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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8856 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
TRA
(cf ) elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RU AN (cf ) che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata C.F._2 su foglio digitale separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 06/12/2024 , la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto quale docente in CP_1 forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, in particolare per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22; che negli anni scolastici di riferimento, non le era mai stata riconosciuta l'erogazione, in suo favore, della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata soltanto al personale docente di ruolo.
Assumeva la ricorrente di aver svolto compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali tra l'altro soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua;
che le disposizioni che limitavano la fruizione della carta del docente al solo personale di ruolo si ponevano in contrasto con previsioni in tema di obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ex artt. 63, 1 64 CCNL Contratto Scuola e con la clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost, oltre che con gli artt. 11, 35 e 117 Cost., con la clausola 4, dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 ed ex art. 14 CDFUE e con l'art. 10 della Carta Sociale Europea.
Tanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22 e il diritto ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di
Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in premessa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_1 citato (cfr. la relata di notifica telematica) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai fini di un corretto iter espositivo, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs 297/1994 dispone che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2 L'art. 64 del CCNL cit prevede: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di normativa - collettiva e di fonte legislativa - che non opera alcuna distinzione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 il quale prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
3 formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo.
Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto CP_1 di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa disciplinante la cd Carta elettronica del docente è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha precisato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce, per quanto riguarda le condizioni di impiego, il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
- spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
4 La Corte dopo aver stabilito la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha precisato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica è stata Controparte_1 riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta
è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte eurounitaria ha quindi affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In tema è poi intervenuta la Suprema Corte (Sent. n.29961/2023) che, decidendo su un rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363 bis cpc ha esaminato i seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte, per quel che concerne il caso di specie, ha statuito che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato - in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a 5 tali docenti quello stesso beneficio spetti ed in misura piena.
Da ultimo è poi intervenuta la investita dal Tribunale di Lecce – sul ricorso di una CP_5 docente precaria che nell'anno scolastico 2021722 aveva effettuato tre supplenze brevi - sulle seguenti questioni pregiudiziali: se la clausola 4 dell'[accordo quadro] vada interpretata nel senso che osta a una limitazione nell'attribuzione della carta [elettronica] di cui all'articolo 1, comma 121e seguenti, della legge del 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n. 162, del 15 luglio 2015) basata sulla durata temporale della supplenza stessa;
se alla luce della clausola 4 sopra citata possano considerarsi “ragioni oggettive” idonee ad escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione le tipologie di carenza di personale - rispondenti alle ipotesi di cui ai commi 1, 2 o 3 dell'articolo 4 della legge 124/99 - che il singolo supplente va a “coprire”; se l'aver svolto – nel medesimo anno scolastico – supplenze temporanee in diverse scuole a seguito di plurimi e diversi contratti per supplenze temporanee possa ritenersi ragione oggettiva ex clausola 4 dell'[accordo quadro]; se, in ogni caso, debba ritenersi che il giudizio di comparabilità tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato vada formulato ex ante o debba tener conto dell'effettiva durata dell'attività di supplenza svolta nel corso dell'anno (p.es., laddove seppur con più contratti, il supplente abbia lavorato per un arco temporale non dissimile da un supplente nominato a copertura di posto vacante [fino al termine dell'anno scolastico].
La Corte eurounitaria ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
La Corte ha argomentato la propria decisione sulle seguenti considerazioni: anzitutto ha rilevato, come prospettato dal Giudice del rinvio, che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto,
6 che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento».
Ne consegue che i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
Osservano inoltre i Giudici dell'Unione che, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo.
Ancora, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.
Aggiunge infine la Corte eurounitaria che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non applica il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto
2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
Tale principio è applicabile al caso di specie in cui la ricorrente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22 ha svolto attività di docenza assolutamente sovrapponibile a quella del docente di ruolo dunque la fattispecie rientra nel paradigma del principio di diritto affermato sia dalla Corte Eurounitaria che dal Giudice di Legittimità.
Né potrebbe obiettarsi che l'indiscriminata attribuzione del beneficio a tutti i docenti, compresi quelli non di ruolo, pregiudicherebbe le finanze dello Stato, dovendo affermarsi il principio secondo cui è la garanzia di diritti fondamentali della persona a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016).
Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone
(vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Italia;
Corte EDU, 28 ottobre 1999, Per_1
contro
; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Per_2 Per_3 Per_4 CP_6
Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, . Per_5
7 Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi essere affermato il principio secondo cui il beneficio della Carta elettronica del docente spetti in misura piena anche a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999.
Per le considerazioni svolte, la normativa interna richiamata deve essere disapplicata e in accoglimento della domanda, il deve essere condannato Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Le spese di lite, in considerazione del carattere seriale del contenzioso instaurato, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendo la quota residua a carico del soccombente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti del in persona del
[...] Controparte_1 Controparte_2
, con ricorso depositato in data 06/12/2024 , così Controparte_2 provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• In accoglimento della domanda, condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di della carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €.500,00 per ciascun anno scolastico;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo ponendo la quota residua a carico del , liquidando quest'ultima in Controparte_1 complessivi €.900,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8856 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
TRA
(cf ) elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RU AN (cf ) che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata C.F._2 su foglio digitale separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 06/12/2024 , la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto quale docente in CP_1 forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, in particolare per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22; che negli anni scolastici di riferimento, non le era mai stata riconosciuta l'erogazione, in suo favore, della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata soltanto al personale docente di ruolo.
Assumeva la ricorrente di aver svolto compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali tra l'altro soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua;
che le disposizioni che limitavano la fruizione della carta del docente al solo personale di ruolo si ponevano in contrasto con previsioni in tema di obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ex artt. 63, 1 64 CCNL Contratto Scuola e con la clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost, oltre che con gli artt. 11, 35 e 117 Cost., con la clausola 4, dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 ed ex art. 14 CDFUE e con l'art. 10 della Carta Sociale Europea.
Tanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22 e il diritto ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di
Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in premessa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_1 citato (cfr. la relata di notifica telematica) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai fini di un corretto iter espositivo, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs 297/1994 dispone che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2 L'art. 64 del CCNL cit prevede: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di normativa - collettiva e di fonte legislativa - che non opera alcuna distinzione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 il quale prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
3 formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo.
Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto CP_1 di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa disciplinante la cd Carta elettronica del docente è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha precisato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce, per quanto riguarda le condizioni di impiego, il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
- spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
4 La Corte dopo aver stabilito la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha precisato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica è stata Controparte_1 riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta
è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte eurounitaria ha quindi affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In tema è poi intervenuta la Suprema Corte (Sent. n.29961/2023) che, decidendo su un rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363 bis cpc ha esaminato i seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte, per quel che concerne il caso di specie, ha statuito che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato - in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a 5 tali docenti quello stesso beneficio spetti ed in misura piena.
Da ultimo è poi intervenuta la investita dal Tribunale di Lecce – sul ricorso di una CP_5 docente precaria che nell'anno scolastico 2021722 aveva effettuato tre supplenze brevi - sulle seguenti questioni pregiudiziali: se la clausola 4 dell'[accordo quadro] vada interpretata nel senso che osta a una limitazione nell'attribuzione della carta [elettronica] di cui all'articolo 1, comma 121e seguenti, della legge del 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n. 162, del 15 luglio 2015) basata sulla durata temporale della supplenza stessa;
se alla luce della clausola 4 sopra citata possano considerarsi “ragioni oggettive” idonee ad escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione le tipologie di carenza di personale - rispondenti alle ipotesi di cui ai commi 1, 2 o 3 dell'articolo 4 della legge 124/99 - che il singolo supplente va a “coprire”; se l'aver svolto – nel medesimo anno scolastico – supplenze temporanee in diverse scuole a seguito di plurimi e diversi contratti per supplenze temporanee possa ritenersi ragione oggettiva ex clausola 4 dell'[accordo quadro]; se, in ogni caso, debba ritenersi che il giudizio di comparabilità tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato vada formulato ex ante o debba tener conto dell'effettiva durata dell'attività di supplenza svolta nel corso dell'anno (p.es., laddove seppur con più contratti, il supplente abbia lavorato per un arco temporale non dissimile da un supplente nominato a copertura di posto vacante [fino al termine dell'anno scolastico].
La Corte eurounitaria ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
La Corte ha argomentato la propria decisione sulle seguenti considerazioni: anzitutto ha rilevato, come prospettato dal Giudice del rinvio, che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto,
6 che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento».
Ne consegue che i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
Osservano inoltre i Giudici dell'Unione che, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo.
Ancora, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.
Aggiunge infine la Corte eurounitaria che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non applica il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto
2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
Tale principio è applicabile al caso di specie in cui la ricorrente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22 ha svolto attività di docenza assolutamente sovrapponibile a quella del docente di ruolo dunque la fattispecie rientra nel paradigma del principio di diritto affermato sia dalla Corte Eurounitaria che dal Giudice di Legittimità.
Né potrebbe obiettarsi che l'indiscriminata attribuzione del beneficio a tutti i docenti, compresi quelli non di ruolo, pregiudicherebbe le finanze dello Stato, dovendo affermarsi il principio secondo cui è la garanzia di diritti fondamentali della persona a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016).
Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone
(vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Italia;
Corte EDU, 28 ottobre 1999, Per_1
contro
; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Per_2 Per_3 Per_4 CP_6
Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, . Per_5
7 Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi essere affermato il principio secondo cui il beneficio della Carta elettronica del docente spetti in misura piena anche a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999.
Per le considerazioni svolte, la normativa interna richiamata deve essere disapplicata e in accoglimento della domanda, il deve essere condannato Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Le spese di lite, in considerazione del carattere seriale del contenzioso instaurato, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendo la quota residua a carico del soccombente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti del in persona del
[...] Controparte_1 Controparte_2
, con ricorso depositato in data 06/12/2024 , così Controparte_2 provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• In accoglimento della domanda, condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di della carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €.500,00 per ciascun anno scolastico;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo ponendo la quota residua a carico del , liquidando quest'ultima in Controparte_1 complessivi €.900,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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