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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 126/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 461/2020 emessa dal Tribunale di Gela il
13.11.2020, depositata il 24.11.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 960/2016 R.G.
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.08.1960, (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Mazzarino il 02.01.1968 e (C.F. ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franca Maria Mazzone sito in Catania, Via Crociferi 44, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
1 (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
03.10.1956, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Adele
Maria Boscia sito in Mazzarino, via Abruzzi 8, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla Comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO Conclusioni delle parti.
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per l'udienza del
26.09.2024 così concludeva: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di appello che qui devono intendersi riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”
Il procuratore dell'appellato con note di trattazione scritta per l'udienza del
26.09.2024 così concludeva: “SI CHIEDE che l'Ecc.ma Corte Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Rigettare l'interposto appello e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti alle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese generali nella misura del 15% e cnpa come per legge”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello alla sentenza n. 461/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio dagli stessi promosso nei confronti di con dispositivo del Controparte_1
seguente tenore: “Il Giudice Unico, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 960/2016 R.G.A.C., in accoglimento della domanda del convenuto, dichiara proprietario a titolo originario, per Controparte_1 intervenuta usucapione, dell'appartamento sito in Mazzarino, via G.
Donizetti 1, foglio 220, part. 609 sub 3, del vano annesso ricadente sulla part.
399 sub 2 ctg A/3, stesso foglio, e del garage a piano terra con ingresso in
Via Gioacchino Rossini 6, foglio 220, part. 609 sub 1; rigetta le domande
2 degli attori volte alla condanna del convenuto al rimborso delle esborsi da loro sostenuti e al pagamento dei frutti civili per l'occupazione esclusiva dell'immobile; rigetta la domanda del convenuto di condanna degli attori alla corresponsione dei frutti civili;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. Spese al definitivo.”.
Gli appellanti col proposto gravame censurano, con il primo motivo,
l'operato del primo giudice nell'aver accolto la domanda riconvenzionale di usucapione dell'appellato, che invero, a loro dire, avrebbe dovuto essere rigettata “in quanto un certificato di residenza storico prodotto da controparte non prova il possesso ed in quanto i coeredi non hanno mai perduto il compossesso dell'immobile”.
Con il secondo motivo sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il convenuto avesse avuto “il possesso esclusivo anche con riferimento sia al vano che è stato incorporato dal convenuto al proprio appartamento, che per il garage”.
Con il terzo motivo lamentano l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto
“che dalla deposizione testimoniale del teste si ricava, oltre alla Tes_1
circostanza che gli attori, per significativo lasso di tempo, non hanno esercitato alcun atto di godimento del garage, dell'appartamento e delle altre pertinenze, quale la cisterna, anche che eventuali inconvenienti tecnici relativi all'uso degli immobili vengono gestiti solo dal convenuto. Il teste ha confermato di aver svolto nell'appartamento oggetto di Testimone_2 usucapione lavori di rifacimento dell'impianto commissionati da parte convenuta riferendo altresì di opere murarie eseguite da altri lavoratori”.
Sostengono sul punto che il teste aveva solo dichiarato “io vedo che Tes_1
abita là”, e che nel 1986, data in cui il teste Controparte_1 Tes_2
aveva riferito di avere fatto dei lavori, abitava con la madre Controparte_1
e non era neanche sposato.
3 Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'aver ritenuto che “all'esterno venisse ingenerata la convinzione che l'appartamento fosse nella titolarità di Controparte_1
come desumibile dalle dichiarazioni rese, e che gli stessi attori,
[...]
e nutrissero il convincimento che gli immobili Parte_1 Parte_3
in discorso appartenessero al fratello, escludendo qualsiasi possibilità di ingerenza non autorizzata da questo”, sostenendo che le dichiarazioni che gli attori avevano reso in sede di interrogatorio formale non provavano affatto tali circostanze.
Col quinto motivo lamentano l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nell'aver ritenuto irrilevante la circostanza che il convenuto non avesse mai estrinsecato con atti formali il suo intendimento di usare gli immobili come proprietario, estromettendo i fratelli, prova che invero l'appellato avrebbe dovuto fornire nel caso di specie, trattandosi di usucapione di beni comuni a discapito di altri eredi.
Chiedevano pertanto accogliersi le seguenti domande: “rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa , dichiarare ammissibile l'oderno gravame e in accoglimento dei suddetti motivi di appello e in riforma della sentenza n. 461/2020 del Tribunale di Gela, rigettare la domanda riconvenzionale di di acquisto per usucapione Controparte_1
dell'appartamento sito in Mazzarino Via G. Donizzetti n.1, foglio 220 part
609 sub 3, del vano annesso all'altro appartamento e del garage di 60 mq;
condannare al pagamento, in favore degli odierni Controparte_1
appellanti ciascuno nella rispettiva quota ereditaria di pertinenza, dei frutti civili scaturenti dall'occupazione da parte di Controparte_1
dell'appartamento sito al piano 1° lato destro della Via Gaetano Donizetti num. 1 in Mazzarino (CL) avente affaccio esclusivo sulla Via Gaetano
Donizetti medesima, nonché di ulteriore vano originariamente di pertinenza dell'appartamento confinante ma da lui annesso al precedente, nonché del
4 garage della estensione di circa mq. 60 sito al piano terra del medesimo edificio, oltre ai relativi interessi legali;
il tutto a far data dal giugno del 1988 sino al soddisfo per l'appartamento e il garage, e a far data dal 2016 per il vano annesso all'altro appartamento. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”.
Costituitosi in giudizio l'appellato, contestati i motivi di gravame dedotti dagli appellanti, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Al riguardo rileva la Corte che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus rem sibi habendi (cfr., ex plurimis,
Cass. 13 dicembre 2001, n. 15755; Cass. 6 agosto 2004, n. 15145; Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; Cass. ord. 27 settembre 2017, n. 22667).
In particolare, affinché sia configurabile un possesso utile ad usucapionem, è necessario l'ininterrotto, pacifico e pubblico compimento, per il tempo previsto dagli artt. 1159 e 1159 bis cod. civ.., di atti che dimostrino, in maniera inequivocabile, l'intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e non siano in alcun modo riconducibili all'altrui tolleranza, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., da ravvisarsi, in particolare, quando il godimento della res tragga origine da spirito di accondiscendenza o da rapporti di parentela, amicizia o buon vicinato (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 1980, n. 1300;
Cass. 18 giugno 2001, n. 8194; Cass. 27 aprile 2006, n. 9661; Cass. 20 febbraio 2008, n. 4327).
5 Ed infatti, la materiale detenzione di un immobile non è sufficiente, ex se, ad integrare il possesso necessario ad usucapirlo, risultando necessario, al fine del maturarsi della prescrizione acquisitiva, che l'interessato abbia manifestato il dominio esclusivo sul bene attraverso atti e comportamenti apertamente contrastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con i diritti e le prerogative del titolare del diritto reale.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che Controparte_1
ha dimostrato di avere posseduto, con l'animus rem sibi habendi, e per almeno venti anni, da calcolarsi a ritroso a far data della domanda spiegata nel giudizio di primo grado, dell'appartamento sito in Mazzarino nella via G.
Donizzetti n.1, in catasto al foglio 220, part 609 sub 3, del vano annesso al suddetto appartamento e del garage di 60 mq.
E' invero risultato documentalmente provato che dal 1986 (cfr. certificato di residenza storico in atti), ebbe a trasferire la propria Controparte_1 residenza nell'appartamento di via Donizetti n. 1 e che da allora ha abitato nell'immobile unitamente alla sua famiglia, come peraltro ammesso dagli stessi appellanti con l'atto introduttivo del giudizio e nel corso del loro interrogatorio formale.
Tale circostanza, come correttamente rilevato dal Tribunale, costituisce di per sé prova di una modalità di godimento del bene da parte di Controparte_1
inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
E ciò deve affermarsi anche con riferimento al vano incorporato al suddetto appartamento ed al garage, che sono stati parimenti adibiti ad uso esclusivo dello stesso per esigenze connesse all'abitazione, non risultando dalle prove acquisite al processo che gli appellanti avessero utilizzato tali beni, né che gli stessi essi si fossero prestati ad un uso promiscuo, avendo l'espletata istruttoria corroborato il possesso esclusivo uti dominus di Controparte_1
dei suddetti immobili.
6 Depongono in tal senso le dichiarazioni rese in sede di interpello da
: “io dopo la morte di mia madre entravo a casa mio fratello Parte_1
solo con il suo consenso, prima del 2004 io entravo da mio fratello solo se ero invitato. Posso dire che mio fratello e nostra madre hanno litigato perché mio fratello l'ha accusata di entrare a casa sua in sua assenza per andare a curiosare […] nel 1986 non c'è stata alcuna ristrutturazione, poi non so se ha fatto lavori;
come faccio a sapere se fa lavori a casa sua se non entro a casa sua? è la casa di un'altra persona” e da la quale, Parte_2
rispondendo alla domanda se le era stato impedito l'accesso all'appartamento, al vano e al garage occupati dal fratello così rispondeva:
“Ci abita lui.. come faccio…io ho le chiavi ma non vado da mio fratello per delicatezza, potrei farlo ma non lo faccio”.
Tali dichiarazioni, di carattere confessorio, venivano ulteriormente confermate dalla mancata presentazione, senza giustificata ragione, dell'attrice per rendere l'interrogatorio formale. Parte_3
Nella stessa direzione le dichiarazioni rese dal teste : “Si è Testimone_3
vero quanto dedotto nel capitolo di prova che mi viene letto. L'immobile, sito in via Rossini n. 10, che ho preso in locazione si trova al piano terra dell'immobile; sopra abitava la mamma del sig. a fianco Controparte_1
ci abitava il sig. e ci abita attualmente. Io ho avuto i rapporti CP_1
relativi alla conduzione del garage prima con la mamma del sig. e poi, CP_1
alla morte della mamma, con la sorella maggiore, . Il garage Persona_1
in cui io tengo la lavanderia è della famiglia e pago il canone di CP_1
locazione alla sorella. Io vedo che il sig. abita la da sempre, da CP_1 quando sono là, da trent'anni. Anche il locale accanto alla mia lavanderia è usato da solo da lui, io da quando sono là ho visto solo il sig. CP_1
Si è vero quanto dedotto nel capitolo di prova che mi viene letto. CP_1
La cisterna è collocata nel locale da me condotto;
quando ha problemi CP_1
7 viene a verificare;
non vengono altri. Non so se la cisterna serve solo
l'immobile di o anche l'intero stabile, io vedo solo lui.” Controparte_1
A ciò aggiungasi che il teste di parte attrice, , marito di Tes_4
nel corso della sua deposizione confermava l'annessione e Parte_3
l'uso esclusivo da parte del del vano accorpato Controparte_1 all'appartamento e del garage.
Di contro, come detto, non risulta dagli atti che gli appellanti avessero mai manifestato opposizione a tale situazione di fatto, ed essendosi gli stessi, al fine di opporsi alla domanda riconvenzionale limitati ad eccepire che il possesso del bene da parte del fratello era avvenuto per benevolenza, in considerazione del rapporto di fratellanza e quindi per mera tolleranza dei comproprietari, non ravvisabile nel caso in esame in considerazione del significativo lasso di tempo in cui il possesso dei beni da parte del CP_1
è stato esercitato e del fatto che l'art. 1141 comma 1° c.c. prevede la
[...]
presunzione di possesso a favore di colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, sicché gli atti di tolleranza devono essere provati da chi li eccepisce al fine di contestare il possesso dedotto dalla controparte, e tale prova non risulta essere stata fornita.
Essendo quindi risultato, alla luce del compendio istruttorio sopra rappresentato, in modo incontroverso che gli immobili in questione sono stati posseduti uti domini da ritiene la Corte di dover Controparte_1
condividere il convincimento espresso dal giudice di prime cure in ordine all'accoglimento della domanda di usucapione, avendo egli fatto corretta applicazione delle norme di diritto regolanti la materia, con motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori giuridici, così da sottrarsi alle censure degli appellanti.
3. Alla stregua di quanto sopra l'appello deve essere rigettato, stante la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8 4. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di Controparte_1
liquidate come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore di € 250.000,00 della causa indicato nell'atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti principali il pagamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 961/2010 emessa dal Tribunale civile di
Caltanissetta in data 07.10.2010, depositata in data 12.10.2010, che conferma.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 10 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 126/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 461/2020 emessa dal Tribunale di Gela il
13.11.2020, depositata il 24.11.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 960/2016 R.G.
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.08.1960, (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Mazzarino il 02.01.1968 e (C.F. ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franca Maria Mazzone sito in Catania, Via Crociferi 44, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
1 (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
03.10.1956, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Adele
Maria Boscia sito in Mazzarino, via Abruzzi 8, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla Comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO Conclusioni delle parti.
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per l'udienza del
26.09.2024 così concludeva: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di appello che qui devono intendersi riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”
Il procuratore dell'appellato con note di trattazione scritta per l'udienza del
26.09.2024 così concludeva: “SI CHIEDE che l'Ecc.ma Corte Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Rigettare l'interposto appello e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti alle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese generali nella misura del 15% e cnpa come per legge”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello alla sentenza n. 461/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio dagli stessi promosso nei confronti di con dispositivo del Controparte_1
seguente tenore: “Il Giudice Unico, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 960/2016 R.G.A.C., in accoglimento della domanda del convenuto, dichiara proprietario a titolo originario, per Controparte_1 intervenuta usucapione, dell'appartamento sito in Mazzarino, via G.
Donizetti 1, foglio 220, part. 609 sub 3, del vano annesso ricadente sulla part.
399 sub 2 ctg A/3, stesso foglio, e del garage a piano terra con ingresso in
Via Gioacchino Rossini 6, foglio 220, part. 609 sub 1; rigetta le domande
2 degli attori volte alla condanna del convenuto al rimborso delle esborsi da loro sostenuti e al pagamento dei frutti civili per l'occupazione esclusiva dell'immobile; rigetta la domanda del convenuto di condanna degli attori alla corresponsione dei frutti civili;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. Spese al definitivo.”.
Gli appellanti col proposto gravame censurano, con il primo motivo,
l'operato del primo giudice nell'aver accolto la domanda riconvenzionale di usucapione dell'appellato, che invero, a loro dire, avrebbe dovuto essere rigettata “in quanto un certificato di residenza storico prodotto da controparte non prova il possesso ed in quanto i coeredi non hanno mai perduto il compossesso dell'immobile”.
Con il secondo motivo sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il convenuto avesse avuto “il possesso esclusivo anche con riferimento sia al vano che è stato incorporato dal convenuto al proprio appartamento, che per il garage”.
Con il terzo motivo lamentano l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto
“che dalla deposizione testimoniale del teste si ricava, oltre alla Tes_1
circostanza che gli attori, per significativo lasso di tempo, non hanno esercitato alcun atto di godimento del garage, dell'appartamento e delle altre pertinenze, quale la cisterna, anche che eventuali inconvenienti tecnici relativi all'uso degli immobili vengono gestiti solo dal convenuto. Il teste ha confermato di aver svolto nell'appartamento oggetto di Testimone_2 usucapione lavori di rifacimento dell'impianto commissionati da parte convenuta riferendo altresì di opere murarie eseguite da altri lavoratori”.
Sostengono sul punto che il teste aveva solo dichiarato “io vedo che Tes_1
abita là”, e che nel 1986, data in cui il teste Controparte_1 Tes_2
aveva riferito di avere fatto dei lavori, abitava con la madre Controparte_1
e non era neanche sposato.
3 Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'aver ritenuto che “all'esterno venisse ingenerata la convinzione che l'appartamento fosse nella titolarità di Controparte_1
come desumibile dalle dichiarazioni rese, e che gli stessi attori,
[...]
e nutrissero il convincimento che gli immobili Parte_1 Parte_3
in discorso appartenessero al fratello, escludendo qualsiasi possibilità di ingerenza non autorizzata da questo”, sostenendo che le dichiarazioni che gli attori avevano reso in sede di interrogatorio formale non provavano affatto tali circostanze.
Col quinto motivo lamentano l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nell'aver ritenuto irrilevante la circostanza che il convenuto non avesse mai estrinsecato con atti formali il suo intendimento di usare gli immobili come proprietario, estromettendo i fratelli, prova che invero l'appellato avrebbe dovuto fornire nel caso di specie, trattandosi di usucapione di beni comuni a discapito di altri eredi.
Chiedevano pertanto accogliersi le seguenti domande: “rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa , dichiarare ammissibile l'oderno gravame e in accoglimento dei suddetti motivi di appello e in riforma della sentenza n. 461/2020 del Tribunale di Gela, rigettare la domanda riconvenzionale di di acquisto per usucapione Controparte_1
dell'appartamento sito in Mazzarino Via G. Donizzetti n.1, foglio 220 part
609 sub 3, del vano annesso all'altro appartamento e del garage di 60 mq;
condannare al pagamento, in favore degli odierni Controparte_1
appellanti ciascuno nella rispettiva quota ereditaria di pertinenza, dei frutti civili scaturenti dall'occupazione da parte di Controparte_1
dell'appartamento sito al piano 1° lato destro della Via Gaetano Donizetti num. 1 in Mazzarino (CL) avente affaccio esclusivo sulla Via Gaetano
Donizetti medesima, nonché di ulteriore vano originariamente di pertinenza dell'appartamento confinante ma da lui annesso al precedente, nonché del
4 garage della estensione di circa mq. 60 sito al piano terra del medesimo edificio, oltre ai relativi interessi legali;
il tutto a far data dal giugno del 1988 sino al soddisfo per l'appartamento e il garage, e a far data dal 2016 per il vano annesso all'altro appartamento. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”.
Costituitosi in giudizio l'appellato, contestati i motivi di gravame dedotti dagli appellanti, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Al riguardo rileva la Corte che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus rem sibi habendi (cfr., ex plurimis,
Cass. 13 dicembre 2001, n. 15755; Cass. 6 agosto 2004, n. 15145; Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; Cass. ord. 27 settembre 2017, n. 22667).
In particolare, affinché sia configurabile un possesso utile ad usucapionem, è necessario l'ininterrotto, pacifico e pubblico compimento, per il tempo previsto dagli artt. 1159 e 1159 bis cod. civ.., di atti che dimostrino, in maniera inequivocabile, l'intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e non siano in alcun modo riconducibili all'altrui tolleranza, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., da ravvisarsi, in particolare, quando il godimento della res tragga origine da spirito di accondiscendenza o da rapporti di parentela, amicizia o buon vicinato (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 1980, n. 1300;
Cass. 18 giugno 2001, n. 8194; Cass. 27 aprile 2006, n. 9661; Cass. 20 febbraio 2008, n. 4327).
5 Ed infatti, la materiale detenzione di un immobile non è sufficiente, ex se, ad integrare il possesso necessario ad usucapirlo, risultando necessario, al fine del maturarsi della prescrizione acquisitiva, che l'interessato abbia manifestato il dominio esclusivo sul bene attraverso atti e comportamenti apertamente contrastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con i diritti e le prerogative del titolare del diritto reale.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che Controparte_1
ha dimostrato di avere posseduto, con l'animus rem sibi habendi, e per almeno venti anni, da calcolarsi a ritroso a far data della domanda spiegata nel giudizio di primo grado, dell'appartamento sito in Mazzarino nella via G.
Donizzetti n.1, in catasto al foglio 220, part 609 sub 3, del vano annesso al suddetto appartamento e del garage di 60 mq.
E' invero risultato documentalmente provato che dal 1986 (cfr. certificato di residenza storico in atti), ebbe a trasferire la propria Controparte_1 residenza nell'appartamento di via Donizetti n. 1 e che da allora ha abitato nell'immobile unitamente alla sua famiglia, come peraltro ammesso dagli stessi appellanti con l'atto introduttivo del giudizio e nel corso del loro interrogatorio formale.
Tale circostanza, come correttamente rilevato dal Tribunale, costituisce di per sé prova di una modalità di godimento del bene da parte di Controparte_1
inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
E ciò deve affermarsi anche con riferimento al vano incorporato al suddetto appartamento ed al garage, che sono stati parimenti adibiti ad uso esclusivo dello stesso per esigenze connesse all'abitazione, non risultando dalle prove acquisite al processo che gli appellanti avessero utilizzato tali beni, né che gli stessi essi si fossero prestati ad un uso promiscuo, avendo l'espletata istruttoria corroborato il possesso esclusivo uti dominus di Controparte_1
dei suddetti immobili.
6 Depongono in tal senso le dichiarazioni rese in sede di interpello da
: “io dopo la morte di mia madre entravo a casa mio fratello Parte_1
solo con il suo consenso, prima del 2004 io entravo da mio fratello solo se ero invitato. Posso dire che mio fratello e nostra madre hanno litigato perché mio fratello l'ha accusata di entrare a casa sua in sua assenza per andare a curiosare […] nel 1986 non c'è stata alcuna ristrutturazione, poi non so se ha fatto lavori;
come faccio a sapere se fa lavori a casa sua se non entro a casa sua? è la casa di un'altra persona” e da la quale, Parte_2
rispondendo alla domanda se le era stato impedito l'accesso all'appartamento, al vano e al garage occupati dal fratello così rispondeva:
“Ci abita lui.. come faccio…io ho le chiavi ma non vado da mio fratello per delicatezza, potrei farlo ma non lo faccio”.
Tali dichiarazioni, di carattere confessorio, venivano ulteriormente confermate dalla mancata presentazione, senza giustificata ragione, dell'attrice per rendere l'interrogatorio formale. Parte_3
Nella stessa direzione le dichiarazioni rese dal teste : “Si è Testimone_3
vero quanto dedotto nel capitolo di prova che mi viene letto. L'immobile, sito in via Rossini n. 10, che ho preso in locazione si trova al piano terra dell'immobile; sopra abitava la mamma del sig. a fianco Controparte_1
ci abitava il sig. e ci abita attualmente. Io ho avuto i rapporti CP_1
relativi alla conduzione del garage prima con la mamma del sig. e poi, CP_1
alla morte della mamma, con la sorella maggiore, . Il garage Persona_1
in cui io tengo la lavanderia è della famiglia e pago il canone di CP_1
locazione alla sorella. Io vedo che il sig. abita la da sempre, da CP_1 quando sono là, da trent'anni. Anche il locale accanto alla mia lavanderia è usato da solo da lui, io da quando sono là ho visto solo il sig. CP_1
Si è vero quanto dedotto nel capitolo di prova che mi viene letto. CP_1
La cisterna è collocata nel locale da me condotto;
quando ha problemi CP_1
7 viene a verificare;
non vengono altri. Non so se la cisterna serve solo
l'immobile di o anche l'intero stabile, io vedo solo lui.” Controparte_1
A ciò aggiungasi che il teste di parte attrice, , marito di Tes_4
nel corso della sua deposizione confermava l'annessione e Parte_3
l'uso esclusivo da parte del del vano accorpato Controparte_1 all'appartamento e del garage.
Di contro, come detto, non risulta dagli atti che gli appellanti avessero mai manifestato opposizione a tale situazione di fatto, ed essendosi gli stessi, al fine di opporsi alla domanda riconvenzionale limitati ad eccepire che il possesso del bene da parte del fratello era avvenuto per benevolenza, in considerazione del rapporto di fratellanza e quindi per mera tolleranza dei comproprietari, non ravvisabile nel caso in esame in considerazione del significativo lasso di tempo in cui il possesso dei beni da parte del CP_1
è stato esercitato e del fatto che l'art. 1141 comma 1° c.c. prevede la
[...]
presunzione di possesso a favore di colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, sicché gli atti di tolleranza devono essere provati da chi li eccepisce al fine di contestare il possesso dedotto dalla controparte, e tale prova non risulta essere stata fornita.
Essendo quindi risultato, alla luce del compendio istruttorio sopra rappresentato, in modo incontroverso che gli immobili in questione sono stati posseduti uti domini da ritiene la Corte di dover Controparte_1
condividere il convincimento espresso dal giudice di prime cure in ordine all'accoglimento della domanda di usucapione, avendo egli fatto corretta applicazione delle norme di diritto regolanti la materia, con motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori giuridici, così da sottrarsi alle censure degli appellanti.
3. Alla stregua di quanto sopra l'appello deve essere rigettato, stante la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8 4. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di Controparte_1
liquidate come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore di € 250.000,00 della causa indicato nell'atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti principali il pagamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 961/2010 emessa dal Tribunale civile di
Caltanissetta in data 07.10.2010, depositata in data 12.10.2010, che conferma.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 10 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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