Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6063/19 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza del 24.6.2025 tra:
, (c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Massimo Perrino (c.f.: ) e con questi CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 114/b, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Coletta, giusta delega su separato foglio allegato in calce all'atto di appello e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede legale in RI, Piazza S. Carlo n. Controparte_1
156, capitale sociale euro 15.264.760,00, codice fiscale e numero di iscrizione al
15 ottobre 1958, giusta i poteri al medesimo conferiti in forza di procura per Notaio
Dott. , del 5.12.2016, repertorio n. 1188, raccolta n. 611, Persona_1 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Prof. Diego Corapi, cod.fisc. e cod.fisc. CodiceFiscale_3 Controparte_5 C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Flaminia n. 318
[...] in forza di procura alle liti che si deposta insieme alla comparsa di costituzione.
- APPELLATA –
, domiciliato in (00128) Roma, Via Vitaliano Rotellini n. Controparte_6
172.
- APPELLATO TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
in forma Controparte_2 abbreviata “ , con sede in RI, Piazza S. Carlo n. 156, capitale Controparte_2 sociale euro 300.000.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RI , iscritta al R.E.A. presso la P.IVA_3
Camera di Commercio di RI al n. 696231, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo
Bancario “ ” iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, iscritta all'Albo Controparte_2 delle Banche al n. 1175, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis cod.civ. da parte di “ , che agisce con il presente Controparte_2 atto nella qualità di incorporante della (codice fiscale e Controparte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RI ) giusta atto P.IVA_4
pag. 2/8 di fusione per Notaio di Milano, del 2 novembre 2022, Rep. n. Persona_2
9.904, Racc. 7.620, con efficacia dal 5 dicembre 2022, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] Controparte_7
(SA) l'1.08.1973, C.F. , munita dei necessari poteri in CodiceFiscale_5 forza di procura speciale del 17.05.2022, per atto Notaio di Persona_2
Milano, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'Avv. Prof. Diego Corapi
(C.F. ) e dall'Avv. (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_5 [...]
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via C.F._6
Flaminia n. 318, in forza di procura in atti.
- TERZA INTERVENUTA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12885/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
479/19 con cui il Tribunale di Latina ha respinto la domanda risarcitoria dal medesimo proposta nei confronti della banca appellata e , promotore finanziario Controparte_6 della predetta.
La domanda risarcitoria era stata proposta per avere il , secondo la tesi attorea, CP ricevuto in due tranches, la cospicua somma di € 200.000,00 per operazioni di investimento risultate poi non effettuate.
A sostegno del gravame, l'appellante ha posto la erronea valutazione delle risultanze processuali, soprattutto per non avere ritenuto sufficientemente provata la consegna della somma suindicata al non essendo a tal fine idonea la quietanza ritualmente dal CP medesimo sottoscritta, peraltro su modulistica della banca.
pag. 3/8 Come secondo e conseguente motivo, ha anche impugnato il capo relativo alle spese che sono state poste a carico dell'attore in virtù della applicazione semplicistica del principio della soccombenza, senza tenere in debito conto del danno effettivamente da esso patito per il comportamento negligente della banca stessa che non aveva effettuato i debiti controlli.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adita Corte di Appello accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza nr. 479/2019 emessa, in relazione al giudizio già iscritto al nr.
2705/2012 RG, in data 20.02.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina, I sez. civile, Giudice dott.ssa Paola Romana Lodolini, pubblicata il 22.02.2019 e non notificata, condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., eventualmente anche in solido con il
, terzo chiamato rimasto contumace, alla corresponsione in favore del Controparte_6 sig. dell'importo di € 200.000,00, maggiore o minor somma, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Condannare altresì la società convenuta, eventualmente anche in solido con il CP
, al risarcimento degli ulteriori danni cagionati all'odierno appellante, per il cui
[...] riconoscimento e quantificazione ci rimettiamo all'equo apprezzamento dell'adita A.G..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio. Ogni altro diritto salvo ed incondizionato”.
Non si è costituito il del quale va dichiarata la contumacia. CP
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Controparte_2 dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello del sig. per la Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c., e conseguentemente respingere tutte le domande formulate nei confronti della Controparte_1
- respingere comunque l'appello e tutte le domande promosse dal sig. nei Parte_1 confronti della in quanto destituite di fondamento per tutti i Controparte_1 motivi illustrati;
pag. 4/8 - in via subordinata, nella non credibile ipotesi di accoglimento delle domande del sig. condannare il sig. a rimborsare alla Parte_1 Controparte_6 Controparte_1
[...
tutte le somme che quest'ultima fosse condannata a versare all'appellante in base all'emananda sentenza.
Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Cassa Avvocati come per legge”.
Nelle more del giudizio è intervenuta, costituendosi, la Controparte_2 all'esito della fusione con la originaria appellata, la quale ha concluso nei
[...] medesimi termini della banca originaria appellata.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del non costituitosi in giudizio CP benchè ritualmente citato.
Va, altresì, respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo la difesa appellante chiaramente indicato le parti della sentenza da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
.Nel merito dell'appello principale del esso non è tuttavia meritevole di Parte_1 accoglimento.
La sentenza del Tribunale non ha messo in dubbio che il rivestisse all'epoca dei CP fatti il ruolo di consulente finanziario per conto della banca appellata e che ai sensi dell'art. 31, comma III, del D.Lgs. N. 58 del 1998, quest'ultima, quale soggetto abilitato che aveva conferito l'incarico fosse responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
La domanda attorea in effetti è stata respinta sulla base della non idoneità a fornire la prova della dazione delle somme di denaro da parte dell'attore della sottoscrizione del CP sui moduli della banca sottoscritti.
Il inoltre, non avrebbe fornito prova sulle ragioni per le quali egli disponesse di Parte_1 somme tanto rilevanti in contante e sulla loro provenienza.
pag. 5/8 In particolare, la decisione del Tribunale ha trovato il suo fondamento sulla base di quanto statuito dalla S.C., ovvero che “nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito, con la conseguenza che la quietanza rilasciata da quest'ultimo e relativa alla ricezione del denaro da parte del cliente deve considerarsi alla stregua della scrittura privata proveniente dal terzo ed è, dunque, priva dell'efficacia probatoria che ha la scrittura fra le parti secondo l'art. 2702 c.c., avendo una valenza meramente indiziaria e potendo essere liberamente contestata” (Cass. n. 21737 del 27/10/2016).
Afferma al contrario l'appellante, che erroneamente ha ritenuto il Primo Giudice la non idoneità della documentazione prodotta al fine di dimostrare la effettiva consegna delle somme di denaro visto che non si sarebbe trattato di mera quietanza rilasciata dal consulente, bensì di veri e propri contratti nel cui contesto si è dato atto della consegna delle somme di denaro.
La doglianza non è condivisibile e il gravame deve essere respinto.
La S.C. si è reiteratamente pronunciata al riguardo alla valenza della documentazione siffatta e alla prova della effettiva consegna delle somme di denaro ribadendo che “l'onere probatorio gravante sul cliente che agisca nei confronti dell'intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto della illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di operazioni finanziarie che apparentemente rientrano nel campo della attività affidargli dall'intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede…” E ancora: “nei confronti di quest'ultimo (l'intermediario), non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio.
E' necessario, pertanto, che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario.”
pag. 6/8 Inoltre, confermando la decisione della Corte di Appello, ha ribadito che “non può per le corresponsioni valorizzarsi la mera attestazione del promotore” (Cass. Sez. I^ 14.12.2018 n.
32514).
Nel caso di specie, effettivamente alcuna prova concreta è stata fornita, essendo rimasta la stessa domanda formulata in modo del tutto generica, non essendo altresì revocabile in dubbio che sarebbe stato peraltro necessario che proprio l'appellante adottasse una adeguata diligenza nei rapporti con il consulente piuttosto che confidare in modo semplicistico sul suo rapporto con lo stesso.
Alcuna prova è stata del resto offerta neanche sulla materia provenienza del denaro che sarebbe stato consegnato al consulente oltre che della effettiva materiale consegna.
Tra l'altro, non va trascurato che lo stesso ha formulato nei confronti Controparte_8 dell'indagato richiesta di archiviazione in data 18.6.2008 per il reato di cui all'art. CP
640 comma 3 c.p.c.
Si aggiunga che anche i moduli sottoscritti sono del tutto generici e, in ogni caso, non danno contezza della effettiva e reale consegna delle somme di denaro avvenuto in contante.
Per di più, risulta dalla documentazione prodotta, che nel 2008 lo stesso Ufficio del P.M. ha addirittura formulato richiesta di archiviazione nei confronti del per il reato di CP truffa ai danni dell'odierno appellante.
Dunque, il gravame non può che essere respinto, risultando anche il secondo motivo infondato, essendo stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Resta assorbita la domanda di manleva proposta dalla parte intervenuta appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 479/19 del Tribunale di Latina, ogni ulteriore Parte_1 domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pag. 7/8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dalla terza appellata nei confronti di
[...]
. CP
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della sola terza chiamata delle spese e competenze del presente grado le spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per il resto le spese tra le altre parti.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 24.6.2025 .
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8