Articolo 1 della Legge 13 luglio 1954, n. 557
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19 agosto 1954
Art. 1. Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 , entro il quale gli impiegati, gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facolta' di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, e' riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 19 agosto 1954