Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1297/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1297/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.07.2024, congiuntamente da:
nata a San Felice a [...] il Parte_1
25.06.1991, residente in [...], c.f.
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giulia C.F._1
Cigarini del foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carpi (MO), via Lama di Quartirolo Interna n.23, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni CodiceFiscale_2
Mannucci del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il
1
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in Massa e Cozzile (PT) in data 25.06.2016, precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data Per_1
22.08.2012).
Le parti evidenziavano che a causa di una crisi protrattasi per lungo tempo, l'unione matrimoniale diveniva difficile, al punto tale da avere progressivamente determinato l'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza e della relazione sentimentale tra i coniugi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e del reciproco rispetto e con il dovere di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione della propria residenza.
b) La Signora per motivi di lavoro, ha provveduto a Pt_1 trasferire la propria residenza a Scandiano (RE), in Corso Vallisneri
n. 17/0, presso altra abitazione, mentre il Signor ha Parte_2 provveduto a trasferire la propria residenza a Massa e Cozzile (PT), in Via Largo Vivaldi n. 27, ove attualmente vive con la figlia . Per_1
La piccola sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente e demografica presso il padre;
2 c) Riguardo alla regolamentazione dei diritti di frequentazione tra la madre e la figlia, la Signora risiedendo in altra regione, Pt_1 potrà concordare quando incontrare e tenere con sé la figlioletta
, ogni qualvolta vorrà. Le spese di ogni trasferta saranno Per_1 sostenute interamente dalla Signora Pt_1
Indicativamente, la Signora si recherà presso il Comune Pt_1 di residenza della bambina per prelevarla, all'uscita della scuola, verso le ore 12:30/13.00 (e nei mesi in cui la scuola sarà sospesa, direttamente presso la casa familiare alla stessa ora), tenendo con sé il tutto il fine settimana, compresa la notte, avendo Per_1 cura di riaccompagnarla a casa del papà entro le 21.30 della domenica sera.
Nell'ipotesi in cui la Signora fosse impossibilitata, nei Pt_1 week end di propria spettanza, a restare con la figlia per l'intera durata del fine settimana, la stessa si recherà a farle visita nella sola giornata del sabato, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione familiare entro le 22.00.
Nell'ipotesi in cui la Signora a causa dei problemi Pt_1 economici della stessa, non avesse la possibilità di affrontare finanziariamente il viaggio per andare dalla piccola e tutto ciò che ne consegue, il Signor una volta al mese si renderà Parte_2 disponibile a condurre la piccola dalla mamma, qualora ovviamente anche per il fosse possibile compatibilmente ai propri Parte_2 impegni professionali e sostanze economiche.
La piccola dovrà sempre avere la possibilità di mantenere i Per_1 propri impegni, a prescindere dai diritti di visita sopra indicati, pertanto, qualora gli impegni della bambina coincidessero con le giornate di spettanza della madre, sarà quest'ultima ad occuparsene direttamente, portando la bimba ad eventuali incontri e/o eventi e/o impegni con gli amici.
Resta, altresì, inteso che il Signor dovrà sempre e Parte_2 comunque garantire alla Signora nel rispetto degli Pt_1 impegni scolastici ed extra scolastici della piccola , la Per_1 possibilità di sentire la figlia telefonicamente ogni giorno, a partire dal termine del proprio orario di lavoro e, chiaramente, senza
3 interferire con le ore dei pasti e non oltre l'orario per andare a dormire consono all'età, ai bisogni ed allo stile di vita della bambina.
I coniugi concordano infine, sin da ora, che il suddetto calendario di frequentazione potrà variare sulla base di eventuali e diversi impegni scolastici, di svago e di sport della minore così come per impegni di lavoro e/o a diverse necessità non prevedibili della madre.
Dette modifiche sono consentite e potranno avere luogo purché nell'esclusivo interesse di e ferma restando la facoltà della Per_1
Signora di recuperare, posta la necessità della bambina Pt_1 di trascorrere più tempo possibile con entrambi i genitori, le ore sottratte ai propri diritti di visita previo accordo con il padre.
d) Durante le vacanze Natalizie, la piccola potrà trascorrere, Per_1 alternativamente, con un genitore il periodo dal 24 o 25/12 fino al
31/12 ed il periodo intercorrente dal pomeriggio del 31/12 sino al
6/01 con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno.
Durante le vacanze Pasquali, i genitori potranno scegliere, in alternativa, tra le seguenti ipotesi:
- potrà trascorrere la domenica di Pasqua e il Lunedì Per_1 dell'Angelo un anno con un genitore e un anno con l'altro, alternandosi sempre quindi di anno in anno;
- potrà essere raggiunta nel proprio Comune di residenza Per_1 dalla madre, a scelta, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per trascorrere con lei l'intera giornata.
Durante ogni estate ciascun genitore trascorrerà un periodo di ferie e vacanze con la figlia di almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere previamente concordati entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno.
Si precisa che le frequentazioni madre / figlia di cui al punto c), saranno chiaramente sospese nel periodo di vacanza che il Signor trascorrerà con la bambina. Parte_2
La madre avrà comunque la facoltà, qualora economicamente potesse permetterselo, di ospitare la piccola presso la propria
4 abitazione per il medesimo periodo che sarebbe previsto per una eventuale vacanza.
A partire quindi dall'anno in corso e soltanto in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi di vacanze estive, si stabilisce sin da ora che la madre avrà diritto di scelta negli anni pari ed il padre negli anni dispari.
In ogni caso i genitori dovranno, previamente e reciprocamente, comunicarsi tra loro il luogo ed recapito del posto scelto per la villeggiatura insieme alla figlia . Per_1
h) A titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia
, e sino a che questa non avrà raggiunto la propria Per_1 indipendenza economica, la Signora si impegna a Pt_1 versare al padre, a partire dall'omologa di separazione, la somma di
Euro 300,00 da corrispondersi entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese. Tale somma verrà aggiornata automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, a partire dal mese di gennaio 2025.
Al raggiungimento della maggiore età, la somma verrà versata direttamente a e, il contributo al mantenimento verrà Pt_3 versato sino a che la ragazza non sarà economicamente autosufficiente.
Secondo il Tribunale di Pistoia: “si intendono comprese nell'assegno al mantenimento (ed in funzione delle stesse dovrà essere determinato l'eventuale assegno perequativo) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli ed in ogni caso quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà.”
Si riporta pertanto, di seguito, l'indicazione del medesimo Tribunale il quale elenca, a titolo esemplificativo, le spese che devono intendersi comprese nell'assegno di mantenimento: = il vitto
(quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo);
= l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
il contributo alle spese abitative;
= le tasse scolastiche (escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
le visite pediatriche di routine e i
5 medicinali da banco non prescritti dal medico;
= le spese di trasporto urbano: tessera autobus, carburante;
= la ricarica cellulare;
= le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
= il ricorso a baby sitter se già esistente nella organizzazione familiare;
= la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
= i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
Non è ammessa la compensazione tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Signor Parte_2
La Signora e il Signor convengono inoltre, sin Pt_1 Parte_2 da ora, che l'assegno unico familiare, se dovuto, corrisposto all'uno o all'altro coniuge, verrà percepito dal Signor tramite Parte_2 versamento diretto sul conto corrente di quest'ultimo.
i) Per quanto concerne le spese straordinarie, esulanti il contributo al mantenimento suddetto, le stesse si intendono come quelle spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità o imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà. Dette spese si distinguono in spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori e quelle per le quali è necessario il preventivo assenso, e sono di seguito individuate sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia:
Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e
6 universitari;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso l'abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica;
cicolomotore, motociclo, mini-car auto acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari o ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese universitarie e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e
7 ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
Tali spese straordinarie, previamente concordate tra i coniugi, saranno ripartite in misura del 60% a carico del Signor e Parte_2 del 40% a carico della Signora Pt_1
Il rimborso pro quota dovrà essere tempestivamente versato in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento ed, in ogni caso, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, a quello in cui esso viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile.
Il genitore il quale, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, etc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
l) La Signora si impegna a comunicare alla figlia ed al Pt_1
Signor ogni ulteriore ed eventuale trasferimento futuro;
Parte_2 parimenti, il Signor si impegna a comunicare alla Signora Parte_2 ogni eventuale futuro trasloco. Pt_1
m) L'automobile marca OPEL, modello Corsa, targata EV013BK, intestata al Signor rimarrà in uso e nell'esclusiva Parte_2 disponibilità di quest'ultimo.
n) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto ad estinguere finanziamenti contratti in costanza di matrimonio e che ad oggi non sussistono ulteriori rapporti patrimoniali cointestati tra le parti e/o ancora pendenti.
o) I coniugi si danno reciprocamente conferma di aver già regolato ogni rapporto economico pregresso.
p) I coniugi dichiarano sin da ora di essere economicamente autosufficienti e di avere così regolato i propri rapporti di carattere patrimoniale–economico e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere reciprocamente tra loro per qualsivoglia titolo, diritto o ragione.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.12.2024 e 21.01.2025 e
8 preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a San Felice a [...] il [...] e
[...]
nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in Massa e Cozzile (PT) in data 25.06.2016, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e Cozzile (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
10, P. 1, anno 2016);
- spese compensate.
9 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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