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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T RI BU NA LE D I F R OS I NO N E
composto dai magistrati:
dott. Paolo Sordi Presidente
dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
dott.ssa Simona Di Nicola Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di separazione iscritto al n. 1903 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2023, promosso da
, elettivamente domiciliato in Alatri alla via S.S. 155 L Donna n. 7/F, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Ornella Gizzi che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Vinieri n. 6
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 25.07.2023 il sig. , premesso di aver contrato Parte_1
matrimonio con rito civile greco cattolico in Minsk (Federazione Bielorussa), in data 15.11.2014
con la sig.ra , dal quale è nato in [...] il figlio Controparte_1
in data 07/02/2015 (quasi 10 anni) e di essersene separato consensualmente Persona_1
in data 15.09.2022 alle condizioni omologate dal Tribunale di Frosinone con decreto depositato in pari data che ha stabilito, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio e il suo collocamento presso la madre, ha esposto che moglie, tanto durante il matrimonio quanto soprattutto durante il periodo di separazione ha mostrato sempre mancanza di cure e attenzioni nei confronti del minore usando maniere aggressive e, poiché disturbata psicologicamente, ha più
volte usato rituali alquanto impropri, usando sale e candele per cercare di convincere il bambino che così era protetto contro il male;
che, firmata la separazione con il Sig. , Per_1
ogni volta che la moglie doveva prendere il figlio a scuola mostrava poca attenzione negli orari di scuola litigando con le maestre, lasciandolo davanti alla scuola, ed è stata più volte chiamata dalla direttrice per l'interesse del bambino che dimostrava di avere problemi di disturbo dell'attività e dell'attenzione per cercare di avere una maestra di sostegno o comunque un aiuto psicologico ma la stessa non si è mai curata ed ha mostrato una totale assenza nei confronti delle problematiche del bambino;
inoltre, disinteressandosi completamente del minore, non si faceva nemmeno trovare a casa per poterlo tenere con sé la notte;
in molte occasioni il padre ha dovuto chiamare i Carabinieri ed è oramai ben cinque mesi che non si fa trovare neanche presso il suo domicilio;
che più di recente, ella ha reiterato atteggiamenti aggressivi, dopo la fase di separazione, sia nei confronti del minore che del proprio marito, ha perpetrato una continua mancanza di attenzioni e di cure nei confronti del proprio figlio, con assenze frequenti da casa, per quelle che la stessa definiva impegni lavorativi e quando era fuori casa si disinteressava completamente al minore senza nemmeno una telefonata per sentirlo;
da circa cinque mesi non è assolutamente raggiungibile e non ha più cercato il figlio;
che al minore, portato dal padre dal medico curante, è stata riscontrata una serie di difficoltà per le quali è stata indicata una maestra di sostegno ed una psicoterapeuta;
che la madre si è disinteressata dei problemi di salute del proprio figlio, tanto che all'attualità il bambino rifiuta addirittura la sua presenza e vuole stare sempre con il padre.
Il ricorrente ha quindi chiesto disporsi la modifica delle condizioni di separazione stabilendo l'affidamento esclusivo del minore al padre collocamento dello Persona_1
stesso presso tale genitore.
Sebbene ritualmente convenuta in giudizio, la sig.ra non si è Controparte_1
costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 08/11/2023 parte ricorrente ha rappresentato che dal mese di aprile
2023 e nelle more dell'udienza di comparizione delle parti il minore vive stabilmente con il padre perché la madre si è resa irreperibile e refrattaria a tenere con sé il figlio, che nel frattempo ha subito un peggioramento della sua condizione di salute, chiedendo disporsi in via d'urgenza la modifica del collocamento del minore, ciò cui si è provveduto con ordinanza emessa il 28/11/2023. Sentito il ricorrente e il suo difensore;
disposta consulenza tecnica d'ufficio per verificare, a fronte della gravità delle condotte ascritte alla resistente e della condizione psicologica del minore come rappresentata anche mediante il deposito di relazione medico-psicologica sulla sua persona;
in esito al deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, avverso la quale nessuna osservazione o contestazione è stata elevata, all'udienza del 24.09.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 17.12.2024 per la discussione previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e all'esito della discussione è stata rimessa alla decisione del Collegio, che, acquisito il parere del P.M., decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente, ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.29 c.p.c.
Esso, infatti, è stato promosso con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023
e ha ad oggetto la pretesa della parte ricorrente di ottenere una modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione consensuale con decreto cron. 9960/22 emesso dal Tribunale di
Frosinone il 15/09/2022 in punto di affidamento e collocamento del minore , Persona_1
nato il [...] (quasi 10 anni).
Non induce ad una diversa conclusione la circostanza secondo cui i provvedimenti di cui si chiede la revisione siano stati emanati prima del 1° marzo 2023, poiché nessun dato letterale, né tantomeno sistematico, desumibile dalla disciplina del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie introdotta dal d. lgs. n. 149 del 2022, consente di ritenere che tale rito sia applicabile solamente ai procedimenti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici a loro volta pronunciati all'esito di un procedimento svoltosi secondo le nuove norme processuali.
2. – Un'ulteriore premessa concerne il presupposto richiesto dalla legge per la modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Al riguardo l'art. 473-bis.29 stabilisce che la revisione può essere chiesta «qualora sopravvengano giustificati motivi».
Ritiene il Collegio che il tenore letterale della norma («qualora sopravvengano, ecc.») sia tale da non lasciare dubbi circa la necessità che si tratti di circostanze di fatto successive rispetto ai provvedimenti oggetto della richiesta di modifica, non essendo invece possibile procedere alla modifica sulla base di circostanze che avrebbero potuto essere allegate nel giudizio all'esito del quale sono stati pronunciati i provvedimenti dei quali si chiede la modifica, né tantomeno sulla base di una rivalutazione delle circostanze già valutate in quel precedente procedimento (con la doverosa precisazione che, con riferimento a richieste di modificazioni del regime di gestione della prole, rientrano nel concetto di “giusti motivi sopravvenuti” anche le eventuali disfunzionalità – rispetto all'interesse dei minori – di quel regime emerse, in sede di pratica attuazione dello stesso, successivamente alla definizione del precedente giudizio). Sotto questo profilo, la norma codifica, con portata generale riferibile alla modifica dei provvedimenti in materia di minori e di contributi economici emanati in giudizi tra le stesse parti aventi un qualsiasi oggetto (separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio), il principio secondo il quale tali modifiche possono essere richieste solamente sulla base di circostanze sopravvenute.
Principio che, sinora, solamente in alcuni casi era stato espressamente enunciato dalla norma di riferimento (art. 156, settimo comma, c.c.; art. 9, co. 1, l. n. 898 del 1971, abrogato dal d. lgs. n. 149 del 2022), mentre in altre ipotesi era frutto solamente di indirizzi interpretativi giurisprudenziali (art. 337-quinquies c.c., rispetto al quale Cass. n. 283 del 2020 ha affermato che il principio, da esso sancito, secondo cui i genitori possono chiedere in qualsiasi tempo la revisione delle disposizioni concernenti i figli, deve essere coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, secondo cui i provvedimenti passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività,
dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del precedente titolo).
Nel caso di specie, sebbene parte ricorrente abbia dedotto circa comportamenti disfunzionali della resistente già in costanza di matrimonio e prima della separazione, che ben avrebbero potuto e dovuto orientare eventualmente una diversa determinazione in punto di affidamento e collocamento del minore, è d'evidenza che il sig. mette in rilievo Pt_1
l'acutizzarsi delle criticità e delle disfunzioni comportamentali della sig.ra CP_1
conseguenti alla separazione ed emerse nel momento in cui ella ha dovuto occuparsi in via prevalente ed autonoma, nei periodi di permanenza del figlio minore presso di sé, del bambino;
criticità che addirittura sono sfociate nell'aver sostanzialmente abbandonato il figlio minore al padre, rendendosi di fatto irreperibile e rifiutando di riprendere il bambino con sé,
determinando – fin da prima invero –il rifiuto del minore di vedere e stare con la madre.
Il disinteresse della madre per ciò che concerne il minore e il totale affidamento del figlio al padre risulta comprovato anche dalle risultanze peritali, laddove la stessa consulente tecnica d'ufficio ha riferito che “La CTU durante le fasi peritali ha cercato di entrare in contatto con la madre di , in particolare durante una telefonata la sig.ra , Pt_2 CP_1 dopo aver negato di essere lei, ha ascoltato la mia richiesta di parlare della situazione del figlio e dopo un breve silenzio mi informa che mi avrebbe ricontatto dopo alcuni minuti. La
sottoscritta non ha ricevuto nessuna chiamata, nei successivi tentativi di telefonata non vi è
stata più alcuna risposta” (cfr. CTU, pag. 18). Tale radicale allontanamento della madre dal figlio, culmine di condotte progressivamente disfunzionali rispetto al ruolo genitoriale,
costituiscono certamente circostanze nuove e sopravvenute rispetto all'epoca della separazione e come tali giustificativi dell'ammissibilità della domanda.
3. – Venendo al merito della presente causa, si osserva che parte attrice ha chiesto di modificare la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore , da condiviso a entrambi i genitori ad esclusivo al padre, tanto in considerazione dell'assoluta inidoneità della sig.ra a svolgere il proprio ruolo genitoriale, avendo costei manifestato un progressivo CP_1
disinteresse ed allontanamento materiale e morale dal figlio minore che era stato collocato presso di lei, fino addirittura a rendersi irreperibile e a rifiutare di riprendere con sé il bambino, che è stato dunque accolto in via esclusiva dal padre col quale convive dall'aprile
2023 e financo di partecipare alle operazioni peritali svolte nel presente procedimento, cui ha scelto di non partecipare.
Noto è che in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo,
con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015,
n. 18817; Cass., Sez. I, 27/06/2006, n. 14480). In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez.
I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777) la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I,
29/03/2012, n. 5108) risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977), ovvero “solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 dicembre
2010, n. 24841 e, più di recente, anche Cass. n. 16738/2018).
Ne consegue che la deroga all'affido condiviso, quindi, si giustifica solo quando la sua applicazione possa arrecare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
La deroga al regime legale si impone, altresì, anche quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass.
civ., Sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Ciò detto, il ricorrente ha offerto prova del fatto che il figlio minore ha Per_1 sviluppato un disturbo dello sviluppo del linguaggio e dell'attività e dell'attenzione, ragione per cui dall'anno scolastico 2023/2024 necessita di sostegno ai sensi della L. 104, con l'indicazione di somministrazione anche di terapia farmacologica (cfr. attestazione ASL
Frosinone, prot. 418/23 del 27.11.2023). Per le rilevanti difficoltà nel comportamento attivo e nell'autoregolazione il minore è stato sottoposto a visita neuropsichiatrica in esito alla quale è
stata stesa la relazione psicologica del 13.09.2023, in atti.
Egli ha dedotto che la madre, cui pur tale situazione è stata sottoposta, non vi ha prestato cura o attenzione alcuna, di guisa che è il padre ad essersi fatto carico di far fronte alle esigenze terapeutiche del figlio.
Non può non osservarsi che dal tempo della visita al tempo della redazione della consulenza tecnica d'ufficio del 25.07.2024 la condizione del minore appare essere grandemente migliorata, quanto meno nell'aspetto relazionale e collaborativo con il personale di supporto, laddove a fronte di un iniziale comportamento oppositivo e di chiusura verso le attività proposte, accompagnata da agitazione motoria e scarsa capacità di ascolto e concentrazione che si accompagnavano a refrattarietà all'interlocuzione e alla collaborazione
(cfr. relazione valutativa del 13.09.23), si registra una maggiore apertura e collaborazione,
accompagnata da curiosità e disponibilità al colloquio e all'interazione, seppur ancora caratterizzata da una sostanziale iperattività e incapacità di concentrazione oltre tempi molto stretti (cfr. CTU), il che evidenzia che nel lasso temporale di quasi un anno la permanenza del minore nel nucleo familiare paterno, in cui si trovano il padre e la nonna paterna con il di lei marito ha giovato grandemente al recupero di un principio di serenità e di confidenza nel bambino che all'evidenza da principio risultavano quantomeno inadeguati.
La CTU ha restituito un quadro familiare inevitabilmente parziale, perché riferito esclusivamente al ramo parentale paterno, essendosi la madre sottratta all'interazione ed indagine peritale, il che non può che essere valutato con sfavore ai fini della regimentazione dell'affidamento del minore.
Richiamato il principio a mente del quale l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, tenuto conto del carattere eccezionale della deroga alla regola dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. n. 6535/2019); ritenuto dunque di poter valutare in termini di inidoneità della sig.ra a svolgere adeguatamente il proprio Controparte_1
ruolo di genitore nei confronti del figlio , perché le condotte omissive ascrittele Per_1
risultano particolarmente gravi e rivelatrici di un disinteresse che è sintomo della inadeguatezza e della immaturità della genitrice a svolgere con responsabilità tale ruolo;
rilevato peraltro che la scelta processuale della resistente di non costituirsi in giudizio non consente di esaminare altri elementi o circostanze fattuali contrarie alle prospettazioni attoree e riveli peraltro anch'essa un sostanziale disinteresse per le vicende che concernono la regolamentazione dell'affidamento e del collocamento del minore;
osservato che quel che è emerso dal complessivo quadro istruttorio è che i disturbi di cui è
affetto il minore sono tali da giustificare e richiedere interventi terapeutici e di Per_1
sostegno che richiederebbero la partecipazione fattiva di entrambi i genitori e che sono pregiudicati dalla assenza di collaborazione della madre;
ritenuto che tale ingiustificata assenza importi inevitabilmente una valutazione negativa della capacità genitoriale della sig.ra , manifestate dal sostanziale abbandono Parte_3
del figlio, dal disinteresse manifestato per le problematiche che lo riguardano, dalla assenza dalla sua vita e dalla mancata collaborazione nella gestione quotidiana del minore;
considerata la valutazione positiva offerta dalla c.t.u. relativa alla personalità del padre e alla sua capacità di sintonizzarsi con le esigenze del figlio, di comprenderle e soddisfarle in un percorso di crescita e sviluppo, con il positivo apporto parentale del proprio ramo familiare;
si giustifica l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, la modifica delle condizioni di separazione nel senso di stabilire l'affidamento esclusivo del minore al padre Parte_1
presso il quale viene stabilmente collocato.
[...]
Quanto alla frequentazione del minore con la madre, atteso che costituisce diritto fondamentale del minore quello a conservare significativi ed equilibrati rapporti con entrambi i genitori e ritenuto che l'assenza della madre o il suo disinteresse verso il figlio, avendo il ricorrente dedotto che ella neppure ha più cercato di aver contatti neppure telefonici col bambino, il che appare confermato dalla relazione peritale, non può valere a giustificare l'elisione del diritto del minore, nell'eventualità certamente auspicabile che la madre si determini a riprendere un contatto col bambino e ravvicinarsi progressivamente a lui, si dispone sulla frequentazione tra madre e figlio in dispositivo.
Atteso poi che, quanto ai profili di carattere economico afferenti al mantenimento del minore, nessuna domanda sul punto è stata svolta dal ricorrente, nessun provvedimento si ritiene di adottare.
4 – La regolamentazione delle spese di giudizio segue la soccombenza e vengono poste a carico della resistente per come liquidate in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 sullo scaglione di valore indeterminabile, ridotti di 2/3 i compensi relativi alla fase istruttoria e di trattazione,
non avendo parte ricorrente depositato memorie integrative e ridotti di 2/3 quelli della fase decisoria avendo omesso parte ricorrente anche il deposito delle memorie e repliche conclusive.
P.Q.M.
a modifica delle condizioni di separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
omologate con decreto cron. n.9960/22 del 15.07.2022 del Tribunale di Frosinone in
[...]
esito al procedimento n. 1281/2022 r.g.:
1) affida in via esclusiva il figlio minore , nato a [...] il Persona_1
07/02/2015 al padre e ne dispone il collocamento presso la residenza paterna;
Parte_1
2) la madre potrà vedere il figlio un pomeriggio a settimana e Controparte_1
precisamente il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
3) nulla sul mantenimento a carico della madre in favore del minore;
4) Condanna parte resistente alla refusione al ricorrente delle spese di giudizio che liquida in €
23,77 per esborsi ed € 2.823,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Frosinone, 14.01.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola