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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 179 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. VICARI CARMELO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. IOZZIA VINCENZO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: retribuzione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha adito il Tribunale deducendo: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della presso l'unità CP_1
commerciale di Ragusa, via Archimede, dal 1.11.2016 al 19.6.2018,
Pagina 1 di 8 con la qualifica di commessa, inquadrata al livello 5 del CCNL piccole aziende commerciali;
- di essere stata formalmente assunta solo il 11.1.2017, con orario dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20.00 per complessive 12 ore settimanali;
- di aver invece sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 16.30 alle 20.30, per complessive 48 ore settimanali, nonché le domeniche di dicembre e gennaio 2016 e 2017 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00;
- di aver svolto mansioni riconducibili al terzo livello, godendo di autonomia operativa e di iniziativa, occupandosi della gestione ottimale delle merci, intervenendo nella composizione degli stock e sulla determinazione dei prezzi, intrattenendo rapporti di vendita al pubblico ed incassando il prezzo delle vendite;
Ha quindi chiesto la condanna del datore di lavoro a pagarle la retribuzione di novembre e dicembre 2016, le differenze retributive dal gennaio 2017 al 19.6.2018, la retribuzione per lavoro straordinario per le domeniche sopra indicate, la differenza sul t.f.r. nonché sulla tredicesima e sulla quattordicesima, le festività non godute, per complessivi € 33.170,74 o la diversa somma, anche maggiore, risultante dall'istruttoria.
La si è costituita tardivamente deducendo: CP_1
- che in realtà la ricorrente non ha mai lavorato alle sue dipendenze, essendone invece socia;
- che la stessa ha quindi gestito l'unità commerciale in piena autonomia, senza essere sottoposta ad alcun potere gerarchico;
- che la denuncia del rapporto di lavoro subordinato è stata voluta dalla stessa ricorrente al solo fine di assicurarsi il pagamento dei contributi.
Pagina 2 di 8 Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è fondato. L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è documentata dalle buste paga e dalla comunicazione ed è Pt_2
confermata dalle testimonianze assunte, avendo tutti i testi dichiarato che la ricorrente rispondeva alle direttive della società resistente in persona dei sig.ri e e che la stessa si interfacciava con gli Per_1 Per_2 Per_3
stessi anche nella gestione del personale.
La circostanza che la ricorrente fosse invece socia della datrice di lavoro è rimasta priva di prova, essendosi quuesta costituita tardivamente con conseguente inammissibilità del documento dalla stessa prodotto a tal fine;
né possono sul punto sopperire i poteri istruttori del Giudice, che non possono essere esercitati “in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata” (S.U. 11353/2004, C. 7543/2006), né possono tradursi “in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti” (C. 23605/2020).
Tale circostanza, del resto, anche laddove provata, non varrebbe a smentire l'esistenza del rapporto di lavoro, ben potendo il socio di società di capitali esserne anche dipendente (C. 21759/2004, C. 6827/1999).
In ordine alla consistenza del rapporto, non è contestato che questo (di cui la resistente contesta solo la natura) sia durato dal 1.11.2016 al 19.6.2018; inoltre la teste ha dichiarato che “l'apertura è stata a inizio Tes_1
dicembre ma già da novembre lavoravamo all'allestimento dei locali, quindi è verosimile la data d'inizio del 1.11.16”; la data finale dedotta in ricorso è confermata dalla busta paga di giugno 2018.
Pagina 3 di 8 I testimoni hanno inoltre confermato gli orari di lavoro settimanale dedotti in ricorso, essendo irrilevante se l'orario pomeridiano estivo fosse 16-20
(teste ) o 16.30-20.30 (teste ), rimanendo in entrambi i Tes_2 Tes_1
casi invariata la quantità di lavoro prestata.
Quanto al lavoro domenicale, la teste ha dichiarato che la Tes_1
ricorrente ha lavorato nelle domeniche di dicembre 2016, gennaio 2017, dicembre 2017 e gennaio 2018, con orario 10-13 e 17-20; la teste
, che fu assunta nell'estate del 2017, ha confermato che la Tes_2
ricorrente ha lavorato nelle domeniche di dicembre 2017 e gennaio 2018 con orario 10-13 e 16.30 o 17 – 20.
La domanda relativa al superiore inquadramento è infondata in quanto generica. Infatti la ricorrente si limita ad affermare di aver svolto “i suoi compiti con autonomia operativa e riconosciute capacità e mansioni d'iniziativa, assicurando l'ottimale gestione delle merci affidategli, intervenendo nella composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenendo rapporti di vendita al pubblico espletando le mansioni d'incasso del prezzo delle merci vendute”; e che tali attività rientrerebbero nel terzo livello.
La ricorrente omette tuttavia di esplicare in cosa consista tale livello e le ragioni della dedotta riconducibilità ad esso delle mansioni svolte, in tal modo venendo meno al proprio onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di attribuirle la qualifica corrispondente alle mansioni espletate, il che è di per sé sufficiente al rigetto della domanda (C.
8025/2003).
E comunque, al terzo livello “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto […] che richiedono particolari conoscenze tecniche e un'adeguata esperienza, nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
Pagina 4 di 8 professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita” (cfr. CCNL allegato al ricorso, pag.
22): a fronte di ciò, la ricorrente nemmeno allega che le proprie mansioni richiedessero “particolari conoscenze tecniche” o “un'adeguata esperienza”, né di avere alcuna specializzazione o di aver acquisito una
“approfondita preparazione teorica e tecnico pratica”; né ha allegato di aver ricoperto alcuno dei 38 profili esemplificativi elencati dalla norma collettiva.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1.11.2016 al 19.6.2018, dal lunedì al sabato per 8 ore giornaliere, nonché le domeniche di dicembre 2016, gennaio e dicembre
2017 (non anche gennaio 2018, non essendo la circostanza, pur emersa in sede istruttoria, dedotta in ricorso) con orario 10-13 e 18-20 (anche in tal caso l'accertamento essendo limitato dalle deduzioni svolte in ricorso) e quindi per 5 ore giornaliere;
il tutto secondo l'inquadramento contrattuale
(anche con riferimento al periodo irregolare, essendo pacifico che il rapporto si è sempre svolto con le medesime modalità).
La domanda relativa alle festività “lavorate e non pagate” è infondata non avendo la ricorrente indicato in quali giorni festivi (diversi dalle domeniche di cui sopra) la stessa avrebbe lavorato.
Ciò posto, la ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere la retribuzione ordinaria di novembre e dicembre 2016, della cui corresponsione la resistente non ha fornito alcuna prova;
nonché le differenze retributive tra quanto spettante in base al superiore accertamento e quanto indicato nelle buste paga comprese quelle sulla 13 e 14 nonché la differenza sul tfr.
Le differenze retributive ordinarie che maturano, in mancanza di specificazione sul giorno di pagamento dello stipendio, l'ultimo giorno di ciascun mese, sono state così calcolate dal c.t.u.:
Periodo Differenza Retribuzione Dovuta
Pagina 5 di 8 Novembre 2016 € 1536,20 Dicembre 2016 € 1479,30 Gennaio 2017 € 1035,51 Febbraio 2017 € 1035,51 Marzo 2017 € 1035,51 Aprile 2017 € 1035,51 Maggio 2017 € 1035,51 Giugno 2017 € 1035,51 Luglio 2017 € 1035,51 Agosto 2017 €1050,73 Settembre 2017 €1050,73 Ottobre 2017 €1050,73 Novembre 2017 €1108,46 Dicembre 2017 €1050,73 Gennaio 2018 €1050,73 Febbraio 2018 €1050,73 Marzo 2018 €1060,90 Aprile 2018 €1060,90 Maggio 2018 €1060,90 Giugno 2018 €540,30 TOTALE 21399,91 Le differenze retributive straordinarie, che maturano come le ordinarie, sono state così calcolate, con la precisazione che gli importi dovuti per ciascuna mensilità (non indicati nella relazione di c.t.u.) riportati nella tabella sottostante sono stati calcolati in base ai dati riportati nella relazione e la leggera differenza tra il totale qui riportato e quello indicato dal c.t.u. è da attribuirsi ad una diversa approssimazione dei risultati.
Periodo Ore Ore Ore Importo Dovuto TOTALE Straord. Festivo CP_2
15% 30% 20%
11/16 24 0 8 327,57
12/16 40 20 16 803,05
01/17 32 25 8 694,84
02/17 32 0 0 323,69
03/17 32 0 0 323,69
04/17 40 0 16 574,11
05/17 32 0 8 408,56
06/17 32 0 8 408,56
07/17 40 0 0 405,24
Pagina 6 di 8 08/17 32 0 16 500,35
09/17 40 0 0 411
10/17 32 0 0 328,79
11/17 32 0 8 414,58
12/17 40 25 24 958,7
01/18 24 8 8 425,3
02/18 32 0 0 328,79
03/18 40 0 0 414,97
04/18 32 0 16 505,18
05/18 32 0 8 418,58
06/18 16 8 0 259,81
9235,36 La tredicesima, che matura il 31 dicembre, è stata così calcolata:
Anno Importo Totale
2016 246,55
2017 1050,68
2018 530,66
1.827,66
La quattordicesima, che matura il 30 giugno, è stata così calcolata:
Anno Importo Totale
2017 764,30
2018 1060,88
1.825,18
La differenza dovuta sul t.f.r., che matura al termine del rapporto, è stata calcolata in € 1.249,16.
La resistente va quindi condannata a pagare alla ricorrente la somma complessiva di € 35.537,27 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi come sopra indicata per ciascuna categoria di differenza sino al pagamento.
Stante la soccombenza reciproca qualitativa (quella relativa al superiore inquadramento essendo domanda autonoma) le spese si compensano per un terzo con i restanti due terzi a carico della resistente. Le spese di c.t.u.
Pagina 7 di 8 restano a carico di quest'ultima essendosi calcolati gli importi da questa dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna la a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
35.537,27 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi indicati in motivazione al saldo;
- condanna la a rifondere a due terzi CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 6000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, compensando il restante terzo;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della CP_1
16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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