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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15520/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Lorenzo Minacapilli, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Trapani, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 13 novembre 2024 e memoria del Ministero dell'Interno depositata telematicamente il 7 giugno 2024
1 ********
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 13 dicembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/13071/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 3 novembre 2023 e notificato in data 20 novembre 2023, con cui il Questore di Trapani, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani del 4 aprile 2022 ivi citato, ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 20 gennaio 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato per carenza di motivazione nonché alla luce degli artt. 19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della situazione di grave instabilità del Paese di provenienza.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ed il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente pronunciata con ordinanza del 27 maggio 2024 stante l'avvenuta successiva costituzione in giudizio del . Si Controparte_1 rileva, in proposito, che è sempre ammissibile la costituzione del convenuto oltre il termine all'uopo assegnato, fatte salve le sole decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c.
3. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di
2 riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 20 gennaio 2022 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso dal dicembre 2014 vive in Italia - ove è giunto ancora minorenne - e ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente - già riconosciuto titolare del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Trapani a seguito del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale del 15 dicembre 2016 – ha, in particolare, documentato lo svolgimento di attività lavorativa in forza di un contratto a tempo determinato dal 9 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze di ER
, il quale - con dichiarazione sottoscritta il 28 ottobre 2024 - ha manifestato
[...]
la propria disponibilità a rinnovare il predetto contratto di lavoro alla sua scadenza.
Il ricorrente ha, altresì, provato di avere già svolto, con riferimento al periodo successivo alla scadenza del predetto permesso di soggiorno, l'attività lavorativa di bracciante agricolo dall'1 settembre al 30 settembre 2021 alle dipendenze di “ Pt_2
CP_
. ” e dall'8 maggio al 31 maggio 2023 alle dipendenze della ditta
[...]
“Ortofrutticola Filosa s.r.l.” nonché di aver lavorato dal 19 maggio all'1 luglio 2022 alle dipendenze della “ . Controparte_3
3 Lo stesso ha, inoltre, prodotto attestati di frequenza del corso per alimentarista rilasciati il 29 giugno 2017 ed il 29 luglio 2022, Attestato di Frequenza del Corso per
Addetto alla Conduzione di Trattori frequentato dal 23 al 26 febbraio 2024 e del
Corso per Addetto alla Conduzione di frequentato dal 15 al 16 febbraio 2024 Per_2
nonché Certificazione di italiano di livello A2 rilasciato il 14 novembre 2023 dall'Università degli Studi Roma Tre e ha dimostrato di avere la disponibilità di un autonomo alloggio abitativo in Petrosino (TP) in forza di un apposito contratto di locazione (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da ormai 10 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Senegal, paese da cui è espatriato quando era ancora minorenne.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
4. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
4 Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15520/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Lorenzo Minacapilli, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Trapani, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 13 novembre 2024 e memoria del Ministero dell'Interno depositata telematicamente il 7 giugno 2024
1 ********
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 13 dicembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/13071/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 3 novembre 2023 e notificato in data 20 novembre 2023, con cui il Questore di Trapani, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani del 4 aprile 2022 ivi citato, ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 20 gennaio 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato per carenza di motivazione nonché alla luce degli artt. 19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della situazione di grave instabilità del Paese di provenienza.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ed il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente pronunciata con ordinanza del 27 maggio 2024 stante l'avvenuta successiva costituzione in giudizio del . Si Controparte_1 rileva, in proposito, che è sempre ammissibile la costituzione del convenuto oltre il termine all'uopo assegnato, fatte salve le sole decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c.
3. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di
2 riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 20 gennaio 2022 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso dal dicembre 2014 vive in Italia - ove è giunto ancora minorenne - e ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente - già riconosciuto titolare del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Trapani a seguito del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale del 15 dicembre 2016 – ha, in particolare, documentato lo svolgimento di attività lavorativa in forza di un contratto a tempo determinato dal 9 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze di ER
, il quale - con dichiarazione sottoscritta il 28 ottobre 2024 - ha manifestato
[...]
la propria disponibilità a rinnovare il predetto contratto di lavoro alla sua scadenza.
Il ricorrente ha, altresì, provato di avere già svolto, con riferimento al periodo successivo alla scadenza del predetto permesso di soggiorno, l'attività lavorativa di bracciante agricolo dall'1 settembre al 30 settembre 2021 alle dipendenze di “ Pt_2
CP_
. ” e dall'8 maggio al 31 maggio 2023 alle dipendenze della ditta
[...]
“Ortofrutticola Filosa s.r.l.” nonché di aver lavorato dal 19 maggio all'1 luglio 2022 alle dipendenze della “ . Controparte_3
3 Lo stesso ha, inoltre, prodotto attestati di frequenza del corso per alimentarista rilasciati il 29 giugno 2017 ed il 29 luglio 2022, Attestato di Frequenza del Corso per
Addetto alla Conduzione di Trattori frequentato dal 23 al 26 febbraio 2024 e del
Corso per Addetto alla Conduzione di frequentato dal 15 al 16 febbraio 2024 Per_2
nonché Certificazione di italiano di livello A2 rilasciato il 14 novembre 2023 dall'Università degli Studi Roma Tre e ha dimostrato di avere la disponibilità di un autonomo alloggio abitativo in Petrosino (TP) in forza di un apposito contratto di locazione (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da ormai 10 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Senegal, paese da cui è espatriato quando era ancora minorenne.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
4. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
4 Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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