Decreto presidenziale 14 dicembre 2021
Sentenza 4 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 14/12/2021, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2021
N. 00709/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00537/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2021, proposto da
LB PO, IS AÙ, NC CH e IM CE, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via L. Capuana 207;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Tagliente e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;
NPS - Direzione Provinciale di Udine, NPS - Direzione Provinciale di Pordenone, NPS - Direzione Provinciale di Padova, in persona dei rispettivi Direttori legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ai benefici economici di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti da detta disposizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza, depositata in data 13 dicembre 2021, con cui il difensore dei ricorrenti ha chiesto di partecipare da remoto alla trattazione del merito del ricorso in epigrafe, fissata all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021;
Rilevato che l’istanza non pare formulata ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, che stabilisce presupposti rigorosi per la discussione da remoto, non ancorati al mero “ aumento dei casi di contagio alla nuova variante del Covid 19 ”;
Ritenuto pertanto che la situazione rappresentata non costituisca ragione obiettiva di impedimento secondo quanto previsto dal richiamato articolo 7 bis ;
P.Q.M.
Respinge la domanda di trattazione della causa da remoto.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 13 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO