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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 692/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI NI UC, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], Frazione Vernetto 101, Int. 4
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 24/12/2024 da CA MA, rappresentato dall'Avv. AR Franca Armocida, con l'ausilio del Dott. Danilo Antonio Bongiovanni, Gestore della crisi nominato dall'OCC
“Modello Torino”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal Gestore della Crisi;
lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice istruttore;
ascoltato il giudice relatore nella camera di consiglio del 30/1/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore non è sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale di cui è stato titolare, cancellata in data 21/11/2024, risulta qualificabile come impresa agricola e dunque non sottoponibile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
1 - al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal Gestore della crisi nominato dall'OCC “Modello Torino”, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che, come si evince dal certificato di residenza e di stato di famiglia allegato al ricorso, l'attuale nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo, dalla compagna AR LA NE e dalla figlia di quest'ultima, IA TI;
- che dal precedente matrimonio del debitore sono nati tre figli, uno dei quali, OR MA, è minore e vive con la madre, mentre gli altri due sono
“maggiorenni ed economicamente indipendenti” (cfr. pp. 2 ss. della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- che, come si legge nella memoria integrativa, il debitore è “ad oggi l'unico componente del nuovo nucleo familiare a percepire un reddito”, il cui importo risulta pari a € 1.550 mensili (cfr. pp. 4 ss.);
- che la Sig.ra AR LA NE, estranea alla procedura, non può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, non percependo alcun reddito né alcun “tipo di mantenimento da parte del padre” della figlia IA TI, né l'assegno unico “che dal 1.01.2025 non verrà più riconosciuto in quanto la ragazza ha compiuto 21 anni” (cfr. 4 ss. della memoria integrativa);
- che la Sig.ra IA TI, anch'ella estranea alla procedura, non risulta percepire alcun reddito, ad eccezione di una borsa di studio il cui “importo viene interamente destinato al pagamento delle tasse universitarie e a tutto ciò che necessita per gli studi” (cfr. pp.
5-6 della memoria integrativa);
- che nella memoria integrativa depositata su richiesta del Giudice le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.315, comprensivi del contributo che il ricorrente versa per il mantenimento del figlio minore;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che il significativo discostamento delle spese indicate nel ricorso rispetto alla spesa mediana indicata dall'ISTAT, la quale esprime un dato di normalità, è stato congruamente motivato dalla parte ricorrente nella memoria integrativa depositata su richiesta del Giudice;
2 - che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.315 mensili, come da domanda;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC; ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come Liquidatore l'OCC dott. Danilo Antonio Bongiovanni;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di NI UC, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in Chianocco (TO), Frazione Vernetto 101, Int. 4; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore il dott. Danilo Antonio Bongiovanni;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.315; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);
3 dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 5/2/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
4
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 692/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI NI UC, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], Frazione Vernetto 101, Int. 4
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 24/12/2024 da CA MA, rappresentato dall'Avv. AR Franca Armocida, con l'ausilio del Dott. Danilo Antonio Bongiovanni, Gestore della crisi nominato dall'OCC
“Modello Torino”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal Gestore della Crisi;
lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice istruttore;
ascoltato il giudice relatore nella camera di consiglio del 30/1/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore non è sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale di cui è stato titolare, cancellata in data 21/11/2024, risulta qualificabile come impresa agricola e dunque non sottoponibile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
1 - al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal Gestore della crisi nominato dall'OCC “Modello Torino”, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che, come si evince dal certificato di residenza e di stato di famiglia allegato al ricorso, l'attuale nucleo familiare del debitore è composto da lui medesimo, dalla compagna AR LA NE e dalla figlia di quest'ultima, IA TI;
- che dal precedente matrimonio del debitore sono nati tre figli, uno dei quali, OR MA, è minore e vive con la madre, mentre gli altri due sono
“maggiorenni ed economicamente indipendenti” (cfr. pp. 2 ss. della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- che, come si legge nella memoria integrativa, il debitore è “ad oggi l'unico componente del nuovo nucleo familiare a percepire un reddito”, il cui importo risulta pari a € 1.550 mensili (cfr. pp. 4 ss.);
- che la Sig.ra AR LA NE, estranea alla procedura, non può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, non percependo alcun reddito né alcun “tipo di mantenimento da parte del padre” della figlia IA TI, né l'assegno unico “che dal 1.01.2025 non verrà più riconosciuto in quanto la ragazza ha compiuto 21 anni” (cfr. 4 ss. della memoria integrativa);
- che la Sig.ra IA TI, anch'ella estranea alla procedura, non risulta percepire alcun reddito, ad eccezione di una borsa di studio il cui “importo viene interamente destinato al pagamento delle tasse universitarie e a tutto ciò che necessita per gli studi” (cfr. pp.
5-6 della memoria integrativa);
- che nella memoria integrativa depositata su richiesta del Giudice le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 1.315, comprensivi del contributo che il ricorrente versa per il mantenimento del figlio minore;
- che tale quantificazione appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che il significativo discostamento delle spese indicate nel ricorso rispetto alla spesa mediana indicata dall'ISTAT, la quale esprime un dato di normalità, è stato congruamente motivato dalla parte ricorrente nella memoria integrativa depositata su richiesta del Giudice;
2 - che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.315 mensili, come da domanda;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC; ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come Liquidatore l'OCC dott. Danilo Antonio Bongiovanni;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di NI UC, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in Chianocco (TO), Frazione Vernetto 101, Int. 4; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore il dott. Danilo Antonio Bongiovanni;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.315; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);
3 dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 5/2/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
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