Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 10263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10263 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06784/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6784 del 2024, proposto da:
LA AN Ognibene, rappresentata e difesa dagli avvocati Ulisse Corea e Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota di Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde, prot. n. QL 9670 del 7.2.2024, trasmessa via PEC in pari data;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, e in particolare: i) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 41247 del 7.6.2023, trasmessa via PEC in pari data; ove occorrer possa, ii) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 73258 del 9.10.2023, trasmessa via PEC in pari data; iii) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 75758 del 17.10.2023, trasmessa via PEC in pari data; iv) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 80333 del 31.10.2023, trasmessa via PEC in pari data, e allegato verbale di sopralluogo del 26.10.2023; v) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 91998 del 7.12.2023, trasmessa via PEC in pari data;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione capitolina a disporre l’individuazione concordata con la ricorrente di un’area disponibile e idonea da assegnare alla medesima per la realizzazione di un Punto Verde Infanzia, nell’ambito del procedimento di aggiornamento del Piano di settore contenente l’elenco delle aree comunali concedibili per attività di spettacolo viaggiante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 19.6.2024 a Roma Capitale e depositato il 20.6.2024, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- della nota di Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde, prot. n. QL 9670 del 7.2.2024, trasmessa via PEC in pari data;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, e in particolare: i) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 41247 del 7.6.2023, trasmessa via PEC in pari data; ove occorrer possa, ii) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 73258 del 9.10.2023, trasmessa via PEC in pari data; iii) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 75758 del 17.10.2023, trasmessa via PEC in pari data; iv) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 80333 del 31.10.2023, trasmessa via PEC in pari data, e allegato verbale di sopralluogo del 26.10.2023; v) la nota del Dipartimento Tutela Ambientale prot. n. QL 91998 del 7.12.2023, trasmessa via PEC in pari data;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione capitolina a disporre l’individuazione concordata con la ricorrente di un’area disponibile e idonea da assegnare alla medesima per la realizzazione di un Punto Verde Infanzia, nell’ambito del procedimento di aggiornamento del Piano di settore contenente l’elenco delle aree comunali concedibili per attività di spettacolo viaggiante.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente avversa la nota summenzionata del 7.2.2024, con la quale l’Amministrazione, in esito alla pronuncia resa dal Consiglio di Stato n.5250/2023 del 29.5.2023, ha comunicato al difensore della parte ricorrente la disponibilità ad avviare l’iter amministrativo per la concessione del Punto verde Infanzia sito in loc. CO BR ovvero, a scelta della stessa, in loc. VI (loc. via Mazzacurati) o via Casilina (p.le Van Gogh).
La vicenda sottesa può essere ripercorsa, in estrema sintesi, nei termini che seguono.
La ricorrente partecipò al bando del Comune indetto nel 1999 per l’affidamento in concessione di un’area adibita a intrattenimento per bambini (cd. Punto Verde Infanzia). Il Comune disponeva, dapprima, l’assegnazione dell’area di Tor de Cenci (via Gigliozzi) e, in esito alle trattative intercorse, veniva quindi disposta, nel 2012, con provvedimento n. 2126 del 5 novembre 2012, l’assegnazione di un’area sita in Mostacciano (via Pasqualino Borghi), gradita alla ricorrente. Successivamente, tuttavia, il Comune disponeva l’annullamento in autotutela della precedente assegnazione, con atto acquisito al n. 2 nel 12 gennaio 2015, in ragione della circostanza per cui detta area non era ricompresa fra le aree assegnabili per attività di spettacolo viaggiante, in relazione alle previsioni recate dall’apposito Regolamento di cui alla delibera n.197/1998.
La ricorrente proponeva ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento di autotutela, che lo respingeva con sentenza n. 10831/2017.
Il Consiglio di Stato, adito in appello dall’odierna ricorrente, in riforma parziale della sopra citata sentenza, accoglieva in parte l’appello (e di conseguenza annullava in parte qua il gravato provvedimento di annullamento), relativamente al (solo) profilo impugnatorio, e precisamente nella parte in cui, in violazione dell’art.7 del Regolamento di cui alla delibera n.197/98, non aveva proposto all’interessata un sito alternativo rispetto a quello affidato.
Stante la supposta inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato e avuto riguardo alla sopravvenuta nota del 7.2.2024 da parte di Roma Capitale, la ricorrente adiva quindi il Consiglio di Stato, ex art.112 cpa, per l’ottemperanza della predetta decisione (ricorso r.g. n.2034/2024). Il giudice d’appello, con sentenza n.4568/2024, pubblicata il 22.5.2024, dichiarava l’inammissibilità del ricorso e, contestualmente, l’incompetenza in favore di questo Tribunale, con possibilità di riassunzione ex art.15, co.4 cpa della domanda annullatoria, in applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dall’Adunanza Plenaria n.2/2013.
Con l’odierno ricorso, la ricorrente ha riassunto il giudizio incardinato al Consiglio di Stato, con richiesta di annullamento della nota prot.n. QL 9670 del 7.2.2024 e dei relativi atti presupposti, e altresì di condanna dell’Amministrazione intimata “all’individuazione concordata con la ricorrente di un’area alternativa idonea e disponibile ove svolgere l’attività, nell’ambito del procedimento di aggiornamento del Piano di settore contenente l’elenco delle aree comunali concedibili per attività di spettacolo viaggiante”.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
- (primo motivo) violazione dell’art.7, co.3 del Regolamento di cui alla delibera n.197/98, non avendo l’Amministrazione concordato con la ricorrente un’area alternativa, ed avendo proceduto invece in modalità unilaterale all’individuazione delle aree prospettate;
- (secondo motivo) mancata definizione del procedimento di aggiornamento del Piano di settore di cui all’art. 9, comma 2, della l. n. 337 del 1968 e s.m.i.), risalente a 15 anni prima;
- (terzo motivo) difetto di motivazione, anche alla luce della sentenza n.5250/2023 del Consiglio di Stato, per mancata considerazione delle osservazioni rese in sede procedimentale dall’interessata;
. (quarto motivo) violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;
- (quinto motivo) eccesso di potere nella misura in cui l’Amministrazione prospetta, in caso di mancata accettazione della proposta, la rinuncia tacita all’istanza de qua;
- (sesto motivo) violazione del legittimo affidamento, del diritto al lavoro ed alla libera iniziativa imprenditoriale.
4. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 1.7.2024, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive.
La parte ricorrente, inoltre, con nota versata in atti il 30.4.2024, instava per il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 21.5.2025, a seguito di un mutamento nelle competenze delle strutture capitoline e in relazione alla pendenza di trattative volte alla possibile definizione bonaria della vicenda.
6. All’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. In via pregiudiziale, il Collegio esamina, respingendola, l’istanza di rinvio della trattazione, avanzata dalla difesa di parte ricorrente.
L’art.73, co.1 bis, secondo periodo, consente di differire la trattazione dell’udienza di merito per “casi eccezionali”.
Ad avviso del Collegio, nella fattispecie tale circostanza non ricorre, ove si consideri che la pendenza di trattative rientra fra le situazioni ordinariamente possibili, né, nella circostanza in esame, parte ricorrente ha comprovato l’avanzamento dello stato delle trattative; la nota di convocazione inviata dall’Amministrazione è peraltro del 17.1.2025 (la riunione convocata per il 18.2.2025) e la parte non ha dato conto in modo specifico dei relativi sviluppi, né l’Amministrazione intimata si è associata al richiesto differimento. Peraltro, si osserva che l’eventuale diniego del ricorso, stante il tenore dell’atto impugnato, non pregiudicherebbe la definizione bonaria delle trattative.
8. In via preliminare, il Collegio dà inoltre atto della ritualità e della tempestività dell’odierna impugnazione, proposta in riassunzione all’esito della declaratoria di incompetenza di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n.4568/2024 del 22.5.2024. Al riguardo, si rileva infatti che:
- il presente ricorso è stato notificato il 19.6.2024, e quindi nel rispetto del termine di trenta giorni dalla sentenza n.4568/2024;
- il ricorso al Consiglio di Stato ascritto al r.g. n.2034/2024 è stato notificato in data 8.3.2024, ossia entro i termini di impugnazione ex art.29 cpa decorrenti dalla gravata determinazione del 7.2.2024.
Nel merito, il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato.
L’esame delle doglianze prospettate dalla ricorrente ben può formare oggetto di una trattazione unitaria, in ragione dell’affinità sostanziale delle censure, a mezzo delle quali la parte rimprovera all’Amministrazione di avere disatteso la portata della sentenza del Consiglio di Stato n.5250/2023, avendo individuato le aree alternative in modo unilaterale e senza avere concluso il procedimento di revisione del Piano di settore e tenuto conto delle osservazioni previamente rese dall’interessata in sede procedimentale. La parte insta dunque, nel presente giudizio, per l’annullamento della nota prot.n. QL 9670 del 7.2.2024 e per la condanna dell’Amministrazione al facere specifico, consistente nell’individuazione concertata di altra sede, nell’ambito della revisione del Piano di settore.
La determinazione impugnata costituisce dichiarata attuazione del giudicato formatosi inter partes sulla sentenza del Consiglio di Stato n.5250/2023, che ha disposto l’annullamento del provvedimento di autotutela nella parte in cui, in violazione dell’art.7 del regolamento comunale di cui alla delibera n.197/98, il Comune ha omesso di prospettare all’interessata una soluzione allocativa alternativa a quella ab origine concessa (Mostacciano, via Borghi).
Come evidenziato dal giudice d’appello nella sentenza n.4568/2024, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso in ottemperanza medio tempore proposto dalla parte, dalla summenzionata sentenza n.5250/2023 non emergeva la sussistenza di un potere vincolato, essendo il successivo tratto del potere amministrativo connotato da ampia discrezionalità, posto che “il vincolo conformativo discendente dalla sentenza di cui in epigrafe, per un verso, non implica alcun automatico riconoscimento della spettanza del bene della vita sotteso all'interesse legittimo azionato (la assegnazione di una specifica area), mentre, per un altro verso, non detta specifici vincoli quanto alle modalità e ai criteri per il riesercizio del potere, limitandosi il punto 7.2. della motivazione a prevedere soltanto il generico obbligo di proporre un sito alternativo, senza null’altro specificare.
E ciò è esattamente quello che l’Amministrazione ha fatto con l’adozione della nota qui impugnata, proponendo alla ricorrente ben tre siti diversi fra i quali scegliere”.
Letto il provvedimento impugnato, non se ne ricava la volontà dell’Amministrazione comunale di imporre una sede specifica, ma quella di sottoporre alla parte il ventaglio delle possibilità contemplate dal vigente Piano di Settore, di cui all’allegato esplicativo delle aree verdi fisse disponibili in attuazione del regolamento per la concessione delle aree verdi per attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento ai sensi dell’art.9 della L.18 marzo 1968, n.337 (rif. delibera n.197/98). Il provvedimento indica le sedi allo stato disponibili, al fine di consentire alla parte l’esercizio della scelta fra le sedi prospettate, come previsto dall’ultimo comma dell’art.7 del regolamento comunale n.197/98. Gli uffici comunali, del resto, non possono pacificamente assegnare o prospettare una sede non compresa nel Piano di settore, pena la violazione dell’art.9 della L.n.337/68 e, con essa, del Regolamento di cui alla delibera n.197/98. Sul punto, è incontestato che le sedi indicate nel provvedimento del 7.2.2024 siano comprese nel Piano di Settore, e parte ricorrente non ha minimamente argomentato che, nel medesimo Piano, all’attualità siano presenti sedi alternative potenzialmente idonee.
Quanto al mancato aggiornamento annuale, previsto dall’art.9, co.2 della L.n.337/68, giova evidenziare che, ai sensi dell’art.4, co.4 del Regolamento comunale in parola, “stante la disposizione dell’art.9 della legge n.337/68, gli elenchi delle aree per tutte le attività del presente regolamento debbono intendersi automaticamente confermate alla scadenza annuale, salvo che non intervengano variazioni al piano di settore, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale”. In definitiva, è lo stesso Regolamento a predeterminare la proroga automatica del Piano di settore, fatta salva la mera possibilità di aggiornamento, da adottarsi con delibera consiliare. La scelta di variare il Piano, oltre a non essere obiettivamente nella disponibilità degli uffici comunali (bensì in quella dell’organo politico), rientrando nel novero delle opzioni di carattere pianificatorio-urbanistico e contemplando pertanto valutazioni connotate da latissima discrezionalità, non è coercibile dai privati (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 21.10.2024, n.8412).
In merito alla contestata carenza collaborativa dell’Amministrazione in sede procedimentale, dalla complessiva ricostruzione dei fatti non emerge la fondatezza della doglianza, quanto piuttosto l’evidenza che la mancata assegnazione di una delle sedi deriva semplicemente dalle valutazioni finali della parte ricorrente di mera opportunità, in alcun modo ascrivibili ad errori, omissioni o alla volontà ostativa dell’Amministrazione.
Gli uffici comunali hanno, come detto, sottoposto alla valutazione dell’interessata ben tre siti, ricompresi nel Piano, non avendo, per quanto finora detto, alcun obbligo di assegnazione di una sede specifica. Quanto alle sedi di via Mazzacurati e via Collatina, la valutazione di non idoneità, operata dalla ricorrente, si fonda esclusivamente sulla collocazione “in zone periferiche e disagiate” (cfr., nota del 28.6.2023 del legale- v.to all.to n.24 deposito di parte ricorrente), non sull’inidoneità dei siti, ossia (se ne lascia intendere) su profili di carattere esclusivamente economico, non potendosi tralasciare tuttavia di rimarcare che le attività di spettacolo viaggiante realizzano finalità non solo imprenditoriali e occupazionali, ma anche culturali e sociali, miranti alla fruizione degli spettacoli a beneficio della popolazione, sia essa collocata in zone di maggiore o minore pregio della città.
Quanto alla sede di CO BR (zona Colombo), che pure, nella summenzionata nota del 28.6.2023, si qualificava in termini di “potenzialmente idonea”, dagli atti risulta per tabulas l’effettuazione di un sopralluogo congiunto fra le parti e la disponibilità dell’Amministrazione previa verifica del progetto ai fini dell’avvio della prescritta conferenza di servizi (cfr., nota prot.n.73258 del 9.10.2023- all.to n.8 deposito di parte ricorrente). Come si evince dal riscontro fornito dal legale della ricorrente nella nota del 22.12.2023 (v. all.to n.26 deposito di parte ricorrente), la valutazione finale negativa compiuta dalla parte non dimostra in alcun modo l’inidoneità del sito o l’irragionevolezza della proposta avanzata dai pubblici uffici, posto che:
a) la presenza di altre due aree limitrofe adibite a Punti Verde Infanzia non afferisce, ex sé, alla idoneità del sito;
b) la presenza di orari di apertura e chiusura costituisce necessaria ottemperanza al vigente regolamento comunale, né si vede come tale circostanza, evidentemente finalizzata a garantire le condizioni di sicurezza all’interno dell’area, possa essere rimproverata all’Amministrazione;
c) in ordine alla presenza di altro operatore, nella stessa nota del 22.12.2023 si dà atto che l’Amministrazione stessa ne aveva preannunciato la rimozione; va da sé che l’eventuale perfezionamento della concessione sarebbe stato subordinato al relativo sgombero;
d) quanto alle specifiche sulle attrezzature ovvero sulle previsioni del bando, trattasi di elementi acquisibili con un minimo sforzo di diligenza, esigibile dall’esercente professionale, anche attraverso la consultazione della normativa tecnica di settore o la presentazione di istanze di accesso al Comune. Peraltro, nella nota del 22.12.2023 risulta che la parte aveva comunque deciso di non prendere in considerazione la sede in questione perché reputata non idonea.
Le argomentazioni che precedono consentono di respingere le doglianze avanzate dalla ricorrente, aggiungendosi che, in alcun modo, nella gravata determinazione si prospetta la tacita rinuncia all’istanza de qua.
9. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti di Roma Capitale, per essere liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO