Articolo 28 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 settembre 1995
Art. 28. (Forma del matrimonio) 1. Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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