Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1040/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
( p.i.: ), con l'Avv. Maurizio Forconi;
Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
contro
( p.i.: ), con l'Avv. Guglielmo Controparte_1 P.IVA_2
Borgiani;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La conveniva in giudizio la , per Parte_1 Controparte_2
chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attrice, -accertare e dichiarare la
responsabilità per inadempimento di in relazione al Controparte_2
contratto di appalto per la installazione dell'impianto fotovoltaico di kwp 812,25 di proprietà
della stipulato il 18.5.2010 per aver danneggiato e poi non Parte_1
1
Monte Urano il 28.4.2017- i residui di n. 18 pannelli fotovoltaici acquistati da Parte_1
e affidati alla ditta convenuta per la loro installazione e per l'effetto -condannare la
[...]
Cont predetta , in persona del legale rapp.te, al risarcimento Controparte_2
dei danni, pari ad euro 8.489,48, subiti dalla in ragioni e degli esborsi Parte_1
affrontati quale committente per le sanzioni e le spese derivanti dal mancato corretto smaltimento
e in conseguenza di ciò, -accertare e dichiarare che il credito per danni sopra indicato deve
essere integralmente compensato con il credito residuo di euro 8.489,48 vantato da CP_2
in virtù della scrittura privata intercorsa tra le parti il 26.12.16. -Accertare e
[...]
dichiarare, inoltre, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_2
in relazione al contratto di fornitura e posa in opera di inverter per impianto fotovoltaico di
[...]
proprietà della di cui alla fattura 256/11 per avere rifiutato di fornire Parte_1
al CTU Ing. nella causa n. 100036/2012 R.G. Tribunale Macerata-come dovuto per legge Per_1
ex art. 194 c.p.c. e per buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c.- la documentazione richiesta al
fine di verificare la congruità della somma pagata da per la predetta Parte_1
Cont fornitura dell'inverter marca Schneider di cui alla detta fattura n. 256/11 con conseguente
mancato integrale rimborso da parte del Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 434/19, del
Cont danno subito;
- per l'effetto di tutto quanto sopra accertato, condannare la predetta di
[...]
, in persona del legale rapp.te, al risarcimento dei danni subiti, per le Controparte_2
voci di danno sopra descritte, dalla quantificabili in euro 41.003,76 o Parte_1
nella residua minor somma di euro 32.514,34 laddove venga accolta la domanda di
Cont compensazione parziale con il credito vantato da pari ad euro 8.489,48 o, comunque, in
quella diversa somma che risulterà di giustizia, nei limiti di competenza del giudice adito. Con gli
interessi dal verificarsi dei danni al saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio”.
Sosteneva parte attrice :
Cont 1) l'omesso corretto smaltimento, da parte della dei pannelli fotovoltaici danneggiati e sostituiti in occasione dell'intervento di installazione, presso la sede della Parte_1
2 dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 812,25 Kwp, da cui sarebbe derivato un danno all'attrice di € 6.500,00 per sanzione amministrativa, € 989,42 per spese di smaltimento, oltre ad € 1.000,00 per compensi legali;
Cont 2) l'omessa consegna, da parte della , della fattura di acquisto dell'inverter fornito dalla stessa alla richiesta dal CTU nell'ambito della causa civile n. Parte_1
100036/12 R.G. del Tribunale di Macerata, promossa dalla nei Parte_1
confronti dall' da cui sarebbe derivato un danno all'attrice di € Controparte_3
32.514,34, a titolo di differenza tra quanto dalla stessa richiesto e quanto, invece, riconosciuto all'esito della medesima causa civile.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dalla attrice perché infondato in fatto e diritto e chiedeva “…- in via preliminare,
dichiarare la tempestività della presente costituzione in giudizio, con gli effetti che ne
conseguono e, se del caso, anche mediante rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 co. 2
c.p.c.; - nel merito, rigettare le domande avversarie per i motivi esposti in narrativa;
- in via
riconvenzionale, accertato che la è creditrice nei Controparte_2
confronti della dell'importo di € 8.351,00, quale residuo portato Parte_1
dalla scrittura privata siglata in data 21.12.2016, condannare la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della Controparte_2
somma di € 8.351,00, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo, ovvero della diversa
maggiore o minore somma accertata del corso della procedura e ritenuta di Giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, ammessi ed assunti, con limitazioni i mezzi istruttori richiesti, tentata inutilmente la transazione con emissione di ordinanza ex art. 185 bis cpc, alla udienza del 09/09/24 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate alla medesima udienza.
3 La domanda attorea appare solo in parte fondata ed in tale limite va accolta.
Quanto alla pretesa della attrice di sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni,
pari ad euro 8.489,48, asseritamente subiti dalla in ragione degli esborsi Parte_1
affrontati quale committente per le sanzioni e le spese derivanti, a seguito del verbale di accertamento n. 49 emesso in data 28/04/17 dalla Polizia Municipale di Monte Urano nei confronti della attrice medesima, per il mancato corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici
Cont danneggiati da dipendenti nel corso dei lavori di cui al contratto di appalto di installazione di impianto fotovoltaico stipulato tra le parti il 18/5/2010 ( doc.1), nello specifico € 6500,00 per sanzione amministrativa ( doc.5 ), € 989,42 per spese smaltimento ( doc 8) ed € 1000,00 per compensi legali ( doc. 7), deve rilevarsi che la circostanza del danneggiamento da parte dei
Cont dipendenti , dei pannelli acquistati dalla per l'esecuzione dell'impianto Parte_1
fotovoltaico, non risulta contestata in atti : infatti, come emerge in atti, accadeva che un
Cont dipendente nel corso del lavoro di installazione dei pannelli cadeva sui pannelli,
danneggiandone irreparabilmente diciotto. I pannelli danneggiati venivano asportati dalla convenuta dopo lo smantellamento del cantiere per essere smaltiti. Diversi anni dopo il sig.
, nella sua qualità di legale rapp.te, riceveva dalla Polizia Municipale del CP_4
Comune di Monte Urano il verbale di prescrizioni n. 49 del 28.04.17 con il quale si contestava alla che in data 25.05.16 erano stati rinvenuti sul ciglio della strada in Parte_1
Viale del Lavoro di Monte Urano i resti di n. 18 pannelli fotovoltaici senza carcassa metallica e sulla scorta di quanto comunicato dal GSE alla Polizia Municipale i resti dei pannelli erano risultati associati proprio all'impianto fotovoltaico id. 235954 con potenza kw 812.25,
Cont installato a Morrovalle, Via Michelangelo 132, appaltato alla e intestato alla
Parte_1
Orbene, essendo la rottura dei pannelli avvenuta nel corso dell'esecuzione del contratto di
Cont appalto tra le parti di tale danno deve rispondere la quale appaltatrice, così come dello smaltimento dei pannelli dalla stessa danneggiati. Tuttavia, all'evidenza i resti dei pannelli non venivano correttamente smaltiti dalla convenuta, perché venivano rinvenuti abbandonati
4 sul ciglio della strada nel Comune di Monte Urano e identificati con certezza dalla Polizia
Cont Municipale come provenienti dall'impianto fotovoltaico installato dalla presso la
Parte_1
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Nell'ipotesi di esecuzione di lavori
attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che – per la natura del rapporto
contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera
o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio
rischio dell'intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto;
da ciò
ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi
connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione
contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo
svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto” (Cass.
Pen., Sez. III n. 223 del 09/01/2018 Sentenza n.223).
Le prove orali svolte hanno dimostrato che nel corso dei lavori non vi è stata alcuna ingerenza da parte della nello svolgimento dell'appalto ed anzi il teste Parte_1 Tes_1
Cont
ha raccontato di aver espressamente intimato alla di provvedere allo smaltimento
[...]
dei pannelli rotti ( cap. 5 "Si è vero, ho provveduto io stesso a sollecitare allo CP_2
smaltimento dei pannelli rotti" cfr. verbale udienza del 29.03.22. Circostanza confermata anche dal teste all'udienza del 31.05.22) Testimone_2
Dunque, è l'appaltatore, in quanto titolare di un'obbligazione alla quale provvede con piena autonomia gestionale, a doversi qualificare come produttore dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dell'opera e, come tale, è anche il diretto responsabile del loro corretto smaltimento, ma nel caso non vi ha provveduto in modo regolare, abbandonandoli invece lungo il ciglio della strada in Monte Urano ove venivano rinvenuti dalla Polizia Municipale, a ciò conseguendo l'emissione del verbale di accertamento e l'applicazione della sanzione amministrativa che, nonostante la comunicazione specifica inoltrata a mezzo pec dal legale
5 Cont della in data 31/7/17 alla , non determinava quest'ultima al pagamento, cui Parte_1
dunque provvedeva la anche per evitare l'aumento della sanzione conseguente Parte_1
all'omesso pagamento nel termine previsto.
Cont Va pertanto riconosciuta in capo alla la responsabilità del danneggiamento dei 18
pannelli fotovoltaici e l'onere del loro smaltimento, quindi non avendovi come detto provveduto, la predetta va condannata a corrispondere a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. in favore della le somme da questa corrisposte in conseguenza Parte_1
Cont dell'inadempimento della e pari all'importo dalla versato per Parte_1
sanzione amministrativa, nonché all'importo del costo di smaltimento e per spese legali di intervento, come provate documentalmente in atti, pari complessivamente ad € 8.489,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Conseguentemente, va anche accolta la richiesta attorea di integrale compensazione di tale importo con il credito residuo di euro 8.351,00, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo, vantato da nei confronti della Controparte_2
e da questa pacificamente riconosciuto quale proprio debito, in virtù della Parte_1
scrittura privata intercorsa tra le parti del 26.12.16 (doc. n.14 di parte attrice), di cui con la domanda riconvenzionale parte convenuta ha chiesto specifica condanna nei confronti della attrice, che va dunque accolta.
Quanto alla ulteriore domanda attorea di risarcimento danni per € 32.514,34 asseritamente
Cont conseguente alla omessa consegna da parte di al CTU Ing. della fattura di acquisto Per_1
dell'inverter fornito dalla stessa alla e da quest'ultima venduto alla Parte_1 Controparte_5
di cui alla causa civile n. 100036/12 RG Trib. di Macerata promossa dalla attrice nei
[...]
confronti della deve rilevarsi che lo stesso CTU Ing. a pg 26 della propria CP_3 Per_1
relazione ha affermato l'inutilità ai fini della redazione della perizia della fattura medesima,
quando contrastando le osservazioni del CTP della che sosteneva che per una Parte_1
corretta stima dei danni il CTU avrebbe dovuto riferirsi alla documentazione fiscale che accompagnò la vendita dell'inverter oggetto di vertenza, evidenziava che "il quesito posto dal
Giudice chiede di determinare se i costi ed i danni rappresentati in atti siano congrui e non di
6 ricostruire la catena commerciale ed i relativi margini di contribuzione riguardanti la singola
specifica vendita dell'inverter oggetto di vertenza. La congruità dei costi deve essere accertata
tenendo conto della tipologia della catena di fornitura che la vendita ha seguito, ma non certo dei
margini contributivi applicati in occasione della specifica vendita oggetto di vertenza, altrimenti
si ridurrebbe ad una verifica contabile, e non di congruità come richiesto dal Giudice" ( doc.10
parte attrice). Dunque, le valutazioni del CTU Ing. non venivano assolutamente inficiate Per_1
Cont dalla omessa consegna della fattura in questione da parte della alla quale quindi non può in tal caso attribuirsi alcuna responsabilità ed alcuna conseguente condanna al risarcimento del danno.
Pertanto, la domanda di risarcimento danni per € 32.514,34 avanzata dalla nei Parte_1
Cont confronti della va respinta.
Spese di lite compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie parzialmente la domanda promossa dalla nei Parte_1
confronti della e per l'effetto condanna quest'ultima al Controparte_2
pagamento in favore della attrice della somma complessiva di € 8.489,48, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta nei Controparte_6
confronti della attrice e per l'effetto condanna la al Parte_1
Cont pagamento in favore della della somma di € 8.351,00, oltre Controparte_2
interessi legali dal dovuto al saldo.
Compensa tra le parti le rispettive partite di dare ed avere di cui sopra.
Spese di lite compensate.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 08/06/2025 .
Il giudice on. Dott. Barbara Silenzi
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