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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 10077/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 17/09/2025 congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. LIZZI DANIELA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente: disporre, a modifica della condizione prevista al punto 4 della sentenza n. 37/2015 del Tribunale di Udine, che il sig. , dal mese di dicembre 2025, sia tenuto a versare l'assegno di €. 2.000,00 Parte_1
e successivo adeguamento Istat, in favore di ciascuno dei figli e direttamente agli stessi. Per_1 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Le parti hanno contratto matrimonio il 10/08/1991 a Volvograd (RUSSIA) e con sentenza n. 37/2025 dd.18.12.2014, pubblicata il 08.01.2015, l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le stesse.
Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la parziale modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli Per_1
e da versare direttamente agli stessi, poiché divenuti ormai maggiorenni, anche se non ancora Per_2 economicamente autosufficienti, e non più conviventi stabilmente con la madre.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in quanto pienamente confacente agli interessi dei figli non economicamente autonomi.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui al Parte_2 punto 4) della sentenza n. 37/2015 dd.18.12.2014, pubblicata il 08.01.2025 del Tribunale di Udine, così provvede:
1) dispone che il sig. , dal mese di dicembre 2025, versi l'importo mensile di € Parte_1
2.000,00 (per un totale di € 4.000,00) e successivo adeguamento Istat, in favore di ciascuno dei figli e direttamente agli stessi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese in via Per_1 Per_2 anticipata.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
2
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 17/09/2025 congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. LIZZI DANIELA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente: disporre, a modifica della condizione prevista al punto 4 della sentenza n. 37/2015 del Tribunale di Udine, che il sig. , dal mese di dicembre 2025, sia tenuto a versare l'assegno di €. 2.000,00 Parte_1
e successivo adeguamento Istat, in favore di ciascuno dei figli e direttamente agli stessi. Per_1 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Le parti hanno contratto matrimonio il 10/08/1991 a Volvograd (RUSSIA) e con sentenza n. 37/2025 dd.18.12.2014, pubblicata il 08.01.2015, l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le stesse.
Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la parziale modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli Per_1
e da versare direttamente agli stessi, poiché divenuti ormai maggiorenni, anche se non ancora Per_2 economicamente autosufficienti, e non più conviventi stabilmente con la madre.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in quanto pienamente confacente agli interessi dei figli non economicamente autonomi.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui al Parte_2 punto 4) della sentenza n. 37/2015 dd.18.12.2014, pubblicata il 08.01.2025 del Tribunale di Udine, così provvede:
1) dispone che il sig. , dal mese di dicembre 2025, versi l'importo mensile di € Parte_1
2.000,00 (per un totale di € 4.000,00) e successivo adeguamento Istat, in favore di ciascuno dei figli e direttamente agli stessi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese in via Per_1 Per_2 anticipata.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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