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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20075/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20075/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dagli avv.ti Caterina
Marullo e Giuliana Isgrò nell'interesse di Parte_1
e dall'avv. Maria Isabella Celeste nell'interesse di sulla scorta del decreto di Controparte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.03.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – provvedimento del 27.03.2025) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), difeso e rappresentato unitamente e C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Caterina Marullo e Giuliana Isgrò, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Milazzo, Piazza
Roma n. 40, per procura in atti, ATTORE
Contro nato a [...] il [...] (C.F.: CP
), rappresentato e difeso dall'Avvocato CodiceFiscale_2
Gaetano Orto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lipari, Corso Vittorio Emanuele n. 115, come da procura in atti;
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CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina alla C.F._3
via Maffei n. 4 presso lo studio dell'Avv. Maria Isabella Celeste, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO avente ad oggetto: proprietà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'atto di citazione del 15.10.2019, notificato il 21.10.2019, con cui l'attore Parte_1
conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo, in accoglimento della domanda di nullità, CP
invalidità e inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto in data 29.11.2017 in Notar fra e Per_1 CP
, di dichiarare che l'attore avesse Controparte_1
acquistato in virtù del possesso continuato ex art. 1158 c.c. e/o art. 1159 cc. i terreni siti nel Comune di Lipari, Sezione di
Stromboli e catastalmente individuati al foglio di mappa 24 e costituiti dalle particelle n. 692 e 688.
In particolare, l'attore sosteneva di essere stato immesso nel possesso delle particelle n. 693, 692 e 688 del foglio 24, Sezione di
Stromboli, Comune di Lipari, in virtù della scrittura privata del
30/08/1981, stipulata con la sig.ra , delegata alla Persona_2
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vendita dal proprietario, sig. , e per il prezzo di Parte_2
£.3.800.000,00 (di cui un milione di lire versato alla sottoscrizione dell'accordo e il saldo corrisposto entro l'estate del 1982); che egli utilizzava tali particelle uti dominus, provvedendo ad eseguire lavori di manutenzione, sostenendo le relative spese e realizzando, altresì, una recinzione delimitante i confini, di cui egli deteneva in via esclusiva le chiavi. Premetteva, ulteriormente, che in data 7.02.2018, il convenuto
[...]
avesse divelto il catenaccio e collocato i propri beni CP
nell'area (beni poi rimossi nel corso del giudizio possessorio n.277/2018 RG conclusosi con ordinanza di improcedibilità del
27.11.2018, confermata in sede di reclamo), sicché, in tale occasione, l'attore aveva appreso che il convenuto aveva acquistato in data 29.11.2017 le particelle 688 e 692 dalla convenuta in Notar sulla Controparte_1 Per_1
scorta della dichiarazione che quest'ultima aveva “goduto e posseduto uti dominus ininterrottamente e indisturbatamente per oltre
20 anni il terreno in oggetto, ma non si è mai proceduto all'accertamento giudiziale dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuto usucapione, pur sussistendone i requisiti legali”. Pertanto,
l'attore contestava che, sebbene non fosse stato perfezionato l'atto di vendita tra l'istante e il dante causa sig. , Parte_2
egli aveva posseduto e utilizzato in modo continuato, pacifico e manifesto i terreni di cui sopra, dal 30.08.1981 e fino al 7.02.2018,
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avendone peraltro pagato l'intero prezzo pattuito per la compravendita, di talché egli aveva acquistato per usucapione ultraventennale e/o decennale i predetti beni. Concludeva quindi chiedendo di “Ritenere e dichiarare che il sig.
[...]
ha acquistato ex art. 1158 c.c. e/o 1159 c.c., in virtù del Parte_1
possesso, continuato, pacifico ed esclusivo la proprietà dei terreni siti nel Comune di Lipari isola di Stromboli costituiti da una superficie di ca 00 65 catastalmente individuati al foglio di mappa n.24 e costituiti dalle particelle n. 692 (ca 00 28) e 688 (ca 00 37); 2) Ritenere e dichiarare l'invalidità dell'atto di compravendita stipulato in Not. del 28.11.2017 intervenuto tra e Per_1 Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, annullarlo;
3) Ordinare al Conservatore CP
dei Registri Immobiliari di provvedere alla necessaria trascrizione e volturazione in favore di dell'emittendo Parte_1
provvedimento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione”, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale del 13.11.2020, si costituiva in giudizio ed eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_1
di legittimazione attiva di , in quanto Parte_1
parte estranea al contratto di compravendita, e contestava, altresì, quanto ex adverso sostenuto da parte attrice. In particolare, la sosteneva che le particelle nn. 692 e 688 del CP_1
foglio 24 site in Stromboli, Comune di Lipari, erano state
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acquistate dai coniugi n costanza Persona_3
di matrimonio dal dante causa , ed erano state Parte_2
utilizzate in via esclusiva dalla stessa, uti dominus, dal 30.08.1981
e sino al 29.11.2017, tanto che ella aveva ivi installato una cisterna, realizzato una boutique estiva negli anni 2008/2009, aveva provveduto alla loro pulizia e scerbatura. La convenuta aveva poi contestato che, sebbene avesse Parte_1
venduto le particelle n. 586 e 587 del medesimo foglio 24 ad un tale le particelle n. 688 e 692 rimenavano nel Persona_4
suo possesso ed erano utilizzate dalla stessa come ricovero di motorini e motoapi fino alla data della compravendita, avvenuta il 29.11.2017 in favore dell'acquirente, e per CP
l'importo di €.2.500,00. La convenuta negava, dunque, che avesse delimitato le predette particelle Parte_1
con rete metallica e paletti in ferro e chiedeva, conclusivamente, di rigettare integralmente le domande formulate dall'attore. In via riconvenzionale, chiedeva il Controparte_1
riconoscimento del proprio “...diritto al risarcimento del danno subìto in seguito allo spoglio, operato da delle Parte_1
particelle di terreno site in Stromboli (ME), identificate al foglio di mappa nn. 586 e 587, nella misura di € 40.000,00 e/o nella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia.; e per l'effetto 4)
Condannare a corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1
l'importo di € 40.000,00 e/o della somma maggiore o Controparte_1
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minore ritenuta equa e di giustizia. a titolo di risarcimento del danno patito”.
Con comparsa di costituzione del 7.01.2022, si costituiva in giudizio anche il quale, asserendo di aver CP
acquistato in buona fede l'appezzamento di terreno dalla
, chiedeva di ritenere valido il contratto Controparte_1
di compravendita stipulato il 29.11.2017 in Notar e di Per_1
rigettare le domande attoree.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. erano depositate le memorie ad opera di e Parte_1 CP_1
.
[...]
Con memoria ex art 183 co.6 n.1 c.p.c. del 20.06.2022,
[...]
, disconoscendo la scrittura privata depositata dalla Parte_1
convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, ne chiedeva la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 22.09.2022, con provvedimento del 25.10.2022 era ordinato alla parte attrice di depositare la certificazione catastale delle particelle oggetto di causa e di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario ed intestatario delle particelle stesse.
Con ordinanza del 23.02.2023 era ammessa la prova per testi, chiesta da e . Parte_1 Controparte_1
Svolta l'istruttoria orale, la causa era rinviata all'udienza del
27.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e
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successivamente era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc. svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Al fine del decidere, occorre premettere quanto segue.
La domanda articolata dall'attore, avente ad oggetto la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
c.c. in suo favore della proprietà delle particelle individuate in catasto al fg. 24 n. 692 e 688 del Comune di Lipari, presuppone un'indagine concernente la valutazione dell'acquisto a titolo originario dedotto dall'attore e posto a fondamento della sua pretesa. Tale accertamento prescinde da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché la dimostrazione di siffatto acquisto, investendo uno degli elementi costitutivi della domanda, deve essere fornita dall'attore. In difetto di tale prova la domanda va rigettata, anche laddove il convenuto si sia limitato ad affermare, senza offrirne concreta prova, l'esistenza di un proprio diritto di proprietà prevalente su quello dedotto dall'attore (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. II, 12/10/2022, n. 29848).
Orbene, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Come noto, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso, cioè non acquisito con violenza o
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clandestinità sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: gli anni per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Inoltre, il rigore della prova passa anche attraverso la “qualità” della stessa. Ed infatti si afferma che il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso.
Ai predetti elementi (caratteristica del possesso e decorso del tempo), si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo né dubbio né incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale (solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà) in modo che lo stesso si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di fatto. Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione. In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la
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proprietà del bene. Ed infatti è diffuso l'orientamento per il quale, considerato che alla base della pretesa vi è un comportamento che in un certo senso è illecito in quanto irrispettoso del diritto di proprietà altrui e costituzionalmente garantito dall'articolo 42, comma 2, la prova utile ad usucapire debba essere particolarmente rigorosa e certa.
Nel caso in esame, ha chiesto di essere Parte_1
dichiarato proprietario per intervenuta usucapione delle particelle indicate in atti, assumendo di averne il possesso uti dominus a far data dal 30.08.1981, allorquando venne stipulata la scrittura privata (non autenticata) tra lo stesso e la sig.ra
[...]
, delegata alla vendita dal proprietario, sig. Per_2 [...]
, che lo immise nel godimento dei beni per cui è causa (v. Pt_2
allegato all'atto di citazione).
Si rende però necessaria una premessa sulla rilevanza processuale di detta scrittura differenziando le considerazioni in riferimento alle copie in atti.
La scrittura privata del 30/08/1981 la cui copia è stata depositata anche dalla convenuta unitamente alla propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta, è stata formalmente e tempestivamente disconosciuta dall'attore nella prima difesa utile, relativamente alla sua asserita falsità “… poiché il nome
è stato apposto successivamente allorquando ha Controparte_1
ordito la trama della presunta immissione in possesso e quindi è stata
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palesemente riempita in epoca successiva alla sua sottoscrizione…” (cfr pag. 4 della memoria datata 20.06.2022 dell'attore).
Ma, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte della contestazione della autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare le ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale (parte motiva Cass. civ. sez. III, 13/12/2018, n. 32219; conf. Cass. civ. sez. III,
30/09/2011, n. 19987) non potendo, “invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi” ed invero, “solo se compiuta sul documento originale - in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore”
(Cass. civ., sez. VI, 29/09/2014, n. 20484). Quindi, se la parte intende avvalersi della scrittura privata prodotta in fotocopia che sia stata disconosciuta, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione (cfr. Cass. 6 agosto 2015, n. 16551;
Cass. 14 maggio 2004, n. 9202) ovvero quanto meno dimostrare la sua conformità all'originale, provando l'infondatezza della
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eccezione articolata dalla controparte.
Orbene, nel caso in esame, in seguito al disconoscimento da parte dell'attore nei termini sopra riportati, la non ha CP_1
assolto a tale onere non producendo l'originale di detta scrittura
(malgrado la affermazione di possederla, cfr. pag. 2 della memoria datata 19.07.2022 di – ma che, Controparte_1
secondo l'attore sarebbe quello prodotto dallo stesso - né ha comunque provato la provenienza della propria sottoscrizione che ha asserito essere stata ivi apposta contestualmente a quella delle altre parti intervenute. Ulteriormente, nessuna spiegazione ha fornito circa la osservazione che il testo della scrittura de qua sarebbe sempre concordato al singolare e la stessa CP_1
non sarebbe citata nel testo dell'atto. Di talché, quanto delineato ed esposto non può che andare a detrimento della posizione della convenuta che, nelle proprie difese, ha affermato di essere lei stessa stata immessa nel possesso delle particelle in virtù di detta scrittura privata (da cui, aggiunge, sarebbe derivato l'acquisto dei terreni in capo ai coniugi , v. Persona_5
comparsa di costituzione e risposta), determinandosi così, sul punto, una totale carenza di prova.
A fronte di quanto sopra, dunque, la questione del possesso trasferito dal sig. a in Parte_2 Parte_1
forza della scrittura privata del 1981 (circostanza utile ai fini del termine iniziale di decorrenza del possesso), non appare essere
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compromessa dalla validità dell'atto -il riferimento è alla copia prodotta dall'attore verso la quale la convenuta nulla ha eccepito- in forza del quale esso si sarebbe trasferito. Tuttavia, gli elementi istruttori assunti nel corso del giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione del bene, con riferimento al “corpus” e all'”animus possidendi” necessari per usucapire.
Sul tema, merita di essere richiamata la sentenza della Corte
Cassazione n. 8866/2018, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare”.
Nel caso di specie tale assunto è rimasto sfornito di prova: alcuna prova documentale è stata fornita in tal senso e le dichiarazioni testimoniali hanno condotto a risultanze antitetiche e contraddittorie, ben lontane dal soddisfare il rigoroso onere probatorio richiesto. Ed invero, le dichiarazioni testimoniali rese da , quale teste addotta dall'attore, oltre a Testimone_1
vertere genericamente su alcuni terreni non specificamente
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individuati, risultano approssimative in ordine alla collocazione dei fatti nel tempo, sì da risultare inidonee a comprovare il possesso utile ad usucapire. In particolare, Testimone_1
all'udienza del 28.09.2023, ha confermato la circostanza n. 1 della memoria ex art 183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte attrice (ovvero “vero o no che il sig. ha esercitato con animo di proprietario da Parte_1
oltre vent'anni il possesso continuato, pacifico, ininterrotto e pubblico il terreno identificato al fg. 24 particelle n. 586, 587, 693, 692 e 688 del
C.T. Comune di Lipari frazione Stromboli”) e ha dichiarato che ella – convivente dell' “dal 2005” - conosce l'attore “dal 2002 e Pt_1
sul posto in questione all'epoca c'era un tavolo;
poi insieme abbiamo realizzato il botteghino”, in particolare “su detta area il sig. ha Pt_1
installato un botteghino e fa gite in barca”; che ella ha “lavorato saltuariamente in detto botteghino dal 2008 al 2009 ricevendo i turisti per organizzare le gite in barca;
dal 2009 in poi non ho più lavorato sul posto ove è rimasto il botteghino”, ma, tuttavia, non ha saputo riferire “su quale particella sia collocato il botteghino in questione”. La teste ha altresì esposto che “il terreno è stato delimitato dal sig. con muro in cemento ed è per il resto incolto e vi è vegetazione Pt_1
spontanea”; che vi è una recinzione che “delimita la zona presenta su di esso dei paletti in ferro ed una rete metallica”, “non ho mai visto nessun altro al di fuori dell'Utano e il terreno è chiuso da un cancello in ferro chiuso con lucchetto”. Infine, ha confermato la circostanza n. 7
(ovvero che “vero o no che il sig. nell'immediatezza Persona_4
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dell'atto di compravendita intervenuto con il sig. ha Parte_1
provveduto a confinare l'area”), (v. processo verbale dell'udienza del 28.09.2023). Quanto alle fotografie versate in atti dall'attore, queste ritraggono una recinzione e due figure umane che, sebbene possano dimostrare la presenza dell' sul terreno Pt_1
in un dato momento (non indicato), non appaiono idonee a dimostrare l'esistenza di un'attività continuativa qualificabile come possesso (v. allegato del 20.07.2022). All'udienza istruttoria del 10.10.2024, ha poi rinunciato Parte_1
all'audizione degli altri due propri testimoni già ammessi sul capitolato attoreo, sicché non può ritenersi assolto l'onere della prova sullo stesso gravante. Pertanto, dalla disamina delle prove espletate non si rinvengono elementi dirimenti nel senso dell'accertamento dell'esercizio di un possesso del continuo, non interrotto, pacifico e pubblico sui fondi oggetto di causa, in grado di assicurarne l'acquisto a titolo originario in favore di
[...]
. Parte_1
Del pari, anche le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalla smentiscono che abbia CP_1 Parte_1
posseduto uti dominus i predetti beni. Invero, il teste Tes_2
, all'udienza del 21/02/2024, ha confermato la prima
[...]
circostanza della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. articolata dalla (ovvero “Vero o no che non CP_1 Parte_1
ha mai utilizzato i predetti terreni, né tantomeno provveduto alla loro
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cura, gestione, sorveglianza e amministrazione?”), riferendo che
“nelle occasioni in cui mi sono recato sui luoghi non ho notato la presenza di ex coniuge di che Parte_1 Controparte_1
conosco”, che egli, qualità di “geometra”, ha “svolto pratiche amministrative per la apertura della attività commerciale della boutique in via Roma di Stromboli” ma “su incarico della (v. Controparte_1
processo verbale della citata udienza). Parimenti, il teste
, all'udienza del 19.06.2024, ha Testimone_3
dichiarato di conoscere i luoghi “da circa 28 anni da quando stabilmente risiedo a Stromboli;
conosco da quella data la sig.ra avendo saltuariamente lavorato per lei;
i terreni in Controparte_1
questione si trovano a Stromboli e confinano con la via Roma alla altezza del “torrente” che lo stesso ha “curato la pulizia del terreno in questione su richiesta della sig.ra in tutto circa Controparte_1
due/tre volte e ciò dal 2000 ad oggi” (v. processo verbale della citata udienza).
A fortiori, tali dichiarazioni contraddicono il preteso possesso continuato per vent'anni per come dedotto dalla
La convenuta, infatti, definendosi CP_1
comproprietaria dei beni oggetto della scrittura privata insieme all' , avrebbe dovuto dimostrare di aver Parte_1
occupato i terreni in modo tale da escludere la possibilità dell'altro contitolare di esercitare un analogo potere di fatto e con comportamenti tali da escludere la “tolleranza” che caratterizza i
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rapporti familiari, stante il rapporto di coniugio allora esistente tra le parti (v. l'eccezione di usucapione in seno alla comparsa di costituzione e risposta della . Il teste CP_1 Tes_2
ha dichiarato “relativamente ai terreni posso dire che li ho
[...]
visti puliti e curati durante gli accessi svolti con la e anche CP_1
con i figli;
si accede a detti terreni dalla via Roma e che ricordi non vi erano cancelli” (tanto che, in riferimento alla circostanza n. 3 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ovvero
“Vero o no che detti terreni sono stati recintati con rete metallica e apposito catenaccio solo dopo la data del 28.11.2017, data in cui il
Signor ha acquistato i terreni di cui alle particelle n. CP
688, 692?” egli ha dichiarato che “detti terreni sono recintati e chiusi con catenaccio ed utilizzati per parcheggio di mezzi del sig.
[...]
non ricordo però l'epoca in cui questa recinzione è stata CP
realizzata”) e, parimenti, il teste ha Testimone_3
riferito “il terreno è recintato tranne una parte aperta che consente
l'accesso; per me è una zona di passaggio”, non essendovi “catenaccio apposto alla recinzione” (v. ancora dichiarazioni rese alle predette udienze istruttorie). È evidente, dunque, che la CP_1
non ha realizzato degli atti (es. apposizione di catene, e cancelli) idonei a rendere esclusivo e permanente l'uso dei beni e ad evitarne il pari uso al comproprietario ed ai terzi. Le anzidette testimonianze, pertanto, non sono in grado di tracciare quella signoria di fatto esercitata dalla con i caratteri di CP_1
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pienezza e di esclusività che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso.
Quanto alla domanda formulata da e Parte_1
diretta alla dichiarazione della nullità, invalidità e inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 29.11.2017 in Notar fra e , Per_1 CP Controparte_1
giova preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata da concernente il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva dell'attore.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la domanda finalizzata ad ottenere una pronuncia di “inefficacia” dell'atto di compravendita notarile del 29.11.2017 debba essere qualificata in termini di azione di accertamento della nullità contrattuale ex artt. 1418 e ss. c.c., tenuto conto degli effetti sostanziali cui aspira l'attore e della sostanziale tipicità delle azioni al cui vittorioso esperimento consegue l'effetto della inefficacia o dell'inopponibilità di un atto (si pensi, ad es., all'azione revocatoria ordinaria).
Pertanto, riqualificata la domanda attorea in termini di azione volta all'accertamento della nullità contrattuale, è ulteriormente necessario precisare che l'azione in esame, così come emerge testualmente dall'art. 1421 c.c., risulta esperibile da chiunque vi abbia interesse.
Ciò induce a ritenere che, affinché un soggetto possa dirsi
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legittimato ad esercitare detta azione è indispensabile che esso vanti uno specifico “interesse”, con ciò intendendosi il concreto vantaggio che possa derivargli dalla declaratoria di nullità contrattuale, la cui sussistenza va accertata a prescindere dal fatto che ad esperire la relativa azione siano le parti contrattuali o eventuali terzi incisi dal contratto.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “La legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art.
1421 cod. civ., non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.” (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 2447 del 04/02/2014), sicché detta azione non è proponibile in mancanza della prova, il cui onere incombe all'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (così, Sez. 3, Sentenza n. 5420 del 15/04/2002); né, infine, il giudice potrebbe rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non fosse rilevante per la decisione della lite (Sez. 2, Sentenza n. 7717 del 12/07/1991).
Alla luce di tali principi e tenuto conto delle specifiche allegazioni attoree, è facile intuire come, nel caso oggetto dell'odierno giudizio, l'interesse che potrebbe fungere da presupposto legittimante l'attore ad esperire l'azione di accertamento della nullità ad altro non potrebbe ricondursi se non alla sussistenza, in capo allo stesso, della titolarità del diritto
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di proprietà sui terreni oggetto della compravendita stipulata tra i convenuti in data 29.11.2017. Tuttavia, tenuto conto che, nel caso in esame, è mancata qualsiasi prova in ordine alla proprietà, in capo all' , dei beni oggetto della Parte_1
presente controversia, la domanda così come riqualificata in termini azione di accertamento di nullità contrattuale va rigettata per difetto di interesse.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da , con cui quest'ultima ha Controparte_1
chiesto di condannare al risarcimento dei Parte_1
danni per aver egli venduto le particelle di terreno nn. 586 e 587 del foglio 24 Sezione di Stromboli, Comune di Lipari, al sig.
Infatti, in assenza di un collegamento Persona_4
obiettivo tra le contrapposte pretese, considerata la radicale diversità degli oggetti e che la domanda riconvenzionale risulta preordinata al riconoscimento di un diritto che è del tutto estraneo rispetto alla pretesa attorea avanzata, non è possibile, anche solo per ragioni di economia e di speditezza processuale,
l'opportunità di una trattazione congiunta in questo giudizio (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5484).
Deve infine essere respinta la domanda avanzata da
[...]
di condanna della al risarcimento Parte_1 CP_1
dei danni ex art. 96 c.p.c., atteso che nel caso in esame non è ravvisabile in capo alla convenuta una condotta oggettivamente
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valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.
Le spese di lite, con il rigetto delle domande formulate da parte attrice e della domanda riconvenzionale formulata da vanno compensate in egual misura nei Controparte_1
rapporti tra le stesse parti.
Le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
, considerato altresì il contegno processuale assunto CP
da parte convenuta, seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo in base al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022
(in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento individuato, sulla base del valore dichiarato della controversia (€. 5.000,00), alla natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20075/2019, così provvede:
1) RIGETTA integralmente le domande spiegate in giudizio
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da ; Parte_1
2) DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
3) COMPENSA le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_1
4) CONDANNA alla refusione a Parte_1
favore di delle spese processuali CP
sostenute, che liquida in euro €.1.278,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore distrattario, avv. Gaetano Orto, che ha reso la dichiarazione di rito, in atti.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 17.07.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20075/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dagli avv.ti Caterina
Marullo e Giuliana Isgrò nell'interesse di Parte_1
e dall'avv. Maria Isabella Celeste nell'interesse di sulla scorta del decreto di Controparte_1
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.03.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – provvedimento del 27.03.2025) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), difeso e rappresentato unitamente e C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Caterina Marullo e Giuliana Isgrò, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Milazzo, Piazza
Roma n. 40, per procura in atti, ATTORE
Contro nato a [...] il [...] (C.F.: CP
), rappresentato e difeso dall'Avvocato CodiceFiscale_2
Gaetano Orto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lipari, Corso Vittorio Emanuele n. 115, come da procura in atti;
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CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina alla C.F._3
via Maffei n. 4 presso lo studio dell'Avv. Maria Isabella Celeste, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO avente ad oggetto: proprietà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'atto di citazione del 15.10.2019, notificato il 21.10.2019, con cui l'attore Parte_1
conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo, in accoglimento della domanda di nullità, CP
invalidità e inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto in data 29.11.2017 in Notar fra e Per_1 CP
, di dichiarare che l'attore avesse Controparte_1
acquistato in virtù del possesso continuato ex art. 1158 c.c. e/o art. 1159 cc. i terreni siti nel Comune di Lipari, Sezione di
Stromboli e catastalmente individuati al foglio di mappa 24 e costituiti dalle particelle n. 692 e 688.
In particolare, l'attore sosteneva di essere stato immesso nel possesso delle particelle n. 693, 692 e 688 del foglio 24, Sezione di
Stromboli, Comune di Lipari, in virtù della scrittura privata del
30/08/1981, stipulata con la sig.ra , delegata alla Persona_2
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vendita dal proprietario, sig. , e per il prezzo di Parte_2
£.3.800.000,00 (di cui un milione di lire versato alla sottoscrizione dell'accordo e il saldo corrisposto entro l'estate del 1982); che egli utilizzava tali particelle uti dominus, provvedendo ad eseguire lavori di manutenzione, sostenendo le relative spese e realizzando, altresì, una recinzione delimitante i confini, di cui egli deteneva in via esclusiva le chiavi. Premetteva, ulteriormente, che in data 7.02.2018, il convenuto
[...]
avesse divelto il catenaccio e collocato i propri beni CP
nell'area (beni poi rimossi nel corso del giudizio possessorio n.277/2018 RG conclusosi con ordinanza di improcedibilità del
27.11.2018, confermata in sede di reclamo), sicché, in tale occasione, l'attore aveva appreso che il convenuto aveva acquistato in data 29.11.2017 le particelle 688 e 692 dalla convenuta in Notar sulla Controparte_1 Per_1
scorta della dichiarazione che quest'ultima aveva “goduto e posseduto uti dominus ininterrottamente e indisturbatamente per oltre
20 anni il terreno in oggetto, ma non si è mai proceduto all'accertamento giudiziale dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuto usucapione, pur sussistendone i requisiti legali”. Pertanto,
l'attore contestava che, sebbene non fosse stato perfezionato l'atto di vendita tra l'istante e il dante causa sig. , Parte_2
egli aveva posseduto e utilizzato in modo continuato, pacifico e manifesto i terreni di cui sopra, dal 30.08.1981 e fino al 7.02.2018,
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avendone peraltro pagato l'intero prezzo pattuito per la compravendita, di talché egli aveva acquistato per usucapione ultraventennale e/o decennale i predetti beni. Concludeva quindi chiedendo di “Ritenere e dichiarare che il sig.
[...]
ha acquistato ex art. 1158 c.c. e/o 1159 c.c., in virtù del Parte_1
possesso, continuato, pacifico ed esclusivo la proprietà dei terreni siti nel Comune di Lipari isola di Stromboli costituiti da una superficie di ca 00 65 catastalmente individuati al foglio di mappa n.24 e costituiti dalle particelle n. 692 (ca 00 28) e 688 (ca 00 37); 2) Ritenere e dichiarare l'invalidità dell'atto di compravendita stipulato in Not. del 28.11.2017 intervenuto tra e Per_1 Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, annullarlo;
3) Ordinare al Conservatore CP
dei Registri Immobiliari di provvedere alla necessaria trascrizione e volturazione in favore di dell'emittendo Parte_1
provvedimento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione”, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale del 13.11.2020, si costituiva in giudizio ed eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_1
di legittimazione attiva di , in quanto Parte_1
parte estranea al contratto di compravendita, e contestava, altresì, quanto ex adverso sostenuto da parte attrice. In particolare, la sosteneva che le particelle nn. 692 e 688 del CP_1
foglio 24 site in Stromboli, Comune di Lipari, erano state
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acquistate dai coniugi n costanza Persona_3
di matrimonio dal dante causa , ed erano state Parte_2
utilizzate in via esclusiva dalla stessa, uti dominus, dal 30.08.1981
e sino al 29.11.2017, tanto che ella aveva ivi installato una cisterna, realizzato una boutique estiva negli anni 2008/2009, aveva provveduto alla loro pulizia e scerbatura. La convenuta aveva poi contestato che, sebbene avesse Parte_1
venduto le particelle n. 586 e 587 del medesimo foglio 24 ad un tale le particelle n. 688 e 692 rimenavano nel Persona_4
suo possesso ed erano utilizzate dalla stessa come ricovero di motorini e motoapi fino alla data della compravendita, avvenuta il 29.11.2017 in favore dell'acquirente, e per CP
l'importo di €.2.500,00. La convenuta negava, dunque, che avesse delimitato le predette particelle Parte_1
con rete metallica e paletti in ferro e chiedeva, conclusivamente, di rigettare integralmente le domande formulate dall'attore. In via riconvenzionale, chiedeva il Controparte_1
riconoscimento del proprio “...diritto al risarcimento del danno subìto in seguito allo spoglio, operato da delle Parte_1
particelle di terreno site in Stromboli (ME), identificate al foglio di mappa nn. 586 e 587, nella misura di € 40.000,00 e/o nella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia.; e per l'effetto 4)
Condannare a corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1
l'importo di € 40.000,00 e/o della somma maggiore o Controparte_1
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minore ritenuta equa e di giustizia. a titolo di risarcimento del danno patito”.
Con comparsa di costituzione del 7.01.2022, si costituiva in giudizio anche il quale, asserendo di aver CP
acquistato in buona fede l'appezzamento di terreno dalla
, chiedeva di ritenere valido il contratto Controparte_1
di compravendita stipulato il 29.11.2017 in Notar e di Per_1
rigettare le domande attoree.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. erano depositate le memorie ad opera di e Parte_1 CP_1
.
[...]
Con memoria ex art 183 co.6 n.1 c.p.c. del 20.06.2022,
[...]
, disconoscendo la scrittura privata depositata dalla Parte_1
convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, ne chiedeva la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 22.09.2022, con provvedimento del 25.10.2022 era ordinato alla parte attrice di depositare la certificazione catastale delle particelle oggetto di causa e di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario ed intestatario delle particelle stesse.
Con ordinanza del 23.02.2023 era ammessa la prova per testi, chiesta da e . Parte_1 Controparte_1
Svolta l'istruttoria orale, la causa era rinviata all'udienza del
27.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e
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successivamente era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc. svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Al fine del decidere, occorre premettere quanto segue.
La domanda articolata dall'attore, avente ad oggetto la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
c.c. in suo favore della proprietà delle particelle individuate in catasto al fg. 24 n. 692 e 688 del Comune di Lipari, presuppone un'indagine concernente la valutazione dell'acquisto a titolo originario dedotto dall'attore e posto a fondamento della sua pretesa. Tale accertamento prescinde da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché la dimostrazione di siffatto acquisto, investendo uno degli elementi costitutivi della domanda, deve essere fornita dall'attore. In difetto di tale prova la domanda va rigettata, anche laddove il convenuto si sia limitato ad affermare, senza offrirne concreta prova, l'esistenza di un proprio diritto di proprietà prevalente su quello dedotto dall'attore (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. II, 12/10/2022, n. 29848).
Orbene, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Come noto, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso, cioè non acquisito con violenza o
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clandestinità sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: gli anni per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Inoltre, il rigore della prova passa anche attraverso la “qualità” della stessa. Ed infatti si afferma che il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso.
Ai predetti elementi (caratteristica del possesso e decorso del tempo), si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo né dubbio né incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale (solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà) in modo che lo stesso si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di fatto. Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione. In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la
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proprietà del bene. Ed infatti è diffuso l'orientamento per il quale, considerato che alla base della pretesa vi è un comportamento che in un certo senso è illecito in quanto irrispettoso del diritto di proprietà altrui e costituzionalmente garantito dall'articolo 42, comma 2, la prova utile ad usucapire debba essere particolarmente rigorosa e certa.
Nel caso in esame, ha chiesto di essere Parte_1
dichiarato proprietario per intervenuta usucapione delle particelle indicate in atti, assumendo di averne il possesso uti dominus a far data dal 30.08.1981, allorquando venne stipulata la scrittura privata (non autenticata) tra lo stesso e la sig.ra
[...]
, delegata alla vendita dal proprietario, sig. Per_2 [...]
, che lo immise nel godimento dei beni per cui è causa (v. Pt_2
allegato all'atto di citazione).
Si rende però necessaria una premessa sulla rilevanza processuale di detta scrittura differenziando le considerazioni in riferimento alle copie in atti.
La scrittura privata del 30/08/1981 la cui copia è stata depositata anche dalla convenuta unitamente alla propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta, è stata formalmente e tempestivamente disconosciuta dall'attore nella prima difesa utile, relativamente alla sua asserita falsità “… poiché il nome
è stato apposto successivamente allorquando ha Controparte_1
ordito la trama della presunta immissione in possesso e quindi è stata
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palesemente riempita in epoca successiva alla sua sottoscrizione…” (cfr pag. 4 della memoria datata 20.06.2022 dell'attore).
Ma, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte della contestazione della autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare le ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale (parte motiva Cass. civ. sez. III, 13/12/2018, n. 32219; conf. Cass. civ. sez. III,
30/09/2011, n. 19987) non potendo, “invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi” ed invero, “solo se compiuta sul documento originale - in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore”
(Cass. civ., sez. VI, 29/09/2014, n. 20484). Quindi, se la parte intende avvalersi della scrittura privata prodotta in fotocopia che sia stata disconosciuta, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione (cfr. Cass. 6 agosto 2015, n. 16551;
Cass. 14 maggio 2004, n. 9202) ovvero quanto meno dimostrare la sua conformità all'originale, provando l'infondatezza della
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eccezione articolata dalla controparte.
Orbene, nel caso in esame, in seguito al disconoscimento da parte dell'attore nei termini sopra riportati, la non ha CP_1
assolto a tale onere non producendo l'originale di detta scrittura
(malgrado la affermazione di possederla, cfr. pag. 2 della memoria datata 19.07.2022 di – ma che, Controparte_1
secondo l'attore sarebbe quello prodotto dallo stesso - né ha comunque provato la provenienza della propria sottoscrizione che ha asserito essere stata ivi apposta contestualmente a quella delle altre parti intervenute. Ulteriormente, nessuna spiegazione ha fornito circa la osservazione che il testo della scrittura de qua sarebbe sempre concordato al singolare e la stessa CP_1
non sarebbe citata nel testo dell'atto. Di talché, quanto delineato ed esposto non può che andare a detrimento della posizione della convenuta che, nelle proprie difese, ha affermato di essere lei stessa stata immessa nel possesso delle particelle in virtù di detta scrittura privata (da cui, aggiunge, sarebbe derivato l'acquisto dei terreni in capo ai coniugi , v. Persona_5
comparsa di costituzione e risposta), determinandosi così, sul punto, una totale carenza di prova.
A fronte di quanto sopra, dunque, la questione del possesso trasferito dal sig. a in Parte_2 Parte_1
forza della scrittura privata del 1981 (circostanza utile ai fini del termine iniziale di decorrenza del possesso), non appare essere
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compromessa dalla validità dell'atto -il riferimento è alla copia prodotta dall'attore verso la quale la convenuta nulla ha eccepito- in forza del quale esso si sarebbe trasferito. Tuttavia, gli elementi istruttori assunti nel corso del giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione del bene, con riferimento al “corpus” e all'”animus possidendi” necessari per usucapire.
Sul tema, merita di essere richiamata la sentenza della Corte
Cassazione n. 8866/2018, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare”.
Nel caso di specie tale assunto è rimasto sfornito di prova: alcuna prova documentale è stata fornita in tal senso e le dichiarazioni testimoniali hanno condotto a risultanze antitetiche e contraddittorie, ben lontane dal soddisfare il rigoroso onere probatorio richiesto. Ed invero, le dichiarazioni testimoniali rese da , quale teste addotta dall'attore, oltre a Testimone_1
vertere genericamente su alcuni terreni non specificamente
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individuati, risultano approssimative in ordine alla collocazione dei fatti nel tempo, sì da risultare inidonee a comprovare il possesso utile ad usucapire. In particolare, Testimone_1
all'udienza del 28.09.2023, ha confermato la circostanza n. 1 della memoria ex art 183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte attrice (ovvero “vero o no che il sig. ha esercitato con animo di proprietario da Parte_1
oltre vent'anni il possesso continuato, pacifico, ininterrotto e pubblico il terreno identificato al fg. 24 particelle n. 586, 587, 693, 692 e 688 del
C.T. Comune di Lipari frazione Stromboli”) e ha dichiarato che ella – convivente dell' “dal 2005” - conosce l'attore “dal 2002 e Pt_1
sul posto in questione all'epoca c'era un tavolo;
poi insieme abbiamo realizzato il botteghino”, in particolare “su detta area il sig. ha Pt_1
installato un botteghino e fa gite in barca”; che ella ha “lavorato saltuariamente in detto botteghino dal 2008 al 2009 ricevendo i turisti per organizzare le gite in barca;
dal 2009 in poi non ho più lavorato sul posto ove è rimasto il botteghino”, ma, tuttavia, non ha saputo riferire “su quale particella sia collocato il botteghino in questione”. La teste ha altresì esposto che “il terreno è stato delimitato dal sig. con muro in cemento ed è per il resto incolto e vi è vegetazione Pt_1
spontanea”; che vi è una recinzione che “delimita la zona presenta su di esso dei paletti in ferro ed una rete metallica”, “non ho mai visto nessun altro al di fuori dell'Utano e il terreno è chiuso da un cancello in ferro chiuso con lucchetto”. Infine, ha confermato la circostanza n. 7
(ovvero che “vero o no che il sig. nell'immediatezza Persona_4
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dell'atto di compravendita intervenuto con il sig. ha Parte_1
provveduto a confinare l'area”), (v. processo verbale dell'udienza del 28.09.2023). Quanto alle fotografie versate in atti dall'attore, queste ritraggono una recinzione e due figure umane che, sebbene possano dimostrare la presenza dell' sul terreno Pt_1
in un dato momento (non indicato), non appaiono idonee a dimostrare l'esistenza di un'attività continuativa qualificabile come possesso (v. allegato del 20.07.2022). All'udienza istruttoria del 10.10.2024, ha poi rinunciato Parte_1
all'audizione degli altri due propri testimoni già ammessi sul capitolato attoreo, sicché non può ritenersi assolto l'onere della prova sullo stesso gravante. Pertanto, dalla disamina delle prove espletate non si rinvengono elementi dirimenti nel senso dell'accertamento dell'esercizio di un possesso del continuo, non interrotto, pacifico e pubblico sui fondi oggetto di causa, in grado di assicurarne l'acquisto a titolo originario in favore di
[...]
. Parte_1
Del pari, anche le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalla smentiscono che abbia CP_1 Parte_1
posseduto uti dominus i predetti beni. Invero, il teste Tes_2
, all'udienza del 21/02/2024, ha confermato la prima
[...]
circostanza della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. articolata dalla (ovvero “Vero o no che non CP_1 Parte_1
ha mai utilizzato i predetti terreni, né tantomeno provveduto alla loro
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cura, gestione, sorveglianza e amministrazione?”), riferendo che
“nelle occasioni in cui mi sono recato sui luoghi non ho notato la presenza di ex coniuge di che Parte_1 Controparte_1
conosco”, che egli, qualità di “geometra”, ha “svolto pratiche amministrative per la apertura della attività commerciale della boutique in via Roma di Stromboli” ma “su incarico della (v. Controparte_1
processo verbale della citata udienza). Parimenti, il teste
, all'udienza del 19.06.2024, ha Testimone_3
dichiarato di conoscere i luoghi “da circa 28 anni da quando stabilmente risiedo a Stromboli;
conosco da quella data la sig.ra avendo saltuariamente lavorato per lei;
i terreni in Controparte_1
questione si trovano a Stromboli e confinano con la via Roma alla altezza del “torrente” che lo stesso ha “curato la pulizia del terreno in questione su richiesta della sig.ra in tutto circa Controparte_1
due/tre volte e ciò dal 2000 ad oggi” (v. processo verbale della citata udienza).
A fortiori, tali dichiarazioni contraddicono il preteso possesso continuato per vent'anni per come dedotto dalla
La convenuta, infatti, definendosi CP_1
comproprietaria dei beni oggetto della scrittura privata insieme all' , avrebbe dovuto dimostrare di aver Parte_1
occupato i terreni in modo tale da escludere la possibilità dell'altro contitolare di esercitare un analogo potere di fatto e con comportamenti tali da escludere la “tolleranza” che caratterizza i
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rapporti familiari, stante il rapporto di coniugio allora esistente tra le parti (v. l'eccezione di usucapione in seno alla comparsa di costituzione e risposta della . Il teste CP_1 Tes_2
ha dichiarato “relativamente ai terreni posso dire che li ho
[...]
visti puliti e curati durante gli accessi svolti con la e anche CP_1
con i figli;
si accede a detti terreni dalla via Roma e che ricordi non vi erano cancelli” (tanto che, in riferimento alla circostanza n. 3 della memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ovvero
“Vero o no che detti terreni sono stati recintati con rete metallica e apposito catenaccio solo dopo la data del 28.11.2017, data in cui il
Signor ha acquistato i terreni di cui alle particelle n. CP
688, 692?” egli ha dichiarato che “detti terreni sono recintati e chiusi con catenaccio ed utilizzati per parcheggio di mezzi del sig.
[...]
non ricordo però l'epoca in cui questa recinzione è stata CP
realizzata”) e, parimenti, il teste ha Testimone_3
riferito “il terreno è recintato tranne una parte aperta che consente
l'accesso; per me è una zona di passaggio”, non essendovi “catenaccio apposto alla recinzione” (v. ancora dichiarazioni rese alle predette udienze istruttorie). È evidente, dunque, che la CP_1
non ha realizzato degli atti (es. apposizione di catene, e cancelli) idonei a rendere esclusivo e permanente l'uso dei beni e ad evitarne il pari uso al comproprietario ed ai terzi. Le anzidette testimonianze, pertanto, non sono in grado di tracciare quella signoria di fatto esercitata dalla con i caratteri di CP_1
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pienezza e di esclusività che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso.
Quanto alla domanda formulata da e Parte_1
diretta alla dichiarazione della nullità, invalidità e inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 29.11.2017 in Notar fra e , Per_1 CP Controparte_1
giova preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata da concernente il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva dell'attore.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la domanda finalizzata ad ottenere una pronuncia di “inefficacia” dell'atto di compravendita notarile del 29.11.2017 debba essere qualificata in termini di azione di accertamento della nullità contrattuale ex artt. 1418 e ss. c.c., tenuto conto degli effetti sostanziali cui aspira l'attore e della sostanziale tipicità delle azioni al cui vittorioso esperimento consegue l'effetto della inefficacia o dell'inopponibilità di un atto (si pensi, ad es., all'azione revocatoria ordinaria).
Pertanto, riqualificata la domanda attorea in termini di azione volta all'accertamento della nullità contrattuale, è ulteriormente necessario precisare che l'azione in esame, così come emerge testualmente dall'art. 1421 c.c., risulta esperibile da chiunque vi abbia interesse.
Ciò induce a ritenere che, affinché un soggetto possa dirsi
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legittimato ad esercitare detta azione è indispensabile che esso vanti uno specifico “interesse”, con ciò intendendosi il concreto vantaggio che possa derivargli dalla declaratoria di nullità contrattuale, la cui sussistenza va accertata a prescindere dal fatto che ad esperire la relativa azione siano le parti contrattuali o eventuali terzi incisi dal contratto.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “La legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art.
1421 cod. civ., non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.” (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 2447 del 04/02/2014), sicché detta azione non è proponibile in mancanza della prova, il cui onere incombe all'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (così, Sez. 3, Sentenza n. 5420 del 15/04/2002); né, infine, il giudice potrebbe rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non fosse rilevante per la decisione della lite (Sez. 2, Sentenza n. 7717 del 12/07/1991).
Alla luce di tali principi e tenuto conto delle specifiche allegazioni attoree, è facile intuire come, nel caso oggetto dell'odierno giudizio, l'interesse che potrebbe fungere da presupposto legittimante l'attore ad esperire l'azione di accertamento della nullità ad altro non potrebbe ricondursi se non alla sussistenza, in capo allo stesso, della titolarità del diritto
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di proprietà sui terreni oggetto della compravendita stipulata tra i convenuti in data 29.11.2017. Tuttavia, tenuto conto che, nel caso in esame, è mancata qualsiasi prova in ordine alla proprietà, in capo all' , dei beni oggetto della Parte_1
presente controversia, la domanda così come riqualificata in termini azione di accertamento di nullità contrattuale va rigettata per difetto di interesse.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da , con cui quest'ultima ha Controparte_1
chiesto di condannare al risarcimento dei Parte_1
danni per aver egli venduto le particelle di terreno nn. 586 e 587 del foglio 24 Sezione di Stromboli, Comune di Lipari, al sig.
Infatti, in assenza di un collegamento Persona_4
obiettivo tra le contrapposte pretese, considerata la radicale diversità degli oggetti e che la domanda riconvenzionale risulta preordinata al riconoscimento di un diritto che è del tutto estraneo rispetto alla pretesa attorea avanzata, non è possibile, anche solo per ragioni di economia e di speditezza processuale,
l'opportunità di una trattazione congiunta in questo giudizio (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5484).
Deve infine essere respinta la domanda avanzata da
[...]
di condanna della al risarcimento Parte_1 CP_1
dei danni ex art. 96 c.p.c., atteso che nel caso in esame non è ravvisabile in capo alla convenuta una condotta oggettivamente
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valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.
Le spese di lite, con il rigetto delle domande formulate da parte attrice e della domanda riconvenzionale formulata da vanno compensate in egual misura nei Controparte_1
rapporti tra le stesse parti.
Le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
, considerato altresì il contegno processuale assunto CP
da parte convenuta, seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo in base al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022
(in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento individuato, sulla base del valore dichiarato della controversia (€. 5.000,00), alla natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20075/2019, così provvede:
1) RIGETTA integralmente le domande spiegate in giudizio
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da ; Parte_1
2) DICHIARA l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
3) COMPENSA le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_1
4) CONDANNA alla refusione a Parte_1
favore di delle spese processuali CP
sostenute, che liquida in euro €.1.278,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore distrattario, avv. Gaetano Orto, che ha reso la dichiarazione di rito, in atti.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 17.07.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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