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1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 28. (Forma del matrimonio) 1. Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Commentari • 27
- 1. No alla trascrizione in Italia di un matrimonio gay celebrato all’esteroGiuseppe Di Micco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 11.11334
[…] Riguardo all'esistenza o meno di un diritto delle parti alla trascrizione di un matrimonio omosessuale contratto all'estero, il Cds sulla base di un'interpretazione combinata degli artt. 27 e 28 della legge 218 del 1995 e degli artt. 1107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c., nonché dell'art. 115 c.c. afferma come affinché un matrimonio contratto all'estero produca efficacia in Italia, deve essere considerato valido dalla legge del luogo o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi e che le condizioni soggettive di validità sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo. […]
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Giurisprudenza • 487
- 1. Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 860Provvedimento: […] Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto in Albania, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessaLeggi di più...
- art. 28 legge n. 218/1995·
- rimessione causa sul ruolo·
- spese di lite·
- provvedimenti indifferibili·
- intollerabilità prosecuzione convivenza·
- impossibilità ricostituzione consorzio familiare·
- separazione giudiziale·
- art. 19 legge n. 396/2000·
- trascrizione matrimonio