Articolo 69 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 68Articolo 70
Versione
6 maggio 1952
Art. 69.
(Rinforzo degli ormeggi)


Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facolta' di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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