Articolo 1 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 2
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22 maggio 1951
Art. 1. (Istituzione delle Corti di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
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