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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 13 giugno 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 692/2020 R.G.A.C.; promossa da C.F.: ), in persona dei procuratori, dott. Parte_1 P.IVA_1
e avv. Lorenza Prati, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Parte_2
Cossa n. 2, presso lo studio dell'avv. Andrea Davide Arnaldi che la rappresenta e difende, attrice, contro (P.IVA: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in , via Dante n. 3, presso lo studio dell'avv. Natale CP_1
Bonfiglio che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Angela Caputo in sostituzione dell'avv. Andrea Davide Arnaldi e l'avv. Luciana Caruso in sostituzione dell'avv. Natale Bonfiglio, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. L'avv. Caruso evidenzia in particolare che vi è stata rinuncia alla distrazione in favore dell'avv. Bonfiglio come da conclusioni rassegnate nelle note del 3 giugno 2024.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 12 aprile 2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio il , premettendo di essere cessionaria dei Controparte_1 crediti vantati nei suoi confronti da e Org_1 Organizzazione_2
e di essere, pertanto, creditrice della somma di euro: 648.964,06 per Parte_3 sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici;
17.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 corrispondente all'importo di euro 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 427 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
12.807,13 a titolo di interessi di mora ulteriori, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi CP_1 anatocistici;
280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di euro 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 7 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della nota CP_1 debito. L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e di condannare l'Ente al relativo pagamento;
in subordine, della diversa somma ritenuta dovuta. In via ulteriormente gradata, ha domandato la condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 6 ottobre 2020, si è costituito il
[...]
, il quale ha eccepito la carenza della forma scritta dei contratti, degli impegni CP_1 di spesa e delle coperture finanziarie, la nullità degli atti di cessione e l'insussistenza del credito, oltre l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Pertanto, ha domandato di ritenere e dichiarare: l'inammissibilità e, comunque, la nullità dell'atto di citazione in ragione del cumulo delle cause, in violazione del principio di speditezza dell'istruttoria e della decisione e, quindi, del giusto processo;
in subordine, l'inammissibilità e, comunque, la nullità e/o l'infondatezza delle domande contenute nell'atto di citazione, previa declaratoria di inesistenza e/o di nullità o annullamento dei contratti per carenza di forma scritta, sottoscrizione contestuale, previa determina a contrarre e, comunque, dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria;
in via ulteriormente subordinata, l'insussistenza del credito azionato e non provato, con il rigetto delle domande di controparte. L'Ente ha chiesto, infine, la condanna di controparte alla refusione delle spese e dei compensi di causa. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti con Controparte_1 Org_2 ed , dai quali deriva il credito azionato, eccependo la carenza della
[...] Org_1 forma scritta. Detta eccezione, concernente una nullità derivante dalla violazione di norme imperative, è stata estesa dall'Ente convenuto, con note conclusive del 3 giugno 2024 (v. pag. 22), anche alla posizione della cedente e deve ritenersi Parte_3 validamente proposta, giacché costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello, per quanto si dirà. L'eccezione appare fondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09).
Nella specie, ha prodotto: relativamente al preteso Parte_1 rapporto con dei moduli prestampati sottoscritti da un dipendente Organizzazione_2 Org_ dell rispetto a delle ordinanze sindacali e una missiva (v. docc. Parte_3 nn. 14 e 16 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dal dipendente del o l'invio delle fatture commerciali non sono elementi sufficienti ad Controparte_1 integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici. Né le ordinanze sindacali o la corrispondenza prodotte dall'attrice, con esclusivo riferimento all'eventuale credito di possono essere ritenute Parte_3 sufficienti a sopperire alla carenza del contratto, sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto e controfirmato da un incaricato per la società. Rispetto alla posizione dell'altra società cedente, Org_1 [...] ha contestato la fondatezza di tale eccezione, deducendo che le Parte_1 prestazioni in favore del convenuto sono state erogate in regime di CP_1 salvaguardia. Invero, la circostanza che dette prestazioni siano state rese in tale regime non esclude l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dei princìpi generali, posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali. Tali princìpi valgono anche per il caso dell'applicazione del regime di salvaguardia, il quale non può introdurre delle ipotesi derogatorie rispetto agli enti pubblici e al quadro normativo imperativo sopra descritto, posto che il citato regime serve unicamente ad individuare il fornitore. Sul punto, occorre precisare che, – come da giurisprudenza di questo Tribunale – sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe, invero, sterilizzare quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata e derogabile, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, se il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, in assenza di una libera scelta sul mercato, tuttavia, come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa,
i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022).
In ogni caso, il ha eccepito che i rapporti contrattuali, dai quali è Controparte_1 derivato il credito, sono nulli per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Anche detta eccezione appare fondata. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, sebbene le prestazioni a cui si riferisce il credito de quo siano state rese nei regimi di salvaguardia, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. Peraltro, l'attrice non ha formulato richieste istruttorie tese a vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio. Rilevato che non è stato prodotto alcun documento attestante l'assunzione, da parte del , di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è causa, Controparte_1
l'eccezione sollevata dall'Ente convenuto relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta. Il riconoscimento del debito, inoltre, va compiuto con le formalità prescritte dall'art. 191 T.U.E.L. che, nella specie, non ricorrono. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra il
, da un lato, e Controparte_1 Org_1 Organizzazione_2 Parte_3
dall'altro, con conseguente rigetto delle domande di parte attrice.
[...] ha chiesto, in via gradata, la condanna del Parte_1 CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, del credito preteso. La recente giurisprudenza di legittimità al riguardo ha statuito che, nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Ciò determina l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso, perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. (Cass., n. 25870/2020). In ogni caso, si evidenzia che, secondo il più recente della Suprema Corte, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o, come nella specie, per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass., SS.UU., n. 33954/2023). Tale domanda va, dunque, dichiarata inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità e la serialità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 692/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara nulli i contratti tra il , da un lato, Controparte_1 Org_1 [...]
e dall'altro e, conseguentemente, rigetta le Org_2 Parte_3 domande svolte dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento avanzata da
[...]
Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 14.598,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
e avv. Lorenza Prati, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Parte_2
Cossa n. 2, presso lo studio dell'avv. Andrea Davide Arnaldi che la rappresenta e difende, attrice, contro (P.IVA: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in , via Dante n. 3, presso lo studio dell'avv. Natale CP_1
Bonfiglio che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Angela Caputo in sostituzione dell'avv. Andrea Davide Arnaldi e l'avv. Luciana Caruso in sostituzione dell'avv. Natale Bonfiglio, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. L'avv. Caruso evidenzia in particolare che vi è stata rinuncia alla distrazione in favore dell'avv. Bonfiglio come da conclusioni rassegnate nelle note del 3 giugno 2024.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 12 aprile 2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio il , premettendo di essere cessionaria dei Controparte_1 crediti vantati nei suoi confronti da e Org_1 Organizzazione_2
e di essere, pertanto, creditrice della somma di euro: 648.964,06 per Parte_3 sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici;
17.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 corrispondente all'importo di euro 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 427 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
12.807,13 a titolo di interessi di mora ulteriori, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi CP_1 anatocistici;
280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di euro 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 7 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della nota CP_1 debito. L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e di condannare l'Ente al relativo pagamento;
in subordine, della diversa somma ritenuta dovuta. In via ulteriormente gradata, ha domandato la condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 6 ottobre 2020, si è costituito il
[...]
, il quale ha eccepito la carenza della forma scritta dei contratti, degli impegni CP_1 di spesa e delle coperture finanziarie, la nullità degli atti di cessione e l'insussistenza del credito, oltre l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Pertanto, ha domandato di ritenere e dichiarare: l'inammissibilità e, comunque, la nullità dell'atto di citazione in ragione del cumulo delle cause, in violazione del principio di speditezza dell'istruttoria e della decisione e, quindi, del giusto processo;
in subordine, l'inammissibilità e, comunque, la nullità e/o l'infondatezza delle domande contenute nell'atto di citazione, previa declaratoria di inesistenza e/o di nullità o annullamento dei contratti per carenza di forma scritta, sottoscrizione contestuale, previa determina a contrarre e, comunque, dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria;
in via ulteriormente subordinata, l'insussistenza del credito azionato e non provato, con il rigetto delle domande di controparte. L'Ente ha chiesto, infine, la condanna di controparte alla refusione delle spese e dei compensi di causa. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti con Controparte_1 Org_2 ed , dai quali deriva il credito azionato, eccependo la carenza della
[...] Org_1 forma scritta. Detta eccezione, concernente una nullità derivante dalla violazione di norme imperative, è stata estesa dall'Ente convenuto, con note conclusive del 3 giugno 2024 (v. pag. 22), anche alla posizione della cedente e deve ritenersi Parte_3 validamente proposta, giacché costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello, per quanto si dirà. L'eccezione appare fondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09).
Nella specie, ha prodotto: relativamente al preteso Parte_1 rapporto con dei moduli prestampati sottoscritti da un dipendente Organizzazione_2 Org_ dell rispetto a delle ordinanze sindacali e una missiva (v. docc. Parte_3 nn. 14 e 16 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dal dipendente del o l'invio delle fatture commerciali non sono elementi sufficienti ad Controparte_1 integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici. Né le ordinanze sindacali o la corrispondenza prodotte dall'attrice, con esclusivo riferimento all'eventuale credito di possono essere ritenute Parte_3 sufficienti a sopperire alla carenza del contratto, sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto e controfirmato da un incaricato per la società. Rispetto alla posizione dell'altra società cedente, Org_1 [...] ha contestato la fondatezza di tale eccezione, deducendo che le Parte_1 prestazioni in favore del convenuto sono state erogate in regime di CP_1 salvaguardia. Invero, la circostanza che dette prestazioni siano state rese in tale regime non esclude l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dei princìpi generali, posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali. Tali princìpi valgono anche per il caso dell'applicazione del regime di salvaguardia, il quale non può introdurre delle ipotesi derogatorie rispetto agli enti pubblici e al quadro normativo imperativo sopra descritto, posto che il citato regime serve unicamente ad individuare il fornitore. Sul punto, occorre precisare che, – come da giurisprudenza di questo Tribunale – sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe, invero, sterilizzare quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata e derogabile, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, se il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, in assenza di una libera scelta sul mercato, tuttavia, come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa,
i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022).
In ogni caso, il ha eccepito che i rapporti contrattuali, dai quali è Controparte_1 derivato il credito, sono nulli per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Anche detta eccezione appare fondata. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, sebbene le prestazioni a cui si riferisce il credito de quo siano state rese nei regimi di salvaguardia, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. Peraltro, l'attrice non ha formulato richieste istruttorie tese a vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio. Rilevato che non è stato prodotto alcun documento attestante l'assunzione, da parte del , di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è causa, Controparte_1
l'eccezione sollevata dall'Ente convenuto relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta. Il riconoscimento del debito, inoltre, va compiuto con le formalità prescritte dall'art. 191 T.U.E.L. che, nella specie, non ricorrono. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra il
, da un lato, e Controparte_1 Org_1 Organizzazione_2 Parte_3
dall'altro, con conseguente rigetto delle domande di parte attrice.
[...] ha chiesto, in via gradata, la condanna del Parte_1 CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, del credito preteso. La recente giurisprudenza di legittimità al riguardo ha statuito che, nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Ciò determina l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso, perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. (Cass., n. 25870/2020). In ogni caso, si evidenzia che, secondo il più recente della Suprema Corte, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o, come nella specie, per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass., SS.UU., n. 33954/2023). Tale domanda va, dunque, dichiarata inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità e la serialità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 692/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara nulli i contratti tra il , da un lato, Controparte_1 Org_1 [...]
e dall'altro e, conseguentemente, rigetta le Org_2 Parte_3 domande svolte dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento avanzata da
[...]
Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 14.598,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)