Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8073/2024 R.G., avente ad oggetto: assegno sociale ex
art. 3, comma 6, l. 335/1995
PROMOSSA DA
, COD FISC. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti NAVARRIA FEDERICA CONCETTA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
_____
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito questo ufficio al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, l. 335/1995, con conseguente condanna dell' al pagamento di quanto richiesto. CP_1
Deduce che l' , in sede amministrativa, ha negato la prestazione richiesta, CP_1
poiché, dalla sentenza di separazione/divorzio non si evincerebbero gli accordi economici eventualmente adottati.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Rappresenta di possedere i requisiti di legge, sia anagrafici e reddituali, richiesti ai fini della concessione della provvidenza.
Non si è costituito l' il quale va dichiarato contumace, stante la rituale CP_1
notifica del ricorso.
La causa, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L' art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale"1. 1 Dispongono i commi 6 e 7 dell'art. 3 l. 335 cit. “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. (84) Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
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Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie incontestate.
Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio,
atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso (in tal senso, si condivide quanto affermato da Trib. Vallo della Lucania
Sez. lavoro, Sent., 17/09/2014 ).
Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza, “la richiesta di contributo
economico al coniuge [non] costituisce circostanza ai fini dell'ottenimento dell'assegno,
poiché se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere
l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli
alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti
espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' (Trib. Milano Sez. lavoro, 28-01-2015). CP_1
Inoltre, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C.
Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge,
apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
In tale contesto, si inquadra anche l'indirizzo da ultimo espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3,
comma 6, l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo
del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in
misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali
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altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti
dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge
separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno
stato di bisogno. Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole,
la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua
mera oggettività (possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di
separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di
indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento)” (Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, n.33513).
Pertanto, la motivazione adottata dall' , secondo cui dalla sentenza di CP_1
separazione / divorzio non si evincerebbero gli accordi economici tra il ricorrente ed il coniuge, non appare determinante, costituendo il requisito reddituale l'unico indicatore economico rilevante ai fini di causa.
La parte fornirà all' ogni documento utile ai fini della corretta erogazione CP_1
dell'importo spettante.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le oscillazioni giurisprudenziali nella materia e la particolarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
I. ACCERTA il diritto di parte ricorrente di fruire dell'assegno sociale oggetto di domanda, previa integrazione, in sede amministrativa, a cura della parte ricorrente, ove occorra, della documentazione relativa ai requisiti socio-
economici, con decorrenza come per legge, oltre accessori, come per legge;
II. CONDANNA l' agli adempimenti conseguenti;
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III. COMPENSA le spese.
Così deciso in Catania, il dì 07/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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