento prodotti appartengano a documenti distinti), si riduca ad una generica asserzione, che non può, pertanto, di per sé valere a mettere in discussione la conformità agli originali dei documenti in questione. Quanto alla ulteriore doglianza sub A-2 che inerisce alla paternità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento versati in atti e alla mancata prova dell'inoltro di una successiva raccomandata informativa (evidentemente in relazione alle notifiche eseguite dall'addetto all'ufficio postale a mani di ), occorre Persona_1 rilevare, alla stregua di quanto del tutto condivisibilmente ribadito da Cassazione civile, sez. lav., 9.2.2022, n. 4160, che: “10. la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018); 12. a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (circostanza che, peraltro, nella presente vicenda litigiosa non risulta contestata), senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13.
… pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)”. Si vedano altresì, sul punto, Cassazione civile, sez. VI , 5.12.2017, n. 29022: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”; Cassazione civile, sez. VI, 21.2.2020, n. 4556: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall' art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982 , la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. VI, 3.9.2019, n. 22058:
“Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell' art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”. Ugualmente è da ritenere infondata la doglianza della parte opponente riassunta al punto C) che precede (specificatamente relativa alla mancata allegazione della attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito), dovendosi a tale riguardo rilevare che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, gli atti in questione allegati ai messaggi PEC ricevuti dalla costituiscono Pt_1 essi stessi l'originale; non si tratta, infatti, di una copia foto-riprodotta dell'originale, quanto, piuttosto, del documento informatico originale nativo, per cui, l'agente della riscossione, dopo aver generato in via informatica il file relativo all'avviso, lo ha direttamente inviato col messaggio di notifica a mezzo PEC. Sulla scorta di quanto sin qui riepilogato, è, dunque, da ritenere che la documentazione prodotta dall' comprovi la regolare notifica dei seguenti avvisi di CP_1 addebito:
1. Avviso di addebito n. 35920140003866100000 in data 23.12.2014; 5. Avviso di addebito n. 35920170002499345000, in data 7.10.2017; 6. Avviso di addebito n.
35920180001175589000, in data 18.6.2018; 7. Avviso di addebito n. 35920180003374437000, in data 22.11.2018; 8. Avviso di addebito n. 35920180004330115000, in data 14.02.2019; 9. Avviso di addebito n. 35920190001914825000, in data 9.9.2019.
Tanto puntualizzato, è, quindi, da esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dei titoli in questione. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, è, in via assorbente, da considerare, in senso sfavorevole alla tesi attorea, come , in relazione agli avvisi di addebito n. Controparte_2
35920170002499345000, n. 35920180001175589000, n. 35920180003374437000, n.
35920180004330115000, n. 35920190001914825000 (rispettivamente notificati il 7.10.2017, il 18.6.2018, il 22.11.2018, il 14.2.2019, il 9.9.2019), abbia validamente interrotto il termine quinquennale che viene in rilievo per il tramite della notifica, in data 14.6.2023, dell'intimazione di pagamento n. 05920239002716471000 qui impugnata, dovendosi puntualizzare (quanto alla tempestività di detta interruzione in relazione ai primo dei succitati avvisi) come il medesimo termine sia da ritenere sospeso dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ai sensi dell'art. 68, D.L. n. 18/2020 e delle ulteriori disposizioni emergenziali successivamente emanate, dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Le medesime considerazioni valgono con riferimento all'avviso di addebito n. 35920140003866100000, notificato in data 23.12.2014, avendo Controparte_2
validamente fornito dimostrazione di aver interrotto il suddetto termine di
[...] prescrizione, altresì, in date 29.9.2016, 28.9.2017, 9.7.2018 per il tramite delle intimazioni di pagamento n. 05920169005308571000, n. 05920179006606716000, n. 05920189005671641000, dovendosi sul punto considerare che le suddette intimazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, specificatamente richiamano (anche) l'avviso di addebito in questione e che, al contempo, nessuna concreta ricaduta pregiudizievole sia stata specificatamente correlata al fatto che detta ultima intimazione sia stata notificata per il tramite dell'indirizzo pec (assertivamente sconosciuto) (vds. sul punto, Cassazione civile, sez. VI, n. 982/2023, e, in Email_1 ogni caso, Cassazione civile, sez. lav., 22.1.2024, n. 2212, secondo cui “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”).
Ad una differente conclusione si deve, invece, pervenire in relazione alle censure (sub B), relative al difetto di prova della notifica degli avvisi di addebito sub 2, 3 e 4 della elencazione di cui in premessa. A tale riguardo, occorre, infatti, rilevare come l' si sia limitato a produrre in CP_1 giudizio i files di accettazione e consegna delle pec in questione in formato “.XML”, che, tuttavia, non consentono, tuttavia attraverso l'apertura dei files medesimi, di verificare l'effettiva presenza all'interno della pec dell'atto che si assume con essa notificato e, quindi, la sua effettiva consegna al destinatario. In ragione di tale assorbente profilo, difetta, dunque, la prova della rituale notifica degli avvisi di addebito di seguito elencati: n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000. Quanto alle conseguenze da ciò scaturenti, giova premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione volta a far valere l'invalidità derivata dell'atto consequenziale, così come quella di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ad esso sottesa. Ciò posto, occorre rilevare come la parte opponente, nel prospettare il vizio formale che viene in rilievo (come motivo di nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione) si sia limitata ad eccepire esclusivamente “l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito stante il notevole lasso di tempo intercorso sino ad oggi e stante la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione”, senza ulteriormente contestare nel merito le ragioni a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' CP_1
Circoscritte le doglianze attoree nei termini che precedono, è, in primo luogo, da escludere che l'eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 possa assumere valore impeditivo estintivo in rapporto alla medesima pretesa contributiva. La norma in esame, in conformità ad orientamento condiviso della giurisprudenza di merito e di legittimità (v. da ultimo Cass. Cassazione civile sez. lav., 8.7.2020, n. 14368), nel prevedere che i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali devono essere iscritti in ruoli esecutivi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del versamento, infatti, assume esclusivamente valenza meramente processuale (e non sostanziale), senza in alcun modo precludere all'istituto previdenziale di agire in via ordinaria per l'accertamento di tali crediti. A sostegno della interpretazione che precede, concordemente, infatti, militano: a) il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) l'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) la necessità di interpretare la norma in conformità al diritto di difesa costituzionalmente garantito e, quindi, in modo tale da preservare facoltà dell' di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) la finalità CP_1 propria del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza. Ugualmente, alcun valore estintivo può ricondursi all'eccezione di prescrizione dei crediti di cui ai precitati avvisi n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000, sollevata dalla parte opponente. Venendo in rilievo omissioni contributive IVS specificatamente riferite agli anni 2015-2016, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute risulti validamente e tempestivamente interrotto, in relazione a i crediti sottesi agli avvisi di addebito in questione, per il tramite della notifica, in data 9.7.2018, dell'intimazione di pagamento n. 05920189005671641000 (atto che debitamente richiama in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui ai medesimi avvisi di addebito). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento n. 05920239002716471000 è, in conclusione, da annullare limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000, difettando la prova della relativa notifica. L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 3.7.2023, da Parte_1 nei confronti di ed così provvede: dichiara il Controparte_2 CP_1 difetto di legittimazione passiva di in relazione alla Controparte_2 parte dell'opposizione che involge la “nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione”; dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' in CP_1 relazione alla parte dell'opposizione che involge la “nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione-mancata allegazione delle cartelle prodromiche”; accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 05920239002716471000, limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 35920160001693300000, n. 35920160002977205000, n. 35920160004764522000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma