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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 69.
(Rinforzo degli ormeggi)
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facolta' di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
(Rinforzo degli ormeggi)
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facolta' di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
Commentari • 15
- 1. Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016Autorità nazionale anticorruzione · 1 gennaio 2016 · 39.485558
[…] Articolo 30 - Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione 24 […] OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 15/11/1988, n. 1034Provvedimento: […] Per quanto riguarda gli articoli del codice della navigazione, la EG RD, osservando che tali articoli si riferiscono tanto alla navigazione marittima quanto a quella interna e che la previsione della competenza degli uffici provinciali della motorizzazione civile, in luogo di quella delle capitanerie di porto, […] Viceversa, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, l'art. 1227 cod. nav., non può essere iscritto fra gli articoli che disciplinano sanzioni applicabili esclusivamente ad attività riservate alla competenza statale. […] b) art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, […]Leggi di più...
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- sent. 1034/88 b. legge penale·
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- sent. 1034/88 a. legge penale·
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