Art. 28. (Forma del matrimonio) 1. Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
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1 settembre 1995
1 settembre 1995
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- 1. Cassazione civile n. 17620/2013https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. […]
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Giurisprudenza • 486
- 1. Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 860Provvedimento: […] Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto in Albania, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessaLeggi di più...
- art. 28 legge n. 218/1995·
- rimessione causa sul ruolo·
- spese di lite·
- provvedimenti indifferibili·
- intollerabilità prosecuzione convivenza·
- impossibilità ricostituzione consorzio familiare·
- separazione giudiziale·
- art. 19 legge n. 396/2000·
- trascrizione matrimonio