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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1504/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIANO Parte_1 C.F._1 ANTONIO;
OPPONENTE contro
(già , in persona del suo rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, e per essa quale mandataria, (già , in Controparte_2 CP_3 persona del suo rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti GHIA LUCIO e GHIA ENRICA MARIA;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 214/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.02.2023 (proc. n. 397/2023 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di
[...] la somma di € 25.208,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_1
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e quindi per l'effetto dichiarare la estinzione per prescrizione e\o decadenza di ogni azione o diritto in capo all'opposta nei confronti dell'opponente, rilevare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'opponente ex art. 1264 cc delle cessioni di credito, comunque la nullità del ricorso e dell'ingiunzione di pagamento e l'inesistenza, anche per mancata prova, di ragioni creditorie nei confronti dell'opponente, ed in estremo subordine dire che non sono dovuti interessi e mora almeno nella misura richiesta e, quindi, revocare l'opposta ingiunzione e dire che nulla è dovuto dall'opponente all'ingiungente. Vinte le spese di causa e con ogni altro provvedimento conseguenziale”.
Parte opposta:
pagina 1 di 5 “- in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 214/2023 (R.G. 397/2023) emesso dal Tribunale di Ragusa per tutte le ragioni esposte ed in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito in via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 214/2023 (R.G. 397/2023) emesso dal Tribunale di Ragusa;
- in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 214/2023 emesso nei suoi confronti, unitamente ad altro soggetto coobbligato, dal Tribunale di Ragusa il 14.02.2023 (proc. n. 397/2023 R.G.), su ricorso di Controparte_1 (cessionaria del credito), per il pagamento della complessiva somma di € 25.208,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
derivante da tre distinti rapporti bancari successivamente oggetto di varie cessioni e trasferimenti in favore dell'opposta.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente nel giudizio monitorio;
2) l'inefficacia ex art. 1264 c.c. nei confronti dell'opponente delle cessioni di credito susseguitesi nel corso del tempo;
3) l'erroneo computo degli interessi.
Costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
questa invocava in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto
[...] ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata. L'opposta chiedeva pertanto la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di opposizione.
Alla prima udienza dell'8.05.2024 il G.I. dava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 5.03.2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale dell'8.07.2024 in atti, alla predetta udienza del 5.03.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. All'udienza del 17.09.2025 di esame dei mezzi istruttori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 5.11.25, con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente di inefficacia ex art. 1264 c.c. delle cessioni di credito susseguitesi nel tempo, che si basa esclusivamente sulla mancanza di valida notifica o comunicazione degli atti di cessione del credito. Ciò avrebbe comportato, secondo l'opponente, l'inefficacia delle cessioni dei crediti nei suoi confronti ed il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, quale cessionaria dei creditori originari o di quelli a questi subentrati. Nello specifico l'opponente contesta la validità dei solleciti di pagamento prodotti dalla società opposta nel fascicolo monitorio in quanto tutti notificati ad un indirizzo presso il quale il non avrebbe avuto più la residenza;
dette comunicazioni, infatti, sarebbero state restituite al Pt_1 mittente per compiuta giacenza presso l'ufficio postale. L'opponente non avrebbe pertanto potuto ritirare l'atto in quanto al tempo della comunicazione risultava domiciliato altrove. pagina 2 di 5 Invero, secondo la Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020, n. 20495: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.”.
Ciò posto, la documentazione allegata dall'opposta nel procedimento monitorio risulta sufficiente per il rigetto dell'eccezione.
Ed infatti, in merito al saldo debitorio di € 14.435,13 dovuto in forza del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato stipulato dall'opponente con (creditore originario), da utilizzarsi Controparte_4 mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), risulta documentato agli atti che CP_4 ha ceduto pro soluto il proprio credito a con operazione di cessione in
[...] Controparte_5 blocco ex art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 385 del 1993 stipulata in data 6.12.2012, come da avviso di cessione pubblicato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 13.12.2012. A sua volta ha ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del Controparte_5 Controparte_6 2.07.2014, come da avviso di cessione pubblicato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 81 del 10.07.2014. Successivamente il credito è passato a appartenente al Controparte_1 [...]
che ha poi mutato la denominazione sociale in In virtù del CP_7 Controparte_1 consolidato principio giurisprudenziale sopracitato risultano provate le notificazioni delle cessioni al debitore ceduto. Per le medesime argomentazioni deve ritenersi parimenti provata, in merito al saldo debitorio di € 6.394,17 dovuto in forza del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario stipulato con Banca Di Credito Cooperativo di (creditore originario), la CP_8 CP_9 cessione del credito a con atto del 23.12.2019, il cui avviso di cessione risulta pubblicato Controparte_1 nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 10 del 23.01.2020.
In merito all'unica cessione del credito ex art. 1264 c.c. (dal creditore originario Controparte_10 alla cessionaria definita con contratto del 28.12.2018, avente ad oggetto il
[...] Controparte_1 contratto di apertura di credito su conto corrente bancario con un saldo debitore di € 4.378,99), risulta prodotta agli atti la notifica della comunicazione di cessione al debitore con ricevuta raccomandata di restituzione al mittente per compiuta giacenza del 4.05.2019. Detta comunicazione risulta regolarmente trasmessa all'indirizzo di residenza dell'opponente; infatti, stando a quanto rilevato dall'opponente con le note d'udienza dell'8.05.2024, risultava ancora residente a [...] n. 48), avendo effettuato la variazione di residenza nel Comune di Ragusa a partire dal 17.12.2019.
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. (il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”) in merito alla prova delle cessioni che, pertanto, non devono essere oggetto d'esame.
Passando all'analisi del motivo di contestazione relativo alla presunta intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente, l'opponente rileva la prescrizione degli obblighi derivanti dai rapporti bancari in quanto risalenti da oltre dieci anni, prospettando che il termine prescrizionale sarebbe decorso a partire dalla data di stipula dei relativi contratti.
Orbene, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo (e così anche nel finanziamento) la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere pagina 3 di 5 dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 17798/2011, conforme Cass. Civ. n. 2301/2004, da ultimo vedi: Tribunale di Torino, sez. I, 23.07.2021, n. 3760, Tribunale di Reggio Calabria, sez. II, 1.02.2021 n. 140). Altrettanto pacifico in giurisprudenza risulta il computo del termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ. n. 19291/2010). Ed ancora, in caso di inadempimento del debitore, e qualora il creditore si sia avvalso della facoltà di risolvere il contratto o comunque di chiedere l'immediata restituzione dell'intero (art. 1819 c.c.), la prescrizione decennale inizia a decorrere non più dalla data dell'ultima rata del mutuo non adempiuto ma da quella, diversa, di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. ex multis, Tribunale Savona, 2.07.2020 n. 314). Ciò in quanto il mutuatario non potrà più avvalersi di tale modalità frazionata di restituzione del capitale.
Ciò posto, in merito al contratto del 30.11.2004 di apertura di credito a tempo indeterminato stipulato con (con erogazione a favore dell'opponente dell'importo di € 23.150,00 da restituirsi in Controparte_4
84 rate mensili di importo pari ad € 371,30 cadauna, per un totale di 84 mesi), risulta prodotto agli atti l'estratto conto del rapporto che ne evidenzia l'utilizzo nel corso del tempo sino al saldo a debito del 13.09.2010, con successivo atto interruttivo della prescrizione del 4.11.2014, restituito al mittente per compiuta giacenza in data 17.11.2014. Deve pertanto escludersi il decorso del termine di prescrizione del debito. La prescrizione deve ritenersi parimenti esclusa in merito al debito dell'opponente relativo all'apertura in conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena dell'11.12.2008. Parte opposta ha infatti allegato già nel fascicolo monitorio missiva interruttiva del 6.02.2013, ricevuta in data 14.02.2013, nella quale si fa peraltro riferimento ad una lettera di revoca degli affidamenti inviata da Banca Monte dei Paschi di Siena in data 31.08.2012. Con successiva comunicazione del 28.12.2018, restituita al mittente per compiuta giacenza del 4.05.2019 (vedi supra), la cessionaria del credito ha ulteriormente interrotto i termini di prescrizione. Infine, in merito all'apertura di conto corrente presso del Controparte_11 CP_8 15.07.2009, dagli atti risulta che il rapporto è passato a sofferenza in data 20.06.2012. Successivamente veniva inviata all'opponente, in data 23.12.2019, missiva interruttiva della prescrizione da parte della cessionaria del credito, la cui notifica deve intendersi perfezionata per compiuta giacenza in data 28.04.2020, ancorché detta comunicazione risulta essere stata inviata dopo il cambio di residenza del destinatario del 17.12.2019. Ed infatti, “ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 19524/2019). Deve pertanto ritenersi valida la predetta comunicazione del 23.12.2019, inviata presso l'indirizzo di residenza indicato da in sede di sottoscrizione del contratto di conto corrente (ovvero a Parte_1 GE, in via Annibal Caro n. 48). Ciò in quanto, anche successivamente al presunto trasferimento di residenza dell'opponente del 17.12.2019, lo stesso ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo qui tempestivamente opposto presso il predetto indirizzo, dimostrando di continuare a mantenere un collegamento con il luogo indicato. Quanto sopra è confermato in primo luogo dalla notifica del d.i. effettuata per il tramite di familiare (figlia dichiaratasi “persona di famiglia Parte_2 convivente” con il destinatario della notifica, come risultante dalla attestazione compiuta dall'agente postale dotata di pubblica fede (vedi cartolina di avvenuta consegna della notifica del ricorso per ingiunzione del 15.03.2023); a quell'indirizzo, inoltre, sono pervenuti tutti gli atti interruttivi della prescrizione, senza che l'agente postale abbia dato mai atto dell'irreperibilità del destinatario. pagina 4 di 5 Passando infine all'esame dell'opposizione nella parte relativa ad un presunto erroneo computo di interessi, se ne rileva l'estrema genericità ed indeterminatezza delle contestazioni dell'opponente (prive di conteggi e di indicazioni degli importi che si reputerebbero errati), tale da non consentire neanche una concreta difesa della opposta.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve ritenersi infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1504/2023:
rigetta l'opposizione proposta dall'attore , e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 214/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.02.2023 (proc. n. 397/2023 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'attore , a pagare a e per essa a Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida nell'importo di € 4.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 5/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1504/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIANO Parte_1 C.F._1 ANTONIO;
OPPONENTE contro
(già , in persona del suo rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, e per essa quale mandataria, (già , in Controparte_2 CP_3 persona del suo rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti GHIA LUCIO e GHIA ENRICA MARIA;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 214/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.02.2023 (proc. n. 397/2023 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di
[...] la somma di € 25.208,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_1
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e quindi per l'effetto dichiarare la estinzione per prescrizione e\o decadenza di ogni azione o diritto in capo all'opposta nei confronti dell'opponente, rilevare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'opponente ex art. 1264 cc delle cessioni di credito, comunque la nullità del ricorso e dell'ingiunzione di pagamento e l'inesistenza, anche per mancata prova, di ragioni creditorie nei confronti dell'opponente, ed in estremo subordine dire che non sono dovuti interessi e mora almeno nella misura richiesta e, quindi, revocare l'opposta ingiunzione e dire che nulla è dovuto dall'opponente all'ingiungente. Vinte le spese di causa e con ogni altro provvedimento conseguenziale”.
Parte opposta:
pagina 1 di 5 “- in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 214/2023 (R.G. 397/2023) emesso dal Tribunale di Ragusa per tutte le ragioni esposte ed in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito in via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 214/2023 (R.G. 397/2023) emesso dal Tribunale di Ragusa;
- in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 214/2023 emesso nei suoi confronti, unitamente ad altro soggetto coobbligato, dal Tribunale di Ragusa il 14.02.2023 (proc. n. 397/2023 R.G.), su ricorso di Controparte_1 (cessionaria del credito), per il pagamento della complessiva somma di € 25.208,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
derivante da tre distinti rapporti bancari successivamente oggetto di varie cessioni e trasferimenti in favore dell'opposta.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente nel giudizio monitorio;
2) l'inefficacia ex art. 1264 c.c. nei confronti dell'opponente delle cessioni di credito susseguitesi nel corso del tempo;
3) l'erroneo computo degli interessi.
Costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
questa invocava in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto
[...] ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata. L'opposta chiedeva pertanto la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di opposizione.
Alla prima udienza dell'8.05.2024 il G.I. dava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 5.03.2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale dell'8.07.2024 in atti, alla predetta udienza del 5.03.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. All'udienza del 17.09.2025 di esame dei mezzi istruttori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 5.11.25, con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente di inefficacia ex art. 1264 c.c. delle cessioni di credito susseguitesi nel tempo, che si basa esclusivamente sulla mancanza di valida notifica o comunicazione degli atti di cessione del credito. Ciò avrebbe comportato, secondo l'opponente, l'inefficacia delle cessioni dei crediti nei suoi confronti ed il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, quale cessionaria dei creditori originari o di quelli a questi subentrati. Nello specifico l'opponente contesta la validità dei solleciti di pagamento prodotti dalla società opposta nel fascicolo monitorio in quanto tutti notificati ad un indirizzo presso il quale il non avrebbe avuto più la residenza;
dette comunicazioni, infatti, sarebbero state restituite al Pt_1 mittente per compiuta giacenza presso l'ufficio postale. L'opponente non avrebbe pertanto potuto ritirare l'atto in quanto al tempo della comunicazione risultava domiciliato altrove. pagina 2 di 5 Invero, secondo la Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020, n. 20495: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.”.
Ciò posto, la documentazione allegata dall'opposta nel procedimento monitorio risulta sufficiente per il rigetto dell'eccezione.
Ed infatti, in merito al saldo debitorio di € 14.435,13 dovuto in forza del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato stipulato dall'opponente con (creditore originario), da utilizzarsi Controparte_4 mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), risulta documentato agli atti che CP_4 ha ceduto pro soluto il proprio credito a con operazione di cessione in
[...] Controparte_5 blocco ex art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 385 del 1993 stipulata in data 6.12.2012, come da avviso di cessione pubblicato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 13.12.2012. A sua volta ha ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del Controparte_5 Controparte_6 2.07.2014, come da avviso di cessione pubblicato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 81 del 10.07.2014. Successivamente il credito è passato a appartenente al Controparte_1 [...]
che ha poi mutato la denominazione sociale in In virtù del CP_7 Controparte_1 consolidato principio giurisprudenziale sopracitato risultano provate le notificazioni delle cessioni al debitore ceduto. Per le medesime argomentazioni deve ritenersi parimenti provata, in merito al saldo debitorio di € 6.394,17 dovuto in forza del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario stipulato con Banca Di Credito Cooperativo di (creditore originario), la CP_8 CP_9 cessione del credito a con atto del 23.12.2019, il cui avviso di cessione risulta pubblicato Controparte_1 nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 10 del 23.01.2020.
In merito all'unica cessione del credito ex art. 1264 c.c. (dal creditore originario Controparte_10 alla cessionaria definita con contratto del 28.12.2018, avente ad oggetto il
[...] Controparte_1 contratto di apertura di credito su conto corrente bancario con un saldo debitore di € 4.378,99), risulta prodotta agli atti la notifica della comunicazione di cessione al debitore con ricevuta raccomandata di restituzione al mittente per compiuta giacenza del 4.05.2019. Detta comunicazione risulta regolarmente trasmessa all'indirizzo di residenza dell'opponente; infatti, stando a quanto rilevato dall'opponente con le note d'udienza dell'8.05.2024, risultava ancora residente a [...] n. 48), avendo effettuato la variazione di residenza nel Comune di Ragusa a partire dal 17.12.2019.
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. (il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”) in merito alla prova delle cessioni che, pertanto, non devono essere oggetto d'esame.
Passando all'analisi del motivo di contestazione relativo alla presunta intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente, l'opponente rileva la prescrizione degli obblighi derivanti dai rapporti bancari in quanto risalenti da oltre dieci anni, prospettando che il termine prescrizionale sarebbe decorso a partire dalla data di stipula dei relativi contratti.
Orbene, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo (e così anche nel finanziamento) la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere pagina 3 di 5 dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 17798/2011, conforme Cass. Civ. n. 2301/2004, da ultimo vedi: Tribunale di Torino, sez. I, 23.07.2021, n. 3760, Tribunale di Reggio Calabria, sez. II, 1.02.2021 n. 140). Altrettanto pacifico in giurisprudenza risulta il computo del termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ. n. 19291/2010). Ed ancora, in caso di inadempimento del debitore, e qualora il creditore si sia avvalso della facoltà di risolvere il contratto o comunque di chiedere l'immediata restituzione dell'intero (art. 1819 c.c.), la prescrizione decennale inizia a decorrere non più dalla data dell'ultima rata del mutuo non adempiuto ma da quella, diversa, di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. ex multis, Tribunale Savona, 2.07.2020 n. 314). Ciò in quanto il mutuatario non potrà più avvalersi di tale modalità frazionata di restituzione del capitale.
Ciò posto, in merito al contratto del 30.11.2004 di apertura di credito a tempo indeterminato stipulato con (con erogazione a favore dell'opponente dell'importo di € 23.150,00 da restituirsi in Controparte_4
84 rate mensili di importo pari ad € 371,30 cadauna, per un totale di 84 mesi), risulta prodotto agli atti l'estratto conto del rapporto che ne evidenzia l'utilizzo nel corso del tempo sino al saldo a debito del 13.09.2010, con successivo atto interruttivo della prescrizione del 4.11.2014, restituito al mittente per compiuta giacenza in data 17.11.2014. Deve pertanto escludersi il decorso del termine di prescrizione del debito. La prescrizione deve ritenersi parimenti esclusa in merito al debito dell'opponente relativo all'apertura in conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena dell'11.12.2008. Parte opposta ha infatti allegato già nel fascicolo monitorio missiva interruttiva del 6.02.2013, ricevuta in data 14.02.2013, nella quale si fa peraltro riferimento ad una lettera di revoca degli affidamenti inviata da Banca Monte dei Paschi di Siena in data 31.08.2012. Con successiva comunicazione del 28.12.2018, restituita al mittente per compiuta giacenza del 4.05.2019 (vedi supra), la cessionaria del credito ha ulteriormente interrotto i termini di prescrizione. Infine, in merito all'apertura di conto corrente presso del Controparte_11 CP_8 15.07.2009, dagli atti risulta che il rapporto è passato a sofferenza in data 20.06.2012. Successivamente veniva inviata all'opponente, in data 23.12.2019, missiva interruttiva della prescrizione da parte della cessionaria del credito, la cui notifica deve intendersi perfezionata per compiuta giacenza in data 28.04.2020, ancorché detta comunicazione risulta essere stata inviata dopo il cambio di residenza del destinatario del 17.12.2019. Ed infatti, “ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 19524/2019). Deve pertanto ritenersi valida la predetta comunicazione del 23.12.2019, inviata presso l'indirizzo di residenza indicato da in sede di sottoscrizione del contratto di conto corrente (ovvero a Parte_1 GE, in via Annibal Caro n. 48). Ciò in quanto, anche successivamente al presunto trasferimento di residenza dell'opponente del 17.12.2019, lo stesso ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo qui tempestivamente opposto presso il predetto indirizzo, dimostrando di continuare a mantenere un collegamento con il luogo indicato. Quanto sopra è confermato in primo luogo dalla notifica del d.i. effettuata per il tramite di familiare (figlia dichiaratasi “persona di famiglia Parte_2 convivente” con il destinatario della notifica, come risultante dalla attestazione compiuta dall'agente postale dotata di pubblica fede (vedi cartolina di avvenuta consegna della notifica del ricorso per ingiunzione del 15.03.2023); a quell'indirizzo, inoltre, sono pervenuti tutti gli atti interruttivi della prescrizione, senza che l'agente postale abbia dato mai atto dell'irreperibilità del destinatario. pagina 4 di 5 Passando infine all'esame dell'opposizione nella parte relativa ad un presunto erroneo computo di interessi, se ne rileva l'estrema genericità ed indeterminatezza delle contestazioni dell'opponente (prive di conteggi e di indicazioni degli importi che si reputerebbero errati), tale da non consentire neanche una concreta difesa della opposta.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve ritenersi infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1504/2023:
rigetta l'opposizione proposta dall'attore , e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 214/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.02.2023 (proc. n. 397/2023 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'attore , a pagare a e per essa a Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida nell'importo di € 4.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 5/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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