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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3765 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa TRIVELLA
e
SE DI, C.F. , nato a [...] il C.F._2
23/01/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina CASTELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i
ricorrenti in Comune di Mossano (VI) il 13.05.2006, trascritto nel registro degli
atti di matrimonio del Comune di Mossano (ora Comune di Barbarano
Mossano) dell'anno 2006, al numero 2, Parte II, Serie A, alle seguenti
condizioni:
- la figlia minore, , nata a [...] il [...], rimane affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente
presso l'abitazione della madre.
- La casa coniugale di proprietà della signora rimane assegnata alla Pt_1
stessa, che la abita con la figlia.
- Il signor ER, salvo diversi accordi con e comunicazione alla signora Per_1
potrà stare con la figlia che ha già compiuto 17 anni, a week end Pt_1
alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
ciascun genitore trascorrerà con
la figlia: un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze
estive. Tale periodo verrà concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni
anno; metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dal
23/12 al 31/12 e il periodo dal 31/12 al 6/01; tre giorni durante il periodo delle
vacanze pasquali, alternandosi i genitori di anno in anno, il giorno di Pasqua
con quello del lunedì in Albis.
- Il padre continuerà a contribuire al mantenimento ordinario della figlia
versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate già note,
2 la somma mensile di € 450,00.
Tale importo verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici istat a partire
dal mese di ottobre 2025.
I genitori ripartiranno al 50% le spese mediche, scolastiche, sportive e
ricreative sostenute per la figlia, individuate e regolamentate secondo quanto
specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza
che le parti dichiarano di conoscere.
Eventuali rimborsi tra i genitori dovranno essere eseguiti entro il giorno 10 del
mese successivo a quello in cui dette spese sono state sostenute e/o richieste.
Il signor ER conferma la rinuncia al 50% dell'assegno unico, che pertanto
spetterà per intero alla signora Pt_1
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non
avere richieste economiche da formulare l'uno nei confronti dell'altro avendo
gli stessi già regolato in precedenza ogni altro rapporto economico-
patrimoniale derivante dal matrimonio.
- I ricorrenti confermano la reciproca autorizzazione al il rilascio e/o il rinnovo
del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sè e per la figlia
. Per_1
- Spese legali compensate.
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere
alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Mossano (VI) in data 13/05/2006.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 1979 / 2023 (irrevocabile il 20/04/2024) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
4 tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle Per_1
parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Barbarano – Mossano (VI), Via Divisione Julia n. 21, in favore di
[...]
quale genitore convivente con la figlia minore;
Pt_1 Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti
5 economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da SE DI in Mossano (VI) il 13/05/2006 alle condizioni in Pt_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barbarano Mossano (VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 2006;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3765 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa TRIVELLA
e
SE DI, C.F. , nato a [...] il C.F._2
23/01/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina CASTELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i
ricorrenti in Comune di Mossano (VI) il 13.05.2006, trascritto nel registro degli
atti di matrimonio del Comune di Mossano (ora Comune di Barbarano
Mossano) dell'anno 2006, al numero 2, Parte II, Serie A, alle seguenti
condizioni:
- la figlia minore, , nata a [...] il [...], rimane affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente
presso l'abitazione della madre.
- La casa coniugale di proprietà della signora rimane assegnata alla Pt_1
stessa, che la abita con la figlia.
- Il signor ER, salvo diversi accordi con e comunicazione alla signora Per_1
potrà stare con la figlia che ha già compiuto 17 anni, a week end Pt_1
alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
ciascun genitore trascorrerà con
la figlia: un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze
estive. Tale periodo verrà concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni
anno; metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dal
23/12 al 31/12 e il periodo dal 31/12 al 6/01; tre giorni durante il periodo delle
vacanze pasquali, alternandosi i genitori di anno in anno, il giorno di Pasqua
con quello del lunedì in Albis.
- Il padre continuerà a contribuire al mantenimento ordinario della figlia
versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate già note,
2 la somma mensile di € 450,00.
Tale importo verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici istat a partire
dal mese di ottobre 2025.
I genitori ripartiranno al 50% le spese mediche, scolastiche, sportive e
ricreative sostenute per la figlia, individuate e regolamentate secondo quanto
specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza
che le parti dichiarano di conoscere.
Eventuali rimborsi tra i genitori dovranno essere eseguiti entro il giorno 10 del
mese successivo a quello in cui dette spese sono state sostenute e/o richieste.
Il signor ER conferma la rinuncia al 50% dell'assegno unico, che pertanto
spetterà per intero alla signora Pt_1
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non
avere richieste economiche da formulare l'uno nei confronti dell'altro avendo
gli stessi già regolato in precedenza ogni altro rapporto economico-
patrimoniale derivante dal matrimonio.
- I ricorrenti confermano la reciproca autorizzazione al il rilascio e/o il rinnovo
del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sè e per la figlia
. Per_1
- Spese legali compensate.
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere
alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Mossano (VI) in data 13/05/2006.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 1979 / 2023 (irrevocabile il 20/04/2024) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
4 tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle Per_1
parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Barbarano – Mossano (VI), Via Divisione Julia n. 21, in favore di
[...]
quale genitore convivente con la figlia minore;
Pt_1 Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti
5 economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da SE DI in Mossano (VI) il 13/05/2006 alle condizioni in Pt_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barbarano Mossano (VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 2006;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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