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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 2569 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Seghieri, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso Controparte_1 da sé stesso, giusta sottoscrizione digitale del ricorso;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.11.2024, e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] il Per_1
28.11.2006 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno dedotto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" nell'abitazione familiare sita in Cerveteri (RM) e che, tra l'altro, il è padre di CP_1 una figlia nata da una precedente relazione, per la quale versa un Parte_2 mantenimento di euro 400,00 al mese.
Venuto quindi meno il fondamento alla base della relazione sentimentale, i ricorrenti hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 28.11.2024 ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 07.02.2025 sono state depositate le note di trattazione scritta e, dato atto che il figlio è divenuto nelle more maggiorenne, precisate le conclusioni di natura economica, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice, lette le note d'udienza depositate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio . Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 per l'effetto dispone:
[...]
Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese e a decorrere dal mese di novembre del 2024,
[...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da specifiche contenute nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
2 Spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 2569 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Seghieri, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso Controparte_1 da sé stesso, giusta sottoscrizione digitale del ricorso;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.11.2024, e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] il Per_1
28.11.2006 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno dedotto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" nell'abitazione familiare sita in Cerveteri (RM) e che, tra l'altro, il è padre di CP_1 una figlia nata da una precedente relazione, per la quale versa un Parte_2 mantenimento di euro 400,00 al mese.
Venuto quindi meno il fondamento alla base della relazione sentimentale, i ricorrenti hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 28.11.2024 ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 07.02.2025 sono state depositate le note di trattazione scritta e, dato atto che il figlio è divenuto nelle more maggiorenne, precisate le conclusioni di natura economica, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice, lette le note d'udienza depositate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio . Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 per l'effetto dispone:
[...]
Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese e a decorrere dal mese di novembre del 2024,
[...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da specifiche contenute nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
2 Spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
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