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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5444/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5444/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
DAVID ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 16 dicembre 2024.
pagina1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, proponendo ricorso per separazione giudiziale in relazione al matrimonio che la stessa ha dedotto di avere contratto con il SI. in Controparte_1 data 06/09/1992, in TO OM, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune, anno 1992, numero 1, parte II, serie A. Ha esposto la ricorrente:
- Che gli sposi scelsero il regime della separazione dei beni.
- Che dalla loro unione nasceva a Roma il 03.11.1994 la figlia Persona_1 oggi maggiorenne, nasceva altresì in Roma il 21.07.1998 il figlio Controparte_2 anche lui oggi maggiorenne.
- Che il predetto matrimonio per alcuni anni ha avuto un corso felice degradando con il passare del tempo poiché caratterizzato da continue denigrazioni, mancanze di rispetto, incuria, disinteresse e tradimenti da parte del marito SI. ; Controparte_1
- Che, in particolare, l'affectio maritalis tracollava vertiginosamente durante il corso dell'anno 2009, anno in cui la SI.ra veniva a conoscenza di Parte_1 una relazione sentimentale extraconiugale, intrapresa dal marito con altra donna segnatamente con la SI.ra . Persona_2
- Che la relazione extraconiugale veniva allo scoperto poiché la SI.ra _2 dava alla luce il piccolo il quale in seguito a vicissitudini processuali veniva Per_3 riconosciuto come figlio naturale dal SI. . Controparte_1
- A distanza di circa 2 anni e mezzo dalla nascita del figlio, il SI. _1
, iniziava a portare il minore presso l'abitazione coniugale ove risiedeva e
[...] risiede tuttora con la SI.ra ovviamente senza mai curarsi della Parte_1 sfera sentimentale della moglie la quale veniva obbligata a subire questa situazione, provocando nella stessa un forte stress psicofisico;
- Che i due coniugi, già nell'anno 2001, avevano acquistato un immobile sito in TO OM (RM) alla Via XV Novembre n. 22; già via dei Villini 19 già via del Littorio;
- Che l'immobile era stato acquistato quale residenza per il nucleo familiare e che nelle more della futura ristrutturazione, la famiglia viveva ospite presso la casa della sorella della SI.ra ; Parte_1
- Che come detto tale immobile era solo parzialmente abitabile e necessitava quindi di una ristrutturazione complessiva prima di poter procedere al trasferimento della famiglia presso lo stesso.
- Che pertanto i coniugi e presentavano i progetti e le Parte_1 _1 domande per la ristrutturazione al Comune di TO OM, ma per lungaggini burocratiche tale ristrutturazione si è protratta per lungo tempo, impedendo di fatto alla famiglia di trasferirsi nell'immobile di loro proprietà;
- La SI.ra intanto era costretta a vivere ospite a casa della sorella Parte_1 sempre in TO OM. CP_3
pagina2 di 7 - Che, il trovatosi nella condizione di dover far fronte ad altra famiglia, _1 anche in questo caso del tutto arbitrariamente e senza informare la moglie e Pt_1 come al solito incurante dei sui sentimenti, permetteva alla ed al figlio minore _2
di andare a vivere nella predetta unità abitativa, di proprietà del e Per_3 _1 della a far data dal febbraio del 2013; Parte_1
- Che tale situazione determinava un forte turbamento nella SI.ra Parte_1 la quale non solo non veniva informata di questi fatti ma si accorgeva, del tutto casualmente, che la casa di sua proprietà anziché essere vuota ed in attesa di ristrutturazione era vissuta da altri, in particolar modo, dall'amante del marito.
- Che, successivamente, Il giorno 2 maggio del 2015 il SI. _1 abbandonava la moglie ed i figli per trasferirsi unitamente alla nuova compagna presso l'abitazione acquistata con la moglie.
- A questo punto i coniugi hanno vissuto comunque separati dal 2015 sino al 2017, quando nel mese di dicembre, la SI.ra riusciva a trasferirsi nella Parte_1 dependance della casa di via XV novembre abitazione questa ancora “occupata” dalla nuova compagna e dal nuovo figlio del _1
- Seguiva un periodo veramente difficile per la SI.ra la quale fu Parte_1 addirittura aggredita dalla SI.ra , costringendola a rivolgersi all'Autorità per _2 tutelarsi mediante denunce - querele, poi nel corso del tempo rimesse ed accettate;
- Che, solo nel mese di marzo del 2018 dopo innumerevoli vicissitudini la SI.ra riusciva a riprendere possesso della sua abitazione e contestualmente il Parte_1
che sembrava, pentito ed intenzionato a riprendere il rapporto con la _1 propria moglie, riprendeva la convivenza con la stessa;
- Purtroppo appena ripresa la convivenza tra i coniugi, il comportamento del non è cambiato ed è stato caratterizzato sia dal disprezzo nei confronti della _1 moglie, vessata e maltrattata verbalmente, sia dalla incuria e disinteresse alle eSIenze familiari, infatti nessuna somma è stata mai messa a disposizione dal alla moglie nemmeno per il sostentamento alimentare. _1
- Sin dall'inizio della nuova convivenza come sopra descritta la SI.ra
[...]
suo malgrado è stata costretta a chiedere prestiti ad amici e parenti, a Pt_1 cercare di sbarcare il lunario con lavori saltuari e precari al fine di acquistare beni di prima necessità per sé e per i suoi figli;
- La SI.ra ormai frustrata e provata per gli eventi subiti nel Parte_1 passato, anche in seguito ai comportamenti vessatori perpetrati dal marito, così come costretta anche dalla precaria condizione economica, nel corso dell'anno 2019, precisamente nel mese di giugno accettò il ricovero presso il reparto psichiatrico SPDC di Tivoli;
- La SI.ra ad oggi risulta ancora in cura presso il CSM di Tivoli;
Parte_1
- Che tali fatti oltre ad arrecare grave pregiudizio alla salute psicofisica della SI.ra e a quella dei figli all'epoca con ella conviventi, hanno reso Parte_1 intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- Che il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione legale.
- Che la casa coniugale sita in TO OM (RM) alla Via XV Novembre è di proprietà al 50% tra i coniugi;
pagina3 di 7 - Che la SI.ra è attualmente disoccupata, e considerato il grave Parte_1 stato di salute psico fisica, anche in fase di accertamento INPS per il riconoscimento dell'invalidità civile, la stessa non è in grado di lavorare;
- Il SI. risulta attualmente dipendente con mansioni di autista Controparte_1 presso la società ATAC S.P.A. e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 – 1.700,00 netta. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al SI. ; Controparte_1
2. Assegnare la casa coniugale sita in TO OM (RM) alla Via XV Novembre n. 22 alla SI.ra ; Parte_1
3. Porre a carico di un assegno mensile di € 850,00 Controparte_1
(ottocentocinquanta,00) a titolo di mantenimento in favore del coniuge SI.ra
[...]
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT o quella maggiore e Parte_1 minore che L'ill.mo Giudice riterrà opportuna anche tenendo conto della situazione di disparità economica tra i coniugi nonché dell'impossibilità attuale della SI.ra
[...]
di reperire un'occupazione stabile;
Parte_1
4. Riconoscere il diritto della SI.ra alla quota pari al 40% e/o Parte_1 come per legge, del TFR maturato dal SI. in costanza di matrimonio Controparte_1
e, per l'effetto, ordinare al SI. e/o al terzo datore di lavoro ATAC Controparte_1 spa e/o all'ente gestore/erogatore del TFR, la liquidazione della predetta quota, non appena liquida ed eSIibile, direttamente in favore della SI.ra Parte_1 stessa.
5. Con riserva di meglio argomentare, articolare e produrre i mezzi istruttori a seguito delle avverse difese ed in mancanza di accordo giudiziale.
6. Sempre con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”. Il resistente, pur regolarmente evocato, non si è costituito nel giudizio. Con ordinanza in data 12 febbraio 2023 il Presidente ha così disposto in via provvisoria ed urgente: (..) “rilevato che si controverte essenzialmente, per quel che rileva nella presente fase presidenziale, sul contributo al mantenimento in favore della ricorrente a carico del coniuge ex art. 156 c.c., nonché sull'assegnazione della casa coniugale;
- premesso, quanto alla domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017);
- osservato che nella fattispecie la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata dall' anno 2011 a seguito del licenziamento per superamento del periodo di comporto e di non aver più lavorato a causa delle proprie condizioni di salute (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in data 1.6.2022 e
pagina4 di 7 dichiarazioni rese all'udienza presidenziale), mentre il coniuge, dipendente ATAC dal 2022 in pensione, ha un reddito pari ad euro 1600/1700,00 circa al mese;
- ritenuto che allo stato, salva ogni ulteriore valutazione all'esito dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione nel corso del giudizio, vada riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione del contributo al mantenimento a carico del coniuge, in ragione del suo stato di disoccupazione e delle condizioni di salute, quantificabile nella misura di euro 450,00 tenuto conto del reddito del resistente, della durata ventennale del vincolo coniugale, della necessità della ricorrente di reperire un'abitazione, in assenza peraltro di elementi di segno contrario portati all'attenzione del decidente dal resistente che non si è costituito né è comparso all'udienza presidenziale;
- ritenuto che, viceversa, vada rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, avendo la ricorrente dedotto che i figli nati dall'unione coniugale sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- precisato infatti che l'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'articolo 337 sexies c.c., è subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- ritenuto, pertanto, che le questioni in ordine all'abitazione oggetto di comproprietà vadano risolte in base alle norme sulla comunione;
- ritenuto opportuno, al fine di consentire la verifica della regolarità del contraddittorio alla prima udienza innanzi al giudice istruttore, che la ricorrente produca certificato storico di residenza aggiornato del resistente
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente ordinanza” (…). All'udienza del 16 dicembre 2024 il Giudice istruttore ha dato atto della mancata comparizione del resistente per rendere l'interrogatorio formale. Ha inoltre assunto le testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2
Alla stessa udienza il difensore ha precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione va senz'altro accolta, essendo trascorsi diversi mesi a far tempo dal deposito del ricorso e dalla comparizione della ricorrente dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come rappresentato da parte ricorrente e confermato dal comportamento del resistente che non ha inteso costituirsi nel giudizio. Tali circostanze inducono a ritenere che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina5 di 7 Ciò premesso, deve rilevarsi che, ad avviso del Tribunale, debba trovare accoglimento la domanda della parte ricorrente intesa ad ottenere l'addebito della separazione al resistente Controparte_1
La ricorrente ha narrato che il proprio marito ha intrattenuto una relazione extra-coniugale, generando una figlia con un'altra donna con cui in seguito lo stesso è andato a convivere, presso la stessa abitazione familiare, mancando in modo evidente oltre al proprio dovere di fedeltà anche a quelli di coabitazione, contribuzione e di assistenza morale e materiale, facendo mancare qualsiasi contributo economico in favore dell'odierna ricorrente, costretta ad arrangiarsi e a barcamenarsi tra mille difficoltà pur di andare avanti, in quanto priva di redditi propri. La narrazione della ricorrente ha trovato piena conferma, oltre che nei documenti che attestano la frequentazione del Centro di salute mentale, al quale la stessa ha esposto di essersi dovuta rivolgere in seguito al trauma subito in conseguenza del comportamento del marito, nelle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse, le quali hanno confermato pienamente e in modo del tutto convergente quanto viene esposto nel ricorso introduttivo. Le dichiarazioni testimoniali sono apparse del tutto sincere e spontanee, tanto che la testimone Testimone_1 allorquando ha ripercorso innanzi al Giudice istruttore gli avvenimenti che hanno contrassegnato la rottura del rapporto coniugale, per il senso di commiserazione della ricorrente ha avuto una crisi di pianto. Il resistente, pur correttamente evocato nel giudizio, non ha inteso costituirsi per introdurre elementi di valutazione a sé favorevoli, ovvero opporre circostanze incompatibili con la narrazione contenuta nel ricorso introduttivo. Né lo stesso è comparso per rendere l'interrogatorio formale che gli era stato regolarmente deferito, finendo così per confermare ulteriormente quanto esposto dalla SI.ra
[...]
Pt_1
La separazione, in considerazione della manifesta violazione dei doveri matrimoniali, è dunque addebitata al resistente Controparte_1
Per il resto, quanto alle statuizioni di natura economica, meritano conferma le condizioni stabilite dall'ordinanza presidenziale in punto di assegno di mantenimento, le quali, sulla base delle allegazioni rese dalla sola parte costituita nel giudizio, realizzano un punto di equilibrio tra le rispettive posizioni reddituali delle parti, senza che siano stati introdotti nella fase di istruzione del giudizio ulteriori elementi potenzialmente rilevanti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte resistente. Le stesse sono liquidate in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e sono versate in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina6 di 7 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5444/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ), con C.F._1 Controparte_1 C.F._2 addebito a carico di quest'ultimo;
- conferma le statuizioni dell'ordinanza presidenziale;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte ricorrente, liquidate per compensi in euro 4.712,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%, con versamento in favore dello Stato;
- condanna ex art. 133 d.P.R. 115/2002 la parte resistente alla refusione in favore dello Stato delle spese anticipate o prenotate a debito;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di trascrizione del matrimonio (anno 1992, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TO OM, anno 1992, numero 1, parte II, serie A.).
Tivoli, 10 marzo 2025
il Presidente estensore
Michele Cappai
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5444/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
DAVID ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 16 dicembre 2024.
pagina1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, proponendo ricorso per separazione giudiziale in relazione al matrimonio che la stessa ha dedotto di avere contratto con il SI. in Controparte_1 data 06/09/1992, in TO OM, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune, anno 1992, numero 1, parte II, serie A. Ha esposto la ricorrente:
- Che gli sposi scelsero il regime della separazione dei beni.
- Che dalla loro unione nasceva a Roma il 03.11.1994 la figlia Persona_1 oggi maggiorenne, nasceva altresì in Roma il 21.07.1998 il figlio Controparte_2 anche lui oggi maggiorenne.
- Che il predetto matrimonio per alcuni anni ha avuto un corso felice degradando con il passare del tempo poiché caratterizzato da continue denigrazioni, mancanze di rispetto, incuria, disinteresse e tradimenti da parte del marito SI. ; Controparte_1
- Che, in particolare, l'affectio maritalis tracollava vertiginosamente durante il corso dell'anno 2009, anno in cui la SI.ra veniva a conoscenza di Parte_1 una relazione sentimentale extraconiugale, intrapresa dal marito con altra donna segnatamente con la SI.ra . Persona_2
- Che la relazione extraconiugale veniva allo scoperto poiché la SI.ra _2 dava alla luce il piccolo il quale in seguito a vicissitudini processuali veniva Per_3 riconosciuto come figlio naturale dal SI. . Controparte_1
- A distanza di circa 2 anni e mezzo dalla nascita del figlio, il SI. _1
, iniziava a portare il minore presso l'abitazione coniugale ove risiedeva e
[...] risiede tuttora con la SI.ra ovviamente senza mai curarsi della Parte_1 sfera sentimentale della moglie la quale veniva obbligata a subire questa situazione, provocando nella stessa un forte stress psicofisico;
- Che i due coniugi, già nell'anno 2001, avevano acquistato un immobile sito in TO OM (RM) alla Via XV Novembre n. 22; già via dei Villini 19 già via del Littorio;
- Che l'immobile era stato acquistato quale residenza per il nucleo familiare e che nelle more della futura ristrutturazione, la famiglia viveva ospite presso la casa della sorella della SI.ra ; Parte_1
- Che come detto tale immobile era solo parzialmente abitabile e necessitava quindi di una ristrutturazione complessiva prima di poter procedere al trasferimento della famiglia presso lo stesso.
- Che pertanto i coniugi e presentavano i progetti e le Parte_1 _1 domande per la ristrutturazione al Comune di TO OM, ma per lungaggini burocratiche tale ristrutturazione si è protratta per lungo tempo, impedendo di fatto alla famiglia di trasferirsi nell'immobile di loro proprietà;
- La SI.ra intanto era costretta a vivere ospite a casa della sorella Parte_1 sempre in TO OM. CP_3
pagina2 di 7 - Che, il trovatosi nella condizione di dover far fronte ad altra famiglia, _1 anche in questo caso del tutto arbitrariamente e senza informare la moglie e Pt_1 come al solito incurante dei sui sentimenti, permetteva alla ed al figlio minore _2
di andare a vivere nella predetta unità abitativa, di proprietà del e Per_3 _1 della a far data dal febbraio del 2013; Parte_1
- Che tale situazione determinava un forte turbamento nella SI.ra Parte_1 la quale non solo non veniva informata di questi fatti ma si accorgeva, del tutto casualmente, che la casa di sua proprietà anziché essere vuota ed in attesa di ristrutturazione era vissuta da altri, in particolar modo, dall'amante del marito.
- Che, successivamente, Il giorno 2 maggio del 2015 il SI. _1 abbandonava la moglie ed i figli per trasferirsi unitamente alla nuova compagna presso l'abitazione acquistata con la moglie.
- A questo punto i coniugi hanno vissuto comunque separati dal 2015 sino al 2017, quando nel mese di dicembre, la SI.ra riusciva a trasferirsi nella Parte_1 dependance della casa di via XV novembre abitazione questa ancora “occupata” dalla nuova compagna e dal nuovo figlio del _1
- Seguiva un periodo veramente difficile per la SI.ra la quale fu Parte_1 addirittura aggredita dalla SI.ra , costringendola a rivolgersi all'Autorità per _2 tutelarsi mediante denunce - querele, poi nel corso del tempo rimesse ed accettate;
- Che, solo nel mese di marzo del 2018 dopo innumerevoli vicissitudini la SI.ra riusciva a riprendere possesso della sua abitazione e contestualmente il Parte_1
che sembrava, pentito ed intenzionato a riprendere il rapporto con la _1 propria moglie, riprendeva la convivenza con la stessa;
- Purtroppo appena ripresa la convivenza tra i coniugi, il comportamento del non è cambiato ed è stato caratterizzato sia dal disprezzo nei confronti della _1 moglie, vessata e maltrattata verbalmente, sia dalla incuria e disinteresse alle eSIenze familiari, infatti nessuna somma è stata mai messa a disposizione dal alla moglie nemmeno per il sostentamento alimentare. _1
- Sin dall'inizio della nuova convivenza come sopra descritta la SI.ra
[...]
suo malgrado è stata costretta a chiedere prestiti ad amici e parenti, a Pt_1 cercare di sbarcare il lunario con lavori saltuari e precari al fine di acquistare beni di prima necessità per sé e per i suoi figli;
- La SI.ra ormai frustrata e provata per gli eventi subiti nel Parte_1 passato, anche in seguito ai comportamenti vessatori perpetrati dal marito, così come costretta anche dalla precaria condizione economica, nel corso dell'anno 2019, precisamente nel mese di giugno accettò il ricovero presso il reparto psichiatrico SPDC di Tivoli;
- La SI.ra ad oggi risulta ancora in cura presso il CSM di Tivoli;
Parte_1
- Che tali fatti oltre ad arrecare grave pregiudizio alla salute psicofisica della SI.ra e a quella dei figli all'epoca con ella conviventi, hanno reso Parte_1 intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- Che il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione legale.
- Che la casa coniugale sita in TO OM (RM) alla Via XV Novembre è di proprietà al 50% tra i coniugi;
pagina3 di 7 - Che la SI.ra è attualmente disoccupata, e considerato il grave Parte_1 stato di salute psico fisica, anche in fase di accertamento INPS per il riconoscimento dell'invalidità civile, la stessa non è in grado di lavorare;
- Il SI. risulta attualmente dipendente con mansioni di autista Controparte_1 presso la società ATAC S.P.A. e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 – 1.700,00 netta. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al SI. ; Controparte_1
2. Assegnare la casa coniugale sita in TO OM (RM) alla Via XV Novembre n. 22 alla SI.ra ; Parte_1
3. Porre a carico di un assegno mensile di € 850,00 Controparte_1
(ottocentocinquanta,00) a titolo di mantenimento in favore del coniuge SI.ra
[...]
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT o quella maggiore e Parte_1 minore che L'ill.mo Giudice riterrà opportuna anche tenendo conto della situazione di disparità economica tra i coniugi nonché dell'impossibilità attuale della SI.ra
[...]
di reperire un'occupazione stabile;
Parte_1
4. Riconoscere il diritto della SI.ra alla quota pari al 40% e/o Parte_1 come per legge, del TFR maturato dal SI. in costanza di matrimonio Controparte_1
e, per l'effetto, ordinare al SI. e/o al terzo datore di lavoro ATAC Controparte_1 spa e/o all'ente gestore/erogatore del TFR, la liquidazione della predetta quota, non appena liquida ed eSIibile, direttamente in favore della SI.ra Parte_1 stessa.
5. Con riserva di meglio argomentare, articolare e produrre i mezzi istruttori a seguito delle avverse difese ed in mancanza di accordo giudiziale.
6. Sempre con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”. Il resistente, pur regolarmente evocato, non si è costituito nel giudizio. Con ordinanza in data 12 febbraio 2023 il Presidente ha così disposto in via provvisoria ed urgente: (..) “rilevato che si controverte essenzialmente, per quel che rileva nella presente fase presidenziale, sul contributo al mantenimento in favore della ricorrente a carico del coniuge ex art. 156 c.c., nonché sull'assegnazione della casa coniugale;
- premesso, quanto alla domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017);
- osservato che nella fattispecie la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata dall' anno 2011 a seguito del licenziamento per superamento del periodo di comporto e di non aver più lavorato a causa delle proprie condizioni di salute (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in data 1.6.2022 e
pagina4 di 7 dichiarazioni rese all'udienza presidenziale), mentre il coniuge, dipendente ATAC dal 2022 in pensione, ha un reddito pari ad euro 1600/1700,00 circa al mese;
- ritenuto che allo stato, salva ogni ulteriore valutazione all'esito dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione nel corso del giudizio, vada riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione del contributo al mantenimento a carico del coniuge, in ragione del suo stato di disoccupazione e delle condizioni di salute, quantificabile nella misura di euro 450,00 tenuto conto del reddito del resistente, della durata ventennale del vincolo coniugale, della necessità della ricorrente di reperire un'abitazione, in assenza peraltro di elementi di segno contrario portati all'attenzione del decidente dal resistente che non si è costituito né è comparso all'udienza presidenziale;
- ritenuto che, viceversa, vada rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, avendo la ricorrente dedotto che i figli nati dall'unione coniugale sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- precisato infatti che l'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'articolo 337 sexies c.c., è subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- ritenuto, pertanto, che le questioni in ordine all'abitazione oggetto di comproprietà vadano risolte in base alle norme sulla comunione;
- ritenuto opportuno, al fine di consentire la verifica della regolarità del contraddittorio alla prima udienza innanzi al giudice istruttore, che la ricorrente produca certificato storico di residenza aggiornato del resistente
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente ordinanza” (…). All'udienza del 16 dicembre 2024 il Giudice istruttore ha dato atto della mancata comparizione del resistente per rendere l'interrogatorio formale. Ha inoltre assunto le testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2
Alla stessa udienza il difensore ha precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione va senz'altro accolta, essendo trascorsi diversi mesi a far tempo dal deposito del ricorso e dalla comparizione della ricorrente dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come rappresentato da parte ricorrente e confermato dal comportamento del resistente che non ha inteso costituirsi nel giudizio. Tali circostanze inducono a ritenere che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina5 di 7 Ciò premesso, deve rilevarsi che, ad avviso del Tribunale, debba trovare accoglimento la domanda della parte ricorrente intesa ad ottenere l'addebito della separazione al resistente Controparte_1
La ricorrente ha narrato che il proprio marito ha intrattenuto una relazione extra-coniugale, generando una figlia con un'altra donna con cui in seguito lo stesso è andato a convivere, presso la stessa abitazione familiare, mancando in modo evidente oltre al proprio dovere di fedeltà anche a quelli di coabitazione, contribuzione e di assistenza morale e materiale, facendo mancare qualsiasi contributo economico in favore dell'odierna ricorrente, costretta ad arrangiarsi e a barcamenarsi tra mille difficoltà pur di andare avanti, in quanto priva di redditi propri. La narrazione della ricorrente ha trovato piena conferma, oltre che nei documenti che attestano la frequentazione del Centro di salute mentale, al quale la stessa ha esposto di essersi dovuta rivolgere in seguito al trauma subito in conseguenza del comportamento del marito, nelle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse, le quali hanno confermato pienamente e in modo del tutto convergente quanto viene esposto nel ricorso introduttivo. Le dichiarazioni testimoniali sono apparse del tutto sincere e spontanee, tanto che la testimone Testimone_1 allorquando ha ripercorso innanzi al Giudice istruttore gli avvenimenti che hanno contrassegnato la rottura del rapporto coniugale, per il senso di commiserazione della ricorrente ha avuto una crisi di pianto. Il resistente, pur correttamente evocato nel giudizio, non ha inteso costituirsi per introdurre elementi di valutazione a sé favorevoli, ovvero opporre circostanze incompatibili con la narrazione contenuta nel ricorso introduttivo. Né lo stesso è comparso per rendere l'interrogatorio formale che gli era stato regolarmente deferito, finendo così per confermare ulteriormente quanto esposto dalla SI.ra
[...]
Pt_1
La separazione, in considerazione della manifesta violazione dei doveri matrimoniali, è dunque addebitata al resistente Controparte_1
Per il resto, quanto alle statuizioni di natura economica, meritano conferma le condizioni stabilite dall'ordinanza presidenziale in punto di assegno di mantenimento, le quali, sulla base delle allegazioni rese dalla sola parte costituita nel giudizio, realizzano un punto di equilibrio tra le rispettive posizioni reddituali delle parti, senza che siano stati introdotti nella fase di istruzione del giudizio ulteriori elementi potenzialmente rilevanti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte resistente. Le stesse sono liquidate in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e sono versate in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina6 di 7 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5444/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ), con C.F._1 Controparte_1 C.F._2 addebito a carico di quest'ultimo;
- conferma le statuizioni dell'ordinanza presidenziale;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte ricorrente, liquidate per compensi in euro 4.712,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%, con versamento in favore dello Stato;
- condanna ex art. 133 d.P.R. 115/2002 la parte resistente alla refusione in favore dello Stato delle spese anticipate o prenotate a debito;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di trascrizione del matrimonio (anno 1992, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TO OM, anno 1992, numero 1, parte II, serie A.).
Tivoli, 10 marzo 2025
il Presidente estensore
Michele Cappai
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