Art. 1. (Istituzione delle Corti di assise).
In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.
In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.