Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 502 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Scioglimento
matrimonio
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marta Dell'Unto Giudice
Cristina Cavaciocchi GOP nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 502 /2025 R.G. promosso da
, elettivamente domiciliato/a presso Parte_1 C.F._1 lo Studio dell'Avv.FABBRI LUCIA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON
, , elettivamente domiciliata e Controparte_1 C.F._2 rappresentata come sopra
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: il 5/3/2025 ha espresso parere favorevole.
Ricorrenti: “Voglia il Tribunale di Siena, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in IASI (Romania) in data 20/04/2004, in regime di comunione dei beni dei beni ( atto di matrimonio n° 1942 del 04/09/2002, serie CD nr. 317015).
La figlia manterrà la propria residenza attuale insieme al padre, con il quale continuerà
a vivere e presso il quale rimarrà collocata stabilmente e i ricorrenti, limitatamente alle decisioni ordinarie potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di
Pagina 1
Il Sig. rimarrà a vivere nella casa assegnata dal Comune di Parte_1
Pienza, sita in via Sant'Andrea 5 insieme alla figlia che continuerà ad abitare stabilmente con lui;
La RA ha lasciato l'abitazione e fissato altrove la Controparte_1 propria residenza e ha già asportato dalla stessa i propri effetti personali.
Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento di tutte le Parte_1 spese ordinarie e di tutte le utenze relative al suddetto immobile.
La RA potrà vedere la figlia e frequentarla con la Controparte_1 massima libertà e flessibilità non intendendo il padre frapporre ostacolo alcuno ma in ogni caso i coniugi concordano sul fatto che ella potrà tenere con sé Persona_1 nelle seguenti occasioni:
- a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
- per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie (comprendenti il giorno di
Natale)
e pasquali (comprendenti il giorno di Pasqua), ad anni alterni, a partire dal Natale 2024;
- la madre frequenterà, come detto, la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni e la volontà di quest'ultima ma non potrà portarla all'estero senza il previo consenso del padre e per un periodo limitato e da comunicargli preventivamente.
Anche il padre dovrà comunicare alla madre modalità e tempi di eventuali viaggi all'estero della minore.
La RA provvederà a corrispondere al signor Controparte_1 [...] quale contributo per il mantenimento della figlia, l'importo di €. Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 25 di ogni mese. Tale importo verrà annualmente rivalutato in base agli indici Istat e corrisposto tramite bonifico bancario su c/c intestato al Sig. La RA Parte_1 [...]
provvederà, altresì, a rimborsare al Sig. Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie e necessarie effettuate per la figlia.
L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dal Sig Parte_1
[...]
I coniugi non hanno alcun bene mobile o immobile in comune, tranne l'auto Fiat, tipo
Punto, targata DB129BR, immatricolata nel 2006, intestata al Sig. Parte_1 che a lui rimarrà in utilizzo esclusivo, rinunciando espressamente la
[...]
RA
[...]
ad ogni diritto sulla stessa. I ricorrenti sono autonomi e rinunciano Controparte_1 al reciproco mantenimento.
Poiché a seguito del matrimonio la RA ha assunto il cognome Controparte_1 del marito secondo la legge all'epoca vigente in Romania, i coniugi concordano che essa possa mantenerlo.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato, con il presente ricorso, i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
Pagina 2 Entrambi i coniugi prestano vicendevole consenso ed assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/ o di altro documento valido per l'espatrio.”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuto che sebbene la domanda riguardi due coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, debba essere innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento del Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003 "relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale", che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come l'art. 32 della legge 31-5-1995 n. 218), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli arti.
3-5 del Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29 n. 68, nel procedimento C-68107, v. , ove à precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 "si Parte_2 Parte_3 applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri", in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza); osservato che nella fattispecie, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento) va affermata a norma dell'art. 3, 1° comma, lett. a), del citato Regolamento CE n. 2201/2003, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare, tra le varie ipotesi, individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova "la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda"; escluso rilievo alla mancata prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero ex art. 19 DPR. 396/2000; osservato che ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013); in effetti, la disposizione sopra ricordata implica la facoltà di trascrivere l'atto formatosi all'estero;
ritenuto che
l'unica conseguenza, da sottolineare in questa sede, è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di stato civile giacché manca appunto la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 nonché 102 e ss. del DPR. sopra menzionato;
rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso;
rilevato anche a seguito dell'inutilità del tentativo di conciliazione che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio in Romania il 20 aprile 2004 ;
Pagina 3 rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
rilevato che sono decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio è nata il [...] la figlia rispetto alla Persona_1 quale le condizioni pattuite non risultano contrarie a norme imperative di legge;
rilevato che il p.m. ha concluso per l'accoglimento del ricorso ritenuto che nulla debba disporsi sulle spese processuali , trattandosi di comune domanda;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio alle condizioni comuni suddette.
Così deciso oggi in Siena, 19/03/2025
Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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