TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 11735/2024
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Maria Cirillo presso il cui studio in Napoli, alla Via B. Cariteo, 8, elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 17.5.2024 l'istante come in epigrafe indicata deduceva di aver già promosso ricorso dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare nei confronti dell'odierna convenuta il proprio diritto ad essere inquadrata nel 4° livello qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente, con condanna della all'inquadramento nella superiore categoria e qualifica, nonché al Controparte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive e di contribuzione la cui quantificazione sarebbe stata demandata a separato giudizio;
che mediante sentenza n.
456/2024, il Tribunale di Napoli aveva, tra l'altro, dichiarato il diritto dell' odierna ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL settore Telecomunicazioni profilo
“operatore di call center/customer care”, “ con decorrenza dal terzo mese successivo alla data di inquadramento nel III livello del citato CCNL”, con condanna di
[...] ad inquadrare la ricorrente nel superiore livello 4° del CCNL con CP_1 decorrenza normativa dalla su indicata data nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dalla data indicata in motivazione fino a quella di cessazione del rapporto con
[...]
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle CP_1 singole componenti del credito al soddisfo.
1 Tanto premesso, e quantificato il proprio credito alle differenze paga tra il livello 3°(di assegnazione) ed il superiore livello 4° riconosciuto in via giudiziale in € 5.695,60 per le causali analiticamente indicate (minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ed altre voci indicate nei prospetti contabili allegati al ricorso), ha chiesto condannarsi al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma come specificata in narrativa od a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese legali, con attribuzione.
La Società, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della parte convenuta, è stata disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore (cfr. sentenza Tribunale Napoli n. 456/2024 dott.ssa Martina Brizzi).
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Stante la contumacia della convenuta, non sono state indicate ragioni di plausibile controvertibilità della decisione impugnata che possano sorreggere la decisione di non riconoscere la autorità della sentenza.
I periodi di riferimento in relazione ai quali è stato quantificato il credito retributivo azionato sono conformi alle statuizioni di cui alla richiamata decisione del Tribunale di
Napoli n. 456/2024 nella cui motivazione si legge: “In merito alla decorrenza del superiore inquadramento, va ritenuto che la stessa decorra dalla data in cui è stato riconosciuto il
Terzo livello, in quanto la parte resistente ha precisato, in relazione ad ogni parte ricorrente, la data di effettivo riconoscimento del III livello, conseguita a seguito di precedenti accordi, in ragione di quali le parti ricorrenti sono state assunte part time con inquadramento nel II livello. Nel ricorso introduttivo non si affronta tale profilo, in quanto le prospettazioni risultano esposte con riferimento alla sola differenza tra terzo livello e quarto livello. Ne consegue che il diritto al superiore inquadramento va riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 cc -nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs 81/
2015 in vigore dal 15.6.2015 e quindi da data successiva alla maturazione del diritto qui azionato - a decorrere dal terzo mese successivo alla data di inquadramento nel III livello, ovvero a decorrere dal terzo mese successivo alla data del 1.1.2012, per
[...]
. Ne consegue il diritto delle ricorrenti altresì alle differenze retributive Parte_2 decorrenti mensilmente dalle date sopra indicate per ciascuna di esse fino alla data di
2 cessazione del rapporto con la società resistente (01.12.2019) oltre accessori di legge.” (cfr. sentenza Tribunale Napoli n. 456 cit. prodotta in allegato al ricorso).
I dati contabili sui quali sono stati sviluppati i conteggi in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto (cfr. doc. all. A parte ricorrente) sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza.
Del resto, la società non costituendosi ha scelto di restare contumace e di rinunciare anche alla eventuale compiuta contestazione dei conteggi depositati dal ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di Euro 5.695,60 a titolo di differenze retributive, compresa la
[...] differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati all'atto introduttivo. Su tale somma vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolate nel minimo tenuto conto della assenza di attività istruttoria e anche in ragione della parcellizzazione dei giudizi derivanti da un medesimo titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna n persona Controparte_1 del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 5.695,60 , oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
-Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1300,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 11735/2024
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Maria Cirillo presso il cui studio in Napoli, alla Via B. Cariteo, 8, elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 17.5.2024 l'istante come in epigrafe indicata deduceva di aver già promosso ricorso dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare nei confronti dell'odierna convenuta il proprio diritto ad essere inquadrata nel 4° livello qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente, con condanna della all'inquadramento nella superiore categoria e qualifica, nonché al Controparte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive e di contribuzione la cui quantificazione sarebbe stata demandata a separato giudizio;
che mediante sentenza n.
456/2024, il Tribunale di Napoli aveva, tra l'altro, dichiarato il diritto dell' odierna ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL settore Telecomunicazioni profilo
“operatore di call center/customer care”, “ con decorrenza dal terzo mese successivo alla data di inquadramento nel III livello del citato CCNL”, con condanna di
[...] ad inquadrare la ricorrente nel superiore livello 4° del CCNL con CP_1 decorrenza normativa dalla su indicata data nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, maturate dalla data indicata in motivazione fino a quella di cessazione del rapporto con
[...]
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle CP_1 singole componenti del credito al soddisfo.
1 Tanto premesso, e quantificato il proprio credito alle differenze paga tra il livello 3°(di assegnazione) ed il superiore livello 4° riconosciuto in via giudiziale in € 5.695,60 per le causali analiticamente indicate (minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ed altre voci indicate nei prospetti contabili allegati al ricorso), ha chiesto condannarsi al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma come specificata in narrativa od a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese legali, con attribuzione.
La Società, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della parte convenuta, è stata disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore (cfr. sentenza Tribunale Napoli n. 456/2024 dott.ssa Martina Brizzi).
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Stante la contumacia della convenuta, non sono state indicate ragioni di plausibile controvertibilità della decisione impugnata che possano sorreggere la decisione di non riconoscere la autorità della sentenza.
I periodi di riferimento in relazione ai quali è stato quantificato il credito retributivo azionato sono conformi alle statuizioni di cui alla richiamata decisione del Tribunale di
Napoli n. 456/2024 nella cui motivazione si legge: “In merito alla decorrenza del superiore inquadramento, va ritenuto che la stessa decorra dalla data in cui è stato riconosciuto il
Terzo livello, in quanto la parte resistente ha precisato, in relazione ad ogni parte ricorrente, la data di effettivo riconoscimento del III livello, conseguita a seguito di precedenti accordi, in ragione di quali le parti ricorrenti sono state assunte part time con inquadramento nel II livello. Nel ricorso introduttivo non si affronta tale profilo, in quanto le prospettazioni risultano esposte con riferimento alla sola differenza tra terzo livello e quarto livello. Ne consegue che il diritto al superiore inquadramento va riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 cc -nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs 81/
2015 in vigore dal 15.6.2015 e quindi da data successiva alla maturazione del diritto qui azionato - a decorrere dal terzo mese successivo alla data di inquadramento nel III livello, ovvero a decorrere dal terzo mese successivo alla data del 1.1.2012, per
[...]
. Ne consegue il diritto delle ricorrenti altresì alle differenze retributive Parte_2 decorrenti mensilmente dalle date sopra indicate per ciascuna di esse fino alla data di
2 cessazione del rapporto con la società resistente (01.12.2019) oltre accessori di legge.” (cfr. sentenza Tribunale Napoli n. 456 cit. prodotta in allegato al ricorso).
I dati contabili sui quali sono stati sviluppati i conteggi in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto (cfr. doc. all. A parte ricorrente) sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza.
Del resto, la società non costituendosi ha scelto di restare contumace e di rinunciare anche alla eventuale compiuta contestazione dei conteggi depositati dal ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di Euro 5.695,60 a titolo di differenze retributive, compresa la
[...] differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati all'atto introduttivo. Su tale somma vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolate nel minimo tenuto conto della assenza di attività istruttoria e anche in ragione della parcellizzazione dei giudizi derivanti da un medesimo titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna n persona Controparte_1 del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 5.695,60 , oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
-Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1300,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
3