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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 19126\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19126\2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ciro Frattini (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di C.F._2 citazione in opposizione, domiciliato in Cercola (NA), al Viale Moscati n. 21;
OPPONENTE contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Carlo (C.F. ), giusta C.F._3 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli,
Centro direzionale Is. G/7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza cartolare del 14.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data
23.07.2021, conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare Parte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo n. 4081/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.05.2021, con
1 il quale veniva ingiunto il pagamento di € 12.325,29, oltre interessi nella misura legale, all'odierno opponente.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che in data CP_1
05.04.2005 stipulava un contratto di finanziamento con rimborso Parte_1 mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio ai sensi del d.P.R. 180/1950, rendendosi debitore della somma complessiva di € 30.240,00, interessi e spese da restituirsi in 108 rate mensili di € 280,00 ciascuna al tasso del 4,14% annuo.
Aggiungeva, poi, che dopo il pagamento di n. 65 rate, e nonostante i solleciti del 17.07.2014
e del 14.12.2015, nulla più perveniva alla società.
Per tale inadempienza, l'istituto di credito agiva in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 12.325,29, oltre interessi di mora al tasso del 12,42% annuo sul capitale dal dovuto fino al saldo, e spese della procedura d'ingiunzione.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del il quale CP_1 Pt_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva di non essere edotto delle clausole contrattuali sottoscritte nel documento del 5.04.2005, poiché sottopostogli in bianco e senza rilascio di alcuna copia da parte del mediatore creditizio incaricato dalla CP_1
Insisteva, così, rappresentando che il contratto di cessione del quinto per cui è causa superava i limiti di cedibilità dello stipendio previsti dalla disciplina normativa;
contestava la documentazione prodotta dall'odierna opposta, nonché la efficacia probatoria degli estratti di cui all'art. 50 T.U.B.; eccepiva il superamento del tasso usura, con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, non essendo stati considerati nel contratto de quo in ordine al calcolo dell'ISC e del TAEG gli oneri fiscali di cui al quadro D (rivalsa oneri fiscali), né quelli assicurativi di cui al quadro G (rimborso premi assicurativi).
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, limitando la pretesa creditoria alla somma di € 408,47 quale differenziale fra netto erogato e versato. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la (nel prosieguo, solo “ ) contestando le eccezioni CP_1 CP_1 sollevate da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva che la circostanza relativa alla cd. sottoscrizione in bianco appariva inverosimile, vista la firma apposta del sottesa alla dicitura “dichiaro Pt_1 di aver ricevuto copia del presente documento” (doc. n. 002 fascicolo monitorio); rappresentava, quanto alla corretta valutazione della finanziabilità del debitore, che la
2 società concedeva il finanziamento sulla scorta della busta paga di marzo 2005, CP_1 atteso che il contratto è stato sottoscritto ad aprile 2005, e della certificazione dell'azienda ospedaliera Cotugno, da cui non si evinceva la preesistenza di ulteriori finanziamenti ai sensi del d.P.R. 180/1950.
Quanto all'eccepito superamento del tasso usura, l'opposta ne asseriva l'insussistenza, atteso che gli interessi di mora non venivano sommati a quelli convenzionali e pertanto non era possibile ritenere superato il tasso di soglia antiusura.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 4081/2021; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma di € 12.325,29 e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, annessi diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata consulenza tecnica contabile, la causa veniva riservata in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di integrare l'attività peritale svolta per verificare se nel contratto venisse superato il tasso soglia inserendo nel TEG anche il costo della polizza assicurativa, con applicazione nel caso della sanzione di cui all'art 125 bis TUB.
Integrata la perizia la causa, assegnata alla scrivente, alla udienza del 15.01.2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda in ordine all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria (v. verbale proc. n. 251/2022).
In punto di diritto, deve rilevarsi che il contratto di finanziamento per cui è causa veniva stipulato ai sensi del d.P.R. n. 180/1950, il quale disciplina i prestiti che i lavoratori dipendenti pubblici e privati possono contrarre con intermediari finanziari e nei quali la restituzione del capitale mutuato e degli interessi avviene mediante la cessione pro solvendo al mutuante di quote dello stipendio fino ad un massimo di un quinto dello stesso. Per effetto della notifica del contratto di finanziamento al datore di lavoro e dell'assenso manifestato all'avvenuta cessione dello stipendio, sorge in capo a quest'ultimo l'obbligo di versare una quota dello stipendio del dipendente direttamente in favore del mutuante.
Che nel caso de quo venga in rilievo un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio è evincibile icto oculi dalla intestazione del contratto versato agli atti.
3 Nella specie, parte opponente si duole, in primo luogo, della violazione della normativa di cui agli artt. 67 e ss. del d.P.R. 180/1950, per essere stato il credito al consumo de quo concesso oltre il limite di cedibilità della metà dello stipendio.
Si deve tuttavia tenere conto della documentazione in atti, la quale attesta che alla data della stipula del contratto per cui è causa (esattamente, il 5.04.2005) vi era in essere una sola cessione del quinto con la società per una trattenuta mensile pari ad € Controparte_2
190,00.
Dunque, anche sommando tale trattenuta già esistente a quella derivante dal contratto oggetto di disamina in questa sede ( € 280,00) le due delegazioni di pagamento non esaurivano il montante pari al 50% dello stipendio al momento della conclusione del contratto con la ( retribuzione totale netta pari ad € 1.485,00 cfr. “busta paga marzo CP_1
2005” fascicolo parte opposta).
Va ritenuta, quindi, la legittimità del finanziamento, non potendosi configurare un'ipotesi di erogazione abusiva del credito per superamento del limite di cedibilità dello stipendio.
Parte opponente lamenta, altresì, la mancata consegna del contratto di finanziamento;
tale doglianza, tuttavia, è destituita di prova per tabulas essendovi sottoscrizione del Pt_1 apposta alla clausola di ricezione del documento negoziale (v. contratto agli atti).
Ulteriormente, oggetto di esame nel presente giudizio è la questione relativa alla rilevanza dei costi assicurativi ai prestiti con cessione del quinto dello stipendio a fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti avendo l'opponente dedotto che il Taeg comprensivo dei costi assicurativi supera il tasso soglia usura vigente pro tempore.
Ebbene il Tribunale osserva come per orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai consolidatosi soprattutto negli ultimi anni, nella determinazione del tasso ai fini dell'indagine sull'usura va ricompresa anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed attes[a] altresì la sua natura remunerativa sia pur in via indiretta per il mutuante (Cass. civ. III Sez civ. n. 5160/2018 e Cass civ. I Sez. civile del 5 aprile 2017 - Corte d'Appello di
Milano Sent. n. 3283/2013), precisando all'uopo come “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4 c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegata alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo... che ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca
d'TA, ai fini del calcolo T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle istruzioni per la
4 rivelazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (in ultimo, Cass. ord. 3025/2022, la quale sottolinea ulteriormente “che in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a
Sezioni Unite n. 163030/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n.
19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”). Dunque, ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 01/01/2010, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del T.E.G. del rapporto da esaminare, non essendovi motivi validi a giustificarne l'esclusione. ,
Fatta questa premessa, nel caso di specie non vi è dubbio che l'assicurazione rivesta carattere obbligatorio essendo la spesa assicurativa prevista dall'art 54 del d.P.R. n.
180/1950 di qui la necessità del suo necessario inserimento nel calcolo del TAEG ai fini del superamento del tasso usura, ciò non di meno il CTU con argomentazione precisa e puntuale ha concluso nel senso che non si manifesta il superamento del tasso soglia stabilito dal MEF con il D.M. del 17.03.2005 da parte del TAN, del TAEG e del tasso moratorio.
Invero, il TEGM per la categoria di operazione “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre Euro 5.000,00” (categoria di riferimento afferente al caso di specie, giacché il D.M. di riferimento indica proprio i finanziamenti riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950, assimilabili con quelli con delega di pagamento) per il periodo di sottoscrizione del contratto (II trimestre 2005) è pari al 11,86%; il tasso soglia è pari, invece, al 17,79%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale pattuito (comprensivo degli oneri assicurativi, come ricalcolato dal ctu) pari a 12,42%.
Il contratto in oggetto veniva concluso successivamente all'entrata in vigore del D.M.
25.03.2003 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori (nella misura di 2,1 punti percentuali) e pertanto, secondo le indicazioni della più autorevole e
5 recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 19597/2020) il confronto ai fini dell'usurarietà del tasso di mora pattuito, va effettuato rispetto al tasso soglia calcolato, tenendo conto di tale maggiorazione (TAEG +2,1% aumentato della metà).
Non essendo risultato superato il tasso soglia da parte di nessun tasso pattuito deve escludersi che il contratto di specie sia connotato da usurarietà.
Con riferimento, infine, all'eccepita difformità tra TAEG concordato e TAEG applicato pure riscontrato dal CTU nelle sue conclusioni occorre tenere presente che nel caso di specie viene in rilievo un credito al consumo stipulato in data 5.04.2005 per un importo di euro 30.240,00, onde non può trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB relativa ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, in data successiva al 19.9.2010 ovvero alla entrata in vigore della nuova disciplina.
Quanto alla tutela prevista dall'art 124 TUB, nel testo vigente prima del 19.9.2010 , occorre rilevare che lo stesso non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del
TAEG, ed, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, e dunque a partire dal 2010, è stata espressamente prevista, per tutti contratti stipulati con il consumatore, e non solo per i contatti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta Pa indicazione del TAEG o , configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
In via generale, nei casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato, secondo l'orientamento al quale si intende aderire, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi sono pattuite in altre specifiche clausole.
6 Orbene, va disattesa la perizia versata agli atti nella parte in cui il ctu, come da incarico integrativo, ha ricalcolato il saldo con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 125 bis
T.U.B., disposizione normativa che, si ripete, non è suscettibile di applicazione al caso di specie.
In conclusione, considerato che non risultano clausole nulle e stante la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento, lista dei movimenti contabili e certificato ex art. 50 TUB), a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opposta.
Quanto alle spese della ctu, esse sono poste a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4081/2021 emesso, in data 21.05.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di , che Parte_1 diviene esecutivo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 opposta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali, nonché al pagamento delle spese di ctu come liquidate in corso di causa .
Napoli, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19126\2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ciro Frattini (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di C.F._2 citazione in opposizione, domiciliato in Cercola (NA), al Viale Moscati n. 21;
OPPONENTE contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Carlo (C.F. ), giusta C.F._3 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli,
Centro direzionale Is. G/7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza cartolare del 14.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data
23.07.2021, conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare Parte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo n. 4081/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.05.2021, con
1 il quale veniva ingiunto il pagamento di € 12.325,29, oltre interessi nella misura legale, all'odierno opponente.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che in data CP_1
05.04.2005 stipulava un contratto di finanziamento con rimborso Parte_1 mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio ai sensi del d.P.R. 180/1950, rendendosi debitore della somma complessiva di € 30.240,00, interessi e spese da restituirsi in 108 rate mensili di € 280,00 ciascuna al tasso del 4,14% annuo.
Aggiungeva, poi, che dopo il pagamento di n. 65 rate, e nonostante i solleciti del 17.07.2014
e del 14.12.2015, nulla più perveniva alla società.
Per tale inadempienza, l'istituto di credito agiva in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 12.325,29, oltre interessi di mora al tasso del 12,42% annuo sul capitale dal dovuto fino al saldo, e spese della procedura d'ingiunzione.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del il quale CP_1 Pt_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva di non essere edotto delle clausole contrattuali sottoscritte nel documento del 5.04.2005, poiché sottopostogli in bianco e senza rilascio di alcuna copia da parte del mediatore creditizio incaricato dalla CP_1
Insisteva, così, rappresentando che il contratto di cessione del quinto per cui è causa superava i limiti di cedibilità dello stipendio previsti dalla disciplina normativa;
contestava la documentazione prodotta dall'odierna opposta, nonché la efficacia probatoria degli estratti di cui all'art. 50 T.U.B.; eccepiva il superamento del tasso usura, con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, non essendo stati considerati nel contratto de quo in ordine al calcolo dell'ISC e del TAEG gli oneri fiscali di cui al quadro D (rivalsa oneri fiscali), né quelli assicurativi di cui al quadro G (rimborso premi assicurativi).
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, limitando la pretesa creditoria alla somma di € 408,47 quale differenziale fra netto erogato e versato. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la (nel prosieguo, solo “ ) contestando le eccezioni CP_1 CP_1 sollevate da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva che la circostanza relativa alla cd. sottoscrizione in bianco appariva inverosimile, vista la firma apposta del sottesa alla dicitura “dichiaro Pt_1 di aver ricevuto copia del presente documento” (doc. n. 002 fascicolo monitorio); rappresentava, quanto alla corretta valutazione della finanziabilità del debitore, che la
2 società concedeva il finanziamento sulla scorta della busta paga di marzo 2005, CP_1 atteso che il contratto è stato sottoscritto ad aprile 2005, e della certificazione dell'azienda ospedaliera Cotugno, da cui non si evinceva la preesistenza di ulteriori finanziamenti ai sensi del d.P.R. 180/1950.
Quanto all'eccepito superamento del tasso usura, l'opposta ne asseriva l'insussistenza, atteso che gli interessi di mora non venivano sommati a quelli convenzionali e pertanto non era possibile ritenere superato il tasso di soglia antiusura.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 4081/2021; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma di € 12.325,29 e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, annessi diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata consulenza tecnica contabile, la causa veniva riservata in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di integrare l'attività peritale svolta per verificare se nel contratto venisse superato il tasso soglia inserendo nel TEG anche il costo della polizza assicurativa, con applicazione nel caso della sanzione di cui all'art 125 bis TUB.
Integrata la perizia la causa, assegnata alla scrivente, alla udienza del 15.01.2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda in ordine all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria (v. verbale proc. n. 251/2022).
In punto di diritto, deve rilevarsi che il contratto di finanziamento per cui è causa veniva stipulato ai sensi del d.P.R. n. 180/1950, il quale disciplina i prestiti che i lavoratori dipendenti pubblici e privati possono contrarre con intermediari finanziari e nei quali la restituzione del capitale mutuato e degli interessi avviene mediante la cessione pro solvendo al mutuante di quote dello stipendio fino ad un massimo di un quinto dello stesso. Per effetto della notifica del contratto di finanziamento al datore di lavoro e dell'assenso manifestato all'avvenuta cessione dello stipendio, sorge in capo a quest'ultimo l'obbligo di versare una quota dello stipendio del dipendente direttamente in favore del mutuante.
Che nel caso de quo venga in rilievo un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio è evincibile icto oculi dalla intestazione del contratto versato agli atti.
3 Nella specie, parte opponente si duole, in primo luogo, della violazione della normativa di cui agli artt. 67 e ss. del d.P.R. 180/1950, per essere stato il credito al consumo de quo concesso oltre il limite di cedibilità della metà dello stipendio.
Si deve tuttavia tenere conto della documentazione in atti, la quale attesta che alla data della stipula del contratto per cui è causa (esattamente, il 5.04.2005) vi era in essere una sola cessione del quinto con la società per una trattenuta mensile pari ad € Controparte_2
190,00.
Dunque, anche sommando tale trattenuta già esistente a quella derivante dal contratto oggetto di disamina in questa sede ( € 280,00) le due delegazioni di pagamento non esaurivano il montante pari al 50% dello stipendio al momento della conclusione del contratto con la ( retribuzione totale netta pari ad € 1.485,00 cfr. “busta paga marzo CP_1
2005” fascicolo parte opposta).
Va ritenuta, quindi, la legittimità del finanziamento, non potendosi configurare un'ipotesi di erogazione abusiva del credito per superamento del limite di cedibilità dello stipendio.
Parte opponente lamenta, altresì, la mancata consegna del contratto di finanziamento;
tale doglianza, tuttavia, è destituita di prova per tabulas essendovi sottoscrizione del Pt_1 apposta alla clausola di ricezione del documento negoziale (v. contratto agli atti).
Ulteriormente, oggetto di esame nel presente giudizio è la questione relativa alla rilevanza dei costi assicurativi ai prestiti con cessione del quinto dello stipendio a fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti avendo l'opponente dedotto che il Taeg comprensivo dei costi assicurativi supera il tasso soglia usura vigente pro tempore.
Ebbene il Tribunale osserva come per orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai consolidatosi soprattutto negli ultimi anni, nella determinazione del tasso ai fini dell'indagine sull'usura va ricompresa anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed attes[a] altresì la sua natura remunerativa sia pur in via indiretta per il mutuante (Cass. civ. III Sez civ. n. 5160/2018 e Cass civ. I Sez. civile del 5 aprile 2017 - Corte d'Appello di
Milano Sent. n. 3283/2013), precisando all'uopo come “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4 c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegata alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo... che ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca
d'TA, ai fini del calcolo T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle istruzioni per la
4 rivelazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (in ultimo, Cass. ord. 3025/2022, la quale sottolinea ulteriormente “che in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a
Sezioni Unite n. 163030/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n.
19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”). Dunque, ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 01/01/2010, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del T.E.G. del rapporto da esaminare, non essendovi motivi validi a giustificarne l'esclusione. ,
Fatta questa premessa, nel caso di specie non vi è dubbio che l'assicurazione rivesta carattere obbligatorio essendo la spesa assicurativa prevista dall'art 54 del d.P.R. n.
180/1950 di qui la necessità del suo necessario inserimento nel calcolo del TAEG ai fini del superamento del tasso usura, ciò non di meno il CTU con argomentazione precisa e puntuale ha concluso nel senso che non si manifesta il superamento del tasso soglia stabilito dal MEF con il D.M. del 17.03.2005 da parte del TAN, del TAEG e del tasso moratorio.
Invero, il TEGM per la categoria di operazione “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre Euro 5.000,00” (categoria di riferimento afferente al caso di specie, giacché il D.M. di riferimento indica proprio i finanziamenti riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950, assimilabili con quelli con delega di pagamento) per il periodo di sottoscrizione del contratto (II trimestre 2005) è pari al 11,86%; il tasso soglia è pari, invece, al 17,79%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale pattuito (comprensivo degli oneri assicurativi, come ricalcolato dal ctu) pari a 12,42%.
Il contratto in oggetto veniva concluso successivamente all'entrata in vigore del D.M.
25.03.2003 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori (nella misura di 2,1 punti percentuali) e pertanto, secondo le indicazioni della più autorevole e
5 recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 19597/2020) il confronto ai fini dell'usurarietà del tasso di mora pattuito, va effettuato rispetto al tasso soglia calcolato, tenendo conto di tale maggiorazione (TAEG +2,1% aumentato della metà).
Non essendo risultato superato il tasso soglia da parte di nessun tasso pattuito deve escludersi che il contratto di specie sia connotato da usurarietà.
Con riferimento, infine, all'eccepita difformità tra TAEG concordato e TAEG applicato pure riscontrato dal CTU nelle sue conclusioni occorre tenere presente che nel caso di specie viene in rilievo un credito al consumo stipulato in data 5.04.2005 per un importo di euro 30.240,00, onde non può trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB relativa ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, in data successiva al 19.9.2010 ovvero alla entrata in vigore della nuova disciplina.
Quanto alla tutela prevista dall'art 124 TUB, nel testo vigente prima del 19.9.2010 , occorre rilevare che lo stesso non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del
TAEG, ed, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, e dunque a partire dal 2010, è stata espressamente prevista, per tutti contratti stipulati con il consumatore, e non solo per i contatti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta Pa indicazione del TAEG o , configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
In via generale, nei casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato, secondo l'orientamento al quale si intende aderire, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi sono pattuite in altre specifiche clausole.
6 Orbene, va disattesa la perizia versata agli atti nella parte in cui il ctu, come da incarico integrativo, ha ricalcolato il saldo con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 125 bis
T.U.B., disposizione normativa che, si ripete, non è suscettibile di applicazione al caso di specie.
In conclusione, considerato che non risultano clausole nulle e stante la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento, lista dei movimenti contabili e certificato ex art. 50 TUB), a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opposta.
Quanto alle spese della ctu, esse sono poste a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4081/2021 emesso, in data 21.05.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di , che Parte_1 diviene esecutivo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 opposta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali, nonché al pagamento delle spese di ctu come liquidate in corso di causa .
Napoli, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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