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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1414/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F.
[...]
, in persona del liquidatore pro tempore, con l'avv. Sandulli Federica P.IVA_1
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Baldisserotto Maria _1 C.F._1
Cristina
NAZARI ALESSANDRO (C.F. ), e C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P.IVA_2
Gagliardo Angelo
MADONNA ANDREA (C.F. ), con l'avv. Bolzan Gianluca C.F._3
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. Giachin Fabio e l'avv. Giachin UI
(C.F. ), con l'avv. Nevoni Roberto Controparte_4 C.F._4
(C.F. ), con l'avv. Angi Giorgio Controparte_5 C.F._5 VIARO MONICA (C.F. , con l'avv. Emanuele D'AN e C.F._6
l'avv. Daniele D'AN
Appellati nonché contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_6 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_7 C.F._7
(C.F. CP_8 C.F._8
Appellati contumaci
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n. 1290/23 pubblicata in data 21/06/2023 del Tribunale di OV
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_2
[...]
A) sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata;
B) riformare la sentenza n. 1290/2023, emessa dal Tribunale di OV nel giudizio recante RG. n. 292/2022, pubblicata in data 21.06.2021 e notificata in pari data e, per l'effetto:
1) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficaci i seguenti atti dispositivi posti in essere dal convenuto : _1
a) Conferimento di beni immobili nella BR 20.14 S.r.l. con atto per Notaio
[...]
del 17.01.2017 (Repertorio n. 4131 – Raccolta n. 3225) trascritto alla Persona_1
Conservatoria dei registri immobiliari di OV in data 25.01.2017 ai nn. 2514/3585.
b) Cessione delle quote sociali della BR 20.14 S.r.l. ( ) al notaio P.IVA_2
ES NA con atto autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1
in data 17.01.2017 ed iscritto nel Registro delle Imprese in data 13.02.2017 (numero protocollo: PD-2017-11707).
Nonché, ai sensi dell'art. 2901, comma 4, c.c., dichiarare la inefficacia della successiva compravendita intervenuta tra la BR 20.14 e la con CP_2 Controparte_3
pag. 2/23 atto per notaio del 26.10.2020 (Repertorio 714 – raccolta 604) trascritta Persona_2
alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data 06.11.2020 ai nn.
38290/24569, limitatamente alla quota parte originariamente del . _1
Per l'effetto, dichiarare il diritto della di agire esecutivamente sui Controparte_9
seguenti beni: quota indivisa di ½ del diritto di piena proprietà del fabbricato sito in
Comune di Piove di Sacco (PD) tra le vie Garibaldi e Castello ed eretto sul terreno riportato al Catasto Terreni di Piove di Sacco al foglio 27 con la particella 1665 di are
5,17, ente urbano, che forma anch'esso oggetto di conferimento. Detto fabbricato, con annessa area cortilizia in proprietà esclusiva, confina nel suo insieme con Via Garibaldi,
Via Castello e con le particelle 1488 e 207 entrambe del foglio 27 del catasto terreni di
Piove di Sacco, salvis, ed è riportato al Catasto Fabbricati di Piove di Sacco al Foglio
27, con le seguenti consistenze:
- particella 1665 sub 10, via Garibaldi G. n. 68, p. T-1-2, in corso di definiz.;
2) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace la cessione delle quote sociali della
(04823110285) al sig. ON AN con scrittura privata del 28.09.2017 CP_6
iscritta nel Registro delle Imprese in data 3 ottobre 2017 (Protocollo: PD – 2017 –
80902).
Per l'effetto, dichiarare il diritto della lca di agire esecutivamente sulla CP_9
quota del 5% del capitale sociale della CP_6
3) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace il contratto di compravendita in favore di AR MO per notaio del 12.02.2021 (repertorio 24984 – Persona_3
raccolta 15763) trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data
15.02.2021 ai nn. 3744/5725.
Per l'effetto, dichiarare il diritto della lca di agire esecutivamente sui CP_9
seguenti beni: unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato "Residence al
Giardinetto", sito in Comune di OV, via Tergola n. 38 e, precisamente:
- appartamento posto al piano primo del fabbricato suddetto, composto da due vani ed accessori, con poggiolo a livello, confinante con: proiezione su area comune, vano scala, proprietà di terzi;
- garage posto al piano terra del fabbricato suddetto, della superficie di mq. 17
(diciassette) circa, confinante con: area comune, ingresso comune, proprietà di terzi;
pag. 3/23 - posto auto scoperto al piano terra del fabbricato suddetto, della superficie di mq. 12 circa, confinante con: area comune per due lati, posto auto sub 15, posto auto sub 17.
Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di OV come segue: Foglio 20 (ex 11 Sezione A):
- Particella n. 1074 sub 21, Via Tergola n. 38, p. 1, z.c. 2, cat. A/2, cl. 3, vani 3, sup. cat. totale mq. 57, rendita euro 472,56;
- Particella n. 1074 sub 7, Via Tergola n. 38, p. T, z.c. 2, cat. C/6, cl. 4, mq. 17, sup. cat. totale mq 19, rendita euro 48,29;
- Particella n. 1074 sub 16, Via Tergola n. 38, p. T, z.c. 2, cat. C/6, cl. 2, mq. 12, sup. cat. totale mq 12, rendita euro 24,79.
Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace la vendita da parte di ad _1
con atto per notaio del 28.10.2021 Controparte_4 Persona_1
(repertorio 11119 – raccolta 9127) trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data 29.10.2021 ai nn. 30818/46552.
Per l'effetto dichiarare il diritto della di agire esecutivamente sui Controparte_9 seguenti beni: quota indivisa di 1/3 del diritto di piena proprietà sull'appartamento con cantina e autorimessa facenti parte del fabbricato condominiale nel comune di OV,
Via Palestro n. 4/F così censito all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
OV – Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare:
- foglio 85, particella 474, sub. 7, A2 – abitazione di tipo civile – 13 vani – piano T-3
- foglio 85, particella 474, sub. 13, C6 – autorimesse – 27 mq
5) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace la vendita da parte di _1
a con atto per notaio del 19.12.2021 (repertorio Controparte_5 Controparte_4
68927 – raccolta 29168) trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data 24.12.2021 ai nn. 37119/55806.
Per l'effetto dichiarare il diritto della lca di agire esecutivamente sui CP_9 seguenti beni: quota indivisa di 1/3 del diritto di piena proprietà sull'appartamento ed autorimessa facenti parte del fabbricato condominiale denominato “Condominio
Topazio” nel comune di OV, Via Monte Santo n. 20 così censito all'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di OV – Territorio – Servizio di pubblicità
Immobiliare:
pag. 4/23 - foglio 99, particella 334, sub. 9, A2 – abitazione di tipo civile – 4 vani – piano 3
- foglio 99, particella 334, sub. 16, C6 – autorimesse – 20 mq.
6) Per l'ipotesi in cui i convenuti cessionari delle quote sociali e dei beni immobili non avessero più o perdessero nel corso del giudizio la disponibilità e/o la proprietà delle quote sociali e/o degli immobili, condannarli al pagamento del controvalore dei beni alla data di acquisto degli stessi o, in subordine e salvo gravame, alla data in cui li hanno trasferiti a terzi o ne hanno perso la disponibilità per qualsivoglia ragione, oltre interessi anche anatocistici, rivalutazione e maggio danno, il tutto eventualmente previa
CTU che sin da ora si chiede.
7) Con ordine al Registro delle Imprese di OV ed alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di OV di trascrivere la emananda sentenza con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
8) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
C) condannare le controparti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Per l'appellato _1
- rigettare, nel merito, l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata in ogni sua statuizione;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati e NA ES Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, acclarato anche quanto rilevato e richiesto nel presente atto, e previa ogni occorrenda declaratoria, anche per le causali di cui in atti, rigettare l'appello formulato da e Parte_3 le istanze istruttorie ivi contenute, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e ter, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, si insta per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella quantificazione risarcitoria che si rimette in via equitativa anche ed eventualmente riferita alle spese e competenze processuali. In una, confermando l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (n. 27089 RG e 18331 RP del 30.06.2022, Ufficio Provinciale di pag. 5/23 OV), con esonero dal Responsabile di responsabilità di sorta. Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.
Per l'appellata Controparte_3
in principalità:
- rigettarsi integralmente l'appello proposto da , eventualmente anche nei CP_9
soli confronti di attesa l'infondatezza in fatto e in diritto di Controparte_3
tutti i n.4 motivi proposti.
Spese rifuse anche per il grado d'appello.
Per l'appellato ON AN
- dichiarare l'inammissibilita dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 1290/2023 pubblicata il 21/06/2023 dal Tribunale di
OV nel procedimento iscritto al n. 292/2022 RG.
- in ogni caso, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di OV (n. 1290/2023 pubblicata il 21/06/2023 nel procedimento iscritto al n. 292/2022 RG);
- condannare l'odierna Appellante al risarcimento, in favore di AN ON, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., della somma ritenuta equa da codesta On.le Corte d'Appello di
Venezia per i motivi di cui in narrativa.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali afferenti al primo e al secondo grado di giudizio.
- in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui codesta On.le Corte d'Appello accogliesse la richiesta di remissione della causa in istruttoria ex adverso proposta, si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte e capitolate dal sig. AN ON in memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Per l'appellata AR MO
In via preliminare Rigettarsi la richiesta ex adverso proposta di revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1290/2023 pubblicata il 21/06/2023 dal Tribunale di
OV nel procedimento iscritto al n. 292/2022 RG.
pag. 6/23 Nel merito Rigettarsi l'appello proposto dalla
[...] in quanto Parte_2
inammissibile, infondato ed indimostrato e per tutte le altre ragioni esposte, confermandosi la Sentenza del Tribunale di OV n. 1290/2023 emessa il 20/06/2023
e pubblicata il 21/06/2023.
Con ogni ulteriore riserva nel merito ed istruttoria.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Contrariis reiectis.
Per l'appellato Controparte_4
- rigettare integralmente l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando integralmente la sentenza n. 1290/23 del 21.06.2023 del Tribunale di
OV;
- ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. condannare
[...]
coatta amministrativa al Parte_2
pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del notaio CP_4
[...]
- spese di lite rifuse per entrambi i gradi giudizio.
In via istruttoria:
Il notaio chiede che vengano ammesse le istanze istruttorie, già formulate in CP_4
primo grado ma ivi non ammesse, che qui si ripropongono limitatamente a quelle che sono relative a capi della sentenza oggetto di impugnazione:
A) si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova con i testi infra indicati:
1) Vero che in data 04.04.1985, acquistava la piena proprietà per 1/1 di _1
un appartamento a Rimini in Viale Aurelio Minguzzi n. 4 piano s1 con denaro che veniva a lui fornito dai genitori, sig. e Parte_4 Per_4
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
2) Vero che, dopo aver sottoscritto la scritta privata che si rammostra (cfr. doc. 19 del fascicolo di primo grado), la decisione di mettere in vendita l'immobile di OV in via pag. 7/23 Palestro n. 4/F veniva presa esclusivamente da UI e CP_7
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] CP_8
residente a [...].
3) Vero che qualche mese dopo la morte della sig.ra avvenuta il Persona_5
29.09.2020, contattava il notaio chiedendogli se CP_8 Controparte_4 conoscesse soggetti interessati ad acquistare l'appartamento di OV in via Palestro n.
4/F, caduto nella successione della sig.ra Persona_5
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] CP_8
residente a [...].
4) Vero che il notaio comunicava a che l'appartamento Controparte_4 CP_8
di via Palestro n. 4/F gli poteva interessare personalmente, essendo egli alla ricerca di un immobile da acquistare in città?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
5) Vero che il notaio si recava a visionare l'immobile di OV in via Controparte_4
Palestro n. 4/F insieme a e, trovandolo di suo interesse, iniziava una Persona_6
trattativa esclusivamente con UI e CP_7
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede il sig. , Persona_6 compagno della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di Persona_5
OV in via Palestro n. 4/F, residente a [...], la sig.ra
[...]
residente a [...] e il sig. Controparte_7 [...]
residente a [...]. Tes_1
6) Vero che , in occasione delle visite all'immobile di OV in via Persona_6
Palestro n. 4/F del notaio prendeva accordi sulle modalità e Controparte_4
tempistiche delle stesse esclusivamente con UI e CP_7
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede il sig. , Persona_6 compagno della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di Persona_5
OV in via Palestro n. 4/F, residente a [...], la sig.ra CP_7
pag. 8/23 residente a [...] e il sig. Controparte_7 [...]
residente a [...]. Tes_1
7) Vero che gli unici soggetti che avevano le chiavi dell'immobile di OV in via
Palestro n. 4/F, nel periodo in cui è avvenuta la trattativa per la vendita del predetto immobile al notaio erano , e Controparte_4 Persona_6 Controparte_7
Testimone_1
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede il sig. , Persona_6
compagno della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di Persona_5
OV in via Palestro n. 4/F, residente a [...], la sig.ra
[...]
residente a [...] e il sig. Controparte_7 [...]
residente a [...]. Tes_1
8) Vero che inizialmente e per l'immobile di OV in via CP_7 CP_8
Palestro n. 4/F chiedevano il prezzo di Euro 340.000,00?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
9) Vero che, all'esito della trattativa per la vendita dell'immobile di OV in via
Palestro n. 4/F, e acconsentivano a ridurre il prezzo di cui al CP_7 CP_8
capitolo di prova che precede ad Euro 310.000,00 a causa dello stato di grave degrado e vetustà nel quale versava il condominio, dei lavori di ristrutturazione interna di cui l'appartamento necessitava prima di essere abitato e poiché il notaio Controparte_4
non aveva loro addebitato le proprie competenze per alcune pratiche relative alla successione della sig.ra indicate dei preventivi e nelle fatture che si Persona_5
rammostrano (cfr. doc. da 30 a 33 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
10) Vero che e al momento della conclusione del contratto di CP_7 CP_8 compravendita, riducevano ulteriormente il prezzo di vendita dell'immobile di OV in Via Palestro n. 4/F da Euro 310.000,00 ad Euro 308.000,00 a causa della presenza nell'immobile di alcune irregolarità urbanistiche che il notaio Controparte_4
pag. 9/23 successivamente all'acquisto del predetto immobile, ha provveduto a sanare a sue spese
(cfr. doc. da 42 a 47 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
11) Vero che a ottobre/novembre 2020 e davano incarico CP_7 CP_8 all'agenzia immobiliare Tecnocasa di OV di stimare l'immobile di OV in via
Palestro n. 4/F caduto in successione a seguito della morte della loro madre, sig.
[...]
Per_5
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...], il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...], il sig. e la sig.ra Tes_2
entrambi agenti immobiliari presso l'agenzia affiliata Tecnocasa Testimone_3
Mercurio S.a.s. di OV in via Palestro che hanno predisposto e inviato la valutazione immobiliare prodotta sub doc. 29.
12) Vero che, in esecuzione dell'incarico di cui al capitolo di prova che precede l'agenzia immobiliare Tecnocasa di OV inviava in data 07.11.2020 a e CP_7
la mail con allegata la valutazione immobiliare che si rammostra in cui si CP_8 affermava che l'immobile di OV in via Palestro n. 4/F, poteva trovare una collocazione di mercato ad un valore commerciale di circa: 320.000 - 350.000 (cfr. doc.
29 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...] e il sig. e la sig.ra Tes_2
entrambi agenti immobiliari presso l'agenzia affiliata Tecnocasa Testimone_3
Mercurio S.a.s. di OV in via Palestro che hanno predisposto e inviato la valutazione immobiliare prodotta sub doc. 29.
13) Vero che a agosto/settembre 2020 Rina Prime Value Service s.p.a., previo sopralluogo sull'immobile di OV in via Palestro n. 4/F, predisponeva il rapporto di perizia che si rammostra (cfr. doc. 29 bis del fascicolo di primo grado) in cui il valore dell'immobile predetto veniva stimato in Euro 310.000,00?
pag. 10/23 Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra , Testimone_4
perito che ha eseguito il sopralluogo sull'immobile in occasione della predisposizione della perizia in questione, presso Rina Prime Value Service s.p.a., con sede a Milano in
Via Lentasio n. 7, e l'arch. , professionista che ha firmato la perizia in Persona_7
questione, presso Rina Prime Value Service s.p.a., con sede a Milano in Via Lentasio n.
7.
14) Vero che l'immobile di OV in via Palestro n. 4/F che è stato acquistato dal notaio prima del predetto acquisto, versava nelle condizioni di cui Controparte_4
alle foto che si rammostrano (cfr. doc. 36 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...], il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...], il sig. , compagno Persona_6 della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di OV in via Persona_5
Palestro n. 4/F, residente a [...] e il sig. e la sig.ra Tes_2
entrambi agenti immobiliari presso l'agenzia affiliata Tecnocasa Testimone_3
Mercurio S.a.s. di OV in via Palestro che hanno predisposto e inviato la valutazione immobiliare prodotta sub doc. 29.
15) Vero che la società G24 Immobiliare s.r.l. di OV ha eseguito sull'immobile di proprietà del notaio di OV in via Palestro n. 4/F i lavori di Controparte_4
ristrutturazione indicati nel preventivo che si rammostra (cfr. doc. 38 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV.
16) Vero che per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile di OV in via Palestro n. 4/F il notaio ha pagato alla società G24 Immobiliare Controparte_4
s.r.l. di OV il complessivo importo di Euro 137.500,00 come da fatture e disposizioni di bonifico che si rammostrano (cfr. doc. da 39 a 41 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV.
17) Vero che il notaio per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione Controparte_4
pag. 11/23 sull'immobile di OV in via Palestro n. 4/F dovrà provvedere al pagamento di un ulteriore importo a titolo di saldo, la cui quantificazione è in corso tra il notaio CP_4
e la società G24 Immobiliare s.r.l. di OV?
[...]
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV.
18) Vero che l'immobile di OV in via Palestro n. 4/F che è stato acquistato dal notaio dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui al Controparte_4
capitolo di prova n. 9 che precede, versa nelle condizioni di cui alle foto che si rammostrano (cfr. doc. 37 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV e il
Geom. , con studio professionale in OV in via Allegri n. 13/1. _10
19) Vero che il notaio in seguito all'acquisto dell'immobile di OV Controparte_4
via Palestro n. 4/F, ha presentato una S.C.I.A. presso il Comune di OV per ottenere la sanatoria di alcune irregolarità urbanistiche presenti sul predetto immobile, come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. da 42 a 44 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il Geom. , con _10
studio professionale in OV in via Allegri n. 13/1.
20) Vero che per presentare la S.C.I.A. presso il Comune di OV di cui al capitolo di prova che precede il notaio ha sostenuto, o comunque, dovrà sostenere Controparte_4
un costo di complessivi Euro 2.000,00, come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. da 45 a 47 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il Geom. , con _10
studio professionale in OV in via Allegri n. 13/1.
B) Si chiede che la Corte di Appello voglia formulare un ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.:
- per le ragioni indicata a pagina 17 della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di primo grado, dei repertori per gli anni 2020 e 2021 del notaio ES NA e del notaio nei confronti dei predetti professionisti. Persona_1
Per l'appellata Controparte_5
In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o pag. 12/23 dell'esecuzione della sentenza impugnata perché mancano i presupposti di legge.
Nel merito, in via principale: ogni diversa istanza disattesa, rigettarsi il gravame proposto, confermandosi integralmente la sentenza n.1290 del Tribunale di OV, pubblicata il 21.6.2023, ivi compreso l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota presentata il 30.6.22 ai nn. R.G. 27089 e R.P. 18331 presso la Conservatoria dei Regg. Immobiliari di OV.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accogli-mento delle domande dell'appellante nei confronti della dott.ssa , dichiararsi tenuto l'Avv. CP_5 [...]
a manlevare e tenerla indenne da ogni eventuale pregiudizio che ella dovesse _1
subire condannando il medesimo a risarcire tutti i danni derivati e derivandi in caso di soccombenza.
In ogni caso: condannare la banca appellante all' integrale rifusione alla dott. di CP_5
spese e compensi anche del presente giudizio di secondo grado oltre accessori di legge.
In via istruttoria: nel denegato caso in cui il Giudice ritenesse necessario rimettere in istruttoria la causa, si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte e capitolate nella propria seconda memoria ex art. 183, 6° comma C.P.C.
Ci si oppone all'ammissione della C.T.U. ex adverso richiesta per i motivi già dedotti.
MOTIVAZIONE
Fatto in liquidazione coatta Parte_5
amministrativa (da ora in poi ) promuoveva azione di responsabilità nei CP_9
confronti dei soggetti facenti parte del consiglio di amministrazione (tra cui
[...]
quale membro del c.d.a. dal 27.04.2014 al 06.05.2016) del comitato esecutivo e _1
del collegio sindacale, nonché nei confronti di coloro i quali avevano rivestito la funzione di direttore generale, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni sofferti dall'istituto e dai creditori sociali.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.01.2022, conveniva CP_9
in giudizio e i suoi aventi causa ES NA, _1 Controparte_2
AN ON, MO AR, Controparte_3 Controparte_11 CP_5
pag. 13/23 ) al fine di far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti CP_5
dispositivi:
- sottoscrizione, in data 17.01.2017, di una quota di € 12.500,00 della società BR
20.14 s.r.l. da parte di ES NA e conferimento, a liberazione del capitale sottoscritto, della quota indivisa, pari a ½, della proprietà di un immobile sito in Piove
Di Sacco, del valore di € 243.125,00, con accollo da parte della società dei mutui gravanti sull'immobile conferito;
- cessione del 17.01.2017 da parte di della quota di partecipazione nella _1 società al prezzo di € 12.840,00 ad ES NA;
Controparte_2
- cessione, in data 28.09.2017, ad AN ON della quota di partecipazione nella società pari al 5% del capitale sociale e avente valore nominale di € 500,00, CP_6 al prezzo di € 125,00;
- vendita del 12.02.2021 a MO AR di un appartamento sito a OV in via
Tergola;
- vendita in data 28.10.2021, da parte di e dei suoi fratelli UI e _1 [...]
ciascuno per la propria quota di 1/3, dell'immobile sito in OV Controparte_7
in Via Palestro a Controparte_4
- vendita, in data 19.12.2021, da parte e dei suoi fratelli e CP_8 _1 [...]
ciascuno per la propria quota di 1/3, dell'immobile sito in OV Controparte_7
in Via Monte Santo a Michela Lazzaro.
L'istituto di credito chiedeva altresì la declaratoria di inefficacia ex art. 2901, quarto comma, c.c. della vendita da parte della società BR 20.14 s.r.l., in data 26.10.2020, in favore di di quanto già conferito da Controparte_3 _1
Si costituivano ES NA e BR chiedendo il rigetto delle CP_2
domande attoree.
Si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale Controparte_3 dell'azione revocatoria rispetto alla data del conferimento dell'immobile di
[...]
in favore di 20.14 s.r.l. _1 CP_2
Si costituiva affermando di aver curato la successione della madre dei Controparte_4 fratelli e contestando le domande attoree sosteneva che l'immobile da lui CP_7
acquistato non era entrato nel patrimonio di _1
pag. 14/23 Si costituiva altresì chiedendo in via preliminare la sospensione del Controparte_5
procedimento ex art. 295 c.p.c. e la chiamata in causa di e Controparte_7
ai fini della manleva e nel merito chiedeva il rigetto delle pretese attoree. CP_8
Si costituiva tardivamente contestando la fondatezza della domanda _1
attorea e rilevando che gli atti dispositivi erano stati posti in essere in un arco temporale esteso tra soggetti privi di rapporti di parentela.
Si costituiva tardivamente AN ON contestando le pretese attoree e precisando che era intercorso un negozio fiduciario con avente ad oggetto la cessione _1
del 5% delle quote di CP_6
Con sentenza n. 1290/23, pubblicata in data 21 giugno 2023, il Tribunale di OV rigettava le domande attoree condannando al pagamento delle spese di lite CP_9 non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
Il giudice di prime cure rilevava il difetto di prova quanto all'eventus damni in ordine all'atto del 12.02.2021 (in favore di ) e il difetto di prova della Parte_6
partecipatio fraudis dei terzi per tutti gli atti impugnati.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1290/23 del Tribunale di OV ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della CP_9
sentenza di primo grado, previa sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Si sono costituiti separatamente MO AR, e _1 Controparte_5 [...]
chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della sentenza Controparte_3
impugnata.
Si sono altresì costituiti ES NA unitamente alla società Controparte_2
e disgiuntamente AN ON e insistendo per l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto con condanna ex art. 96 c.p.c.
e sono rimasti CP_8 Controparte_7 CP_6
contumaci.
pag. 15/23 All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle Parte_7 risultanze istruttorie circa l'eventus damni in relazione all'atto del 12.02.2021 posto in essere da in favore di MO AR evidenziando come non è stata data _1
prova in giudizio dell'esistenza di una pregressa situazione debitoria. Contestava inoltre la ritenuta congruità del prezzo ed evidenziando la mancata prova che la procedura fosse stata estinta con l'impiego della somma versata da MO AR e alla data della stipula l'iscrizione ipotecaria era già stata cancellata.
Il motivo è infondato.
In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale;
nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca (cfr. Cass.civ. n. 30736/2019).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato l'entità del credito azionato esecutivamente come documentato dal doc.4 del fascicolo di primo grado (“…l'immobile sito in via Tergola era stato oggetto di pignoramento nel CP_7
2020 per il saldo insoluto del mutuo pari a € 87.500,00”: sentenza p. 1.1). Ha inoltre rilevato che il prezzo di € 76.000,00 risultava congruo in considerazione della procedura esecutiva in atto e della svalutazione del mercato immobiliare. La prova è stata fornita tenendo conto della proposta di acquisto irrevocabile da parte di MO AR, della documentazione contenente i valori OMI pari a € 66.975,00 per l'appartamento ed €
13.940,00 per il garage, e della valutazione da parte della creditrice procedente che pag. 16/23 accettava l'offerta a saldo e stralcio determinando l'estinzione della procedura esecutiva.
Quanto alla contestazione rispetto alla asserita mancata prova dell'estinzione della procedura in conseguenza dell'acquisto da parte di va evidenziato che un Parte_6
tanto risulta acclarato dalla contestualità tra estinzione e rogito in conformità alla prassi vigente nelle procedure esecutive.
Va inoltre evidenziato come, in ogni caso, il credito vantato da non avrebbe CP_9 potuto essere soddisfatto in ragione delle pregiudizievoli gravanti sull'immobile per importi superiori al valore dello stesso e degli interessi moratori che sarebbero maturati e delle spese relative alla procedura esecutiva. In ragione di tali elementi, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non sussistente l'elemento dell'eventus damni.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla sussistenza della scientia damni in capo a e _1
della partecipatio fraudis dei terzi in relazione a tutti gli atti impugnati.
Con riferimento alla scientia damni, l'appellante contestava la mancata considerazione della circostanza che fosse stata sottoposta alla liquidazione coatta CP_9
amministrativa con Decreto MEF del 06.05.2016, a seguito degli accertamenti della
AN d'AL nel biennio 2014 – 2016, a causa degli atti di mala gestio imputabili agli organi di governo e di controllo di cui aveva fatto parte e la mancata _1
considerazione delle sanzioni comminate da AN d'AL (secondo il giudice di prime cure poiché di importi contenuti).l'appellante contestava inoltre il rilievo alla circostanza che gli atti fossero stati posti in essere nel corso di cinque anni.
L'appellante, quanto all'elemento soggettivo in capo ai terzi, rilevava l'erroneità dell'irrilevanza attribuita alle notizie di stampa nonché la mancata considerazione al fatto che i terzi svolgevano attività professionali affini a quelle di _1
Il motivo è privo di pregio.
Va preliminarmente rilevato come l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere infondate le domande proposte reiterando in modo pedissequo le ragioni già
pag. 17/23 esposte nel giudizio di primo grado senza prendere in esame e sottoporre a reale censura la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata.
Tanto premesso va evidenziato ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente nel disponente la mera consapevolezza del pregiudizio dei creditori, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, e non è, invece, necessaria la volontà del debitore di pregiudicare le ragioni dei creditori (Cass. civ. n. 13343/15) e, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi, non si richiede la prova della collusione tra debitore e terzo, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (Cass. civ. n. 28423/2021). La prova dell'elemento soggettivo del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o un rapporto di convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. n. 10928/2020).
Nel caso in esame, deve rilevarsi come non risulta provata la partecipatio fraudis dei terzi acquirenti tenuto conto che la pubblicazione della notizia sulle testate al di fuori del territorio in cui operavano i terzi acquirenti, il tenore di tali articoli nonché la scarsa risonanza mediatica della vicenda non consentono di ritenere la conoscenza da parte dei terzi della situazione debitoria di _1
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, gli articoli giornalistici relativi alla messa in liquidazione coatta amministrativa risalgono al 07.06.2016 e al
07.05.2016 senza che in nessuno di tali articoli venisse fatta menzione specificamente di
L'articolo pubblicato sull'Arena di Verona in data 29.09.2017 è _1
successivo agli atti del 17.01.2017 e del 28.09.2017 stipulati con ES NA e
AN ON. Le pubblicazioni del 30.03.2018 e del 24.04.2018 su Il Mattino di
OV e su Il Gazzettino di OV sono distanti rispetto agli atti di compravendita del
2021 e solo uno degli articoli riporta la notizia della multa irrogata a _1
Quanto all'articolo del 24.06.2020 de Il Gazzettino non viene fatta alcuna menzione del debitore. La notizia pubblicata sul Corriere di Verona in data 17.02.2021, che indicava il dissesto della AN, figurando tra gli indagati è successiva alla vendita _1
effettuata in favore di MO AR, mentre per gli atti di compravendita in favore di e si rileva che la notizia è stata riportata su una Controparte_4 Controparte_5
pag. 18/23 testata operante al di fuori dell'ambito territoriale di residenza degli stessi. Infine,
l'articolo del Gazzettino di Rovigo è privo di alcun riferimento temporale circa la pubblicazione dello stesso.
Va altresì confermato anche in questa sede che “nessuno degli acquirenti è legato all'avv. da vincoli di parentela o di peculiare amicizia, nulla avendo al riguardo CP_7 provato ” (cfr. sentenza impugnata). MO AR non è legata a CP_9 [...]
da alcun rapporto di parentela o amicizia, e altrettanto può dirsi di _1 CP_5
non essendo sufficiente la generica affermazione, priva di riscontro probatorio,
[...]
secondo cui e “frequentassero gli stessi ambienti”. _1 Controparte_5
Pur risultando AN ON uno dei clienti di non è stato dimostrato _1
che i due fossero legati da un rapporto di amicizia o di frequentazione. Inoltre va evidenziato come la procura speciale notarile irrevocabile a vendere conferita in data
12.02.2015 da è antecedente all'ammissione alla procedura concorsuale di _1
, pertanto, non vi sono elementi da cui poter desumere la sussistenza CP_9 dell'elemento soggettivo in capo ad AN ON. ha svolto attività per conto di e dei suoi fratelli con Controparte_4 _1
riferimento alla gestione della successione della madre, ma anche in tal caso non risulta provato alcun rapporto personale o lavorativo con non costituendo _1 senz'altro elemento dirimente la mera iscrizione da parte dello stesso e di ES
NA, socio di all'associazione Notarunion. _1
Quanto al rapporto con ES NA, non vi sono elementi da cui poter desumere la conoscenza da parte di questi della situazione debitoria di in quanto la _1
costituzione di una società non è di per sè sola sufficiente a dimostrare la consapevolezza delle pretese creditorie dell'istituto di credito nei confronti del proprio socio. Gli atti di disposizione sono stati compiuti in data 17.01.2017, ossia in data antecedente all'erogazione delle sanzioni da parte della AN d'AL comminate in data 25.05.2017. Nonostante gli atti siano stati posti in essere in seguito all'apertura della liquidazione coatta, dagli articoli depositati non risulta alcun esplicito riferimento a pertanto, non risulta provato che il socio potesse conoscere della _1 posizione rivestita all'interno del consiglio di amministrazione della da CP_9
parte di _1
pag. 19/23 Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la violazione del regime della prova presuntiva e la decisione impugnata sulla congruità dei prezzi per tutti gli atti impugnati, in quanto fondata sui valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dedotti dai convenuti senza ammettere la ctu richiesta.
Il motivo è infondato.
La valutazione circa la congruità dei prezzi pattuiti è stata effettuata dal Tribunale tenendo conto sia dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare che di altri elementi.
La vendita in favore di MO AR ha preso in considerazione l'andamento del mercato immobiliare e del relativo tracollo dei prezzi negli anni 2011-2021, nonché della proposta irrevocabile di acquisto effettuata a mezzo di agenzia immobiliare e della relativa accettazione da parte della la quale ha ritenuto di accogliere Controparte_12 la proposta transattiva di € 76.000,00 formulata da _1
Quanto all'acquisto da parte di , il prezzo di vendita risulta congruo sia Controparte_5
in base ai valori OMI dalla stessa dimessi che alla perizia dell'arch. Persona_8
contenente relativa documentazione fotografica. Le tabelle prodotte dalla banca prendono in considerazione i valori al metro quadro di abitazioni in stato conservativo ottimo e nella zona centrale di OV, mentre l'immobile di via Monte Santo si trova in zona Palestro/S. e in stato conservativo normale ha un valore di € 1.250/mq. _13
Con riferimento alla compravendita in favore di il giudice di prime Controparte_4
cure ha formato il proprio convincimento tenendo conto anche della valutazione dell'agenzia immobiliare a cui si erano rivolti i fratelli e alla valutazione CP_7 effettuata dalla banca per l'erogazione del mutuo.
Per quanto attiene all'atto stipulato con AN ON, il prezzo di vendita delle quote al valore nominale è da ritenersi congruo in ragione del valore degli immobili e dell'esposizione debitoria di come provato dal bilancio della società, il quale CP_6 riporta debiti esigibili entro l'esercizio successivo per oltre € 110.000,00 e un residuo del mutuo ipotecario insistente sugli immobili posseduti da per € 445.000,00. CP_6
Inoltre, il bilancio analitico del 31.12.2017 dimostra la sussistenza di finanziamenti accesi da per € 620.000,00. CP_6
pag. 20/23 Anche per l'atto stipulato con ES NA il valore di cessione per € 12.840,00 è congruo poiché con il conferimento è stato liberato dei propri debiti nei _1 confronti della banca per i mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione pari a €
500.000,00. Come indicato dal giudice di prime cure, il conferimento è avvenuto per €
486.250,00, tenuto conto dell'incremento a seguito dei lavori effettuati e del debito residuo di € 461.250,00. Quanto al doppio passaggio del conferimento del compendio immobiliare a BR 20.14. e la successiva cessione della quota a favore di CP_2
risulta provato il risparmio fiscale. Controparte_3
Quanto alla reiterata richiesta di nomina di un c.t.u. al fine di valorizzare i beni immobili e le quote sociali al momento della sottoscrizione di ciascun atto impugnato va inoltre evidenziato che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. civ. n. 16420/2023). La richiesta non merita accoglimento in quanto il motivo non contiene argomentazioni specifiche in merito al mancato espletamento della c.t.u. e alla rilevanza ai fini del decidere, limitandosi ad affermazioni generiche con richiamo delle richieste effettuate in primo grado.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della sentenza in punto spese di lite risultando applicato lo scaglione parametrato al valore del credito a tutela del quale CP_9
aveva agito in revocatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 55/2014 e non lo scaglione indeterminabile risultando il giudizio di responsabilità ancora sub iudice avanti Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di impresa.
Il motivo non merita accoglimento.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore (cfr. Cass. civ. n. 10089/2014; Cass. civ. n.
5402/2004).
pag. 21/23 Nel caso di specie, il credito vantato da parte appellante è pari a € 3.319.737,00, pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente applicato lo scaglione corrispondente
(Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa: cfr., da ultimo Cass. civ. n.3697/2020).
Conclusioni e spese.
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese vengono dunque liquidate in favore di e ES Controparte_2
NA, in solido tra loro, AN ON, MO AR, e _1 [...]
in assenza di nota spese, secondo il dm n. 55/2014 con riferimento Controparte_3
allo scaglione da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, nei valori medi, in complessivi € 31.283,00 ciascuno per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se e in quanto dovuta e CPA e vanno poste ad integrale carico dell'appellante Parte_5 atteso il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Rispetto ai convenuti e la liquidazione è contenuta Controparte_5 Controparte_4 nei limiti della nota spese dimessa e rispettivamente per in € 31.283,00 Controparte_5
e per in € 18.235,00 ciascuno per compensi oltre rimborso forfettario, Controparte_4
IVA se e in quanto dovuta e CPA e vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto Parte_5 dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
Non risultano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione alla ritenuta responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. proposta da , Controparte_2
ES NA, AN ON e tenuto conto che la stessa, Controparte_4
come osservato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n.21570/2012) presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé
pag. 22/23 rimproverabile, né elementi di mala fede e colpa grave risultano immediatamente rinvenibili nel caso di specie.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1290/2023, pubblicata in data 21/06/2023, del Tribunale di OV, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_5
e ES NA, in solido tra loro, AN ON, MO Controparte_2
AR, e le spese di lite del _1 Controparte_5 Controparte_3
presente grado, liquidate in euro € 31.283,00 ciascuno per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
2) condanna a rifondere a Pt_5 Parte_5 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro € 18.235,00,00 per Controparte_4
compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante
Venezia, 19 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1414/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F.
[...]
, in persona del liquidatore pro tempore, con l'avv. Sandulli Federica P.IVA_1
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Baldisserotto Maria _1 C.F._1
Cristina
NAZARI ALESSANDRO (C.F. ), e C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P.IVA_2
Gagliardo Angelo
MADONNA ANDREA (C.F. ), con l'avv. Bolzan Gianluca C.F._3
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. Giachin Fabio e l'avv. Giachin UI
(C.F. ), con l'avv. Nevoni Roberto Controparte_4 C.F._4
(C.F. ), con l'avv. Angi Giorgio Controparte_5 C.F._5 VIARO MONICA (C.F. , con l'avv. Emanuele D'AN e C.F._6
l'avv. Daniele D'AN
Appellati nonché contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_6 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_7 C.F._7
(C.F. CP_8 C.F._8
Appellati contumaci
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n. 1290/23 pubblicata in data 21/06/2023 del Tribunale di OV
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_2
[...]
A) sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata;
B) riformare la sentenza n. 1290/2023, emessa dal Tribunale di OV nel giudizio recante RG. n. 292/2022, pubblicata in data 21.06.2021 e notificata in pari data e, per l'effetto:
1) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficaci i seguenti atti dispositivi posti in essere dal convenuto : _1
a) Conferimento di beni immobili nella BR 20.14 S.r.l. con atto per Notaio
[...]
del 17.01.2017 (Repertorio n. 4131 – Raccolta n. 3225) trascritto alla Persona_1
Conservatoria dei registri immobiliari di OV in data 25.01.2017 ai nn. 2514/3585.
b) Cessione delle quote sociali della BR 20.14 S.r.l. ( ) al notaio P.IVA_2
ES NA con atto autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1
in data 17.01.2017 ed iscritto nel Registro delle Imprese in data 13.02.2017 (numero protocollo: PD-2017-11707).
Nonché, ai sensi dell'art. 2901, comma 4, c.c., dichiarare la inefficacia della successiva compravendita intervenuta tra la BR 20.14 e la con CP_2 Controparte_3
pag. 2/23 atto per notaio del 26.10.2020 (Repertorio 714 – raccolta 604) trascritta Persona_2
alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data 06.11.2020 ai nn.
38290/24569, limitatamente alla quota parte originariamente del . _1
Per l'effetto, dichiarare il diritto della di agire esecutivamente sui Controparte_9
seguenti beni: quota indivisa di ½ del diritto di piena proprietà del fabbricato sito in
Comune di Piove di Sacco (PD) tra le vie Garibaldi e Castello ed eretto sul terreno riportato al Catasto Terreni di Piove di Sacco al foglio 27 con la particella 1665 di are
5,17, ente urbano, che forma anch'esso oggetto di conferimento. Detto fabbricato, con annessa area cortilizia in proprietà esclusiva, confina nel suo insieme con Via Garibaldi,
Via Castello e con le particelle 1488 e 207 entrambe del foglio 27 del catasto terreni di
Piove di Sacco, salvis, ed è riportato al Catasto Fabbricati di Piove di Sacco al Foglio
27, con le seguenti consistenze:
- particella 1665 sub 10, via Garibaldi G. n. 68, p. T-1-2, in corso di definiz.;
2) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace la cessione delle quote sociali della
(04823110285) al sig. ON AN con scrittura privata del 28.09.2017 CP_6
iscritta nel Registro delle Imprese in data 3 ottobre 2017 (Protocollo: PD – 2017 –
80902).
Per l'effetto, dichiarare il diritto della lca di agire esecutivamente sulla CP_9
quota del 5% del capitale sociale della CP_6
3) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace il contratto di compravendita in favore di AR MO per notaio del 12.02.2021 (repertorio 24984 – Persona_3
raccolta 15763) trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data
15.02.2021 ai nn. 3744/5725.
Per l'effetto, dichiarare il diritto della lca di agire esecutivamente sui CP_9
seguenti beni: unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato "Residence al
Giardinetto", sito in Comune di OV, via Tergola n. 38 e, precisamente:
- appartamento posto al piano primo del fabbricato suddetto, composto da due vani ed accessori, con poggiolo a livello, confinante con: proiezione su area comune, vano scala, proprietà di terzi;
- garage posto al piano terra del fabbricato suddetto, della superficie di mq. 17
(diciassette) circa, confinante con: area comune, ingresso comune, proprietà di terzi;
pag. 3/23 - posto auto scoperto al piano terra del fabbricato suddetto, della superficie di mq. 12 circa, confinante con: area comune per due lati, posto auto sub 15, posto auto sub 17.
Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di OV come segue: Foglio 20 (ex 11 Sezione A):
- Particella n. 1074 sub 21, Via Tergola n. 38, p. 1, z.c. 2, cat. A/2, cl. 3, vani 3, sup. cat. totale mq. 57, rendita euro 472,56;
- Particella n. 1074 sub 7, Via Tergola n. 38, p. T, z.c. 2, cat. C/6, cl. 4, mq. 17, sup. cat. totale mq 19, rendita euro 48,29;
- Particella n. 1074 sub 16, Via Tergola n. 38, p. T, z.c. 2, cat. C/6, cl. 2, mq. 12, sup. cat. totale mq 12, rendita euro 24,79.
Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace la vendita da parte di ad _1
con atto per notaio del 28.10.2021 Controparte_4 Persona_1
(repertorio 11119 – raccolta 9127) trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data 29.10.2021 ai nn. 30818/46552.
Per l'effetto dichiarare il diritto della di agire esecutivamente sui Controparte_9 seguenti beni: quota indivisa di 1/3 del diritto di piena proprietà sull'appartamento con cantina e autorimessa facenti parte del fabbricato condominiale nel comune di OV,
Via Palestro n. 4/F così censito all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
OV – Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare:
- foglio 85, particella 474, sub. 7, A2 – abitazione di tipo civile – 13 vani – piano T-3
- foglio 85, particella 474, sub. 13, C6 – autorimesse – 27 mq
5) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace la vendita da parte di _1
a con atto per notaio del 19.12.2021 (repertorio Controparte_5 Controparte_4
68927 – raccolta 29168) trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OV in data 24.12.2021 ai nn. 37119/55806.
Per l'effetto dichiarare il diritto della lca di agire esecutivamente sui CP_9 seguenti beni: quota indivisa di 1/3 del diritto di piena proprietà sull'appartamento ed autorimessa facenti parte del fabbricato condominiale denominato “Condominio
Topazio” nel comune di OV, Via Monte Santo n. 20 così censito all'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di OV – Territorio – Servizio di pubblicità
Immobiliare:
pag. 4/23 - foglio 99, particella 334, sub. 9, A2 – abitazione di tipo civile – 4 vani – piano 3
- foglio 99, particella 334, sub. 16, C6 – autorimesse – 20 mq.
6) Per l'ipotesi in cui i convenuti cessionari delle quote sociali e dei beni immobili non avessero più o perdessero nel corso del giudizio la disponibilità e/o la proprietà delle quote sociali e/o degli immobili, condannarli al pagamento del controvalore dei beni alla data di acquisto degli stessi o, in subordine e salvo gravame, alla data in cui li hanno trasferiti a terzi o ne hanno perso la disponibilità per qualsivoglia ragione, oltre interessi anche anatocistici, rivalutazione e maggio danno, il tutto eventualmente previa
CTU che sin da ora si chiede.
7) Con ordine al Registro delle Imprese di OV ed alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di OV di trascrivere la emananda sentenza con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
8) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
C) condannare le controparti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Per l'appellato _1
- rigettare, nel merito, l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata in ogni sua statuizione;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati e NA ES Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, acclarato anche quanto rilevato e richiesto nel presente atto, e previa ogni occorrenda declaratoria, anche per le causali di cui in atti, rigettare l'appello formulato da e Parte_3 le istanze istruttorie ivi contenute, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e ter, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, si insta per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella quantificazione risarcitoria che si rimette in via equitativa anche ed eventualmente riferita alle spese e competenze processuali. In una, confermando l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (n. 27089 RG e 18331 RP del 30.06.2022, Ufficio Provinciale di pag. 5/23 OV), con esonero dal Responsabile di responsabilità di sorta. Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.
Per l'appellata Controparte_3
in principalità:
- rigettarsi integralmente l'appello proposto da , eventualmente anche nei CP_9
soli confronti di attesa l'infondatezza in fatto e in diritto di Controparte_3
tutti i n.4 motivi proposti.
Spese rifuse anche per il grado d'appello.
Per l'appellato ON AN
- dichiarare l'inammissibilita dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 1290/2023 pubblicata il 21/06/2023 dal Tribunale di
OV nel procedimento iscritto al n. 292/2022 RG.
- in ogni caso, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di OV (n. 1290/2023 pubblicata il 21/06/2023 nel procedimento iscritto al n. 292/2022 RG);
- condannare l'odierna Appellante al risarcimento, in favore di AN ON, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., della somma ritenuta equa da codesta On.le Corte d'Appello di
Venezia per i motivi di cui in narrativa.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali afferenti al primo e al secondo grado di giudizio.
- in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui codesta On.le Corte d'Appello accogliesse la richiesta di remissione della causa in istruttoria ex adverso proposta, si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte e capitolate dal sig. AN ON in memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Per l'appellata AR MO
In via preliminare Rigettarsi la richiesta ex adverso proposta di revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1290/2023 pubblicata il 21/06/2023 dal Tribunale di
OV nel procedimento iscritto al n. 292/2022 RG.
pag. 6/23 Nel merito Rigettarsi l'appello proposto dalla
[...] in quanto Parte_2
inammissibile, infondato ed indimostrato e per tutte le altre ragioni esposte, confermandosi la Sentenza del Tribunale di OV n. 1290/2023 emessa il 20/06/2023
e pubblicata il 21/06/2023.
Con ogni ulteriore riserva nel merito ed istruttoria.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Contrariis reiectis.
Per l'appellato Controparte_4
- rigettare integralmente l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando integralmente la sentenza n. 1290/23 del 21.06.2023 del Tribunale di
OV;
- ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. condannare
[...]
coatta amministrativa al Parte_2
pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del notaio CP_4
[...]
- spese di lite rifuse per entrambi i gradi giudizio.
In via istruttoria:
Il notaio chiede che vengano ammesse le istanze istruttorie, già formulate in CP_4
primo grado ma ivi non ammesse, che qui si ripropongono limitatamente a quelle che sono relative a capi della sentenza oggetto di impugnazione:
A) si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova con i testi infra indicati:
1) Vero che in data 04.04.1985, acquistava la piena proprietà per 1/1 di _1
un appartamento a Rimini in Viale Aurelio Minguzzi n. 4 piano s1 con denaro che veniva a lui fornito dai genitori, sig. e Parte_4 Per_4
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
2) Vero che, dopo aver sottoscritto la scritta privata che si rammostra (cfr. doc. 19 del fascicolo di primo grado), la decisione di mettere in vendita l'immobile di OV in via pag. 7/23 Palestro n. 4/F veniva presa esclusivamente da UI e CP_7
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] CP_8
residente a [...].
3) Vero che qualche mese dopo la morte della sig.ra avvenuta il Persona_5
29.09.2020, contattava il notaio chiedendogli se CP_8 Controparte_4 conoscesse soggetti interessati ad acquistare l'appartamento di OV in via Palestro n.
4/F, caduto nella successione della sig.ra Persona_5
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] CP_8
residente a [...].
4) Vero che il notaio comunicava a che l'appartamento Controparte_4 CP_8
di via Palestro n. 4/F gli poteva interessare personalmente, essendo egli alla ricerca di un immobile da acquistare in città?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
5) Vero che il notaio si recava a visionare l'immobile di OV in via Controparte_4
Palestro n. 4/F insieme a e, trovandolo di suo interesse, iniziava una Persona_6
trattativa esclusivamente con UI e CP_7
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede il sig. , Persona_6 compagno della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di Persona_5
OV in via Palestro n. 4/F, residente a [...], la sig.ra
[...]
residente a [...] e il sig. Controparte_7 [...]
residente a [...]. Tes_1
6) Vero che , in occasione delle visite all'immobile di OV in via Persona_6
Palestro n. 4/F del notaio prendeva accordi sulle modalità e Controparte_4
tempistiche delle stesse esclusivamente con UI e CP_7
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede il sig. , Persona_6 compagno della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di Persona_5
OV in via Palestro n. 4/F, residente a [...], la sig.ra CP_7
pag. 8/23 residente a [...] e il sig. Controparte_7 [...]
residente a [...]. Tes_1
7) Vero che gli unici soggetti che avevano le chiavi dell'immobile di OV in via
Palestro n. 4/F, nel periodo in cui è avvenuta la trattativa per la vendita del predetto immobile al notaio erano , e Controparte_4 Persona_6 Controparte_7
Testimone_1
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede il sig. , Persona_6
compagno della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di Persona_5
OV in via Palestro n. 4/F, residente a [...], la sig.ra
[...]
residente a [...] e il sig. Controparte_7 [...]
residente a [...]. Tes_1
8) Vero che inizialmente e per l'immobile di OV in via CP_7 CP_8
Palestro n. 4/F chiedevano il prezzo di Euro 340.000,00?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
9) Vero che, all'esito della trattativa per la vendita dell'immobile di OV in via
Palestro n. 4/F, e acconsentivano a ridurre il prezzo di cui al CP_7 CP_8
capitolo di prova che precede ad Euro 310.000,00 a causa dello stato di grave degrado e vetustà nel quale versava il condominio, dei lavori di ristrutturazione interna di cui l'appartamento necessitava prima di essere abitato e poiché il notaio Controparte_4
non aveva loro addebitato le proprie competenze per alcune pratiche relative alla successione della sig.ra indicate dei preventivi e nelle fatture che si Persona_5
rammostrano (cfr. doc. da 30 a 33 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
10) Vero che e al momento della conclusione del contratto di CP_7 CP_8 compravendita, riducevano ulteriormente il prezzo di vendita dell'immobile di OV in Via Palestro n. 4/F da Euro 310.000,00 ad Euro 308.000,00 a causa della presenza nell'immobile di alcune irregolarità urbanistiche che il notaio Controparte_4
pag. 9/23 successivamente all'acquisto del predetto immobile, ha provveduto a sanare a sue spese
(cfr. doc. da 42 a 47 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...].
11) Vero che a ottobre/novembre 2020 e davano incarico CP_7 CP_8 all'agenzia immobiliare Tecnocasa di OV di stimare l'immobile di OV in via
Palestro n. 4/F caduto in successione a seguito della morte della loro madre, sig.
[...]
Per_5
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...], il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...], il sig. e la sig.ra Tes_2
entrambi agenti immobiliari presso l'agenzia affiliata Tecnocasa Testimone_3
Mercurio S.a.s. di OV in via Palestro che hanno predisposto e inviato la valutazione immobiliare prodotta sub doc. 29.
12) Vero che, in esecuzione dell'incarico di cui al capitolo di prova che precede l'agenzia immobiliare Tecnocasa di OV inviava in data 07.11.2020 a e CP_7
la mail con allegata la valutazione immobiliare che si rammostra in cui si CP_8 affermava che l'immobile di OV in via Palestro n. 4/F, poteva trovare una collocazione di mercato ad un valore commerciale di circa: 320.000 - 350.000 (cfr. doc.
29 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...] e il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...] e il sig. e la sig.ra Tes_2
entrambi agenti immobiliari presso l'agenzia affiliata Tecnocasa Testimone_3
Mercurio S.a.s. di OV in via Palestro che hanno predisposto e inviato la valutazione immobiliare prodotta sub doc. 29.
13) Vero che a agosto/settembre 2020 Rina Prime Value Service s.p.a., previo sopralluogo sull'immobile di OV in via Palestro n. 4/F, predisponeva il rapporto di perizia che si rammostra (cfr. doc. 29 bis del fascicolo di primo grado) in cui il valore dell'immobile predetto veniva stimato in Euro 310.000,00?
pag. 10/23 Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra , Testimone_4
perito che ha eseguito il sopralluogo sull'immobile in occasione della predisposizione della perizia in questione, presso Rina Prime Value Service s.p.a., con sede a Milano in
Via Lentasio n. 7, e l'arch. , professionista che ha firmato la perizia in Persona_7
questione, presso Rina Prime Value Service s.p.a., con sede a Milano in Via Lentasio n.
7.
14) Vero che l'immobile di OV in via Palestro n. 4/F che è stato acquistato dal notaio prima del predetto acquisto, versava nelle condizioni di cui Controparte_4
alle foto che si rammostrano (cfr. doc. 36 del fascicolo di primo grado)?
Si indicano quali testimoni sul capitolo di prova che precede la sig.ra CP_7
residente a [...], il sig.
[...] Testimone_1
residente a [...], il sig. , compagno Persona_6 della sig.ra e con lei convivente presso l'immobile di OV in via Persona_5
Palestro n. 4/F, residente a [...] e il sig. e la sig.ra Tes_2
entrambi agenti immobiliari presso l'agenzia affiliata Tecnocasa Testimone_3
Mercurio S.a.s. di OV in via Palestro che hanno predisposto e inviato la valutazione immobiliare prodotta sub doc. 29.
15) Vero che la società G24 Immobiliare s.r.l. di OV ha eseguito sull'immobile di proprietà del notaio di OV in via Palestro n. 4/F i lavori di Controparte_4
ristrutturazione indicati nel preventivo che si rammostra (cfr. doc. 38 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV.
16) Vero che per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile di OV in via Palestro n. 4/F il notaio ha pagato alla società G24 Immobiliare Controparte_4
s.r.l. di OV il complessivo importo di Euro 137.500,00 come da fatture e disposizioni di bonifico che si rammostrano (cfr. doc. da 39 a 41 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV.
17) Vero che il notaio per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione Controparte_4
pag. 11/23 sull'immobile di OV in via Palestro n. 4/F dovrà provvedere al pagamento di un ulteriore importo a titolo di saldo, la cui quantificazione è in corso tra il notaio CP_4
e la società G24 Immobiliare s.r.l. di OV?
[...]
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV.
18) Vero che l'immobile di OV in via Palestro n. 4/F che è stato acquistato dal notaio dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui al Controparte_4
capitolo di prova n. 9 che precede, versa nelle condizioni di cui alle foto che si rammostrano (cfr. doc. 37 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il sig. , nato Testimone_5
a OV il 06.12.1972, legale rappresentante di G24 Immobiliare s.r.l. di OV e il
Geom. , con studio professionale in OV in via Allegri n. 13/1. _10
19) Vero che il notaio in seguito all'acquisto dell'immobile di OV Controparte_4
via Palestro n. 4/F, ha presentato una S.C.I.A. presso il Comune di OV per ottenere la sanatoria di alcune irregolarità urbanistiche presenti sul predetto immobile, come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. da 42 a 44 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il Geom. , con _10
studio professionale in OV in via Allegri n. 13/1.
20) Vero che per presentare la S.C.I.A. presso il Comune di OV di cui al capitolo di prova che precede il notaio ha sostenuto, o comunque, dovrà sostenere Controparte_4
un costo di complessivi Euro 2.000,00, come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. da 45 a 47 del fascicolo di primo grado)?
Si indica quale testimone sul capitolo di prova che precede il Geom. , con _10
studio professionale in OV in via Allegri n. 13/1.
B) Si chiede che la Corte di Appello voglia formulare un ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.:
- per le ragioni indicata a pagina 17 della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di primo grado, dei repertori per gli anni 2020 e 2021 del notaio ES NA e del notaio nei confronti dei predetti professionisti. Persona_1
Per l'appellata Controparte_5
In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o pag. 12/23 dell'esecuzione della sentenza impugnata perché mancano i presupposti di legge.
Nel merito, in via principale: ogni diversa istanza disattesa, rigettarsi il gravame proposto, confermandosi integralmente la sentenza n.1290 del Tribunale di OV, pubblicata il 21.6.2023, ivi compreso l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota presentata il 30.6.22 ai nn. R.G. 27089 e R.P. 18331 presso la Conservatoria dei Regg. Immobiliari di OV.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accogli-mento delle domande dell'appellante nei confronti della dott.ssa , dichiararsi tenuto l'Avv. CP_5 [...]
a manlevare e tenerla indenne da ogni eventuale pregiudizio che ella dovesse _1
subire condannando il medesimo a risarcire tutti i danni derivati e derivandi in caso di soccombenza.
In ogni caso: condannare la banca appellante all' integrale rifusione alla dott. di CP_5
spese e compensi anche del presente giudizio di secondo grado oltre accessori di legge.
In via istruttoria: nel denegato caso in cui il Giudice ritenesse necessario rimettere in istruttoria la causa, si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte e capitolate nella propria seconda memoria ex art. 183, 6° comma C.P.C.
Ci si oppone all'ammissione della C.T.U. ex adverso richiesta per i motivi già dedotti.
MOTIVAZIONE
Fatto in liquidazione coatta Parte_5
amministrativa (da ora in poi ) promuoveva azione di responsabilità nei CP_9
confronti dei soggetti facenti parte del consiglio di amministrazione (tra cui
[...]
quale membro del c.d.a. dal 27.04.2014 al 06.05.2016) del comitato esecutivo e _1
del collegio sindacale, nonché nei confronti di coloro i quali avevano rivestito la funzione di direttore generale, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni sofferti dall'istituto e dai creditori sociali.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.01.2022, conveniva CP_9
in giudizio e i suoi aventi causa ES NA, _1 Controparte_2
AN ON, MO AR, Controparte_3 Controparte_11 CP_5
pag. 13/23 ) al fine di far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti CP_5
dispositivi:
- sottoscrizione, in data 17.01.2017, di una quota di € 12.500,00 della società BR
20.14 s.r.l. da parte di ES NA e conferimento, a liberazione del capitale sottoscritto, della quota indivisa, pari a ½, della proprietà di un immobile sito in Piove
Di Sacco, del valore di € 243.125,00, con accollo da parte della società dei mutui gravanti sull'immobile conferito;
- cessione del 17.01.2017 da parte di della quota di partecipazione nella _1 società al prezzo di € 12.840,00 ad ES NA;
Controparte_2
- cessione, in data 28.09.2017, ad AN ON della quota di partecipazione nella società pari al 5% del capitale sociale e avente valore nominale di € 500,00, CP_6 al prezzo di € 125,00;
- vendita del 12.02.2021 a MO AR di un appartamento sito a OV in via
Tergola;
- vendita in data 28.10.2021, da parte di e dei suoi fratelli UI e _1 [...]
ciascuno per la propria quota di 1/3, dell'immobile sito in OV Controparte_7
in Via Palestro a Controparte_4
- vendita, in data 19.12.2021, da parte e dei suoi fratelli e CP_8 _1 [...]
ciascuno per la propria quota di 1/3, dell'immobile sito in OV Controparte_7
in Via Monte Santo a Michela Lazzaro.
L'istituto di credito chiedeva altresì la declaratoria di inefficacia ex art. 2901, quarto comma, c.c. della vendita da parte della società BR 20.14 s.r.l., in data 26.10.2020, in favore di di quanto già conferito da Controparte_3 _1
Si costituivano ES NA e BR chiedendo il rigetto delle CP_2
domande attoree.
Si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale Controparte_3 dell'azione revocatoria rispetto alla data del conferimento dell'immobile di
[...]
in favore di 20.14 s.r.l. _1 CP_2
Si costituiva affermando di aver curato la successione della madre dei Controparte_4 fratelli e contestando le domande attoree sosteneva che l'immobile da lui CP_7
acquistato non era entrato nel patrimonio di _1
pag. 14/23 Si costituiva altresì chiedendo in via preliminare la sospensione del Controparte_5
procedimento ex art. 295 c.p.c. e la chiamata in causa di e Controparte_7
ai fini della manleva e nel merito chiedeva il rigetto delle pretese attoree. CP_8
Si costituiva tardivamente contestando la fondatezza della domanda _1
attorea e rilevando che gli atti dispositivi erano stati posti in essere in un arco temporale esteso tra soggetti privi di rapporti di parentela.
Si costituiva tardivamente AN ON contestando le pretese attoree e precisando che era intercorso un negozio fiduciario con avente ad oggetto la cessione _1
del 5% delle quote di CP_6
Con sentenza n. 1290/23, pubblicata in data 21 giugno 2023, il Tribunale di OV rigettava le domande attoree condannando al pagamento delle spese di lite CP_9 non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
Il giudice di prime cure rilevava il difetto di prova quanto all'eventus damni in ordine all'atto del 12.02.2021 (in favore di ) e il difetto di prova della Parte_6
partecipatio fraudis dei terzi per tutti gli atti impugnati.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1290/23 del Tribunale di OV ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della CP_9
sentenza di primo grado, previa sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Si sono costituiti separatamente MO AR, e _1 Controparte_5 [...]
chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della sentenza Controparte_3
impugnata.
Si sono altresì costituiti ES NA unitamente alla società Controparte_2
e disgiuntamente AN ON e insistendo per l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto con condanna ex art. 96 c.p.c.
e sono rimasti CP_8 Controparte_7 CP_6
contumaci.
pag. 15/23 All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle Parte_7 risultanze istruttorie circa l'eventus damni in relazione all'atto del 12.02.2021 posto in essere da in favore di MO AR evidenziando come non è stata data _1
prova in giudizio dell'esistenza di una pregressa situazione debitoria. Contestava inoltre la ritenuta congruità del prezzo ed evidenziando la mancata prova che la procedura fosse stata estinta con l'impiego della somma versata da MO AR e alla data della stipula l'iscrizione ipotecaria era già stata cancellata.
Il motivo è infondato.
In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale;
nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca (cfr. Cass.civ. n. 30736/2019).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato l'entità del credito azionato esecutivamente come documentato dal doc.4 del fascicolo di primo grado (“…l'immobile sito in via Tergola era stato oggetto di pignoramento nel CP_7
2020 per il saldo insoluto del mutuo pari a € 87.500,00”: sentenza p. 1.1). Ha inoltre rilevato che il prezzo di € 76.000,00 risultava congruo in considerazione della procedura esecutiva in atto e della svalutazione del mercato immobiliare. La prova è stata fornita tenendo conto della proposta di acquisto irrevocabile da parte di MO AR, della documentazione contenente i valori OMI pari a € 66.975,00 per l'appartamento ed €
13.940,00 per il garage, e della valutazione da parte della creditrice procedente che pag. 16/23 accettava l'offerta a saldo e stralcio determinando l'estinzione della procedura esecutiva.
Quanto alla contestazione rispetto alla asserita mancata prova dell'estinzione della procedura in conseguenza dell'acquisto da parte di va evidenziato che un Parte_6
tanto risulta acclarato dalla contestualità tra estinzione e rogito in conformità alla prassi vigente nelle procedure esecutive.
Va inoltre evidenziato come, in ogni caso, il credito vantato da non avrebbe CP_9 potuto essere soddisfatto in ragione delle pregiudizievoli gravanti sull'immobile per importi superiori al valore dello stesso e degli interessi moratori che sarebbero maturati e delle spese relative alla procedura esecutiva. In ragione di tali elementi, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non sussistente l'elemento dell'eventus damni.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla sussistenza della scientia damni in capo a e _1
della partecipatio fraudis dei terzi in relazione a tutti gli atti impugnati.
Con riferimento alla scientia damni, l'appellante contestava la mancata considerazione della circostanza che fosse stata sottoposta alla liquidazione coatta CP_9
amministrativa con Decreto MEF del 06.05.2016, a seguito degli accertamenti della
AN d'AL nel biennio 2014 – 2016, a causa degli atti di mala gestio imputabili agli organi di governo e di controllo di cui aveva fatto parte e la mancata _1
considerazione delle sanzioni comminate da AN d'AL (secondo il giudice di prime cure poiché di importi contenuti).l'appellante contestava inoltre il rilievo alla circostanza che gli atti fossero stati posti in essere nel corso di cinque anni.
L'appellante, quanto all'elemento soggettivo in capo ai terzi, rilevava l'erroneità dell'irrilevanza attribuita alle notizie di stampa nonché la mancata considerazione al fatto che i terzi svolgevano attività professionali affini a quelle di _1
Il motivo è privo di pregio.
Va preliminarmente rilevato come l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere infondate le domande proposte reiterando in modo pedissequo le ragioni già
pag. 17/23 esposte nel giudizio di primo grado senza prendere in esame e sottoporre a reale censura la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata.
Tanto premesso va evidenziato ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente nel disponente la mera consapevolezza del pregiudizio dei creditori, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, e non è, invece, necessaria la volontà del debitore di pregiudicare le ragioni dei creditori (Cass. civ. n. 13343/15) e, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi, non si richiede la prova della collusione tra debitore e terzo, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (Cass. civ. n. 28423/2021). La prova dell'elemento soggettivo del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o un rapporto di convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. n. 10928/2020).
Nel caso in esame, deve rilevarsi come non risulta provata la partecipatio fraudis dei terzi acquirenti tenuto conto che la pubblicazione della notizia sulle testate al di fuori del territorio in cui operavano i terzi acquirenti, il tenore di tali articoli nonché la scarsa risonanza mediatica della vicenda non consentono di ritenere la conoscenza da parte dei terzi della situazione debitoria di _1
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, gli articoli giornalistici relativi alla messa in liquidazione coatta amministrativa risalgono al 07.06.2016 e al
07.05.2016 senza che in nessuno di tali articoli venisse fatta menzione specificamente di
L'articolo pubblicato sull'Arena di Verona in data 29.09.2017 è _1
successivo agli atti del 17.01.2017 e del 28.09.2017 stipulati con ES NA e
AN ON. Le pubblicazioni del 30.03.2018 e del 24.04.2018 su Il Mattino di
OV e su Il Gazzettino di OV sono distanti rispetto agli atti di compravendita del
2021 e solo uno degli articoli riporta la notizia della multa irrogata a _1
Quanto all'articolo del 24.06.2020 de Il Gazzettino non viene fatta alcuna menzione del debitore. La notizia pubblicata sul Corriere di Verona in data 17.02.2021, che indicava il dissesto della AN, figurando tra gli indagati è successiva alla vendita _1
effettuata in favore di MO AR, mentre per gli atti di compravendita in favore di e si rileva che la notizia è stata riportata su una Controparte_4 Controparte_5
pag. 18/23 testata operante al di fuori dell'ambito territoriale di residenza degli stessi. Infine,
l'articolo del Gazzettino di Rovigo è privo di alcun riferimento temporale circa la pubblicazione dello stesso.
Va altresì confermato anche in questa sede che “nessuno degli acquirenti è legato all'avv. da vincoli di parentela o di peculiare amicizia, nulla avendo al riguardo CP_7 provato ” (cfr. sentenza impugnata). MO AR non è legata a CP_9 [...]
da alcun rapporto di parentela o amicizia, e altrettanto può dirsi di _1 CP_5
non essendo sufficiente la generica affermazione, priva di riscontro probatorio,
[...]
secondo cui e “frequentassero gli stessi ambienti”. _1 Controparte_5
Pur risultando AN ON uno dei clienti di non è stato dimostrato _1
che i due fossero legati da un rapporto di amicizia o di frequentazione. Inoltre va evidenziato come la procura speciale notarile irrevocabile a vendere conferita in data
12.02.2015 da è antecedente all'ammissione alla procedura concorsuale di _1
, pertanto, non vi sono elementi da cui poter desumere la sussistenza CP_9 dell'elemento soggettivo in capo ad AN ON. ha svolto attività per conto di e dei suoi fratelli con Controparte_4 _1
riferimento alla gestione della successione della madre, ma anche in tal caso non risulta provato alcun rapporto personale o lavorativo con non costituendo _1 senz'altro elemento dirimente la mera iscrizione da parte dello stesso e di ES
NA, socio di all'associazione Notarunion. _1
Quanto al rapporto con ES NA, non vi sono elementi da cui poter desumere la conoscenza da parte di questi della situazione debitoria di in quanto la _1
costituzione di una società non è di per sè sola sufficiente a dimostrare la consapevolezza delle pretese creditorie dell'istituto di credito nei confronti del proprio socio. Gli atti di disposizione sono stati compiuti in data 17.01.2017, ossia in data antecedente all'erogazione delle sanzioni da parte della AN d'AL comminate in data 25.05.2017. Nonostante gli atti siano stati posti in essere in seguito all'apertura della liquidazione coatta, dagli articoli depositati non risulta alcun esplicito riferimento a pertanto, non risulta provato che il socio potesse conoscere della _1 posizione rivestita all'interno del consiglio di amministrazione della da CP_9
parte di _1
pag. 19/23 Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la violazione del regime della prova presuntiva e la decisione impugnata sulla congruità dei prezzi per tutti gli atti impugnati, in quanto fondata sui valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dedotti dai convenuti senza ammettere la ctu richiesta.
Il motivo è infondato.
La valutazione circa la congruità dei prezzi pattuiti è stata effettuata dal Tribunale tenendo conto sia dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare che di altri elementi.
La vendita in favore di MO AR ha preso in considerazione l'andamento del mercato immobiliare e del relativo tracollo dei prezzi negli anni 2011-2021, nonché della proposta irrevocabile di acquisto effettuata a mezzo di agenzia immobiliare e della relativa accettazione da parte della la quale ha ritenuto di accogliere Controparte_12 la proposta transattiva di € 76.000,00 formulata da _1
Quanto all'acquisto da parte di , il prezzo di vendita risulta congruo sia Controparte_5
in base ai valori OMI dalla stessa dimessi che alla perizia dell'arch. Persona_8
contenente relativa documentazione fotografica. Le tabelle prodotte dalla banca prendono in considerazione i valori al metro quadro di abitazioni in stato conservativo ottimo e nella zona centrale di OV, mentre l'immobile di via Monte Santo si trova in zona Palestro/S. e in stato conservativo normale ha un valore di € 1.250/mq. _13
Con riferimento alla compravendita in favore di il giudice di prime Controparte_4
cure ha formato il proprio convincimento tenendo conto anche della valutazione dell'agenzia immobiliare a cui si erano rivolti i fratelli e alla valutazione CP_7 effettuata dalla banca per l'erogazione del mutuo.
Per quanto attiene all'atto stipulato con AN ON, il prezzo di vendita delle quote al valore nominale è da ritenersi congruo in ragione del valore degli immobili e dell'esposizione debitoria di come provato dal bilancio della società, il quale CP_6 riporta debiti esigibili entro l'esercizio successivo per oltre € 110.000,00 e un residuo del mutuo ipotecario insistente sugli immobili posseduti da per € 445.000,00. CP_6
Inoltre, il bilancio analitico del 31.12.2017 dimostra la sussistenza di finanziamenti accesi da per € 620.000,00. CP_6
pag. 20/23 Anche per l'atto stipulato con ES NA il valore di cessione per € 12.840,00 è congruo poiché con il conferimento è stato liberato dei propri debiti nei _1 confronti della banca per i mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione pari a €
500.000,00. Come indicato dal giudice di prime cure, il conferimento è avvenuto per €
486.250,00, tenuto conto dell'incremento a seguito dei lavori effettuati e del debito residuo di € 461.250,00. Quanto al doppio passaggio del conferimento del compendio immobiliare a BR 20.14. e la successiva cessione della quota a favore di CP_2
risulta provato il risparmio fiscale. Controparte_3
Quanto alla reiterata richiesta di nomina di un c.t.u. al fine di valorizzare i beni immobili e le quote sociali al momento della sottoscrizione di ciascun atto impugnato va inoltre evidenziato che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. civ. n. 16420/2023). La richiesta non merita accoglimento in quanto il motivo non contiene argomentazioni specifiche in merito al mancato espletamento della c.t.u. e alla rilevanza ai fini del decidere, limitandosi ad affermazioni generiche con richiamo delle richieste effettuate in primo grado.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della sentenza in punto spese di lite risultando applicato lo scaglione parametrato al valore del credito a tutela del quale CP_9
aveva agito in revocatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 55/2014 e non lo scaglione indeterminabile risultando il giudizio di responsabilità ancora sub iudice avanti Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di impresa.
Il motivo non merita accoglimento.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore (cfr. Cass. civ. n. 10089/2014; Cass. civ. n.
5402/2004).
pag. 21/23 Nel caso di specie, il credito vantato da parte appellante è pari a € 3.319.737,00, pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente applicato lo scaglione corrispondente
(Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa: cfr., da ultimo Cass. civ. n.3697/2020).
Conclusioni e spese.
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese vengono dunque liquidate in favore di e ES Controparte_2
NA, in solido tra loro, AN ON, MO AR, e _1 [...]
in assenza di nota spese, secondo il dm n. 55/2014 con riferimento Controparte_3
allo scaglione da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, nei valori medi, in complessivi € 31.283,00 ciascuno per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se e in quanto dovuta e CPA e vanno poste ad integrale carico dell'appellante Parte_5 atteso il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Rispetto ai convenuti e la liquidazione è contenuta Controparte_5 Controparte_4 nei limiti della nota spese dimessa e rispettivamente per in € 31.283,00 Controparte_5
e per in € 18.235,00 ciascuno per compensi oltre rimborso forfettario, Controparte_4
IVA se e in quanto dovuta e CPA e vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto Parte_5 dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
Non risultano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione alla ritenuta responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. proposta da , Controparte_2
ES NA, AN ON e tenuto conto che la stessa, Controparte_4
come osservato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n.21570/2012) presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé
pag. 22/23 rimproverabile, né elementi di mala fede e colpa grave risultano immediatamente rinvenibili nel caso di specie.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1290/2023, pubblicata in data 21/06/2023, del Tribunale di OV, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_5
e ES NA, in solido tra loro, AN ON, MO Controparte_2
AR, e le spese di lite del _1 Controparte_5 Controparte_3
presente grado, liquidate in euro € 31.283,00 ciascuno per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
2) condanna a rifondere a Pt_5 Parte_5 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro € 18.235,00,00 per Controparte_4
compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante
Venezia, 19 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
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