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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1294/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
22.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 1294/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1294/2018, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.6.2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Ferdinando Quagliata, presso il cui studio elettivamente domicilia, al Corso Umberto I n. 711, in Marigliano (NA), come da procura a margine della comparsa d'intervento in primo grado
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Aselli, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia, al Corso Umberto I n. 392/D, in Marigliano (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2699/2017 del Giudice di Pace di Marigliano.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 26.6.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., osserva il Tribunale che la (già Enel-Distribuzione S.p.A., d'ora in poi solo Parte_1
), ha impugnato la sentenza n. 2699/2017, emessa in data 03.4.2017, dal Giudice di Pace Parte_1
di Marigliano e depositata in Cancelleria il 18.9.2017, con la quale veniva accolta la domanda proposta da - volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati da talune Controparte_1
apparecchiature elettriche dell'istante, in conseguenza dell'interruzione della fornitura di energia elettrica verificatasi nelle date del 07.8.2013 (dalle ore 21:00 alle ore 22:00), dell'8.8.2013 (dalle ore 20:00 alle ore
22:00) e del 09.8.2013 (dalle ore 1:00 alle ore 8:45, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, nonché dalle ore 19:00 alle ore 22:00), presso l'abitazione della , utente di Enel Servizio Elettrico S.p.A. (d'ora in CP_1
poi, solo Enel), in Via Forno Vecchio n. 43, in Marigliano (NA) – e la (in qualità di Parte_1
società che gestisce gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica), quale litisconsorte necessaria di
Enel (che si occupa della fornitura dell'energia elettrica agli utenti nel c.d. mercato tutelato), veniva condannata, in solido con la Enel, al pagamento della somma di € 400,00, comprensiva di interessi, oltre le spese del giudizio.
Con il proposto appello, la e-Distribuzione deduceva il carattere accidentale dei disservizi verificatisi, nonché l'erroneità della valutazione del Giudice di Pace poiché dall'istruttoria espletata non sarebbero emersi sufficienti elementi a riprova della responsabilità della medesima società in relazione ai fatti di causa e chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, di “rigettare con le conseguenze di legge, la domanda di risarcimento proposta dalla appellata con l'atto di citazione notificato il 20.10.2013 Controparte_1
perché infondata e non provata, con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per la mancanza delle condizioni di appellabilità di cui all'art. 339 c.p.c. - atteso che trattasi di causa il cui valore è inferiore ad € 1.100,00 - nonché, nel merito, evidenziava la correttezza della valutazione del Giudice di primo grado nell'interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie ed insisteva, quindi, per il rigetto dell'appello.
3 Acquisito il fascicolo di primo grado, si costituiva in giudizio l'avv. Giuseppe Aselli, in sostituzione del precedente difensore dell'appellata, avv. la quale rinunciava al mandato a suo Controparte_2
tempo conferito (cfr. rinuncia al mandato del 10.02.2025, nonché comparsa di costituzione in sostituzione, con procura allegata, depositati da parte appellata in data 07.3.2025).
La causa, quindi, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione di ruolo, all'udienza del 26.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – sulle conclusioni precisate dalle parti, giunge alla decisione.
In primo luogo, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza - che non risulta notificata - avvenuta in data
18.9.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 21.02.2018 (cfr. atto di appello e relata di notifica redatta dall'U.N.E.P del Tribunale di Nola, allegati al fascicolo telematico di parte appellante), ed iscrizione a ruolo in data 22.02.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò premesso, occorre innanzitutto evidenziare che, nella fattispecie in esame, non si pone alcun problema applicativo quanto alla previsione di inappellabilità che l'art. 339 c.p.c. contiene con riferimento alle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore ad € 1.100,00 - importo entro il quale il
Giudice di Pace decide secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. - la controversia in esame rientra, invero, nel novero di quelle per le quali lo stesso comma 2 dell'art. 113 c.p.c., prevede la decisione secondo diritto, a prescindere dal valore della causa.
Ai sensi di tale articolo, infatti, vanno decise secondo diritto quelle cause che attengono a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
4 Nel caso di specie, non vi è dubbio che, avendo l'attrice in primo grado domandato il risarcimento di un danno derivante da un asserito inadempimento del contratto di fornitura di energia elettrica, si sia in presenza di una causa non suscettibile di essere decisa secondo equità, in base alla previsione dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
È notorio, infatti, che i contratti di somministrazione di energia elettrica rientrano, senz'altro, nell'ambito dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o di formulari, predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, secondo il precetto dell'art. 1342 c.c.
Tanto chiarito, occorre osservare che in materia di inadempimento contrattuale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Il debitore convenuto, per converso, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 30 ottobre 2001;
Cass. civ., Sez. I, n. 1743 del 26 gennaio 2007; Cass. civ., Sez. III, n. 11290 del 23 maggio 2011; Cass. civ., Sez. VI, n. 11173 del 4 luglio 2012).
Giova, altresì, ricordare che in ambito civile trova applicazione, in materia di prove, il criterio della preponderanza dell'evidenza (definito anche del “più probabile che non”), in forza del quale, al fine di acclarare i fatti costitutivi di una determinata pretesa, è sufficiente che la loro esistenza appaia più probabile della loro inesistenza (cfr. Cass. civ., n. 16123 dell'8 luglio 2010; Cass. civ., n. 3390 del 20 febbraio 2015).
Ebbene, nella fattispecie in esame è la stessa società appellante ad aver riscontrato “alcune brevi interruzioni” (cfr. pag. 4 della comparsa di intervento volontario in primo grado, allegata al fascicolo dell'appellante) dell'energia elettrica nel periodo de quo, registrate nella zona in questione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno - e tenuto all'esecuzione della propria prestazione secondo buona fede –
5 l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nelle clausole contrattuali di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritte dall'utente all'atto della stipula del negozio (cfr. Cassazione civile sez. III, 09.6.1997, n. 5144).
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito, invero, prova certa della natura accidentale del guasto.
Ed infatti, quanto alle dichiarazioni rese dal teste , dichiaratosi dipendente di Enel Testimone_1
ed escusso in primo grado, all'udienza del 16.01.2015, vanno isolate quelle che costituiscono giudizio di valore, in quanto tali inammissibili.
Vanno, dunque, considerate solo quelle dichiarazioni che confermano il verificarsi dell'evento di interruzione, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i danni alle apparecchiature di parte appellata.
Inoltre, il su riferito inquadramento dogmatico, che pone a carico della parte danneggiata l'onere di provare solo il dato fattuale ed il nesso causale ed, invece, fa ricadere sul gestore l'onere di dimostrare un assetto della rete elettrica connotato dall'assunzione di ogni misura atta ad evitare che interruzioni nella fornitura di energia determinino effetti negativi sulle reti ad uso domestico, ben giustifica, nel caso in esame, l'accoglimento della domanda.
In ogni caso, appare, in concreto, irrilevante ricondurre la responsabilità dell'appellante al paradigma dell'illecito aquiliano piuttosto che a quello dell'inadempimento contrattuale, giacché, in entrambi i casi, si ricava un'affermazione di responsabilità della società elettrica, che era suo preciso onere smentire.
In conclusione, dunque, l'appello proposto dalla deve essere rigettato e la sentenza Parte_1
impugnata deve essere confermata.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, pertanto, in favore di come in dispositivo, ai sensi Controparte_1
del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della
6 domanda, ai valori tabellari medi, ridotti per la fase di trattazione, data l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Giuseppe Aselli, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
refusione delle spese processuali del giudizio di appello, in favore di Controparte_1
che liquida in € 562,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Giuseppe Aselli;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 22.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
7
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
22.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 1294/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1294/2018, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.6.2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Ferdinando Quagliata, presso il cui studio elettivamente domicilia, al Corso Umberto I n. 711, in Marigliano (NA), come da procura a margine della comparsa d'intervento in primo grado
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Aselli, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia, al Corso Umberto I n. 392/D, in Marigliano (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2699/2017 del Giudice di Pace di Marigliano.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 26.6.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., osserva il Tribunale che la (già Enel-Distribuzione S.p.A., d'ora in poi solo Parte_1
), ha impugnato la sentenza n. 2699/2017, emessa in data 03.4.2017, dal Giudice di Pace Parte_1
di Marigliano e depositata in Cancelleria il 18.9.2017, con la quale veniva accolta la domanda proposta da - volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati da talune Controparte_1
apparecchiature elettriche dell'istante, in conseguenza dell'interruzione della fornitura di energia elettrica verificatasi nelle date del 07.8.2013 (dalle ore 21:00 alle ore 22:00), dell'8.8.2013 (dalle ore 20:00 alle ore
22:00) e del 09.8.2013 (dalle ore 1:00 alle ore 8:45, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, nonché dalle ore 19:00 alle ore 22:00), presso l'abitazione della , utente di Enel Servizio Elettrico S.p.A. (d'ora in CP_1
poi, solo Enel), in Via Forno Vecchio n. 43, in Marigliano (NA) – e la (in qualità di Parte_1
società che gestisce gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica), quale litisconsorte necessaria di
Enel (che si occupa della fornitura dell'energia elettrica agli utenti nel c.d. mercato tutelato), veniva condannata, in solido con la Enel, al pagamento della somma di € 400,00, comprensiva di interessi, oltre le spese del giudizio.
Con il proposto appello, la e-Distribuzione deduceva il carattere accidentale dei disservizi verificatisi, nonché l'erroneità della valutazione del Giudice di Pace poiché dall'istruttoria espletata non sarebbero emersi sufficienti elementi a riprova della responsabilità della medesima società in relazione ai fatti di causa e chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, di “rigettare con le conseguenze di legge, la domanda di risarcimento proposta dalla appellata con l'atto di citazione notificato il 20.10.2013 Controparte_1
perché infondata e non provata, con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per la mancanza delle condizioni di appellabilità di cui all'art. 339 c.p.c. - atteso che trattasi di causa il cui valore è inferiore ad € 1.100,00 - nonché, nel merito, evidenziava la correttezza della valutazione del Giudice di primo grado nell'interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie ed insisteva, quindi, per il rigetto dell'appello.
3 Acquisito il fascicolo di primo grado, si costituiva in giudizio l'avv. Giuseppe Aselli, in sostituzione del precedente difensore dell'appellata, avv. la quale rinunciava al mandato a suo Controparte_2
tempo conferito (cfr. rinuncia al mandato del 10.02.2025, nonché comparsa di costituzione in sostituzione, con procura allegata, depositati da parte appellata in data 07.3.2025).
La causa, quindi, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione di ruolo, all'udienza del 26.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – sulle conclusioni precisate dalle parti, giunge alla decisione.
In primo luogo, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza - che non risulta notificata - avvenuta in data
18.9.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 21.02.2018 (cfr. atto di appello e relata di notifica redatta dall'U.N.E.P del Tribunale di Nola, allegati al fascicolo telematico di parte appellante), ed iscrizione a ruolo in data 22.02.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò premesso, occorre innanzitutto evidenziare che, nella fattispecie in esame, non si pone alcun problema applicativo quanto alla previsione di inappellabilità che l'art. 339 c.p.c. contiene con riferimento alle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore ad € 1.100,00 - importo entro il quale il
Giudice di Pace decide secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. - la controversia in esame rientra, invero, nel novero di quelle per le quali lo stesso comma 2 dell'art. 113 c.p.c., prevede la decisione secondo diritto, a prescindere dal valore della causa.
Ai sensi di tale articolo, infatti, vanno decise secondo diritto quelle cause che attengono a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
4 Nel caso di specie, non vi è dubbio che, avendo l'attrice in primo grado domandato il risarcimento di un danno derivante da un asserito inadempimento del contratto di fornitura di energia elettrica, si sia in presenza di una causa non suscettibile di essere decisa secondo equità, in base alla previsione dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
È notorio, infatti, che i contratti di somministrazione di energia elettrica rientrano, senz'altro, nell'ambito dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o di formulari, predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, secondo il precetto dell'art. 1342 c.c.
Tanto chiarito, occorre osservare che in materia di inadempimento contrattuale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Il debitore convenuto, per converso, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 30 ottobre 2001;
Cass. civ., Sez. I, n. 1743 del 26 gennaio 2007; Cass. civ., Sez. III, n. 11290 del 23 maggio 2011; Cass. civ., Sez. VI, n. 11173 del 4 luglio 2012).
Giova, altresì, ricordare che in ambito civile trova applicazione, in materia di prove, il criterio della preponderanza dell'evidenza (definito anche del “più probabile che non”), in forza del quale, al fine di acclarare i fatti costitutivi di una determinata pretesa, è sufficiente che la loro esistenza appaia più probabile della loro inesistenza (cfr. Cass. civ., n. 16123 dell'8 luglio 2010; Cass. civ., n. 3390 del 20 febbraio 2015).
Ebbene, nella fattispecie in esame è la stessa società appellante ad aver riscontrato “alcune brevi interruzioni” (cfr. pag. 4 della comparsa di intervento volontario in primo grado, allegata al fascicolo dell'appellante) dell'energia elettrica nel periodo de quo, registrate nella zona in questione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno - e tenuto all'esecuzione della propria prestazione secondo buona fede –
5 l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nelle clausole contrattuali di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritte dall'utente all'atto della stipula del negozio (cfr. Cassazione civile sez. III, 09.6.1997, n. 5144).
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito, invero, prova certa della natura accidentale del guasto.
Ed infatti, quanto alle dichiarazioni rese dal teste , dichiaratosi dipendente di Enel Testimone_1
ed escusso in primo grado, all'udienza del 16.01.2015, vanno isolate quelle che costituiscono giudizio di valore, in quanto tali inammissibili.
Vanno, dunque, considerate solo quelle dichiarazioni che confermano il verificarsi dell'evento di interruzione, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i danni alle apparecchiature di parte appellata.
Inoltre, il su riferito inquadramento dogmatico, che pone a carico della parte danneggiata l'onere di provare solo il dato fattuale ed il nesso causale ed, invece, fa ricadere sul gestore l'onere di dimostrare un assetto della rete elettrica connotato dall'assunzione di ogni misura atta ad evitare che interruzioni nella fornitura di energia determinino effetti negativi sulle reti ad uso domestico, ben giustifica, nel caso in esame, l'accoglimento della domanda.
In ogni caso, appare, in concreto, irrilevante ricondurre la responsabilità dell'appellante al paradigma dell'illecito aquiliano piuttosto che a quello dell'inadempimento contrattuale, giacché, in entrambi i casi, si ricava un'affermazione di responsabilità della società elettrica, che era suo preciso onere smentire.
In conclusione, dunque, l'appello proposto dalla deve essere rigettato e la sentenza Parte_1
impugnata deve essere confermata.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, pertanto, in favore di come in dispositivo, ai sensi Controparte_1
del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della
6 domanda, ai valori tabellari medi, ridotti per la fase di trattazione, data l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Giuseppe Aselli, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
refusione delle spese processuali del giudizio di appello, in favore di Controparte_1
che liquida in € 562,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Giuseppe Aselli;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 22.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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