Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.