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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il Tribunale di Bolzano, in persona dei magistrati:
RE PA Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena CO Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1373/2025 R.G., vertente tra
, con l'Avv. RUEDL SABINE, giusta delega in atti;
Parte_1 ricorrente contro
con l'Avv. BROTTO LUCA, giusta delega in atti;
CP_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
parte intervenuta
In punto: separazione giudiziale causa rimessa in decisione all'udienza d.d. 29/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 8
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. affidare i figli minori , nata il [...] a [...], , nata il Persona_1 Persona_2
04/07/2016 a Bolzano e , nato il [...] a Bolzano, in [...] esclusivo alla Persona_3 madre, concedendo alla stessa il diritto di prendere da sola tutte le decisioni anche di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute per i figli (per esempio iscrizione a scuola, documenti identificativi validi anche per l'espatrio per i minori ecc.);
3. disporre che il diritto di visita del padre venga sospeso durante il periodo in cui è in vigore la misura protettiva richiesta ex art. 473bis 15 e 40 e ss. Cpc e che soltanto in un momento successivo, in cui anche il servizio sociale competente coinvolto ritenga giusto che si possa, tenendo conto dell'interesse e della salute psicofisica dei minori, riprendere eventuali contatti tra padre e figli, vengano organizzate delle visite protette tra padre e figli, monitorate dai servizi sociali competenti eventualmente anche con l'assistenza di un educatore che possa dare dei consigli/aiuti al padre, chiedendo per la salvaguardia della serenità del minore che prima di eventuali visite venga sempre accertato;
4. assegnare l'ex alloggio coniugale sito a Bolzano, viale Europa n. 150, (mobilio compreso), in uso esclusivo alla signora con i figli, Parte_1
5. condannare il resistente, SI. a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tenuto conto del fatto che, a causa della diagnosi del figlio , la ricorrente è Per_3 attualmente impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa stabile anche a tempo parziale. Tale somma dovrà essere soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione prevista per il mese di maggio 2026, e dovrà essere corrisposta fino al raggiungimento da parte della beneficiaria di una comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica;
6. condannare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, CP_1
tenendo conto dell'età e delle esigenze degli stessi ma anche della diagnosi di , l'importo Per_3 mensile di € 250,00 per ciascun figlio e pertanto la somma complessiva di € 750,00 mensili, entro il 5 di ogni mese in favore della signora , con rivalutazione annua secondo gli indici Parte_1
pagina 2 di 8 ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di maggio 2026 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica;
7. disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche, scolastiche, formative ed un corso ricreativo o sportivo all'anno) necessaria per i figli sia sostenuta al 70% da parte del padre e al 30% da parte della madre, sin dai primi anticipi;
le altre spese straordinarie al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il protocollo d'intesa dd. 26/11/2024 del
Tribunale di Bolzano;
8. dichiarare che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari, assegno unico ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, i figli sono a tutti gli effetti a carico della madre, mentre per eventuali detrazioni fiscali sono da considerare a carico di entrambi i genitori al 50%;
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari.” di parte resistente:
“Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa:
- nel merito, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, assegnare la casa familiare sita in Bolzano, viale Europa n. 150 alla ricorrente che continuerà a viverci con i suoi figli che ne manterranno la residenza, rideterminare, alla luce dei fatti di cui in narrativa, la somma posta a carico del sig. a titolo di mantenimento CP_1 ordinario per i figli in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti in € 150,00.- mensili per ciascun figlio (quindi complessivi € 450,00.-), quanto al diritto di visita, disporre che il sig.
[...] possa vedere i minori in regime di visite protette delegando al servizio sociale la CP_1 regolamentazione più opportuna in base a modalità e tempistiche, calibrate sugli orari lavorativi dell'odierno resistente e gli impegni dei figli minori, rigettare la richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra in quanto usufruendo di adeguati aiuti del servizio sociale, Parte_1
quali strutture o personale a domicilio, potrà gestire come molti altri genitori attività lavorativa e figlio autistico, disporre che le spese straordinarie siano sostenute al 50% ciascuno da ogni
pagina 3 di 8 genitore, disporre che gli assegni familiari e gli ulteriori contributi pubblici siano percepiti in via esclusiva dalla madre, previo monitoraggio dell'uso degli stessi da parte dei servizi sociali;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.” del Pubblico Ministero:
"Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente."
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio in Marocco Parte_1 CP_1
in data 24/05/2012 (doc. 1 ricorrente). Dalla loro unione sono nati tre figli: , Persona_1
nata il [...] a [...], , nata il [...] a [...], e , Persona_2 Persona_3 nato il [...] a [...] figlio è affetto da disturbo dello spettro dell'autismo Per_3
con compromissione intellettiva e del linguaggio associata (doc. 4 ricorrente).
Già nel 2021 la sig.ra ha trascorso circa due settimane in una struttura protetta e in Parte_1
data 19/08/2024 è stata accolta di nuovo assieme ai tre figli (docc. 5, 7, 9 ricorrente). Dopo essere stata aggredita fisicamente dal marito in data 04/05/2025, in pubblico e in presenza dei figli, ha presentato querela/denuncia per maltrattamenti (doc. 10 ricorrente).
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo la pronuncia della separazione personale con addebito alla parte resistente, nonché l'emissione inaudita altera parte di un ordine di protezione contro gli abusi familiari.
Tale ultima richiesta è stata accolta con decreto d.d. 07/05/2025 (allontanamento dall'abitazione familiare;
divieto di avvicinamento;
contributo al mantenimento di € 220,00 per figlio;
spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
contributi pubblici alla madre), confermato all'udienza del 21/05/2025.
In data 04/06/2025, in sede penale è stata eseguita a carico del sig. – in sostituzione CP_1 della custodia cautelare in carcere – l'ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento e del divieto di contatto, sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dei figli (doc. 7 resistente).
pagina 4 di 8 Il resistente si è costituito nel presente giudizio con comparsa depositata in data 09/07/2025.
Lavorava come operaio con reddito mensile medio di circa € 2.660,00 (doc. 8c resistente), ma in data 19/07/2025 ha dato le dimissioni volontarie (doc. 12 resistente). Sempre nel mese di luglio è poi tornato in Marocco per visitare sua madre, ove si voleva trattenere per circa un mese (doc. 13 resistente).
All'udienza del 16/09/2025 non è comparso, producendo un certificato medico marocchino d.d. 09/09/2025 che attesta l'incapacità lavorativa per tre mesi, essendo stato operato per un lipoma del deltoide intimamente aderente al muscolo. Concesso un breve rinvio per svolgere l'udienza telematicamente, il resistente ha rifiutato – senza giustificato motivo – l'invito di partecipare da remoto.
2. Ricorrono i presupposti ex art. 151 c.c. per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente, in quanto le risultanze processuali evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa delle condotte violente da parte del resistente. In particolare, va ribadito che l'aggressione fisica del
04/05/2025 non è stata specificatamente contestata da parte del resistente, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., e si ritiene dunque provata.
Secondo la Cassazione, infatti, anche un'unica aggressione fisica costituisce causa di addebito della separazione: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388/2017, Rv.
644601 - 01).
Ciò posto, la misura cautelare in atto del divieto di avvicinamento e del divieto di contatto, sia nei confronti della madre sia nei confronti dei figli, rende inoltre necessario riconoscere alla pagina 5 di 8 madre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni. Sempre per lo stesso motivo va sospeso, allo stato, il diritto di visita del padre.
L'abitazione familiare, condotta in locazione, va assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente con la prole economicamente non indipendente.
Per quanto riguarda le questioni economiche, va evidenziato che il sig. a luglio ha dato CP_1
le dimissioni volontarie, rinunciando ad un reddito mensile medio di circa € 2.660,00. Sarà anche vero che si è sottoposto ad un intervento in Marocco. Ma se il sig. non avesse CP_1
dato le dimissioni volontarie, adesso percepirebbe sussidi per malattia e fra qualche settimana potrebbe tornare a lavorare. Si ritiene, dunque, che la sua capacità reddituale – almeno potenziale – sia rimasta la stessa.
La sig.ra , invece, percepisce i seguenti contributi pubblici mensili: € 800,00 a Parte_1 titolo di assegno unico;
€ 440,00 a titolo di assegno provinciale;
€ 900,00 a titolo di assegno di cura per il figlio , al quale è stato riconosciuto il secondo livello assistenziale (doc. 25 Per_3 ricorrente). Paga poi un canone mensile di € 382,00 (doc. 26 ricorrente). È vero che la ricorrente potrebbe lavorare, ma in ogni caso soltanto a tempo parziale, dovendosi occupare dei tre figli ed in particolare del figlio che a causa della sua malattia necessita di una Per_3 cura costante e di un supporto molto significativo (doc. 4 ricorrente).
Si ritiene dunque che la ricorrente, ai sensi dell'art. 156 c.c., non abbia adeguati redditi propri e che le debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili. Parte resistente, inoltre, dovrà contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici. Le detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Secondo la sua richiesta parte ricorrente viene espressamente autorizzata ad ottenere per la prole comune il rilascio di passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, senza necessità di chiedere il consenso del padre.
3. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti (art. 92 c. 2 c.p.c.).
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25/10/1989, e nato a [...] il [...], coniugati in CP_1
Marocco in data 24/05/2012, con addebito alla parte resistente,
DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. i figli minorenni vengono affidati in via esclusiva alla madre (che avrà anche diritto di prendere da sola tutte le decisioni anche di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute per i figli), presso la quale rimarranno a vivere;
2. il diritto di visita del padre, allo stato, va sospeso;
3. l'abitazione familiare condotta in locazione, sita in Bolzano (BZ), viale Europa n. 150, rimane assegnata in uso esclusivo alla parte ricorrente, con arredi e corredi, affinché ci abiti con i figli collocati presso di lei;
4. a carico del marito viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal 06/05/2025, l'importo mensile di €
300,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici
Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione il 01/06/2026 (con base maggio 2025);
5. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dal 06/05/2025, l'importo mensile di € 220,00 per ciascun figlio e quindi € 660,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione pagina 7 di 8 annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione il
01/06/2026 (con base maggio 2025);
6. le spese straordinarie per i figli – individuate secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024 – dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
7. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici spettanti per i figli potranno essere usufruiti per intero dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. parte ricorrente viene espressamente autorizzata ad ottenere per la prole comune il rilascio di passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, senza necessità di chiedere il consenso del padre;
9. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
03/10/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena CO RE PA
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il Tribunale di Bolzano, in persona dei magistrati:
RE PA Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena CO Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1373/2025 R.G., vertente tra
, con l'Avv. RUEDL SABINE, giusta delega in atti;
Parte_1 ricorrente contro
con l'Avv. BROTTO LUCA, giusta delega in atti;
CP_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
parte intervenuta
In punto: separazione giudiziale causa rimessa in decisione all'udienza d.d. 29/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 8
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. affidare i figli minori , nata il [...] a [...], , nata il Persona_1 Persona_2
04/07/2016 a Bolzano e , nato il [...] a Bolzano, in [...] esclusivo alla Persona_3 madre, concedendo alla stessa il diritto di prendere da sola tutte le decisioni anche di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute per i figli (per esempio iscrizione a scuola, documenti identificativi validi anche per l'espatrio per i minori ecc.);
3. disporre che il diritto di visita del padre venga sospeso durante il periodo in cui è in vigore la misura protettiva richiesta ex art. 473bis 15 e 40 e ss. Cpc e che soltanto in un momento successivo, in cui anche il servizio sociale competente coinvolto ritenga giusto che si possa, tenendo conto dell'interesse e della salute psicofisica dei minori, riprendere eventuali contatti tra padre e figli, vengano organizzate delle visite protette tra padre e figli, monitorate dai servizi sociali competenti eventualmente anche con l'assistenza di un educatore che possa dare dei consigli/aiuti al padre, chiedendo per la salvaguardia della serenità del minore che prima di eventuali visite venga sempre accertato;
4. assegnare l'ex alloggio coniugale sito a Bolzano, viale Europa n. 150, (mobilio compreso), in uso esclusivo alla signora con i figli, Parte_1
5. condannare il resistente, SI. a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tenuto conto del fatto che, a causa della diagnosi del figlio , la ricorrente è Per_3 attualmente impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa stabile anche a tempo parziale. Tale somma dovrà essere soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione prevista per il mese di maggio 2026, e dovrà essere corrisposta fino al raggiungimento da parte della beneficiaria di una comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica;
6. condannare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, CP_1
tenendo conto dell'età e delle esigenze degli stessi ma anche della diagnosi di , l'importo Per_3 mensile di € 250,00 per ciascun figlio e pertanto la somma complessiva di € 750,00 mensili, entro il 5 di ogni mese in favore della signora , con rivalutazione annua secondo gli indici Parte_1
pagina 2 di 8 ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di maggio 2026 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica;
7. disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche, scolastiche, formative ed un corso ricreativo o sportivo all'anno) necessaria per i figli sia sostenuta al 70% da parte del padre e al 30% da parte della madre, sin dai primi anticipi;
le altre spese straordinarie al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il protocollo d'intesa dd. 26/11/2024 del
Tribunale di Bolzano;
8. dichiarare che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari, assegno unico ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, i figli sono a tutti gli effetti a carico della madre, mentre per eventuali detrazioni fiscali sono da considerare a carico di entrambi i genitori al 50%;
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari.” di parte resistente:
“Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa:
- nel merito, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, assegnare la casa familiare sita in Bolzano, viale Europa n. 150 alla ricorrente che continuerà a viverci con i suoi figli che ne manterranno la residenza, rideterminare, alla luce dei fatti di cui in narrativa, la somma posta a carico del sig. a titolo di mantenimento CP_1 ordinario per i figli in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti in € 150,00.- mensili per ciascun figlio (quindi complessivi € 450,00.-), quanto al diritto di visita, disporre che il sig.
[...] possa vedere i minori in regime di visite protette delegando al servizio sociale la CP_1 regolamentazione più opportuna in base a modalità e tempistiche, calibrate sugli orari lavorativi dell'odierno resistente e gli impegni dei figli minori, rigettare la richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra in quanto usufruendo di adeguati aiuti del servizio sociale, Parte_1
quali strutture o personale a domicilio, potrà gestire come molti altri genitori attività lavorativa e figlio autistico, disporre che le spese straordinarie siano sostenute al 50% ciascuno da ogni
pagina 3 di 8 genitore, disporre che gli assegni familiari e gli ulteriori contributi pubblici siano percepiti in via esclusiva dalla madre, previo monitoraggio dell'uso degli stessi da parte dei servizi sociali;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.” del Pubblico Ministero:
"Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente."
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio in Marocco Parte_1 CP_1
in data 24/05/2012 (doc. 1 ricorrente). Dalla loro unione sono nati tre figli: , Persona_1
nata il [...] a [...], , nata il [...] a [...], e , Persona_2 Persona_3 nato il [...] a [...] figlio è affetto da disturbo dello spettro dell'autismo Per_3
con compromissione intellettiva e del linguaggio associata (doc. 4 ricorrente).
Già nel 2021 la sig.ra ha trascorso circa due settimane in una struttura protetta e in Parte_1
data 19/08/2024 è stata accolta di nuovo assieme ai tre figli (docc. 5, 7, 9 ricorrente). Dopo essere stata aggredita fisicamente dal marito in data 04/05/2025, in pubblico e in presenza dei figli, ha presentato querela/denuncia per maltrattamenti (doc. 10 ricorrente).
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo la pronuncia della separazione personale con addebito alla parte resistente, nonché l'emissione inaudita altera parte di un ordine di protezione contro gli abusi familiari.
Tale ultima richiesta è stata accolta con decreto d.d. 07/05/2025 (allontanamento dall'abitazione familiare;
divieto di avvicinamento;
contributo al mantenimento di € 220,00 per figlio;
spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
contributi pubblici alla madre), confermato all'udienza del 21/05/2025.
In data 04/06/2025, in sede penale è stata eseguita a carico del sig. – in sostituzione CP_1 della custodia cautelare in carcere – l'ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento e del divieto di contatto, sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dei figli (doc. 7 resistente).
pagina 4 di 8 Il resistente si è costituito nel presente giudizio con comparsa depositata in data 09/07/2025.
Lavorava come operaio con reddito mensile medio di circa € 2.660,00 (doc. 8c resistente), ma in data 19/07/2025 ha dato le dimissioni volontarie (doc. 12 resistente). Sempre nel mese di luglio è poi tornato in Marocco per visitare sua madre, ove si voleva trattenere per circa un mese (doc. 13 resistente).
All'udienza del 16/09/2025 non è comparso, producendo un certificato medico marocchino d.d. 09/09/2025 che attesta l'incapacità lavorativa per tre mesi, essendo stato operato per un lipoma del deltoide intimamente aderente al muscolo. Concesso un breve rinvio per svolgere l'udienza telematicamente, il resistente ha rifiutato – senza giustificato motivo – l'invito di partecipare da remoto.
2. Ricorrono i presupposti ex art. 151 c.c. per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente, in quanto le risultanze processuali evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa delle condotte violente da parte del resistente. In particolare, va ribadito che l'aggressione fisica del
04/05/2025 non è stata specificatamente contestata da parte del resistente, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., e si ritiene dunque provata.
Secondo la Cassazione, infatti, anche un'unica aggressione fisica costituisce causa di addebito della separazione: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388/2017, Rv.
644601 - 01).
Ciò posto, la misura cautelare in atto del divieto di avvicinamento e del divieto di contatto, sia nei confronti della madre sia nei confronti dei figli, rende inoltre necessario riconoscere alla pagina 5 di 8 madre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni. Sempre per lo stesso motivo va sospeso, allo stato, il diritto di visita del padre.
L'abitazione familiare, condotta in locazione, va assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente con la prole economicamente non indipendente.
Per quanto riguarda le questioni economiche, va evidenziato che il sig. a luglio ha dato CP_1
le dimissioni volontarie, rinunciando ad un reddito mensile medio di circa € 2.660,00. Sarà anche vero che si è sottoposto ad un intervento in Marocco. Ma se il sig. non avesse CP_1
dato le dimissioni volontarie, adesso percepirebbe sussidi per malattia e fra qualche settimana potrebbe tornare a lavorare. Si ritiene, dunque, che la sua capacità reddituale – almeno potenziale – sia rimasta la stessa.
La sig.ra , invece, percepisce i seguenti contributi pubblici mensili: € 800,00 a Parte_1 titolo di assegno unico;
€ 440,00 a titolo di assegno provinciale;
€ 900,00 a titolo di assegno di cura per il figlio , al quale è stato riconosciuto il secondo livello assistenziale (doc. 25 Per_3 ricorrente). Paga poi un canone mensile di € 382,00 (doc. 26 ricorrente). È vero che la ricorrente potrebbe lavorare, ma in ogni caso soltanto a tempo parziale, dovendosi occupare dei tre figli ed in particolare del figlio che a causa della sua malattia necessita di una Per_3 cura costante e di un supporto molto significativo (doc. 4 ricorrente).
Si ritiene dunque che la ricorrente, ai sensi dell'art. 156 c.c., non abbia adeguati redditi propri e che le debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili. Parte resistente, inoltre, dovrà contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici. Le detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Secondo la sua richiesta parte ricorrente viene espressamente autorizzata ad ottenere per la prole comune il rilascio di passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, senza necessità di chiedere il consenso del padre.
3. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti (art. 92 c. 2 c.p.c.).
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25/10/1989, e nato a [...] il [...], coniugati in CP_1
Marocco in data 24/05/2012, con addebito alla parte resistente,
DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. i figli minorenni vengono affidati in via esclusiva alla madre (che avrà anche diritto di prendere da sola tutte le decisioni anche di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute per i figli), presso la quale rimarranno a vivere;
2. il diritto di visita del padre, allo stato, va sospeso;
3. l'abitazione familiare condotta in locazione, sita in Bolzano (BZ), viale Europa n. 150, rimane assegnata in uso esclusivo alla parte ricorrente, con arredi e corredi, affinché ci abiti con i figli collocati presso di lei;
4. a carico del marito viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal 06/05/2025, l'importo mensile di €
300,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici
Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione il 01/06/2026 (con base maggio 2025);
5. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dal 06/05/2025, l'importo mensile di € 220,00 per ciascun figlio e quindi € 660,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione pagina 7 di 8 annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione il
01/06/2026 (con base maggio 2025);
6. le spese straordinarie per i figli – individuate secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024 – dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
7. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici spettanti per i figli potranno essere usufruiti per intero dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. parte ricorrente viene espressamente autorizzata ad ottenere per la prole comune il rilascio di passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, senza necessità di chiedere il consenso del padre;
9. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
03/10/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena CO RE PA
(firma digitale) (firma digitale)
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