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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. GI Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 440 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso e nello studio degli Avv.ti GI Emanuele Greco e Serena Gatto, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
22.4.2021
ricorrente
CONTRO
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata CP_1 in Palermo, via Franz Lehar n. 8, presso e nello studio dell'Avv.
Alessandra Moscato, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3.10.2024 resistente
E CON L'INTERVENTO
1 del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 10 febbraio 2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con ricorso regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la coniuge CP_1
esponendo di aver contratto matrimonio con la medesima in
[...]
Palermo in data 10 novembre 2010 e che dalla loro unione era nato il figlio GI (nato a [...] il [...]).
Esponeva il ricorrente che l'unione matrimoniale era immediatamente naufragata dopo la nascita di GI a causa dell'atteggiamento ostile e aggressivo assunto dalla resistente nei confronti del coniuge e della di lui madre, che aveva reso la convivenza intollerabile determinando la separazione di fatto tra i coniugi.
Precisando di essere impiegato presso un'azienda di conservazione di prodotti ittici e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.100,00, si dichiarava disponibile a versare la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore GI, già di fatto versata alla resistente sin da epoca anteriore all'instaurazione del procedimento.
Rappresentava, altresì, che la moglie esercitava l'attività lavorativa di estetista e che si era trasferita a Palermo senza dare più alcuna notizia di sé
e impedendo al ricorrente di incontrare il figlio minore GI.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunziata la separazione dalla moglie, disponendo l'affidamento condiviso del figlio GI, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita;
chiedeva, altresì, che fosse posto a suo carico il
2 versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla CP_1 domanda di separazione, contestando, tuttavia, le domande relative all'affidamento condiviso e alla misura del mantenimento per il figlio minore GI.
Premesso che il figlio minore fosse affetto da iperattività ADHD e da disturbo del linguaggio, disturbo dell'apprendimento e disturbo di coordinazione motoria, per i quali era costantemente seguito dal centro di Bagheria, rappresentava che, a tutela del figlio minore, su CP_2 segnalazione dei carabinieri all'esito di una lite con la suocera in cui era rimasto coinvolto anche il minore, avvenuta nell'ottobre 2019 nei pressi di un supermercato di Bagheria, e per la quale aveva presentato denuncia querela nei confronti della stessa, era stato instaurato un procedimento innanzi al Tribunale dei Minori di Palermo, che aveva incaricato il monitoraggio del nucleo familiare ad opera del Consultorio e dei Servizi
Sociali competenti a causa dell'elevata conflittualità esistente tra gli stessi.
Deducendo l'elevata conflittualità padre-figlio, ne chiedeva, pertanto,
l'affidamento esclusivo.
Quanto al contributo al mantenimento, rappresentava che il marito, dipendente di un'azienda di conserve ittiche, percepiva uno stipendio mensile medio di circa € 1.600,00, e che la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio GI fosse del tutto insufficiente, tenuto conto delle problematiche di salute e delle esigenze dello stesso.
Esponendo di essere inoccupata e impossibilitata al lavoro, occupandosi in via esclusiva del figlio minore, chiedeva, pertanto, che l'attore venisse gravato dell'obbligo di versare un contributo al mantenimento mensile di € 800,00, di cui € 500,00 per il mantenimento
3 del figlio GI, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed € 300,00 per il mantenimento della stessa.
Associandosi alla domanda di separazione, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio GI e solo in subordine l'affidamento condiviso, con regolamentazione degli incontri padre-figlio presso lo Spazio Neutro.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del 22 settembre 2020, adottava i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso dell'unico figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e possibilità per il padre di incontrarlo presso lo Spazio Neutro del comune di Bagheria;
prevedeva, altresì, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente e in favore del figlio pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dello stesso;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione degli atti del procedimento instaurato dal
Tribunale per i Minori di Palermo a tutela del minore , Parte_1 incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti sia con riferimento alla residenza del minore che alla residenza del padre, incarico alla NPIA.
Dopo numerosi rinvii per consentire il deposito della relazione ai servizi incaricati, la causa, rigettate le istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 febbraio 2025, ove veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalle parti, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni delle parti, che dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una
4 comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3. Sull'affidamento dell'unico figlio minore GI e sull'obbligo del mantenimento
In ordine al regime di affidamento del minore GI (nato a
Palermo il 28.11.2011), oggi di anni 13, il Tribunale ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore GI, svolta dalla resistente.
Preliminarmente questo tribunale prende atto che con decreto n.
7165/2022 del 27 giugno 2022/20 luglio 2022 il Tribunale per i
Minorenni di Palermo ha disposto l'archiviazione dei procedimenti n.
1269/2019 V.G. e n. 1174/2021 V.G. instaurati a tutela di
[...] su ricorso del Pubblico Ministero, attribuendo alla madre, CP_3
odierna resistente, l'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale sul figlio in tutti i rapporti con le autorità sanitarie e scolastiche, con facoltà di stabilire la residenza del bambino presso di sé ed ottenere i documenti di identità; e autorizzando il padre odierno ricorrente, , nell'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1 residua, a ricevere le informazioni sul figlio dalla scuola e dalle autorità sanitarie ed esercitare la vigilanza sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio, con onere e prescrizione alla madre di informarlo di tutte le questioni relative al minore;
ha, altresì, disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Bagheria e di Casteldaccia, della NPIA e del Consultorio familiare, con onere di riferire a questo tribunale.
Ciò posto e preso atto dell'istruttoria svolta nel corso dell'odierno giudizio nonché degli esiti dell'istruttoria svolta nell'ambito dei procedimenti citati, svolti innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Palermo, si ritiene, tenuto conto, primariamente, della volontà in più
5 occasioni manifestata dal minore agli operatori dei servizi e del precipuo interesse dello stesso, nonché dell'elevata conflittualità esistente tra le parti, che sia opportuno prevedere l'affidamento esclusivo di GI alla madre.
Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, compendiando sinteticamente nel decreto di archiviazione sopra citato l'istruttoria svolta nell'ambito dei procedimenti instaurati a tutela del minore a far data dal 2019, ha dato atto che “Tuttavia, malgrado il prolungato intervento dei diversi operatori specializzati dei servizi incaricati (educatori della comunità , le due Parte_2
CP_ neuropsichiatre infantili dell , lo psicologo dello Spazio Neutro) intrapreso a partire da tale data (n.d.r. dal decreto del 26 aprile 2021 di attivazione degli incontri padre-figlio, emesso dallo stesso tribunale) e protrattosi per un anno,
GI, che sin da subito aveva manifestato la sua ambivalenza verso il padre, ha infine del tutto rifiutato di incontrarlo, recuperando, peraltro, da tale momento una condizione di relativa serenità” (cfr. pag. 8, decreto del Tribunale dei
Minorenni di Palermo del 27 giugno 2022 in atti).
Alle medesime conclusioni è giunta l'istruttoria svolta dal giudice istruttore nell'ambito dell'odierno giudizio di separazione.
I Servizi sociali del comune di Casteldaccia, ove GI si è trasferito insieme alla madre sin dall'estate del 2022, e i Servizi sociali del comune di Bagheria, ove risiede il padre del minore, incaricati di indagare sulle dinamiche familiari e sui rapporti tra i genitori e tra i genitori e il figlio, hanno confermato l'assenza di rapporti padre-figlio e il perdurante atteggiamento oppositivo del minore, che “mantiene con fermezza il suo rifiuto ad incontrarlo” (cfr. relazione dei Servizi Sociali, in atti).
La NPIA, pure incaricata da questo tribunale, dando atto dei progressi raggiunti dal minore, affetto da “Disturbo ipercinetico della condotta, turbe del comportamento, strabismo convergente alternante”, noto al servizio sin dal 2016 e costantemente seguito dall' di Bagheria e da psicologo privato, ha CP_2 accertato: “Esame neurologico nella norma, non si evidenziano segni di lato. In visita
6 mostra buona regolazione comportamentale, disponibilità all'ascolto e alla interazione, rispettando l'alternanza dei turni conversazionali, fornendo risposte pragmaticamente appropriate;
presenta buone capacità linguistico-espressive (lessico ricco e buona struttura morfo-sintattica) e un uso contestualmente corretto della comunicazione verbale. Ha narrato vissuti personali e familiari, riferisce che non voleva venire perché
“aveva paura di rispondere a domande sul padre”; GI afferma che in atto “sta bene così, sta alla grande, gli piace che a casa ha un clima sereno, non vuole parlare del padre”, continua dicendo che “non si ricorda quando ha visto l'ultima volta il padre, forse 2 anni fa”.” (relazione NPIA in atti).
Sulla scorta delle superiori considerazioni risulta evidente che il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse del minore sia l'affidamento esclusivo alla madre, con cui GI vive sin dalla separazione di fatto dei genitori, e che si è da sempre occupata della cura e dell'accudimento del figlio già di fatto in via esclusiva.
La ferma e chiara volontà del minore, il quale, peraltro, ha raggiunto un'età tale da autodeterminarsi consapevolmente, di non voler avere alcun rapporto con il padre (gli incontri con il quale, nell'ambito dello Spazio
Neutro attivato dal Tribunale per i Minori, gli hanno provocato gravi crisi manifestate da atti di violenza perpetrati nei confronti della madre e degli operatori delle comunità ospitanti: cfr. provvedimenti del Tribunale per i
Minori di Palermo in atti), è il risultato dell'elevata conflittualità esistente tra i genitori, sfociata nella condanna di alla pena della Parte_1 reclusione ad anni cinque di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato previsto e punito dall'art. 572 comma 2 e 4 c.p. perpetrato ai danni della moglie e del figlio minore (cfr. sentenza
Tribunale di Termini Imerese n. 79/2023 del 18.1.2023, in atti).
Ora, in disparte ogni valutazione in ordine all'accertata colpevolezza del ricorrente, riservata al giudice penale in grado d'appello, le condotte di cui al capo di imputazione e l'intervenuta condanna, seppur non definitiva, valutabili senz'altro da questo Collegio come argomenti di
7 prova, in uno all'accertata volontà del minore, depongono per l'affidamento esclusivo di GI alla madre.
Quanto alla regolamentazione del regime di incontri, ritiene il
Tribunale che gli stessi possano essere effettuati soltanto previa attivazione del Servizio di Spazio Neutro ad opera del padre e nel rispetto della volontà del minore,
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si rileva che, per quanto attiene all'obbligo di mantenimento di GI, affidato in via esclusiva alla madre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere un contributo al mantenimento in suo favore e a carico del padre pari a €
300,00 mensili.
Inoltre, deve essere dichiarato tenuto al pagamento del Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, previa esibizione di giustificativo di pagamento.
Nulla deve essere previsto in ordine all'assegno unico erogato dall' in favore del figlio, che deve essere integralmente percepito CP_5 dalla madre, genitore affidatario esclusivo.
4. Sul mantenimento di CP_1
Venendo all'esame della domanda formulata dalla resistente e diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
In altre parole, è necessario che il coniuge richiedente l'assegno risulti privo di adeguati redditi propri e sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi, considerando la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tenendo conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la
8 disponibilità della casa coniugale (Cassazione civile, sez. I, 03 ottobre
2005, n. 19291).
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, invero, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è, quindi, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr., da ultimo, Cass. n.
34728/2023).
Orbene, tanto premesso, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla resistente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
9 Invero, la stessa ha allegato di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito da lavoro, di percepire il reddito di inclusione e di dedicarsi integralmente all'accudimento del figlio minore, come pure riferito ai servizi sociali.
, invece svolge regolare attività lavorativa presso Parte_1 un'azienda di conserve ittiche di Bagheria, e percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00 circa (cfr. CUD relativo all'anno 2020 prodotto da parte ricorrente).
Si ritiene, quindi, equo, prevedere un assegno di mantenimento in favore di pari a € 100,00 mensili. CP_1
5. Le spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti, incluse le spese relative al procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, nella misura della metà.
La restante metà deve essere posta a carico del ricorrente, e, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi a tutte le fasi, va liquidata nella misura di € 1.900,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, data l'ammissione anticipata della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
◦ Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Palermo il 10.2.1982, e nata a [...] l'[...]; CP_1
◦ Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia,
GI (nato il [...]) alla madre CP_1
10 ◦ Dispone che il padre, , possa incontrare il figlio solo Parte_1 previa attivazione del Servizio di Spazio Neutro e nel rispetto della sua volontà;
◦ pone a carico di l'obbligo di versare alla resistente, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore GI, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
◦ dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute in favore del figlio;
◦ pone a carico di l'obbligo di versare alla resistente, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
◦ compensa le spese di lite sostenute dalle parti nella misura della metà;
◦ condanna al pagamento della restante metà delle Parte_1 spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente nella misura di € 1.900,00, e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore GI Rini
Rossana Musumeci
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