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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3254/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3254/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PANELLA ANTONIO
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO ANTONIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il , al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali da esso attore patiti in conseguenza della caduta avvenuta il 23.08.2019, quantificati complessivamente in euro 14.643,50 (di cui euro 14.403,50
a titolo di danno non patrimoniale ed euro 240,00 a titolo di danno patrimoniale).
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che, in data 23.08.2019, alle ore 9.00 circa, si trovava in località Chianalea di Scilla, in prossimità della Chiesa di San Giuseppe, a bordo della propria bicicletta modello mountain bike, allorquando, uscito dalla galleria, dopo aver percorso pochi metri, era caduto rovinosamente a terra a causa di una grossa buca non visibile e non segnalata, riportando lesioni e danneggiando in modo irreparabile gli occhiali da vista indossati.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al Controparte_1
quale proprietario e custode del tratto di strada teatro del sinistro per cui è causa.
L'attore ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro-tempore o rappresentante legale Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig. per complessivi € Parte_1
14.643,50, di cui € 14.403,50, comprensivi del danno biologico e morale, ed € 240,00 a titolo di danno patrimoniale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Con ordinanza del 30.03.2021, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia del
[...]
, il quale, sebbene ritualmente citato, non si era costituito in giudizio, e ha assegnato i CP_1 termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2021, si è tardivamente costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa Controparte_1
risarcitoria avanzata da e chiedendo al Tribunale di «1) rigettare la domanda Parte_1
attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di
pagina 2 di 15 mancato accoglimento della domanda sopra svolta, accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento; 3) conseguentemente ridurre le pretese patrimoniali formulate da parte attrice, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e determinata dal giudice;
4) in via ancor più gradata, pure nella denegata ipotesi di condanna del convenuto, ridurre l'entità degli importi richiesti da parte attrice in quanto manifestamente eccessivi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite».
Revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, la causa è stata poi istruita CP_1 mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da nei confronti del è fondata nei Parte_1 Controparte_1
termini di seguito specificati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attore, l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente sul manto stradale in località
Chianalea di Scilla, di cui il è custode in quanto proprietario. Controparte_1
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
pagina 3 di 15 Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1
potere di governo della cosa (manto stradale presente in prossimità della Chiesa di San Giuseppe in località Chianalea di Scilla), sicché deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
pagina 4 di 15 In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo, da solo, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
L'attore ha infatti fornito la prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta, nonché le conseguenze dannose che ne sono derivate.
Il testimone ha infatti riferito: «confermo il cap. 11. Io ero fermo, stavo per Testimone_1
salire per prendere la strada nazionale, ero in un furgoncino. Ho visto il sig. che Pt_1
uscendo dalla galleria ha preso una buca ed è caduto con la faccia a terra. La buca, dalla parte mia, si vedeva;
scendendo (cioè da dove veniva il sig. un po' meno, la strada è fatta Pt_1
pagina 5 di 15 di pietre, mancavano delle pietre. Il sig. era in bici, aveva una mountain bike. Dopo Pt_1 che è caduto, mi sono fermato per aiutarlo, c'era anche un'altra signora che ha chiamato il
118. Il sig. era tutto insanguinato in faccia, ricordo che aveva gli occhiali ma non Pt_1
ricordo se sono rimasti integri a seguito della caduta. La strada che stava percorrendo il sig. era dritta, improvvisamente si è trovato davanti questa buca. Ho proprio visto che il Pt_1
sig. entrava nella buca e cadeva a terra. Erano più o meno le nove di mattina, la Pt_1 giornata era un po' nuvolosa. Riconosco nelle foto di parte attrice esibite il luogo dell'incidente
e anche la buca. Anche le foto mostratemi da parte convenuta rappresentano il luogo del sinistro. Confermo che è stato soccorso da me e anche da altre persone. La signora che era con me ha chiamato il 118, poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato in ospedale. Ho visto che a seguito della caduta la protesi dentaria del sig. è caduta. La buca non era segnalata Pt_1
[…] Il sig. si trovava sulla destra della carreggiata, si è spostato poco poco verso Pt_1
sinistra ed è finito nella buca, non credo che il sig. stesse proprio girando a sinistra» Pt_1
(cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
Le dichiarazioni del teste della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, sono Tes_1
dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova.
I testimoni di parte convenuta, , e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, non hanno invece fornito elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica della
[...]
caduta.
In particolare, , e hanno riferito Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 di non aver assistito alla caduta dell'attore e di non sapere se, il giorno del sinistro di cui si discute, sulla strada in questione vi fossero buche (cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
e hanno inoltre precisato che, nell'agosto del Testimone_2 Testimone_3
2019, non erano pervenute segnalazioni relative alla presenza di buche in quella strada, ma ciò non implica necessariamente che non ve ne fossero (cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
Ritiene pertanto questo Giudice che le dichiarazioni rese dal teste risultino Testimone_1 sufficienti a provare la caduta dell'attore, nonché, secondo il canone probatorio proprio del pagina 6 di 15 giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra la buca presente nella strada e l'evento lesivo oggetto di causa.
Ebbene, il convenuto ha dedotto che il comportamento imprudente di CP_1 Parte_1
deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e
[...]
l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Occorre in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato che l'attore abbia tenuto un comportamento eccezionale e imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito.
Ritiene invece il Tribunale che il comportamento dell'attore – inidoneo, come si è detto, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo – abbia però certamente concorso alla produzione del danno lamentato.
pagina 7 di 15 L'evento lesivo oggetto di causa si è infatti verificato in piena estate e, precisamente, nel mese di agosto, alle ore 09:00 circa, in una strada «dritta» (cfr. dichiarazioni rese dal teste
[...] all'udienza del 27.01.2022); non è inoltre emersa la presenza di ostacoli tali da Tes_1 incidere sulla visuale dell'attore.
Le condizioni in cui versava il tratto di strada teatro del sinistro erano dunque certamente percepibili, con la dovuta attenzione, da parte degli utenti della strada grazie alla luce naturale, anche se «la giornata era un po' nuvolosa» (cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 all'udienza del 27.01.2022).
In tali circostanze, se l'attore avesse adottato un comportamento prudente, avrebbe certamente potuto accorgersi tempestivamente della presenza della buca, peraltro di dimensioni non modeste (cfr. fotografie allegate da parte attrice), e dunque evitarla.
La condotta dell'attore costituisce quindi fattore concausale della caduta e, quindi, del danno da lui patito ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In particolare, ritiene questo Giudice che debba essere riconosciuto un concorso di colpa di nella causazione dell'evento lesivo de quo nella misura del 30%. Parte_1
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attore in conseguenza della caduta del
23.08.2019, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che , in seguito al sinistro per cui è causa, ha riportato un Parte_1
«trauma facciale con minuta Ferita Lacero Contusa al labbro superiore, contusione escoriata alla piramide nasale ed al labbro inferiore» (cfr. pag. 9 c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre accertato che «dette lesioni possono essere considerate di natura post-traumatica ed hanno posseduto nesso di causalità con l'infortunio in questione per una possibile compatibilità tra le stesse lesioni sopra enunciate e la dinamica dell'incidente descritta dalle parti in causa» (cfr. pag. 9 c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. : Persona_1
− un periodo di inabilità temporanea totale di 3 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di cinque giorni,
pagina 8 di 15 − un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di sedici giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di trentasei giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari all'3% (cfr. pag. 10
c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza
pagina 9 di 15 rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in base ai criteri adottati dal Tribunale di
Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca del sinistro o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III, 7272/2012).
pagina 10 di 15 Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite da parte attrice, deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico- relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende dunque dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte dell'attore danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova pagina 11 di 15 presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, debba essere riconosciuto all'attore esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale da lui patito in conseguenza del sinistro del 23.08.2019.
Parte attrice, pur avendo chiesto anche il risarcimento del danno morale, non ha infatti tempestivamente allegato (né ha poi provato) alcunché con riferimento al patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III,
339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 66) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 3.174,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− euro 1.995,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado pagina 12 di 15 sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che il danno non patrimoniale patito da Parte_1
in conseguenza del sinistro oggetto di causa ammonta ad euro 5.169,00.
[...]
Non vi è invece prova del danno patrimoniale lamentato dall'attore, consistente, in particolare, nella spesa, pari ad euro 240,00, asseritamente sostenuta per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali da vista.
Non vi è infatti prova del fatto che parte attrice, a causa della caduta del 23.08.2019, abbia danneggiato i propri occhiali da vista.
Il teste ha infatti riferito: «il sig. era tutto insanguinato in faccia, Testimone_1 Pt_1
ricordo che aveva gli occhiali ma non ricordo se sono rimasti integri a seguito della caduta»
(cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
Non vi è, peraltro, nemmeno prova dell'asserito esborso di euro 240,00, atteso che il documento n. 18 indicato nell'atto di citazione non è stato depositato da parte attrice.
L'attore ha dunque diritto esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla caduta di cui si discute.
L'importo indicato di euro 5.169,00 espresso in moneta attuale deve peraltro essere ridotto del 30%, arrivando così ad euro 3.618,00 in moneta attuale, atteso il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 3.618,30 espressa in moneta attuale a titolo di
[...] risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza della caduta del
23.08.2019.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
pagina 13 di 15 Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (23.08.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui liquidazione verrà Parte_1
effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Antonio Panella, ex art. 93 c.p.c.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa con decreto del 24.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità del e di Controparte_1 Parte_1
, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, per la causazione
[...] dell'evento lesivo occorso il 23.08.2019 e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 3.618,30 a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in pagina 14 di 15 motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di , che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in euro 1.276,00 per compenso ed in euro 125,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attore, avv. Antonio Panella, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 03/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che in data 23.08.2019, alle ore 9.00 circa, il sig. a bordo della propria bicicletta modello Parte_1 mountain-bike, si trovava in località Chianalea di Scilla, in prossimità della chiesa di San Giuseppe, quando uscito dalla galleria dopo aver percorso pochi metri, cadeva rovinosamente a terra.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3254/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PANELLA ANTONIO
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO ANTONIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il , al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali da esso attore patiti in conseguenza della caduta avvenuta il 23.08.2019, quantificati complessivamente in euro 14.643,50 (di cui euro 14.403,50
a titolo di danno non patrimoniale ed euro 240,00 a titolo di danno patrimoniale).
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che, in data 23.08.2019, alle ore 9.00 circa, si trovava in località Chianalea di Scilla, in prossimità della Chiesa di San Giuseppe, a bordo della propria bicicletta modello mountain bike, allorquando, uscito dalla galleria, dopo aver percorso pochi metri, era caduto rovinosamente a terra a causa di una grossa buca non visibile e non segnalata, riportando lesioni e danneggiando in modo irreparabile gli occhiali da vista indossati.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al Controparte_1
quale proprietario e custode del tratto di strada teatro del sinistro per cui è causa.
L'attore ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro-tempore o rappresentante legale Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig. per complessivi € Parte_1
14.643,50, di cui € 14.403,50, comprensivi del danno biologico e morale, ed € 240,00 a titolo di danno patrimoniale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Con ordinanza del 30.03.2021, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia del
[...]
, il quale, sebbene ritualmente citato, non si era costituito in giudizio, e ha assegnato i CP_1 termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2021, si è tardivamente costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa Controparte_1
risarcitoria avanzata da e chiedendo al Tribunale di «1) rigettare la domanda Parte_1
attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di
pagina 2 di 15 mancato accoglimento della domanda sopra svolta, accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento; 3) conseguentemente ridurre le pretese patrimoniali formulate da parte attrice, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e determinata dal giudice;
4) in via ancor più gradata, pure nella denegata ipotesi di condanna del convenuto, ridurre l'entità degli importi richiesti da parte attrice in quanto manifestamente eccessivi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite».
Revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, la causa è stata poi istruita CP_1 mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da nei confronti del è fondata nei Parte_1 Controparte_1
termini di seguito specificati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attore, l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente sul manto stradale in località
Chianalea di Scilla, di cui il è custode in quanto proprietario. Controparte_1
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
pagina 3 di 15 Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1
potere di governo della cosa (manto stradale presente in prossimità della Chiesa di San Giuseppe in località Chianalea di Scilla), sicché deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
pagina 4 di 15 In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo, da solo, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
L'attore ha infatti fornito la prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta, nonché le conseguenze dannose che ne sono derivate.
Il testimone ha infatti riferito: «confermo il cap. 11. Io ero fermo, stavo per Testimone_1
salire per prendere la strada nazionale, ero in un furgoncino. Ho visto il sig. che Pt_1
uscendo dalla galleria ha preso una buca ed è caduto con la faccia a terra. La buca, dalla parte mia, si vedeva;
scendendo (cioè da dove veniva il sig. un po' meno, la strada è fatta Pt_1
pagina 5 di 15 di pietre, mancavano delle pietre. Il sig. era in bici, aveva una mountain bike. Dopo Pt_1 che è caduto, mi sono fermato per aiutarlo, c'era anche un'altra signora che ha chiamato il
118. Il sig. era tutto insanguinato in faccia, ricordo che aveva gli occhiali ma non Pt_1
ricordo se sono rimasti integri a seguito della caduta. La strada che stava percorrendo il sig. era dritta, improvvisamente si è trovato davanti questa buca. Ho proprio visto che il Pt_1
sig. entrava nella buca e cadeva a terra. Erano più o meno le nove di mattina, la Pt_1 giornata era un po' nuvolosa. Riconosco nelle foto di parte attrice esibite il luogo dell'incidente
e anche la buca. Anche le foto mostratemi da parte convenuta rappresentano il luogo del sinistro. Confermo che è stato soccorso da me e anche da altre persone. La signora che era con me ha chiamato il 118, poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato in ospedale. Ho visto che a seguito della caduta la protesi dentaria del sig. è caduta. La buca non era segnalata Pt_1
[…] Il sig. si trovava sulla destra della carreggiata, si è spostato poco poco verso Pt_1
sinistra ed è finito nella buca, non credo che il sig. stesse proprio girando a sinistra» Pt_1
(cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
Le dichiarazioni del teste della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, sono Tes_1
dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova.
I testimoni di parte convenuta, , e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, non hanno invece fornito elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica della
[...]
caduta.
In particolare, , e hanno riferito Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 di non aver assistito alla caduta dell'attore e di non sapere se, il giorno del sinistro di cui si discute, sulla strada in questione vi fossero buche (cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
e hanno inoltre precisato che, nell'agosto del Testimone_2 Testimone_3
2019, non erano pervenute segnalazioni relative alla presenza di buche in quella strada, ma ciò non implica necessariamente che non ve ne fossero (cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
Ritiene pertanto questo Giudice che le dichiarazioni rese dal teste risultino Testimone_1 sufficienti a provare la caduta dell'attore, nonché, secondo il canone probatorio proprio del pagina 6 di 15 giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra la buca presente nella strada e l'evento lesivo oggetto di causa.
Ebbene, il convenuto ha dedotto che il comportamento imprudente di CP_1 Parte_1
deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e
[...]
l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Occorre in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato che l'attore abbia tenuto un comportamento eccezionale e imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito.
Ritiene invece il Tribunale che il comportamento dell'attore – inidoneo, come si è detto, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo – abbia però certamente concorso alla produzione del danno lamentato.
pagina 7 di 15 L'evento lesivo oggetto di causa si è infatti verificato in piena estate e, precisamente, nel mese di agosto, alle ore 09:00 circa, in una strada «dritta» (cfr. dichiarazioni rese dal teste
[...] all'udienza del 27.01.2022); non è inoltre emersa la presenza di ostacoli tali da Tes_1 incidere sulla visuale dell'attore.
Le condizioni in cui versava il tratto di strada teatro del sinistro erano dunque certamente percepibili, con la dovuta attenzione, da parte degli utenti della strada grazie alla luce naturale, anche se «la giornata era un po' nuvolosa» (cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 all'udienza del 27.01.2022).
In tali circostanze, se l'attore avesse adottato un comportamento prudente, avrebbe certamente potuto accorgersi tempestivamente della presenza della buca, peraltro di dimensioni non modeste (cfr. fotografie allegate da parte attrice), e dunque evitarla.
La condotta dell'attore costituisce quindi fattore concausale della caduta e, quindi, del danno da lui patito ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In particolare, ritiene questo Giudice che debba essere riconosciuto un concorso di colpa di nella causazione dell'evento lesivo de quo nella misura del 30%. Parte_1
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attore in conseguenza della caduta del
23.08.2019, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che , in seguito al sinistro per cui è causa, ha riportato un Parte_1
«trauma facciale con minuta Ferita Lacero Contusa al labbro superiore, contusione escoriata alla piramide nasale ed al labbro inferiore» (cfr. pag. 9 c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre accertato che «dette lesioni possono essere considerate di natura post-traumatica ed hanno posseduto nesso di causalità con l'infortunio in questione per una possibile compatibilità tra le stesse lesioni sopra enunciate e la dinamica dell'incidente descritta dalle parti in causa» (cfr. pag. 9 c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. : Persona_1
− un periodo di inabilità temporanea totale di 3 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di cinque giorni,
pagina 8 di 15 − un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di sedici giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di trentasei giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari all'3% (cfr. pag. 10
c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza
pagina 9 di 15 rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in base ai criteri adottati dal Tribunale di
Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca del sinistro o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III, 7272/2012).
pagina 10 di 15 Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite da parte attrice, deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico- relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende dunque dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte dell'attore danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova pagina 11 di 15 presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, debba essere riconosciuto all'attore esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale da lui patito in conseguenza del sinistro del 23.08.2019.
Parte attrice, pur avendo chiesto anche il risarcimento del danno morale, non ha infatti tempestivamente allegato (né ha poi provato) alcunché con riferimento al patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III,
339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 66) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 3.174,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− euro 1.995,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado pagina 12 di 15 sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che il danno non patrimoniale patito da Parte_1
in conseguenza del sinistro oggetto di causa ammonta ad euro 5.169,00.
[...]
Non vi è invece prova del danno patrimoniale lamentato dall'attore, consistente, in particolare, nella spesa, pari ad euro 240,00, asseritamente sostenuta per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali da vista.
Non vi è infatti prova del fatto che parte attrice, a causa della caduta del 23.08.2019, abbia danneggiato i propri occhiali da vista.
Il teste ha infatti riferito: «il sig. era tutto insanguinato in faccia, Testimone_1 Pt_1
ricordo che aveva gli occhiali ma non ricordo se sono rimasti integri a seguito della caduta»
(cfr. verbale dell'udienza del 27.01.2022).
Non vi è, peraltro, nemmeno prova dell'asserito esborso di euro 240,00, atteso che il documento n. 18 indicato nell'atto di citazione non è stato depositato da parte attrice.
L'attore ha dunque diritto esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla caduta di cui si discute.
L'importo indicato di euro 5.169,00 espresso in moneta attuale deve peraltro essere ridotto del 30%, arrivando così ad euro 3.618,00 in moneta attuale, atteso il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 3.618,30 espressa in moneta attuale a titolo di
[...] risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza della caduta del
23.08.2019.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
pagina 13 di 15 Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (23.08.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui liquidazione verrà Parte_1
effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Antonio Panella, ex art. 93 c.p.c.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa con decreto del 24.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità del e di Controparte_1 Parte_1
, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, per la causazione
[...] dell'evento lesivo occorso il 23.08.2019 e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 3.618,30 a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in pagina 14 di 15 motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di , che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in euro 1.276,00 per compenso ed in euro 125,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attore, avv. Antonio Panella, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 03/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che in data 23.08.2019, alle ore 9.00 circa, il sig. a bordo della propria bicicletta modello Parte_1 mountain-bike, si trovava in località Chianalea di Scilla, in prossimità della chiesa di San Giuseppe, quando uscito dalla galleria dopo aver percorso pochi metri, cadeva rovinosamente a terra.