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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1912/2024, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03/02/1988, con l'Avv. CAMERA TATIANA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
27/10/1973, con l'Avv. ASTORI PAOLO
- convenuto -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8 settembre 2024, la Sig.ra esponeva di aver contratto Pt_1
matrimonio con il Sig. in data 27 aprile 2010 in Casablanca (Marocco), trascritto CP_1 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Novi IG (AL) al n. 31, parte II, serie C. Dall'unione
1 Per_ coniugale nascevano i figli ad Alessandria (AL) in data 6 novembre 2011 e a Novi Per_1
IG (AL) il 26 ottobre 2015. Parte ricorrente chiedeva la separazione giudiziale ed esponeva che con provvedimento del Tribunale di Alessandria in data 7 maggio 2021, nella procedura R.G.
3565/2020, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e che, pochi giorni dopo, in data 31 maggio 2021, questi manifestavano l'intenzione di riconciliarsi, con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Novi IG (AL) in data 28 novembre 2023, iscritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novi IG (AL) anno 2023, parte II, serie
C, n. 210. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
Quale istruttoria veniva chiesto il deposito di una relazione da parte dei Servizi sociali, richiedendo se avessero avuto in carico il nucleo e quanto svolto (relazione in atti, ultimi contatti risalenti al 2022); rinviava per il prosieguo all'udienza del 12 marzo 2025. All'udienza del 12 marzo il Giudice delegato recepiva allo stato gli accordi tra i genitori e disponeva come segue: “l'affido condiviso dei figli Per_
ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto rispetto all'ordinaria amministrazione Per_1
collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda i figli uno o due pomeriggi tutti i weekend comprensivi di cena;
pone a carico del padre per il mantenimento dei figli un contributo al mantenimento pari ad euro 400 mensili da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
il padre corrisponderà altresì quanto percepito a titolo di assegno unico di modo che la madre fruisca della totalità dell'assegno unico”, rimettendo la causa al Collegio in punto status.
Con sentenza non definitiva n. 173/2025 del 24 marzo 2025, il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e disponeva, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio. All'udienza del 18 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo nei seguenti termini: “affido e visite come da udienza del 12 marzo 2025, poi contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 450 totale, quindi 225 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 20 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
danno atto dell'accordo per cui la mamma percepirà la totalità dell'assegno unico;
quindici giorni di vacanza con ciascun genitore d'estate, festività alternate;
oltre a 5 giorni ciascuno durante le vacanze di Natale;
eventuali vacanze durante l'anno scolastico saranno oggetto di accordo tra i genitori. Spese compensate”. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con Per_ norme imperative, né con gli interessi dei figli minori – ricalcando quanto già disposto Per_1
2 in via provvisoria salvo un lieve miglioramento economico-. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede,
dà atto della pronunciata separazione tra i coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sentenza del C.F._1 Controparte_1 C.F._2
18 marzo 2025;
Per_ affida i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto rispetto Per_1 all'ordinaria amministrazione;
collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda i figli uno o due pomeriggi tutti i weekend comprensivi di cena;
dispone che i figli trascorreranno quindici giorni di vacanza con ciascun genitore d'estate, festività alternate;
oltre a cinque giorni ciascuno durante le vacanze di Natale;
eventuali vacanze durante l'anno scolastico saranno oggetto di accordo tra i genitori;
pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 450,00 totale, quindi €
225,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi alla madre Parte_1
entro il 20 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
dà atto che la madre percepirà la totalità dell'assegno unico;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1912/2024, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03/02/1988, con l'Avv. CAMERA TATIANA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
27/10/1973, con l'Avv. ASTORI PAOLO
- convenuto -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8 settembre 2024, la Sig.ra esponeva di aver contratto Pt_1
matrimonio con il Sig. in data 27 aprile 2010 in Casablanca (Marocco), trascritto CP_1 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Novi IG (AL) al n. 31, parte II, serie C. Dall'unione
1 Per_ coniugale nascevano i figli ad Alessandria (AL) in data 6 novembre 2011 e a Novi Per_1
IG (AL) il 26 ottobre 2015. Parte ricorrente chiedeva la separazione giudiziale ed esponeva che con provvedimento del Tribunale di Alessandria in data 7 maggio 2021, nella procedura R.G.
3565/2020, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e che, pochi giorni dopo, in data 31 maggio 2021, questi manifestavano l'intenzione di riconciliarsi, con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Novi IG (AL) in data 28 novembre 2023, iscritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novi IG (AL) anno 2023, parte II, serie
C, n. 210. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
Quale istruttoria veniva chiesto il deposito di una relazione da parte dei Servizi sociali, richiedendo se avessero avuto in carico il nucleo e quanto svolto (relazione in atti, ultimi contatti risalenti al 2022); rinviava per il prosieguo all'udienza del 12 marzo 2025. All'udienza del 12 marzo il Giudice delegato recepiva allo stato gli accordi tra i genitori e disponeva come segue: “l'affido condiviso dei figli Per_
ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto rispetto all'ordinaria amministrazione Per_1
collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda i figli uno o due pomeriggi tutti i weekend comprensivi di cena;
pone a carico del padre per il mantenimento dei figli un contributo al mantenimento pari ad euro 400 mensili da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
il padre corrisponderà altresì quanto percepito a titolo di assegno unico di modo che la madre fruisca della totalità dell'assegno unico”, rimettendo la causa al Collegio in punto status.
Con sentenza non definitiva n. 173/2025 del 24 marzo 2025, il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e disponeva, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio. All'udienza del 18 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo nei seguenti termini: “affido e visite come da udienza del 12 marzo 2025, poi contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 450 totale, quindi 225 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 20 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
danno atto dell'accordo per cui la mamma percepirà la totalità dell'assegno unico;
quindici giorni di vacanza con ciascun genitore d'estate, festività alternate;
oltre a 5 giorni ciascuno durante le vacanze di Natale;
eventuali vacanze durante l'anno scolastico saranno oggetto di accordo tra i genitori. Spese compensate”. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con Per_ norme imperative, né con gli interessi dei figli minori – ricalcando quanto già disposto Per_1
2 in via provvisoria salvo un lieve miglioramento economico-. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede,
dà atto della pronunciata separazione tra i coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), sentenza del C.F._1 Controparte_1 C.F._2
18 marzo 2025;
Per_ affida i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto rispetto Per_1 all'ordinaria amministrazione;
collocazione presso la madre;
dispone che il padre veda i figli uno o due pomeriggi tutti i weekend comprensivi di cena;
dispone che i figli trascorreranno quindici giorni di vacanza con ciascun genitore d'estate, festività alternate;
oltre a cinque giorni ciascuno durante le vacanze di Natale;
eventuali vacanze durante l'anno scolastico saranno oggetto di accordo tra i genitori;
pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 450,00 totale, quindi €
225,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi alla madre Parte_1
entro il 20 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
dà atto che la madre percepirà la totalità dell'assegno unico;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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