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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1273/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1273/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORI EMANUELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TORI EMANUELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' DAVIDE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 23 COMO presso il difensore avv. CALABRO' DAVIDE
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del 10.7.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare, previo accertamento della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 129 e ss del Codice del Consumo, alla restituzione della somma pari ad euro
6.843,82, quali spese da sostenute e da sostenere, per la riparazione del veicolo Ssangyong modello Kyron targata DR828HE acquistato dalla società convenuta, nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza della condotta di questa ultima.
1.1 Ha dedotto in particolare:
- di avere acquistato, in data 29 gennaio 2020, dal concessionario CP_1
l'autovettura di seconda mano modello Kyron targata DR828HE, alimentata a CP_2 gasolio, per un importo di euro 4.700,00 per uso privato;
- il giorno successivo all'acquisto, l'auto si scontrava contro un albero, riportando ingenti danni alla carrozzeria, stimati mediante preventivo per la riparazione pari ad euro 2.318,61;
- il sinistro si verificava per un malfunzionamento del freno a mano;
malfunzionamento che veniva accertato dal meccanico con relazione tecnica del 4.2.2020;
- oltre alla difettosità del freno mano, veniva riscontrato anche un'ulteriore problematica alla vaschetta idroguida;
- i difetti scoperti venivano prontamente comunicati alla società venditrice;
- in seguito, a circa tre mesi dall'acquisito, emergevano ulteriori vizi del veicolo, consistenti in problemi legati alla catena di distribuzione, prontamente comunicati alla società venditrice in data 26.4.2020;
- la convenuta allora suggeriva all'attore di prendere contatti con la compagnia assicuratrice la quale, una volta contattata, gli consigliava rivolgersi all'officina CP_3 convenzionata Avveduti s.r.l.;
- l'officina, dopo aver preso in custodia il veicolo, riscontrava in effetti l'esistenza di problemi alla scatola dello sterzo ed alla catena di distribuzione, accertando l'inservibilità della vettura;
- di avere allora richiesto l'intervento di riparazione alla società convenuta ed alla che tuttavia non fornivano alcun riscontro;
CP_3
- l'officina convenzionata Avveduti s.r.l, dopo due mesi dalla presa in consegna dei veicolo per la riparazione, comunicava che per “motivi organizzativi” non poteva “gestire la riparazione della vettura” costringendolo così a far effettuare il lavoro di riparazione della scatola dello sterzo e della sostituzione della catena di distribuzione all'Officina IE e
IN, altra officina convenzionata con la CP_3
- in data 25 novembre 2020, parte attrice invitava la e la stipulare CP_1 CP_3 una convenzione di negoziazione assistita ma nessuna delle parti invitate accettava;
- in seguito, formulava all'attore una proposta di partecipazione alle spese di CP_3 riparazione sostenute, riconoscendo l'importo omnicomprensivo di euro 420,00; proposta che l'attore non accettava in quanto non satisfattiva;
- sino al mese di dicembre 2020, a distanza di quasi un anno dall'acquisto, il veicolo risultava ancora del tutto inutilizzabile, e, per tale ragione, parte attrice era costretta a noleggiare un veicolo in sostituzione della vettura sostenendo la spesa di euro 1.125,00;
- solo in data 4 marzo 2021, dopo aver svolto le riparazioni previste, l'Officina IE e
IN riconsegnava il veicolo al sig. il quale ad essa versava la somma di euro Pt_1
3.205,15 quale corrispettivo per le predette riparazioni;
Ha quindi chiesto il ristoro delle spese sostenute e da sostenersi per la riparazione del veicolo nonché le spese sostenute per il noleggio di una auto sostitutiva.
Ha chiesto altresì il ristoro de danni patrimoniali e non subiti conseguenza del comportamento non collaborante della società convenuta.
2. Si è ritualmente costituita contestando quanto ex adverso sostenuto e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha negato la sussistenza di qualsivoglia difetto dell'auto ed ha sostenuto che comunque i vizi riscontrati sono compatibili con l'acquisito di un veicolo usato. Ha inoltre eccepito la decadenza dell'attore dalla garanzia per non aver denunciato tempestivamente i vizi riscontrati.
3. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e l'acquisizione di prove orali.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnato allo scrivente giudice.
4. È pacifico che la vendita oggetto del presente giudizio è regolata dal codice del consumo.
Non sono infatti contestate dalle parti le reciproche qualifiche di consumatore e professionista.
4.1 L'art. 129 del codice consumo prevede l'obbligo del venditore di consegnare al compratore beni che siano “conformi al contratto di vendita”.
I beni devono essere “idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo”, devono essere “conformi alla descrizione fatta dal venditore” e possedere “le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello”.
Inoltre, il bene venduto e consegnato al compratore deve presentare “le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura” e deve essere anche idoneo “all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”.
Le medesime regole si applicano anche alla vendita di beni usati, “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (art. 128 co. 3).
4.2 Quanto alla responsabilità del venditore, dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice, si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2679 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n.
20110 del 02/09/2013 (Rv. 627467 - 01).
Il quadro normativo, come illustrato (cfr Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud.
10/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13148) ha portato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 120 (cd. codice del consumo), come già previsto del D.P.R. n. 224 del 1988, art.
8 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.
29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828).
5. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue.
L'attore ha acquistato l'auto usata per cui è causa in data 29.1.2020.
Lamenta tre distinti vizi: i) difetti del freno a mano;
ii) problemi relativi alla catena di distribuzione;
iii) problemi alla scatola dello sterzo (perdita di olio dalla vaschetta idroguida).
Si esaminano singolarmente.
5.1 Nella prospettazione attorea, il difetto freno a mano del freno a mano – incapacità di bloccare l'auto anche in presenza di lievi pendenze – si è manifestato il giorno seguente all'acquisito.
L'attore accendeva l'auto per riscaldarla e nonostante il freno a mano fosse inserito il veicolo arretrava sino ad andare a scontrarsi contro un albero riportando ingenti danni (di cui è chiesto ristoro).
L'attore a sostegno dell'esistenza del vizio lamentato ha prodotto una relazione (all. doc. n.
4 attore) del meccanico che ha riparato il freno a mano il giorno seguente al Testimone_1 sinistro.
Nella menzionata relazione si dà atto che il freno a mano non fosse in effetti non in grado di tenere fermo il mezzo anche a fronte di lievi pendenze. Tes_ La circostanza è stata confermata dallo stesso in sede istruttoria ove è stato escusso Tes_ come teste. In particolare, il ha dichiarato che “il freno a mano anche se tirato al massimo non aveva alcuna efficacia frenante”.
Nel corso dell'istruttoria è stato sentito anche , dipendente della società Testimone_2 convenuta, il quale ha riferito che il mezzo prima della vendita è stato sottoposto ad un controllo di carattere generale, anche con prova su strada, e che non sono emerse problematiche al freno a mano.
Il teste , dipendente di all'epoca dei fatti, ha parimenti riferito che la Tes_3 CP_1 macchina era stata sottoposta a revisione prima della vendita e che non erano emerse problematiche;
ha riferito inoltre di aver utilizzato l'auto un paio di volte per verificarne lo stato.
A fronte di quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria reputa il Tribunale che risulta inverosimile che il freno a mano, al momento della vendita, fosse del tutto incapace di tenere ferma l'auto.
È emerso infatti che l'auto, prima della vendita, era stata sottoposta a revisione e che era stata utilizzata in un paio di occasioni da un dipendente della società convenuta;
ancora, al momento dell'acquisito, l'auto è stata provata su strada (circostanza che appare del tutto logica).
Se il freno a mano fosse stato del tutto incapace di trattenere l'auto, anche in corrispondenza di pendenze lievi, è ragionevole attendersi che il difetto si sarebbe manifestato. Tes_ Il fatto che il teste abbia riferito di una assoluta incapacità del freno a mano di bloccare l'auto non pare dirimente, posto che il suo esame è avvenuto quando il sinistro si era già verificato. Il suo accertamento avente ad oggetto una condizione successiva dell'auto successiva al sinistro si palesa inidoneo a superare le prove logiche e testimoniali di segno contrario.
Assai più verosimile allora, appare la ricostruzione secondo cui il freno a mano fosse “lento”
e che per consentire il completo bloccaggio dell'auto era necessario tirarlo fino in fondo.
Circostanza questa, tuttavia, che appare compatibile con l'acquisito di una auto usata dalla quale non ci si può aspettare un funzionamento efficiente al pari di una auto nuova.
Sicché, dato che in sede di compravendita l'auto veniva sostanzialmente qualificata con un grado di usura “standard” (cfr “certificato di conformità” all. doc. n. 3 convenuto), si può affermare che la società convenuta abbia consegnato un bene conforme “alla descrizione fatta dal venditore”, con conseguente esonero di responsabilità di quest'ultima. 5.2 Quanto agli ulteriori difetti lamentati – blocco sterzo e catena di distribuzione – si osserva quanto segue.
Come si è visto, le regole previste dal codice del consumo si applicano si applicano anche alla vendita di beni usati “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (art. 128 co. 3).
Orbene, i vizi denunciati dall'attore si mostrano quali vizi ricollegabili alla normale e prevedibile usura del mezzo “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo”.
Non vi è infatti la prova che i difetti riscontrati esulino dalla normale usura di un veicolo dalle medesime caratteristiche – immatricolato nel 2008 con 87.400 mila km al momento della vendita – di quello oggetto di causa.
Del resto, il venditore, all'atto della vendita, ha rappresentato il grado di usura del mezzo come “standard” sicché l'attore avrebbe dovuto provare che gli interventi di cui il mezzo aveva bisogno esulassero dallo standard di usura di un mezzo con caratteristiche affini.
Anche la domanda riferita ai difetti in parola pertanto va respinta.
6. In definitiva, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
7. Le spese di lite, seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma,
c.p.c. e sono quindi poste a carico di Parte_1
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.550 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari per ciascuna fase, in ragione della semplicità della questione trattata e del fatto che il valore della lite è prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) CONDANNA rifondere le spese di lite del presente giudizio a Parte_1
in persona del legale rappresentante che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 03/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1273/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORI EMANUELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TORI EMANUELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' DAVIDE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 23 COMO presso il difensore avv. CALABRO' DAVIDE
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del 10.7.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare, previo accertamento della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 129 e ss del Codice del Consumo, alla restituzione della somma pari ad euro
6.843,82, quali spese da sostenute e da sostenere, per la riparazione del veicolo Ssangyong modello Kyron targata DR828HE acquistato dalla società convenuta, nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza della condotta di questa ultima.
1.1 Ha dedotto in particolare:
- di avere acquistato, in data 29 gennaio 2020, dal concessionario CP_1
l'autovettura di seconda mano modello Kyron targata DR828HE, alimentata a CP_2 gasolio, per un importo di euro 4.700,00 per uso privato;
- il giorno successivo all'acquisto, l'auto si scontrava contro un albero, riportando ingenti danni alla carrozzeria, stimati mediante preventivo per la riparazione pari ad euro 2.318,61;
- il sinistro si verificava per un malfunzionamento del freno a mano;
malfunzionamento che veniva accertato dal meccanico con relazione tecnica del 4.2.2020;
- oltre alla difettosità del freno mano, veniva riscontrato anche un'ulteriore problematica alla vaschetta idroguida;
- i difetti scoperti venivano prontamente comunicati alla società venditrice;
- in seguito, a circa tre mesi dall'acquisito, emergevano ulteriori vizi del veicolo, consistenti in problemi legati alla catena di distribuzione, prontamente comunicati alla società venditrice in data 26.4.2020;
- la convenuta allora suggeriva all'attore di prendere contatti con la compagnia assicuratrice la quale, una volta contattata, gli consigliava rivolgersi all'officina CP_3 convenzionata Avveduti s.r.l.;
- l'officina, dopo aver preso in custodia il veicolo, riscontrava in effetti l'esistenza di problemi alla scatola dello sterzo ed alla catena di distribuzione, accertando l'inservibilità della vettura;
- di avere allora richiesto l'intervento di riparazione alla società convenuta ed alla che tuttavia non fornivano alcun riscontro;
CP_3
- l'officina convenzionata Avveduti s.r.l, dopo due mesi dalla presa in consegna dei veicolo per la riparazione, comunicava che per “motivi organizzativi” non poteva “gestire la riparazione della vettura” costringendolo così a far effettuare il lavoro di riparazione della scatola dello sterzo e della sostituzione della catena di distribuzione all'Officina IE e
IN, altra officina convenzionata con la CP_3
- in data 25 novembre 2020, parte attrice invitava la e la stipulare CP_1 CP_3 una convenzione di negoziazione assistita ma nessuna delle parti invitate accettava;
- in seguito, formulava all'attore una proposta di partecipazione alle spese di CP_3 riparazione sostenute, riconoscendo l'importo omnicomprensivo di euro 420,00; proposta che l'attore non accettava in quanto non satisfattiva;
- sino al mese di dicembre 2020, a distanza di quasi un anno dall'acquisto, il veicolo risultava ancora del tutto inutilizzabile, e, per tale ragione, parte attrice era costretta a noleggiare un veicolo in sostituzione della vettura sostenendo la spesa di euro 1.125,00;
- solo in data 4 marzo 2021, dopo aver svolto le riparazioni previste, l'Officina IE e
IN riconsegnava il veicolo al sig. il quale ad essa versava la somma di euro Pt_1
3.205,15 quale corrispettivo per le predette riparazioni;
Ha quindi chiesto il ristoro delle spese sostenute e da sostenersi per la riparazione del veicolo nonché le spese sostenute per il noleggio di una auto sostitutiva.
Ha chiesto altresì il ristoro de danni patrimoniali e non subiti conseguenza del comportamento non collaborante della società convenuta.
2. Si è ritualmente costituita contestando quanto ex adverso sostenuto e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha negato la sussistenza di qualsivoglia difetto dell'auto ed ha sostenuto che comunque i vizi riscontrati sono compatibili con l'acquisito di un veicolo usato. Ha inoltre eccepito la decadenza dell'attore dalla garanzia per non aver denunciato tempestivamente i vizi riscontrati.
3. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e l'acquisizione di prove orali.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnato allo scrivente giudice.
4. È pacifico che la vendita oggetto del presente giudizio è regolata dal codice del consumo.
Non sono infatti contestate dalle parti le reciproche qualifiche di consumatore e professionista.
4.1 L'art. 129 del codice consumo prevede l'obbligo del venditore di consegnare al compratore beni che siano “conformi al contratto di vendita”.
I beni devono essere “idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo”, devono essere “conformi alla descrizione fatta dal venditore” e possedere “le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello”.
Inoltre, il bene venduto e consegnato al compratore deve presentare “le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura” e deve essere anche idoneo “all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”.
Le medesime regole si applicano anche alla vendita di beni usati, “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (art. 128 co. 3).
4.2 Quanto alla responsabilità del venditore, dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice, si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2679 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n.
20110 del 02/09/2013 (Rv. 627467 - 01).
Il quadro normativo, come illustrato (cfr Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud.
10/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13148) ha portato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 120 (cd. codice del consumo), come già previsto del D.P.R. n. 224 del 1988, art.
8 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.
29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828).
5. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue.
L'attore ha acquistato l'auto usata per cui è causa in data 29.1.2020.
Lamenta tre distinti vizi: i) difetti del freno a mano;
ii) problemi relativi alla catena di distribuzione;
iii) problemi alla scatola dello sterzo (perdita di olio dalla vaschetta idroguida).
Si esaminano singolarmente.
5.1 Nella prospettazione attorea, il difetto freno a mano del freno a mano – incapacità di bloccare l'auto anche in presenza di lievi pendenze – si è manifestato il giorno seguente all'acquisito.
L'attore accendeva l'auto per riscaldarla e nonostante il freno a mano fosse inserito il veicolo arretrava sino ad andare a scontrarsi contro un albero riportando ingenti danni (di cui è chiesto ristoro).
L'attore a sostegno dell'esistenza del vizio lamentato ha prodotto una relazione (all. doc. n.
4 attore) del meccanico che ha riparato il freno a mano il giorno seguente al Testimone_1 sinistro.
Nella menzionata relazione si dà atto che il freno a mano non fosse in effetti non in grado di tenere fermo il mezzo anche a fronte di lievi pendenze. Tes_ La circostanza è stata confermata dallo stesso in sede istruttoria ove è stato escusso Tes_ come teste. In particolare, il ha dichiarato che “il freno a mano anche se tirato al massimo non aveva alcuna efficacia frenante”.
Nel corso dell'istruttoria è stato sentito anche , dipendente della società Testimone_2 convenuta, il quale ha riferito che il mezzo prima della vendita è stato sottoposto ad un controllo di carattere generale, anche con prova su strada, e che non sono emerse problematiche al freno a mano.
Il teste , dipendente di all'epoca dei fatti, ha parimenti riferito che la Tes_3 CP_1 macchina era stata sottoposta a revisione prima della vendita e che non erano emerse problematiche;
ha riferito inoltre di aver utilizzato l'auto un paio di volte per verificarne lo stato.
A fronte di quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria reputa il Tribunale che risulta inverosimile che il freno a mano, al momento della vendita, fosse del tutto incapace di tenere ferma l'auto.
È emerso infatti che l'auto, prima della vendita, era stata sottoposta a revisione e che era stata utilizzata in un paio di occasioni da un dipendente della società convenuta;
ancora, al momento dell'acquisito, l'auto è stata provata su strada (circostanza che appare del tutto logica).
Se il freno a mano fosse stato del tutto incapace di trattenere l'auto, anche in corrispondenza di pendenze lievi, è ragionevole attendersi che il difetto si sarebbe manifestato. Tes_ Il fatto che il teste abbia riferito di una assoluta incapacità del freno a mano di bloccare l'auto non pare dirimente, posto che il suo esame è avvenuto quando il sinistro si era già verificato. Il suo accertamento avente ad oggetto una condizione successiva dell'auto successiva al sinistro si palesa inidoneo a superare le prove logiche e testimoniali di segno contrario.
Assai più verosimile allora, appare la ricostruzione secondo cui il freno a mano fosse “lento”
e che per consentire il completo bloccaggio dell'auto era necessario tirarlo fino in fondo.
Circostanza questa, tuttavia, che appare compatibile con l'acquisito di una auto usata dalla quale non ci si può aspettare un funzionamento efficiente al pari di una auto nuova.
Sicché, dato che in sede di compravendita l'auto veniva sostanzialmente qualificata con un grado di usura “standard” (cfr “certificato di conformità” all. doc. n. 3 convenuto), si può affermare che la società convenuta abbia consegnato un bene conforme “alla descrizione fatta dal venditore”, con conseguente esonero di responsabilità di quest'ultima. 5.2 Quanto agli ulteriori difetti lamentati – blocco sterzo e catena di distribuzione – si osserva quanto segue.
Come si è visto, le regole previste dal codice del consumo si applicano si applicano anche alla vendita di beni usati “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (art. 128 co. 3).
Orbene, i vizi denunciati dall'attore si mostrano quali vizi ricollegabili alla normale e prevedibile usura del mezzo “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo”.
Non vi è infatti la prova che i difetti riscontrati esulino dalla normale usura di un veicolo dalle medesime caratteristiche – immatricolato nel 2008 con 87.400 mila km al momento della vendita – di quello oggetto di causa.
Del resto, il venditore, all'atto della vendita, ha rappresentato il grado di usura del mezzo come “standard” sicché l'attore avrebbe dovuto provare che gli interventi di cui il mezzo aveva bisogno esulassero dallo standard di usura di un mezzo con caratteristiche affini.
Anche la domanda riferita ai difetti in parola pertanto va respinta.
6. In definitiva, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
7. Le spese di lite, seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma,
c.p.c. e sono quindi poste a carico di Parte_1
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.550 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari per ciascuna fase, in ragione della semplicità della questione trattata e del fatto che il valore della lite è prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) CONDANNA rifondere le spese di lite del presente giudizio a Parte_1
in persona del legale rappresentante che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 03/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni